I termini dell’accertamento IMU e di prescrizione o notifica, per IMU non pagata, sono cinque anni. Superato questo termine c’è la prescrizione dei termini e nessun accertamento IMU può essere più inviato all’utente. Quindi, alle domande “quanti anni devono passare per avere la prescrizione“, oppure, “quando si prescrive l’IMU“, la risposta è: dopo 5 cinque anni. Questo vale per qualunque anno d’imposta (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020, 2021). Pertanto, devi fare molta attenzione alla data in cui ti sarà notificato un avviso di accertamento IMU (o anche TASI). Per fare un esempio, l’accertamento IMU 2015, per scongiurare la prescrizione, doveva essere notificato entro il 31 Dicembre 2020 (prorogato al 26 Marzo 2021 a causa dei problemi covid). Ma in questo articolo parleremo sia della prescrizione che della decadenza nei casi di IMU non pagata. Tanti si chiedono anche: cosa succede dopo l’accertamento IMU? La risposta è in questo articolo.
Qual’è la data di scadenza di un accertamento IMU – TASI?
Qual’è la data di scadenza di un accertamento IMU – TASI è sempre lo stesso interrogativo ma posto con parole diverse. L’IMU o la TASI può essere richiesta dal Comune, con accertamento, entro 5 anni da quello di riferimento. Quindi, l’IMU 2021 può essere accertata, e notificata al contribuente, entro il 31 Dicembre 2026. Un appunto a parte deve essere fatto per la TASI. Infatti, questo tributo, essendo stato eliminato dal 2020, può essere accertato fino all’anno 2019.
Ciò significa che il Comune può notificare l’accertamento per l’anno 2019 entro il 31 Dicembre 2024. Nel 2022 i Comuni sono in tempo per notificare l’accertamento TASI per l’anno 2017. Stessa cosa per l’accertamento IMU 2017 per il quale il Comune può effettuare la notifica entro il 31/12/2022. Quello che è certo è che non può esistere un accertamento TASI per l’anno 2020 visto che, come detto sopra, il tributo TASI è stato eliminato dal 2020.
La notifica dell’avviso di accertamento
La notifica è sempre regolare se il Comune (o la ditta incaricata) consegna il plico (contenente l’avviso di accertamento) all’ufficio postale entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. In tal caso, anche se il postino ti consegna l’avviso a Gennaio successivo, la notifica è valida lo stesso.
Tutto ciò è previsto dall’art. 149 del codice di procedura civile “Notificazione a mezzo del servizio postale”. Ciò in quanto, come detto sopra, il plico deve essere consegnato alle poste (dal Comune) entro il 31/12 del quinto anno. Quindi, i termini dell’accertamento IMU 2015 (come detto sopra) sono di 5 anni e cioè Dicembre 2020. Entro tale data l’accertamento è valido se notificato al contribuente o consegnato alle Poste.
Se l’accertamento IMU sarà notificato dal messo comunale, deve essere rispettato il termine del 31/12 dell’anno in cui scadono i termini quinquennali al fine di evitare la prescrizione. Di conseguenza, se il messo comunale consegna l’accertamento IMU a Gennaio del sesto anno (Gennaio 2021) la notifica non è valida (nonostante l’IMU non pagata). In tal caso si può eccepire la prescrizione dell’accertamento IMU, per sopravvenuta decorrenza dei termini (nonostante non sia stata pagata), mentre per la decadenza bisogna fare un ragionamento a parte in quanto scatta a distanza di 3 anni da un accertamento. Ma della decadenza parleremo in un successivo paragrafo sempre di questo articolo.
Ma che cos’è l’IMU ?
L’IMU è l’Imposta Municipale Unica e si paga sulla proprietà degli immobili. Basta, quindi, essere proprietari di immobili per essere soggetti alla tassazione. Non sono soggetti a imposizione tributarie le abitazioni principali e cioè le case di proprietà in cui si ha la propria residenza anagrafica. Allo stesso tempo, sono esentate dall’IMU anche le pertinenze dell’abitazione principale.
