Cartelle esattoriali sospese per covid fino al 31/12 o, per meglio dire, tasse congelate per corona virus. Questo è quanto emerge dall’art. 68 del Decreto Legge del 17 Marzo 2020, n. 18 (convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), così come modificato dal successivo Decreto Legge del 20 ottobre 2020, n. 129. Quest’ultimo decreto risulta pubblicato, in data 20 Ottobre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale n. 260. Ma cosa hanno ancora sospeso i sopra citati provvedimenti ?
Sospese anche le riscossioni di cui agli articoli 29 e 30 del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n. 78. Bloccate anche le riscossioni di cui all’art. 9, commi 3 bis e 3 sexies del Decreto Legge n. 16 del 02/03/2012 (convertito dalla Legge 26/04/2012, n. 44. Sospese, sempre fino al 31/12/2020, le ingiunzioni previste dal regio Decreto n. 639/1910 e gli atti previsti dall’art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019 n. 160 (accertamento esecutivo).
Quando si parla di cartelle – tasse (nel caso in esame, sospese o congelate per covid 19 – corona virus) si allude a tutte le riscossioni coattive che riguardano vari tributi. Quindi, parliamo di IMU, TASI, TARI, Canone Acquedotto, TOSAP. Ma riguardano anche IVA, IRPEF, IRAP o contributi come quelli INPS, INAIL, ecc.. Tutto quello che riguarda riscossione forzate (caratterizzate di azioni esecutive come fermi macchina, pignoramenti stipendi e pensioni, ipoteche, ecc.. sono sospese fino al 31 Dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe.
E’ ovvio che quando si parla di cartelle esattoriali sospese si allude anche alle altre cartelle (o ingiunzioni) che sono gestite da ogni concessionario. Quindi, il tutto riguarda sia equitalia che ogni altro concessionario (o ditta di supporto agli enti comunali e non) che hanno avuto l’incarico di gestire riscossioni coattive – dette anche riscossioni forzate o corcitive.
Quando bisogna pagare le cartelle esattoriali – tasse sospese o congelate per covid – corona virus ?
Per il momento, quindi, cartelle esattoriali – tasse sospese (congelate) per covid-19 (o coronavirus). Si tratta di tutte i pagamento derivanti da riscossioni coattive relative ad entrate tributarie e non tributarie. Molti si chiedono, però, entro quale scadenza devono essere pagati gli importi derivanti dalle predette cartelle sospese dal Decreto Legge del 17 Marzo 2020, n. 18 ?
La risposta è questa: entro il mese seguente a quello relativo alla fine del periodo di sospensione. Per esempio, se il periodo di sospensione è stato fissato per il 31 Dicembre 2020, i pagamenti devono essere effettuati entro il 31 Gennaio 2021. Se il termine di sospensione sarà prorogato, slitterà anche la scadenza per i pagamenti.
Sospese anche le notifiche di nuove cartelle o ingiunzioni a seguito dei problemi covid
Fino al 31 Dicembre bloccate anche le notifiche di nuove ingiunzioni, o nuove cartelle di pagamento. Stessa cosa vale le azioni esecutive. Bloccate quelle in corso ma, allo stesso tempo, è stato messo un fermo alle nuove azioni esecutive. Pertanto, fino al 31 Dicembre 2020 non possono essere iniziate procedure come pignoramenti presso terzi, pignoramenti salari, stipendi e pensioni, fermi amministrativi sugli autoveicoli.
Di conseguenza, fino al 31 Dicembre 2020 (o periodo successivo se interviene una proroga del periodo di sospensione) gli importi potenzialmente assoggettabili ad azioni esecutive non possono essere sottoposti a vincoli di sorta. Di contro, i soggetti terzi, come i datori di lavoro, il soggetto che eroga la pensione, ecc.. devono lasciare i soldi nella disponibilità del debitore.
E’ da sottolineare che il fisco, con l’approvazione del Decreto Legge del 20 ottobre 2020, n. 129 ha spostato di dodici mesi la notifica delle cartelle esattoriali già sospese per i problemi derivanti dal covid 19 – corona virus. E’ quanto prevede l’art. 1, lettera “b”. Quindi, un’altra deroga allo Statuto del Contribuente ma un bel respiro di sollievo per i contribuenti ed un anno di tempo in più per gli enti per effettuare tutto il lavoro preparatorio alla notifica degli avvisi.
Anche le comunicazioni di “inesigibilità”, da effettuare da parte degli agenti di riscossione agli enti creditori, slittano di un anno. Quindi, dal 1 Gennaio 2021, riprende l’attività degli Agenti della riscossione, fatte salve ulteriori proroghe. E’ evidente che dette proroghe interverranno solo nel caso in cui perdurino i problemi derivanti dalla infernale pandemia generata dal covid 19 – corona virus.

Rate rottamazione-ter e Saldo e stralcio
Riguardo le rate relative alla rottamazione ter e saldo e stralcio vengono regolamentate nella maniera che segue. Tutti i contribuenti che sono in perfetta regola con le rate del 2019, possono godere di agevolazioni per eventuali scadenze non rispettate nel 2020. Il sopravvenuto arrivo del Covid 19, pertanto, dà la possibilità a questi contribuenti di poter pagare l’intera differenza entro il 10 Dicembre 2020.
Si tratta di una scadenza perentoria in quanto non possono essere utilizzati i 5 giorni di tolleranza concessi dall’art. 3, comma 14 bis del Decreto Legge n. 119 del 23 Ottobre 2018. Una modifica è stata anche fatta per i piani di rateizzazione già previsti dal “decreto rilancio” all’art. 154, lettere b e d (ridefinito dal “decreto agosto”).
Infatti, per le dilazioni già esistenti alla data del 8 Marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate a tutto il 31/12/2020, il debitore decade dai benefici nei casi di “non pagamento” di 10 rate (consecutive e non). In precedenza, invece, la rateizzazione decadeva col mancato versamento di 5 rate.
Un’altra agevolazione è stata concessa ai contribuenti che hanno già perso il beneficio della definizione agevolata (per esempio, saldo e stralcio, rottamazione ter) a seguito di versamento non effettuato delle rate nel 2019 (oppure pagamento insufficiente o ritardato nel medesimo anno 2019). Per questi soggetti viene data la possibilità di potere pagare a rate quanto ancora dovuto al fisco o ad enti di vario tipo.
I suggerimenti della redazione
In questo articolo abbiamo trattato l’argomento “Cartelle esattoriali sospese per covid” o, come si usa anche dire, tasse congelate per corona virus. E’ una sospensione che rappresenta un aiuto notevole per tutti i contribuenti (soprattutto le aziende) entrati in difficoltà a seguito dell’evento pandemico. Qui sotto sono indicati una serie di link che richiamano articoli importanti di questo blog e che vi suggeriamo di leggere.
- Pace fiscale sulle cartelle di equitalia.
- Pagamento dei tributi locali sospeso.
- Il nuovo accertamento esecutivo dei tributi locali comunali.
- Gli importi minimi dei tributi locali al di sotto dei quali non si paga.
- Prorogate le scadenze fiscali col decreto agosto.
- Calcolo IMU seconda casa.
- Hai un’area fabbricabile. Calcolati, tu stesso l’IMU.
- Ecco quando non si paga la Tassa Rifiuti – TARI.
- Prescrizione accertamenti e cartelle TARI.
- Proroga Covid per accertamenti Tributi Locali.
- Proroga IMU 2020 al 28 Febbraio 2021.