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Termini accertamento IMU. Verifica la data di notifica, può essere prescritto

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I termini di notifica (scadenza o prescrizione) dell’avviso di accertamento IMU (2017 2018 2019 2020 2021 ed altri anni) per IMU non pagata, sono cinque anni. Superato questo termine c’è la prescrizione dei termini e nessun accertamento IMU per IMU non pagata (sia 2017, 2018, 2019 che altri anni) può essere più inviato all’utente. Quindi, alle domande “quanti anni devono passare per avere la prescrizione IMU, oppure, “quando si prescrive un accertamento IMU“, la risposta è: dopo 5 cinque anni. Tale prescrizione accertamento IMU vale per qualunque anno d’imposta (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020, 2021). Pertanto, un accertamento IMU 2017 può essere notificato entro il 2022 o, comunque, non oltre il 26 Marzo 2023 (con l’aggiunta degli 85 giorni di proroga covid). Una cosa diversa dalla prescrizione è la decadenza dell’accertamento IMU per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 ecc.). Ma della decadenza parleremo in un successivo paragrafo.

Pertanto, devi fare molta attenzione alla data in cui ti sarà notificato un avviso di accertamento IMU (o anche TASI). La notifica di un accertamento IMU può essere fatta per raccomandata oppure con PEC. Per fare un esempio, l’accertamento IMU 2015, per evitare la prescrizione, doveva essere notificato entro il 31 Dicembre 2020 (prorogato al 26 Marzo 2021 a causa dei problemi covid). Ma in questo articolo parleremo sia della prescrizione che della decadenza nei casi di IMU non pagata. Tanti si chiedono anche: cosa succede dopo l’accertamento IMU? La risposta è in questo articolo.


Qual’è la data di scadenza di un accertamento IMU – TASI? Prescrizione IMU 2017.

Qual’è la data di scadenza per la notifica di un accertamento IMU – TASI per qualunque anno d’imposta (2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ecc. ecc.. ) è sempre lo stesso interrogativo ma posto con parole diverse. L’IMU o la TASI può essere richiesta dal Comune, con accertamento, entro 5 anni da quello di riferimento. Quindi, l’IMU 2021 può essere accertata, e notificata al contribuente, entro il 31 Dicembre 2026. Un appunto a parte deve essere fatto per la TASI. Infatti, questo tributo, essendo stato eliminato dal 2020, può essere accertato fino all’anno 2019.

Ciò significa che il Comune può notificare l’accertamento per l’anno 2019 entro il 31 Dicembre 2024. Nel 2022 i Comuni sono in tempo per notificare l’accertamento TASI per l’anno 2017. Stessa cosa per la notifica dell’accertamento IMU 2017 in quanto il Comune, per evitare la prescrizione, può effettuarla entro il 31/12/2022 (+ gli 85 giorni di proroga covid). Quello che è certo è che non può esistere un accertamento TASI per l’anno 2020 visto che, come detto sopra, il tributo TASI è stato eliminato dal 2020.

La notifica dell’avviso di accertamento

La notifica è sempre regolare se il Comune (o la ditta incaricata) consegna il plico (contenente l’avviso di accertamento) all’ufficio postale entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. In tal caso, anche se il postino ti consegna l’avviso a Gennaio successivo, la notifica è valida lo stesso.

Tutto ciò è previsto dall’art. 149 del codice di procedura civile “Notificazione a mezzo del servizio postale”. Ciò in quanto, come detto sopra, il plico deve essere consegnato alle poste (dal Comune) entro il 31/12 del quinto anno. Quindi, i termini dell’accertamento IMU 2015 (come detto sopra) sono di 5 anni e cioè Dicembre 2020. Entro tale data l’accertamento è valido se notificato al contribuente o consegnato alle Poste.

Se l’accertamento IMU sarà notificato dal messo comunale, deve essere rispettato il termine del 31/12 dell’anno in cui scadono i termini quinquennali al fine di evitare la prescrizione IMU. Di conseguenza, se il messo comunale consegna l’accertamento IMU a Gennaio del sesto anno (Gennaio 2021) la notifica non è valida (nonostante l’IMU non pagata) e subentra, così, la prescrizione.

In tal caso si può eccepire la prescrizione dell’accertamento IMU, per sopravvenuta decorrenza dei termini (nonostante non sia stata pagata), mentre per la decadenza bisogna fare un ragionamento a parte in quanto scatta a distanza di 3 anni da un accertamento. Ma della decadenza parleremo in un successivo paragrafo sempre di questo articolo.

Ma che cos’è l’IMU ?

L’IMU è l’Imposta Municipale Unica e si paga sulla proprietà degli immobili. Basta, quindi, essere proprietari di immobili per essere soggetti alla tassazione. Ma i soggetti passivi IMU non sono solo i proprietari. Infatti, sono tenuti a versare l’IMU anche i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Non sono soggetti al pagamento IMU le abitazioni principali e cioè le case di proprietà in cui si ha la propria residenza anagrafica. Allo stesso tempo, sono esentate dall’IMU anche le pertinenze dell’abitazione principale.