Fanno eccezione le abitazioni principali di lusso le quali sono catastate nelle categorie A1, A8 e A9. Sono pertinenze i garage e le cantine catastati nelle categorie catastali C2, C6 e C7. In questo blog sono pubblicati tanti importanti articoli sull’IMU. Molti di questi articoli ti insegnano anche a risparmiare o meglio ad evitare di pagare soldi in più per distrazione o disinformazione.
Qui di seguito ti indico diversi articoli di questo blog che ti danno informazioni importanti su come pagare la giusta IMU ed evitare di versare soldi in più del dovuto.
- IMU non pagata, come ne rispondono gli eredi.
- IMU su terreni vincolati a pubblici servizi.
- Imposta Municipale Unica – IMU sui terreni agricoli.
- IMU coltivatori diretti terreni agricoli ed edificabili.
- Calcolo IMU sui terreni edificabili.
- Il ricorso in autotutela IMU, TASI e TARI.
- L’istanza di accertamento con adesione IMU e TASI.
- Come difendersi dall’accertamento IMU e TASI.
- Niente IMU sui parcheggi esterni.
- Agevolazioni IMU per le forze dell’ordine.
Differenza tra prescrizione e decadenza IMU per la notifica di accertamento o cartelle
Tra prescrizione e decadenza (per IMU non pagata) esiste una sostanziale differenza. Partiamo con esaminare il primo istituto e cioè quello della prescrizione. Si ha la prescrizione quando il Comune lascia decorrere il termine di 5 (cinque) anni senza emettere un avviso di accertamento IMU. Stiamo ponendo il caso in cui un contribuente non ha versato l’IMU oppure ha pagato in misura inferiore rispetto alla somma dovuta.
Il termine di 5 anni è, quindi, un termine perentorio che hanno i Comuni per emettere un avviso di accertamento IMU ai danni dell’utente che non ha versato l’IMU. Stesso termine se l’utente ha versato una somma inferiore rispetto al dovuto. Scaduti i cinque anni senza che l’ente abbia provveduto alla notifica di un accertamento IMU, scatta la prescrizione.
Di conseguenza, lo scoccare dei 5 anni senza che il Comune abbia notificato nessun avviso di accertamento, svincola l’utente da ogni obbligo di versamento. Pertanto, anche se il contribuente non ha versato l’IMU per un determinato anno d’imposta, sarà salvato dalla prescrizione. La decadenza, in fatto di IMU, si ha, invece, quando il Comune lascia decorrere il termine di 3 anni dal giorno in cui è stato notificato un avviso di accertamento IMU.
Nella sostanza, dopo la notifica di un accertamento IMU, l’utente ha un determinato termine (in genere 60 giorni) per effettuare il pagamento. Se l’utente non procede al pagamento, il Comune ha 3 anni di tempo per iscrivere la somma in un ruolo coattivo. Se l’ente lascia decorrere i tre anni senza iscrivere l’importo nel ruolo coattivo, sopravviene la decadenza. Anche con la decadenza, così come per la prescrizione, l’utente potrebbe avere titolo per non pagare le somme di IMU già richieste col precedente accertamento IMU, TASI, TARI, ecc… Spieghiamo il perchè nel prossimo articolo.
Quando la decadenza non salva il contribuente
Precisiamo un passaggio molto importante per spiegare ancora meglio quando la prescrizione e la decadenza salvano del tutto il contribuente dandogli titolo per non pagare più l’IMU per un determinato anno d’imposta. Prendiamo in esame un caso specifico: l’IMU relativo all’anno 2011. Il Comune notifica l’avviso di accertamento entro il 31/12/2016 e, cioè, nei termini dei cinque anni. Ciò significa che il termine di decadenza per la notifica di una cartella esattoriale, per gli utenti morosi, era 31/12/2019.
Se l’ente ha lasciato decorrere detti termini senza procedere alla notifica della predetta cartella esattoriale, decade dalla possibilità di formare il relativo ruolo coattivo. A questo, però, vi è un rimedio per il Comune. Infatti, il Comune, avendo inviato l’accertamento nel 2016, ha interrotto i termini prescrizionali i quali ripartono di nuovo da zero. Pertanto, dal 2016 iniziano a decorrere ulteriori cinque anni che consentono all’ente di rinotificare un nuovo accertamento fino al 31/12/2021.
