IMU coltivatori diretti terreni agricoli ed edificabili. Un argomento diventato fondamentale per chi fa della coltivazione del terreno l’attività principale. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 pagano l’IMU sui terreni edificabili come se fossero agricoli. Per godere di questi vantaggi, però, i coltivatori diretti per i terreni edificabili (o anche agricoli), devono essere iscritti alla previdenza agricola.
Stesso discorso vale per le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività volte alla silvicoltura, alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Ai fini dell’IMU, per terreno edificabile si intende quell’area utilizzabile a scopo edificatorio e risultante dagli strumenti urbanistici generali o attuativi (per esempio i piani regolatori generali).
In genere, le aree edificabili, ai fini IMU, comportano pagamenti più alti rispetto ai terreni agricoli. Ciò in quanto il valore è molto più alto dei terreni agricoli. Poi, i Comuni tendono ad avere aliquote IMU più alte per le aree fabbricabili rispetto a quelle agricole. Questo, pertanto, rende bene l’idea sulla maggiore imposizione tributaria esistente sulle aree fabbricabili rispetto alle agricole.
Se, però, il terreno edificabile è posseduto e gestito da coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, il discorso cambia. In tal caso il terreno viene tassato solo come agricolo. Stesso discorso vale per le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali permane l’utilizzazione agro-silvo-pastorale tramite l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Come devono fare i coltivatori diretti dei terreni ad iscriversi alla previdenza agricola
A decorrere dal 30 Aprile 2010, per iscriversi alla previdenza agricola occorre utilizzare il servizio telematico “ComuniCa”. Per effettuare l’iscrizione basta rivolgersi a professionisti abilitati (per esempio, ragionieri, commercialisti, ecc.). Questo sistema dà la possibilità di avviare un’attività agricola oppure di comunicarne, successivamente, possibili variazioni. Per le cancellazioni di collaboratori, va sempre utilizzato il sistema ComuniCa.
Il sistema ComuniCa, dopo avere effettuato le verifiche del caso rende noto l’accoglimento o il rigetto della richiesta entro 90 giorni. Se, nei 90 giorni successivi la presentazione della richiesta, il sistema non da alcun riscontro, la domanda si intende tacitamente accolta. Nel caso di prima iscrizione, la domanda alla previdenza agricola va presentata entro 90 giorni dall’inizio attività. La data di inizio si rileva dal contratto di affitto, di compravendita o comodato gratuito. Questo può anche essere rilevato dalla presente pagina dell”INPS
Agevolazione IMU sui terreni gestiti da coltivatori diretti anche sul decreto fiscale 2020
Il decreto fiscale 2020 ha confermato, per i terreni edificabili gestiti da coltivatori diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), l’agevolazione IMU. L’art. 1, comma 741 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 definito, proprio, decreto fiscale 2020, ha previsto questo beneficio. Questo vantaggio consiste nella difiscalizzazione delle aree edificabili ai fini IMU. Per l’assegnazione di questa agevolazione, i proprietari devono essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP). I terreni continuano a rimanere fabbricabili ai della eventuale edificazione.
Questa è un’agevolazione notevole se consideriamo che la base imponibile delle aree edificabili, ai fini IMU, è notevolmente più alta rispetto ai terreni agricoli. Il Comune stabilisce periodicamente il valore venale dei terreni edificabili in base alle varie zone. Più alto è l’indice di edificabilità (potenzialità di edificare dell’area) maggiore sarà il prezzo al mq fissato dal Comune per il pagamento dell’IMU.
I Comuni, periodicamente, determinano i valori dei terreni edificabili. Le variazioni possono intervenire quando l’ente lo ritiene opportuno o ad ogni nuova approvazione del P.R.G (Piano Regolatore Generale). Il valore complessivo di ogni terreno edificabile viene definito “venale“. Si ricava moltiplicando il prezzo al mq per il totale dei metri quadrati dell’area.
