La riduzione IMU fabbricati inagibili o inabitabili è un fatto molto importante cui fare molta attenzione prima di pagare l’acconto o il saldo dell’imposta. Vi chiederete perché questo ? La risposta sta nella circostanza che per i fabbricati – case inagibili (o inabitabili) vi è una riduzione (sconto) IMU del 50%. Pertanto, una disattenzione di questo tipo potrebbe costarvi cara in quanto vi porterebbe a pagare inutilmente un’imposta maggiore. Si tratta, in pratica, di riduzione del 50% sulla base imponibile.
Con tale riduzione IMU sui fabbricati inagibili (definiti anche inabitabili) lo stato tiene conto della circostanza che gli immobili non possono essere utilizzati direttamente o affittati. Quindi, fin quando dura lo stato di inagibilità – inabilità vi è un abbattimento dell’imposta della metà. Naturalmente, se il proprietario ristruttura tali case facendole ritornare utilizzabili e, quindi, abitabili, bisogna ripagare l’IMU al 100% (senza riduzione).
Come ottenere la riduzione IMU 50% sui fabbricati inagibili – inabitabili ?
Per ottenere la riduzione IMU (e della base imponibile) del 50% sui fabbricati inagibili o inabitabili occorre seguire dei passaggi. Infatti, non è tutto automatico ma il contribuente deve presentare delle istanze – richieste. La certificazione di inagibilità deve essere fatta dall’ufficio tecnico comunale. Ma qual’è, di fatto, l’iter da seguire per riuscire ad ottenere tale sconto – riduzione IMU del 50% ? In effetti, si possono seguire ue percorsi. Vediamoli qui sotto.
- Inoltrare agli uffici comunali (di solito ufficio tecnico e tributi) una istanza di riconoscimento inabitabilità – inagibilità, ai fini IMU, con allegata una perizia giurata redatta da un professionista (ingegnere, geometra, architetto, ecc.);
- Presentare, sempre presso gli uffici del Comune (tributi o ufficio tecnico) una richiesta, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio a mezzo della quale dichiarate che la vostra abitazione è inagibile – inabitabile chiedendo anche la riduzione IMU del 50%.
Naturalmente, in ognuna della predette istanze, va allegato anche il vostro documento di riconoscimento valido. Le predette due tipologie di richieste seguono dei differenti percorsi. Infatti, nel primo caso (in cui l’inagibilità – inabitabilità viene certificata dal un professionista con perizia giurata), l’ufficio ha la facoltà di riscontrare la dichiarazione con un sopralluogo.
Nel secondo caso, in cui è presente la sola autocertificazione del contribuente, gli uffici comunali dovranno, necessariamente, eseguire il sopralluogo per riscontrare quanto dichiarato. In entrambi i casi, comunque, l’area tecnica del Comune dovrà emettere la relativa certificazione di inabilità – inagibilità.
Tale attestazione dovrà essere trasmessa all’ufficio tributi (o ufficio IMU), insieme ad una dichiarazione IMU, al fine di iscrivere, nei relativi ruoli IMU la riduzione a titolo di “case inabitabili“. Può essere portata direttamente al protocollo dell’ente oppure inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno. Il contribuente può anche inviarla per posta certificata (PEC).
Le normative che confermano la riduzione 50% della base imponibile per case inagibili – inabitabili
La prima legge a disporre la riduzione IMU del 50% per i fabbricati (case) inagibili – inabitabili è stata rappresentata dal Decreto Legislativo. n. 504/92, art. 8. Tale articolo ha, proprio, confermato che il presente sconto IMU del 50% spetta a tutti i fabbricati inagibili – inabitabili limitatamente al periodo dell’anno all’interno del quale dura tale condizione.
Il tutto è stato confermato dalla legge 27 Dicembre 2019 n. 160 all’articolo 1, comma 747, lettera “b”. La predetta norma è stata definita come quella che ha introdotto la Nuova IMU, unificata con la TASI. Si tratta di un passaggio importante che ha sancito la definitiva e contestuale eliminazione della IUC e della TASI. Cliccando sulla seguente pagina web è possibile leggere un articolo interamente dedicato alla Nuova IMU.