Alla luce delle recenti riforme, l’ente, entro il 2021 può inviare un accertamento esecutivo il quale, com’è noto, vale anche come cartella esattoriale. Di conseguenza, non sempre prescrizione e decadenza IMU viaggiano di pari passo. Infatti, l’utente, per avere la certezza sull’azzeramento dell’IMU da pagare, deve tenere conto soprattutto dei tempi prescrizionali che il Comune ha per recuperare l’imposta. Se detti termini sono scaduti, non vi è più spazio per il Comune per rimediare.
Se, invece, una notifica intermedia di un accertamento per IMU non pagato ha riazzerato i termini di prescrizione, vi è sempre spazio per un successivo nuovo accertamento IMU. Il nuovo accertamento fa ripartire altri termini di decadenza per la realizzazione del ruolo coattivo. Per leggere un articolo dettagliato sul nostro blog relativo all’accertamento esecutivo basta cliccare sul seguente link: tutto sull’accertamento esecutivo.
Quando la decadenza e prescrizione salvano definitivamente il contribuente da ogni debito
Adesso analizziamo il caso in cui prescrizione e decadenza salvano, del tutto, l’utente da ogni debito. Facciamo un esempio pratico. Un avviso di accertamento IMU per l’anno 2010 viene notificato nei limiti della prescrizione quinquennale e cioè il 31/12/2015. Nel caso di mancato pagamento, il Comune ha tre anni di tempo per la formazione e notifica del ruolo coattivo e cioè 31/12/2018.
Se l’ente lascia trascorrere tale e predetto termine decadenziale di tre anni, avrebbe tempo fino al 31/12/2020 per la notifica di un nuovo avviso di accertamento. Per il 2020, tutte le notifiche scadenti il 31 Dicembre, sono state prorogate (per la sospensione di 85 giorni dovuta al covid 19) al 26/03/2021. Di conseguenza, se l’ente ha lasciato decorrere, senza effettuare nessun’altra notifica, per l’IMU anno 2010, perderà la possibilità di riscuotere tale anno d’imposta. Il contribuente, quindi, in una tale circostanza, non dovrà pagare più nulla per IMU 2010.
Cosa succede dopo l’avviso di accertamento IMU?
Cosa succede dopo l’avviso di accertamento IMU? Questa è la domanda che si fanno tanti contribuenti e che abbiamo anche riportato nel primo paragrafo. Rispondiamo in maniera molto semplice. Quando ricevi un avviso di accertamento, non devi mai sottovalutarlo !! In genere, l’avviso di accertamento IMU è sempre notificato tramite messo notificatore oppure con raccomandata A/R (con ricevuta di ritorno). Negli ultimi tempi, è anche molto frequente la notifica tramite PEC (solo nei casi in cui anche l’utente sia dotato di PEC, e questo capita soprattutto con le aziende).
La notifica (con qualunque modalità venga fatta) è un atto importante per il Comune. Infatti, essa da la certezza all’ente che l’atto è venuto a conoscenza dell’utente. A tal punto, se il contribuente paga, il tutto si chiude lì. Se, viceversa, l’utente non paga dopo avere ricevuto un avviso di accertamento IMU. La cosa si complica. Infatti, l’atto successivo che compie il Comune è la iscrizione a ruolo coattivo e la relativa notifica di una cartella esattoriale (o ingiunzione fiscale di pagamento).
Se non paghi l’accertamento IMU scattano le procedure esecutive
Se non paghi neanche in questa fase, scattano le procedure esecutive e cioè “fermi amministrativi degli autoveicoli”, “pignoramenti stipendi o pensioni”, “pignoramenti presso terzi”. Nei casi più gravi possono scattare anche le “ipoteche sugli immobili”, ecc. E’ da sottolineare che, dal 2020, è cambiata anche questa procedura. Infatti, è già entrato in vigore l’accertamento esecutivo che vale sia per l’IMU che per gli altri tributi comunali – locali. L’accertamento esecutivo da la possibilità al Comune di passare all’avvio delle predette “procedure esecutive” già dopo 60 giorni dalla notifica dell’avviso.
