E’ una domanda comune: Nel caso di IMU non pagata come ne rispondono gli eredi ? Chiaramente stiamo parlando di IMU non pagata da un vostro congiunto deceduto. In questi casi casi se sei chiamato in causa nella qualità di erede, controlla molto bene l’avviso di accertamento. Partiamo dal presupposto che in tale casi di mancato pagamento da parte del “de cuius” (per immobili di categoria D, A, B, C o anche terreni agricoli o edificabili ), su un accertamento IMU ne rispondono tutti gli eredi pro quota.
Vi può essere un solo erede ma sono tanti i casi in cui gli eredi sono diversi. Quindi, l’erede dovrà, certamente, pagare l’IMU che il parente deceduto non ha pagato o che non ha potuto pagare (per malattie o altri motivi). Però una cosa è importante. L’erede (o gli eredi) dovranno solo pagare l’imposta di base più gli interessi legali. Le sanzioni, invece, non devono essere pagate dagli eredi.
La norma, cioè, tiene in considerazione il fatto che gli eredi non possono essere sanzionati in virtù di una violazione commessa dal defunto congiunto. Invece, la sanzione è dovuta negli altri casi di accertamento IMU in cui devi rispondere a titolo principale e non nella qualità di erede. Il concetto principale è pertanto che le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi del “de cuius” (cioè della persona deceduta).
Gli eredi pagano solo l’imposta di base + gli interessi
Non rispettare un’obbligazione tributaria è, quindi, fatto esclusivamente imputabile alla persona deceduta se è stata quest’ultima a non effettuare il pagamento. Gli eredi,però, sono senz’altro tenuti al pagamento dell’imposta di base che, è anche definita, in gergo, “sorte capitale” e delle maggiorazioni per interessi legali.
A sancire questo importante aspetto è stato il D. Lgs. 472/97. Tale norma all’art. 2, comma 2, chiarisce che “la sanzione e’ riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione“. Inoltre, l’art. 8 sancisce che “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi“.
Pertanto, se ricevi un avviso di accertamento TASI, IMU, TARI, Canone Acquedotto, TOSAP, nella veste di erede, devi controllare molto bene il provvedimento comunale. Tale atto, infatti, non deve contenere sanzioni per omessa denuncia, per omesso, insufficiente o ritardato pagamento. Se dovesse contenere una di queste sanzioni, devi chiedere la rettifica dello stesso provvedimento presso il Comune che lo ha emesso.
L’eventuale rettifica al Comune va presentata tramite un ricorso in autotutela. Questo tipo di ricorso può essere presentato in carta semplice (non occorre l’apposizione della marca da bollo). Il ricorso, in tal caso sarà, quasi certamente accolto visto che norma parla chiaro. Nessuna delle sanzioni (per omissioni commesse dal defunto parente) può essere applicata agli eredi.
Chiarimenti dell’Agenzia Entrate sull’IMU non pagata dagli eredi
Come ne rispondono gli eredi sull’IMU non pagata ? L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 29/E del 7 Agosto 2015 ha chiarito alcuni importanti dubbi sulla materia. Questa circolare affronta anche il problema del decesso con una rateizzazione in corso. Questo caso, infatti, aveva creato molti dubbi interpretativi fino a richiedere l’intervento dell’Agenzia Entrate.
L’Agenzia chiarisce, a mezzo della sopra citata circolare, che gli eredi rispondono anche delle sanzioni solo per le rate scadute che il defunto parente ha sottoscritto con l’ente. Mentre non sono dovute le sanzione sulle rimanenti rate che non sono scadute al momento del decesso. E’ possibile leggere la circolare cliccando sul seguente link: circolare 29/E del 2015.
Casi in cui gli eredi rispondono delle sanzioni (non c’entra l’IMU non pagata)
Nei casi di IMU non pagata, oppure TASI, TARI ed altri tributi locali, come detto sopra, non ne rispondono gli eredi. Ma vi sono dei casi in cui gli eredi deve corrispondere anche le sanzioni al fisco. E’ ail caso, per esempio, delle “sanzioni civili“. Si tratta di quelle sanzioni derivanti da cause civili tipo quelle per risarcimento del danno.
Per esempio nei casi di danni cagionati a terzi (che rientrano tra le sanzioni civili), rispondono anche gli eredi. Questo aspetto è stato anche chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza num. 12754 del 6 Giugno 2014. Fanno eccezione i casi in cui gli eredi hanno fatto espressa rinuncia all’eredità (che può essere fatto presso un notaio o anche in Tribunale). La rinuncia all’eredità, però, è totale. Pertanto, gli eredi rinunciano sia all’attivo (quindi, eventuali immobili o altri beni) che al passivo (debiti vari).
Cassetto fiscale dell’agenzia delle entrate per verificare i versamenti IMU – TASI
Se non trovate le ricevute di pagamento IMU, TASI del vostro congiunto deceduto potete far ricorso al cassetto fiscale dell’agenzia delle entrate. Per accedere al cassetto fiscale dovrete fare richiesta nella qualità di eredi. Il cassetto è un ottimo servizio all’interno del quale è possibile visionare tutti i versamenti effettuati con F24 e da qualunque banca. Questo servizio offre anche tanti servizi utilissimi. Per tutte le informazioni sul cassetto basta leggere il nostro articolo dedicato. Basta cliccare sul sul seguente link del nostro blog: cassetto fiscale.
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