La presentazione della dichiarazione IMU per comunicare l’inagibilità
L’ufficio non riconosce, in automatico, la riduzione IMU del 50% dopo il riconoscimento della inagibilità – inabilità da parte dell’area tecnica. Infatti, il contribuente, dopo il rilascio dell’attestazione, dovrà presentare all’ufficio tributi (ufficio IMU) una dichiarazione con cui viene chiarita la variazione.
Cosa bisogna fare per presentare la dichiarazione IMU ? Se avete un po di dimestichezza con le pratiche di ufficio, potere compilare, voi stessi la dichiarazione. I dati più importanti da inserire sono i seguenti.
- I vostri dati anagrafici.
- Dati del fabbricato.
- L’inserimento, nelle note, di una specificazione sulla inabitabilità inagibilità dell’immobile.
Se, invece, non vi ritenete all’altezza di compilare e presentare al Comune la dichiarazione IMU, rivolgetevi ad un professionista (consulente, caf, sindacato, ragioniere, dottore commercialista, ecc..). Il professionista curerà tutti gli aspetti provvedendo a inserire la riduzione – sconto IMU del 50% all’interno della banca dati comunale.
Ricordatevi, però, una cosa molto importante. Se provvedete a ristrutturate il fabbricato,ridandogli l’agibilità – abitabilità, bisogna fare una “manovra opposta“. Infatti, bisogna rifare una dichiarazione IMU con cui comunicate al Comune di avere reso abitabile l’immobile. Con questa dichiarazione viene eliminata la riduzione IMU del 50% e l’immobile va ripagato per l’intera somma.
Tale ultima dichiarazione è obbligatoria. L’eventuale omissione può comportare un accertamento per “omessa dichiarazione”. Inoltre, l’eventuale e persistente pagamento del 50% dell’imposta vi sottopone anche ad un eventuale accertamento IMU per insufficiente versamento.
La differenza tra fabbricati inagibili e collabenti
Molti si chiedono che differenza ci sia tra i fabbricati inagibili e collabenti soprattutto per quello che si potrebbe risparmiare in termini di imposte e tasse (per esempio IMU e TASI). I primi, cioè, quelli inagibili possono essere recuperati con una ristrutturazione, I secondi (collabenti) hanno pochissime possibilità di essere recuperati in quanto diroccati (per esempio senza tetto o, comunque, in condizioni molto precarie.
In termini di imposte da pagare esiste anche una differenza sostanziale tra le due tipologie di immobili. Per i fabbricati inagibili o inabitabili, come dettagliatamente spiegato in questo articolo, si paga la metà di IMU. Riguardo, invece, gli immobili collabenti, l’IMU non si paga del tutto. Quindi, l’Imposta Comunale Unica è zero. In tutte e due i casi, bisogna però gestire delle pratiche.
Riguardo ciò che bisogna fare per il riconoscimento di inagibilità inabitabilità, ne abbiamo parlato particolarmente qui. Per ciò che concerne i fabbricati collabenti, vi invitiamo a leggere un nostro articolo dedicato all’argomento. Per leggere l’articolo cliccate su questo link: risparmia l’IMU sui fabbricati collabenti.

La parola della redazione
Nel presente articolo ti abbiamo fornito interessanti ed importanti informazioni sulla riduzione IMU per i fabbricati inagibili o inabitabili. Questo ti aiuta a pagare di meno su degli immobili che non puoi momentaneamente sfruttare per metterli a reddito (affittarli) o per andarci ad abitare. Qui sotto, invece, ti suggeriamo la lettura di altri importanti articoli del nostro blog.
- Le riduzioni date dai Comuni sulla Tassa Rifiuti.
- Il bonus sulla Tassa Rifiuti. Leggi se ti spetta.
- Il codice tributo 3918. Vedi cosa stai pagando.
- Il bonus sul canone acqua. Leggi l’articolo per vedere se ci rientri.
- Gli incentivi che vanno al personale del’ufficio tributi.
- Le esenzioni sull’IMU per le strutture ricettive e dello spettacolo.
- Proroga terza rata IMU al 28 febbraio 2021.
- Il Nuovo Calcolo IMU gratuito di TributiComunali.it.
- Vai direttamente al Calcolo IMU Gratis di Tributi Comunali.it.
- Riduzione IMU immobili di interesse storico.
- IMU 2022 seconda casa.
- Categoria catastale A10: cos’è?
- Avviso di accertamento IMU fac simile: nell’articolo puoi scaricarlo.