Ciò in quanto l’accertamento esecutivo funge anche da “cartella esattoriale“. Pertanto, presta la massima attenzione quando ricevi un accertamento IMU. Infatti, dopo 60 giorni la tua posizione tributaria potrebbe complicarsi. Ciò in quanto intervengono le procedure esecutive (pignoramenti, fermi sui veicoli, ecc..). Ma si complica anche riguardo l’ulteriore aumento della somma dovuta rispetto all’accertamento. E’ evidente che i costi sono maggiori con la cartella.
Termini accertamento per IMU non pagata e prescrizione in tempi di covid 19
Sia il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2000) che il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) si sono pronunciati riguardo i termini degli accertamenti tributari. L’art. 67 del Decreto Cura Italia ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e di contenzioso. Tale sospensione degli avvisi in scadenza dall’8 al 31 Maggio 2020 (che interessa anche IMU, TASI e tutti i tributi comunali), coinvolge gli uffici degli enti impositori.
Questo stesso articolo, riguardo la nuova scadenza dei termini, rimanda a quanto disposto dall’art. 12 del decreto legislativo 24 Settembre 2015 n. 159. Secondo quest’ultimo articolo, e salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi saranno effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione. Detto nuovo termine di scadenza, pertanto, sarebbe il 30/06/2020 salvo ulteriore proroghe.
Il Decreto Rilancio, all’art. 157 si è anche espresso sui termini di decadenza di determinati atti in scadenza nel periodo tra l’8 Marzo ed il 31 Dicembre 2020. Ciò senza tener conto del periodo di sospensione previsto dall’art. 67 del Decreto Cura Italia. Si tratta di atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero crediti, liquidazione, rettifica.
Questi atti, la cui scadenza cadeva in questo periodo, possono essere emessi entro il 31 Dicembre 2020 e notificati entro il 31 Dicembre 2021. Tale norma, però, non trova applicazione per i tributi locali. E’ quanto stabilito dalla legge di conversione del predetto D.L. n. 34/2020 (Legge 17 luglio 2020, n. 77). Con tale Legge è stato modificato l’art. 157 del D.L. 34/2020. Nel paragrafo successivo di questo articolo si precisano i nuovi termini per gli accertamenti sui tributi locali in scadenza il 31/12/2020.
Proroga di 85 giorni per la notifica degli accertamenti sui tributi locali in scadenza il 31 Dicembre 2020
Con l’approvazione della Legge di conversione al D.L. n. 34/2020 è stato chiarito che il termine del 31/12/2021, sancito dall’art. 157, non riguarda gli atti degli enti territoriali (quindi, Comuni compresi). Per i tributi comunali (IMU, TASI, TARI, TOSAP, Imposta Pubblicità, ecc..) ed anche per i ricorsi TARI (o altri tributi) bisogna, quindi, fare riferimento al periodo di sospensione dei termini previsto dall’art. 67 del D.L. 18/2020.
Pertanto, la scadenza del 31/12/2020 (per gli avvisi di accertamento IMU ed altri tributi locali) è da intendersi traslata di 85 giorni (cioè il periodo di sospensione dal 8 al 31 Maggio 2020). Di conseguenza, il nuovo periodo di scadenza per i Comuni, per portare a termine le attività di accertamento sui tributi locali, è 26 Marzo 2021. Su questo argomento abbiamo scritto un articolo molto dettagliato che è possibile leggere cliccando sul seguente link: Scadenza accertamenti tributi proroga covid 26/03/2021
Oltre tale periodo può essere fatta valere la prescrizione. Secondo tale disposizione, gli accertamenti sui tributi locali (in scadenza al 31/12/2020) possono essere notificati entro gli 85 giorni successivi (quindi 26/03/2021). Questo slittamento dei termini consente agli utenti più respiro. Gli enti, poi, hanno più tempo per emettere e notificare gli atti.