Esenzione totale per i terreni agricoli nel decreto fiscale 2020
Il decreto fiscale 2020 ha stabilito l’esenzione totale per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. A stabilirlo è l’art. 1, comma 758. Tale esenzione opera a partire dal 2020. Fino al 2019, l’IMU sui terreni agricoli per tali categorie, viene applicata con delle riduzioni particolari che indichiamo nei paragrafi precedenti. Sempre fino al 2019, per tali soggetti d’imposta vi è l’esenzione totale fino ad Euro 6000 di valore imponibile.
Le esenzioni e riduzioni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali fino al 2019
Come detto nel paragrafo precedente, dal 2020 in poi vi è l’esenzione totale per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Fino al 2019 sono state previste delle particolari riduzioni ed esenzioni che vengono applicate in funzione dei valori imponibili dei terreni.
Per ricavare detti valori si parte dal reddito dominicale che si può rilevare dalla visura catastale. Ma proprio partendo da questi valori agricoli e, quindi, da questa prima forte agevolazione, lo stato dà la possibilità di usufruire di una seconda agevolazione. Infatti, per valori agricoli fino ad € 6.000 vi è l’esenzione totale.
Riguardo i valori agricoli superiori ad € 6000 e fino ad € 32.000 vi sono delle riduzioni percentuali. Già all’epoca del decreto istitutivo dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), erano già state previste delle riduzioni sul valore agricolo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
L’art. 9 del D. Lgs. 504/92 (istitutivo dell’ICI) aveva già previsto queste riduzioni a favore dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Le predette agevolazioni sono state modificate quando dall’ICI si è passati all’IMU a mezzo del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. Queste nuove riduzioni sono illustrate nel seguente paragrafo.
Le riduzioni percentuali sui valori agricoli
Quelle indicate qui sotto sono le agevolazioni, per i valori agricoli, vigenti ad oggi. Questa norma, pertanto, dà la possibilità ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di pagare l’IMU solo sulla parte eccedente i 6000 Euro e con delle riduzioni. Confermiamo, però, che per godere di questi vantaggi occorre essere iscritti alla previdenza agricola.
- Esenzione del 100% per un imponibile fino ad € 6.000.
- 50% di riduzione per valori imponibili da € 15.500 a € 25.500.
- 25% di riduzione da € 25.500 a € 32.000.
- Nessuna riduzione per imponibili superiori ad € 32.000
Alcuni esempi possono essere visti sulla seguente foto tratta dal sito riscotel.info:

Cosa succede se i coltivatori diretti dei terreni non hanno la piena proprietà dei terreni ?
Se i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali non hanno la piena proprietà sui terreni che coltivano, potranno ugualmente usufruire dei benefici. Certamente, avranno le agevolazioni in base alla loro quota di proprietà e questo lo si può anche verificare dall’esempio che abbiamo mostrato nella foto precedente.
Se, pertanto, avranno la proprietà per il 30%, usufruiranno delle riduzioni (o esenzioni). Però, l’esenzione fino a 6.000 € possono utilizzarla per intero in quanto gli unici a coltivare il fondo. Quindi, detta esenzione di 6.000 €, ai fini dell’IMU, può essere sfruttata solo dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali che coltivano il fondo.
Dal 2020 non vi è più la TASI
Com’è noto, dal 1 Gennaio 2020 la TASI è stata assorbita dall’IMU. Quindi, sia per tali riduzioni che per tutte le altri tassazioni sugli immobili, non esisterà più. Continuerà ad avere vita solo per le annualità d’imposta fino al 2019. Infatti, i Comuni potranno accertare l’eventuale tassa non versata, fino al 2019, emettendo gli avvisi di accertamento. Cliccando sul seguente link potete leggere le novità sulla unificazione IMU-TASI
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Questo articolo ha voluto esporre le agevolazioni, sui terreni agricoli ed edificabili, per i coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali riguardo l’IMU e la ex TASI. Qui appresso, invece, vi indichiamo una serie di altri importanti articoli che vi consigliamo di leggere.
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