Molti si chiedono se l’IMU per coniugi con residenze diverse possa dare la possibilità di usufruire, in entrambi i luoghi, del beneficio di “abitazione principale” anno 2020, 2021 ed altri seguenti. In effetti, sono tanti i casi in Italia in cui entrambi i coniugi hanno abitazioni di proprietà (ognuno al 100%) nello stesso Comune o in Comuni differenti.
Chiaramente, ogni coppia di coniugi, con residenze diverse, conta, per l’IMU, di usufruire del beneficio di abitazione principale. La legge sull’Imposta Municipale Unica, però, pone, come elemento necessario, che la residenza anagrafica sia nell’immobile interessato. Però, le nuove norme non consentono, a due coniugi, di sfruttare lo sconto IMU, per l’abitazione principale, su due immobili contemporaneamente.
Poniamo, per esempio, il caso di due coniugi aventi due abitazioni in comuni diversi (una a Milano di proprietà esclusivamente della moglie al 100%) ed un’altra del marito nel Comune di Torino, anche quest’ultima proprietario al 100%. I due non possono sfruttare l’esenzione IMU per abitazione principale su entrambe le abitazioni ma su una di esse.
Questo è già stato stabilito dal D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 2 (convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214). Questo articolo dice proprio che l’abitazione principale è quella unica unità abitativa nella quale il proprietario e l’intero nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Tale norma prescrive chiaramente che nel caso in cui i componenti della famiglia, per svariati motivi, hanno dovuto fissare le residenze anagrafiche in Comuni diversi, il beneficio di esenzione IMU per abitazione principale si applica su una sola casa. Questa disposizione, tra l’altro è stata anche replicata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed esattamente la disposizione che ha introdotto la “Nuova IMU”, unificata con la TASI. Tale ultima legge ha ribadito questo importante concetto all’art. 1, comma 741, lettera “b”.
Anche la Cassazione dice No alla abitazione principale IMU per coniugi con residenze diverse
L’impossibilità di potere sfruttare l’esenzione IMU per abitazione principale nei casi di coniugi con residenze diverse, è stata anche confermata da un’ordinanza della Corte di Cassazione. Tale principio è stato sancito con ordinanza n. 20140 del 24 Settembre 2020. La Cassazione ha sostenuto che il diritto alla “prima casa” non può essere concesso ad entrambi i coniugi anche costretti ad avere residenze diverse per esigenze lavorative.
Pertanto, non è percorribile l’esenzione avallata da esigenze lavorative (o anche per diverse motivazioni). Avere residenze diverse e sfruttare l’esenzione IMU per abitazione principale è consentito solo nei casi di coniugi in “separazione legale”. In tali casi il beneficio fiscale può essere consentito ad entrambi (marito e moglie).
Secondo la predetta ordinanza, non vi è differenza tra il fatto che i due immobili siano nello stesso Comune o in Comuni diversi. Quello che costituisce il punto importante è che la residenza del nucleo familiare è una sola. E’ quella che le normative sopra citate definiscono l’unità immobiliare nella quale dimora l’intero nucleo familiare e laddove la stessa famiglie pone la residenza anagrafica.
Tra l’altro, un nucleo familiare che distribuisce le residenze di ognuno in Comuni diversi fa svilire il concetto di famiglia. Soprattutto tra coniugi, la coabitazione è elemento importante ed anche necessario per giustificare una unione familiare. Porre le rispettive residenze anagrafiche in Comuni diversi fa venire meno il concetto di famiglia.
Mai appoggiarsi ad una falsa residenza al fine sfruttare l’esenzione IMU
Questa redazione conferma ai proprietari il fatto di non utilizzare false dichiarazioni al fine di usufruire dell’abitazione principale ai fini IMU e ciò sia nei casi di coniugi con residenze diverse che nei casi di unica residenza. Chiaramente, la falsa dichiarazione costituisce reato penale. Tali fase dichiarazione possono benissimo essere riscontrate dagli enti in vario modo.
Il primo può essere quello di assenza di consumi idrici. Infatti, se l’ente non riscontra alcun consumo idrico può supporre che la casa non sia abitata. Ma la residenza abituale nell’immobile può anche essere verificata dai dati relativi alla Tassa Rifiuti. Infatti, se il servizio di raccolta rifiuti non ritira costantemente spazzatura, può ottenere un altro dato giustificativo della “non residenza” degli interessati.
Un terzo riscontro può essere ricavato dai consumi di energia elettrica. Oggi, infatti, i Comuni sono dotati della banche dati ENEL e possono, senz’altro, utilizzarli per effettuare controlli e riscontri incrociati con i vari tributi comunali. Mai, quindi, appoggiarsi ad una falsa residenza al fine di usufruire delle esenzioni IMU per abitazione principale.
L’abitazione principale è unicamente quella in cui si risiede stabilmente ed anche quella nella quale si registrano effettivi consumi acqua, enel e laddove si producono rifiuti. Ma non scartiamo anche l’ipotesi che i Comuni, possono anche effettuare dei sopralluoghi, presso le abitazioni, attraverso il corpo di polizia municipale ed ottenere ulteriori conferme sulle residenze anagrafiche degli utenti.
L’accertamento IMU-TASI come conseguenza di una eventuale falsa residenza
Di conseguenza, se i Comuni riescono ad acquisire elementi che comprovano dichiarazione false in relazione alle abitazioni principali IMU, possono scattare per i contribuenti varie penalità. Le più severe sono quelli riguardanti il reato penale ed il recupero delle somme non pagate a titolo di IMU e TASI per gli ultimi cinque anni (cioè quelli ai limite della prescrizione).
E’ evidente, infatti, che l’eventuale falsa residenza ha dato la possibilità di godere indebitamente delle agevolazioni tributarie IMU e TASI come abitazione principale. Ecco perché i Comuni, in casi di questo tipo, avviano i procedimenti di accertamento IMU e TASI (che dal 2020 diventa esecutivo) con addebito di sanzioni ed interessi per gli anni non prescritti (cioè gli ultimi cinque).
La Corte di Cassazione dichiara l’incostituzionalità
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 202 del 12 Settembre 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 211/2011, art. 13, comma 2. Pertanto, adesso, due coniugi possono anche avere la residenza su due distinte abitazioni ed usufruire di due esenzioni IMU. Abbiamo pubblicato un articolo dedicate su questo argomento che potete leggere cliccando sul seguente link: IMU abitazione principale.
Gli articoli suggeriti dalla redazione di tributicomunali.it
In questo articolo abbiamo trattato dell’importante argomento: IMU per coniugi con residenze diverse in Comuni uguali o diversi. Noi della redazione abbiamo fornito importanti notizie e suggerimenti a riguardo. Qui sotto, invece, vi suggeriamo altri interessanti articoli che vi daranno importanti notizie sui vari tributi comunali – locali.
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