Pertanto, tutte le annualità d’imposta (e per tutti i tributi comunali) che avevano come termini prescrizionali 31/12/2020 (vedi per esempio IMU, TASI, TARI, TOSAP, Imposta Pubblicità relativi agli anni 2015), vedranno slittare detti termini al 26/03/2021. Anche il termine per gli accertamenti per omessa dichiarazione fissati dall’art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 slitteranno di 85 giorni. Per esempio, gli accertamenti per omessa dichiarazione per l’anno 2014, avevano come termine prescrizionali (per gli accertamenti comunali) 31/12/2020. Alla luce delle nuove norme anche tale termine prescrizionale slitta di 85 giorni al 26/03/2021.
Come verificare i termini dell’accertamento IMU con Poste
Nei casi di consegna degli accertamenti o cartelle IMU (o anche TASI) all’ufficio postale per la notifica a mezzo raccomandata è possibile verificare online il rispetto dei termini prescrizione o decadenza (per IMU non pagata). Sul sito di Poste Italiane, infatti, vi è un’apposita sezione “spedizioni – posta raccomandata” in cui è possibile verificare la data di consegna dei plichi presso l’ufficio postale. Basta inserire, in questa sezione, il numero di raccomandata che trovi indicato nella busta.
Sul sito di Poste Italiane è possibile verificare se sono stati rispettati o meno i termini di notifica. Nella sezione “cerca spedizioni” inserendo il numero della raccomandata si può reperire la data di registrazione della raccomandata presso l’Ufficio Postale di spedizione e l’altra data nella quale è avvenuta la notifica. Continuiamo a trattare l’argomento del presente articolo: Termini accertamento IMU e prescrizione e decadenza.
Riepilogando, quindi, gli accertamenti IMU (o TASI) relativi all’anno 2015 sono da ritenersi “validi” se la raccomandata è stata consegnata all’ufficio postale entro il 31 dicembre 2020. Ciò a prescindere dal giorno nel quale è stata consegnata dal postino o e stata di fato ritirata dall’interessato. In tal caso, pertanto, puoi solo contestare sui contenuti dell’avviso di accertamento. A tal proposito ti consigliamo di leggere un altro nostro articolo sull’argomento. Tale articolo spiega come comportarsi (sia per la verifica dei termini che su altro) nei casi di ricezione di un accertamento IMU – TASI. Clicca sul seguente link per leggerlo: accertamento IMU – TASI.
A partire dal 2020 la TASI viene accorpata all’IMU
Dal 2020 la TASI non è più dovuta. Il Decreto Legge n. 124/2019 ha previsto, infatti, l’unificazione dei due tributi. Pertanto, dall’anno 2020 verrà versata solo l’IMU. Nel modello F24 verrà indicato, quindi, solo il codice tributo 3918 (nel caso di seconde case) oppure 3916 se si tratta di aree edificabili. Per i fabbricati di categoria “D” vanno, invece, indicati i seguenti codici: 3925 (quota stato) e 3930 (quota Comune). Potete leggere un articolo dettagliato sull’argomento cliccando sul link seguente: Nuova IMU 2020.
La verifica dei pagamenti IMU nel cassetto fiscale dell’agenzia entrate
Chiunque avesse smarrito le ricevute di pagamento IMU, TASI o altri tributi locali e statali, può trovarli nel cassetto fiscale dell’agenzia delle entrate. Il cassetto è un ottimo servizio all’interno del quale è possibile visionare tutti i pagamenti effettuati con F24. Tale servizio offre anche una serie di altri servizi utilissimi. Per tutte le informazioni sul cassetto basta cliccare sul seguente link del nostro blog: cassetto fiscale.
Stralcio cartelle esattoriali fino a 5000 Euro col Decreto Sostegni del 22 Marzo 2021
Col decreto sostegni sono state cancellate 16 milioni circa di cartelle esattoriali equitalia (o di altri concessionari) fino a 5000 € di importo. La cancellazione riguarda i ruoli ceduti, dagli enti, ai concessionari dal 2000 al 2010. Possono riguardare, quindi, anche annualità d’imposta anche piuttosto vecchie che interessano anche gli anni novanta. In ogni caso esistono anche dei requisiti nel senso che si può accedere al beneficio solo per redditi inferiori a 30.000 Euro. Potete leggere un nostro articolo molto dettagliato sull’argomento cliccando qui: stralcio cartelle esattoriali fino a 5000 €.
Gli articoli di questo blog consigliati dalla redazione
In questo articolo abbiamo parlato dei termini di prescrizione (o decadenza) e notifica per l’accertamento IMU non pagata che sono, comunque, uguali a quelli della TASI, TARI, ecc.. Qui sotto ti consigliamo la lettura di altri articoli di questo sito – blog molto importanti. Nel precedente paragrafo “Ma che cos’è l’IMU?” abbiamo anche indicato diversi altri importanti articoli di questo sito da leggere.
- Il ricorso in autotutela.
- Diritto di abitazione principale IMU-TASI.
- Niente IMU sui fabbricati collabenti.
- Assegnazione benefici abitazione principale anziani in luoghi di cura.
- L’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU ed i modelli editabili di compilazione.
- Il bonus TARI – Tassa Rifiuti. Leggi come funziona.
- La prescrizione della bolletta canone acqua.
- Il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.
- Calcolo IMU terreni agricoli.
- Come fare una richiesta di rimborso per IMU non dovuta.
- Attenzione ai fabbricati inagibili o inabitabili. Si paga la matà di IMU.
- Pagare un F24 con la modalità Home Banking.
- Proroga terza rata IMU 2020 al 28 febbraio 2021.
- Il Nuovo Calcolo IMU gratuito di TributiComunali.it.
- Vai direttamente al Calcolo IMU Gratis di Tributi Comunali.it.
- La prescrizione delle cartelle esattoriali ed accertamenti Tassa Rifiuti (TA.RI.)
- Come pagare meno IMU stando attenti. Leggi l’articolo.
- Immobile di categoria A10. A quale tipologia appartiene?
- Dal mese di Gennaio 2022 eliminato l’aggio sulla riscossione.
- Compostaggio domestico riduzione TARI.
- Come non pagare la TARI sulle seconde case.
- Bonus IMU 2022: leggi l’articolo per capire a chi spetta.
E’ un refuso oppure è corretto quanto riportato nell’articolo ?
Riepilogando, quindi, gli accertamenti IMU (o TASI) relativi all’anno 2015 sono da ritenersi “validi” se la raccomandata è stata consegnata all’ufficio postale entro il **31 dicembre 2020** ??
Confermo che fa fede la data di consegna degli avvisi alle poste. Consideri, inoltre, che per l’anno d’imposta 2015, il termine prescrizionale (per qualunque tributo comunale) è stato spostato al 26 Marzo 2021. Ciò per effetto delle sospensione delle notifiche, per motivi covid 19, di 85 giorni (dal 8 al 31 Maggio 2020) previsto dall’art. 67 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.
Buon giorno,
Non ho ricevuto la raccomandata per imu 2014 nei tempi stabiliti poiché ”fuori zona”. Lo scopro perché a marzo 2021 mi viene consegnata, chiedendo spiegazioni all ente di riscossione mi inviano la vecchia raccomandata mai recapitata. Posso contestarla?
Grazie
L’accertamento IMU 2014 per omesso o insufficiente versamento si prescriveva nel 2019. Nel 2020, con proroga al 26/03/2021, si prescriveva l’accertamento per omessa denuncia 2014. Quindi, verifichi questo. Nel primo caso l’avviso è sicuramente prescritto. Nel secondo caso, se l’ente ha consegnato la raccomandata al’ufficio postale entro i termini di scadenza, la notifica è valida. Mi faccia sapere.
Secondo te può farsi valere l’intervenuta decadenza del Comune nel caso di una avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011 notificato il 29/11/2016, non pagato dal contribuente al quale viene notificata, per il suddetto accertamento, cartella di pagamento il 7/10/2021.
Un accertamento notificato il 29/11/2016 è diventato definitivo dopo 60 giorni e cioè il 28 Gennaio 2017. Da quest’ultima data il Comune ha tre anni di tempo per la notifica della cartella. Nel tuo caso, quindi, puoi eccepire la decadenza. Questo è questo sancito dall’art. 1, comma 163 della Legge 296/2006.
mi è arrivato il 5/1/2022 l’avviso di accertamento relativo al pagamento della TARI 2016, per cui anche se di poco sono trascorsi i 5 anni entro i quali avrei dovuto riceverla. Nel 2016 ho cambiato residenza trasferendomi in altro comune per cui non ho evidentemente potuto ricevere il bollettino da pagare in quell’anno (o poco dopo dopo). Possibile presentare ricorso in quanto la notifica è arrivata dopo il 31/12/2021 oppure ci sono altri termini (tipo proroga covid) per cui la notifica appena ricevuta è ancora nei tempi previsti dalla legge?
E il fatto di non aver ricevuto la prima notifica nel 2016 o 2017 può essere oggetto di contestazione?
Se il plico è stato alle Poste entro il 31 Dicembre 2021, la notifica è regolare. La proroga covid non opera per tale annualità in scadenza il 31/12/2021. Si sottolinea, comunque, che nei casi di trasferimento di residenza occorre sempre fare idonea comunicazione di cessazione canone acqua e tassa rifiuti presso l’ufficio tributi del Comune. Pertanto, se non le ha presentate, le consiglio di verificare in quanto le utenze potrebbero essere ancora attive. Inoltre, è sempre consigliabile, contestualmente alla dichiarazione di cessazione, comunicare al Comune il nuovo indirizzo di residenza (per la trasmissione delle bollette finali) al fine di evitare problemi di recapito e conseguente restituzione degli avvisi al Comune.
Avviso di accertamento IMU 2016, consegna con notifica poste italiane il giorno 05/01/2022. Dal sito di poste risulta in lavorazione il 04/01/2022 e consegnata il 05/01/2022. Vorrei sapere se è possibile fare ricorso e se in prescrizione. Grazie
Se consegnata alle Poste entro il 31/12/2021 la notifica è regolare. Se, invece, è stata consegnata nel 2022 dovrebbe essere prescritta. Ma l’eventuale prescrizione deve essere chiesta con una comunicazione ufficiale. Dopo la richiesta bisogna attendere la comunicazione di annullamento.
La ringrazio per la risposta, ma oltre al sito di poste italiane consultabile online per la ricerca di una spedizione quale altre metodo esiste?
Poiché su poste italiane consultabile online parla solo di
Presa in carico il 04/01/22 h 18.41
In lavorazione presso centro operativo postale il 04/01/22 h 18.43
In lavorazione presso centro postale il 05/01/22 h 08.47
In consegna il 05/01/22 h 10.57
Consegnata il 05/01/22 h15.19
Ora la mia domanda in gergo tecnico online non sarà mai possibile vedere la postalizzazione ovvero quando il comune abbia depositato il plico a poste italiane? Oppure è da considerare la data 04/01/22 alle h. 18.41 con la voce presa in carico grazie ancora tante
Il 1/6/2017 ho ricevuto notifica di IMU per gli anni 2013, 2014, 2015. Ho inviato al comune una PEC contestando le somme richieste, alla quale non ho ricevuto risposta. Il 2/3/2022 ho ricevuto raccomandata avente per oggetto: “intimazione di pagamento e atto di interruzione del termine di prescrizione”. Posso eccepire la decadenza ai sensi dell’art.1, comma 163 della Legge 296/2006?
Se dall’accertamento, notificato in data 01/07/2017, non ha ricevuto altre notifiche, ci potrebbero essere i presupposti per eccepire la decadenza. Ciò in quanto, come previsto dalla norma da lei citata, il ruolo coattivo deve essere notificato al contribuente entro i tre anni (cioè nel 2020).
Salve. Il 29 marzo 2022 mi è arrivata una raccomandata al mio indirizzo in Italia, giacchè sono residente all`estero. La raccomandata conteneva: “Avviso di accertamenton in rettifica esecutivo” dal concessionario del tributo, per IMU 2016. Sono tenuto a pagare? Grazie mille in anticipo.
Bisogna capire se si tratta di un accertamento o di una cartella (cioè un coattivo). L’accertamento poteva essere notificato entro 5 anni e cioè entro il 31 Dicembre 2021. Se, invece, si tratta di una cartella (e, quindi, una riscossione coattiva), si presuppone che l’accertamento sia già stato notificato prima e, cioè, nei tempi previsti. Pertanto, se si tratta di cartella, si vede che all’accertamento non è seguito il pagamento e, quindi, è partita la forma di riscossione forzata.