Fanno eccezione le abitazioni principali di lusso le quali sono catastate nelle categorie catastali A1 A8 A9. Sono pertinenze i garage e le cantine catastati nelle categorie catastali C2, C6 e C7. In questo blog sono pubblicati tanti importanti articoli sull’IMU. Molti di questi articoli ti insegnano anche a risparmiare o meglio ad evitare di pagare soldi in più per distrazione o disinformazione.

Qui di seguito ti indico diversi articoli di questo blog che ti danno informazioni importanti su come pagare la giusta IMU ed evitare di versare soldi in più del dovuto.

Precisazioni su chi deve pagare l’Imposta Municipale Unica (IMU)

Il versamento della imposta IMU è dovuto da coloro dai soggetti passivi indicati nell’art. 1 della Legge n. 160/2019. Tali soggetti sono i seguenti.

  • Il proprietario di immobili (terreni o fabbricati).
  • Chi è titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi immobili.
  • Il genitore assegnatario della casa familiare con provvedimento del giudice che costituisce, tra l’altro, il diritto di abitazione in sul genitore affidatario dei figli.
  • Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo e’ il concessionario.
  • Riguardo gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo IMU e’ il locatario con decorrrenza dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
  • Nel caso di contitolarità sugli immobili, ognuno ne risponde in base alla percentuale di possesso.

Invece, gli immobili sui quali deve essere versata l’IMU sono i seguenti.

  • fabbricati;
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

L’importo è calcolato in base alle rendite catastali degli immobili (o reddito dominicale se terreni agricoli), al valore delle aree edificabili (determinati dai singoli Comuni). Inoltre, importante sono le aliquote adottate dai Comuni sulle varie tipologie di immobili (IMU seconde case, IMU terreni agricoli, IMU aree edificabili, IMU fabbricati di categoria D, ecc.). Continuiamo il nostro articolo parlando della differenza tra prescrizione e decadenza IMU.

Differenza tra prescrizione e decadenza IMU per la notifica di accertamento o cartelle

Tra prescrizione e decadenza (per IMU non pagata) esiste una sostanziale differenza. Partiamo con esaminare il primo istituto e cioè quello della prescrizione. Si ha la prescrizione quando il Comune lascia decorrere il termine di 5 (cinque) anni senza emettere un avviso di accertamento IMU. Stiamo ponendo il caso in cui un contribuente non ha versato l’IMU oppure ha pagato in misura inferiore rispetto alla somma dovuta.

Il termine di 5 anni è, quindi, un termine perentorio che hanno i Comuni per emettere un avviso di accertamento IMU ai danni dell’utente che non ha versato l’IMU. Stesso termine se l’utente ha versato una somma inferiore rispetto al dovuto. Scaduti i cinque anni senza che l’ente abbia provveduto alla notifica di un accertamento IMU, scatta la prescrizione.

Di conseguenza, lo scoccare dei 5 anni senza che il Comune abbia notificato nessun avviso di accertamento, svincola l’utente da ogni obbligo di versamento. Pertanto, anche se il contribuente non ha versato l’IMU per un determinato anno d’imposta, sarà salvato dalla prescrizione. La decadenza, in fatto di IMU, si ha, invece, quando il Comune lascia decorrere il termine di 3 anni dal giorno in cui è stato notificato un avviso di accertamento IMU.

Nella sostanza, dopo la notifica di un accertamento IMU, l’utente ha un determinato termine (in genere 60 giorni) per effettuare il pagamento. Se l’utente non procede al pagamento, il Comune ha 3 anni di tempo per iscrivere la somma in un ruolo coattivo. Se l’ente lascia decorrere i tre anni senza iscrivere l’importo nel ruolo coattivo, sopravviene la decadenza. Anche con la decadenza, così come per la prescrizione, l’utente potrebbe avere titolo per non pagare le somme di IMU già richieste col precedente accertamento IMU, TASI, TARI, ecc… Spieghiamo il perchè nel prossimo articolo.

Quando la decadenza non salva il contribuente

Precisiamo un passaggio molto importante per spiegare ancora meglio quando la prescrizione e la decadenza salvano del tutto il contribuente dandogli titolo per non pagare più l’IMU per un determinato anno d’imposta. Prendiamo in esame un caso specifico: l’IMU relativo all’anno 2011. Il Comune notifica l’avviso di accertamento entro il 31/12/2016 e, cioè, nei termini dei cinque anni. Ciò significa che il termine di decadenza per la notifica di una cartella esattoriale, per gli utenti morosi, era 31/12/2019.

Se l’ente ha lasciato decorrere detti termini senza procedere alla notifica della predetta cartella esattoriale, decade dalla possibilità di formare il relativo ruolo coattivo. A questo, però, vi è un rimedio per il Comune. Infatti, il Comune, avendo inviato l’accertamento nel 2016, ha interrotto i termini prescrizionali i quali ripartono di nuovo da zero. Pertanto, dal 2016 iniziano a decorrere ulteriori cinque anni che consentono all’ente di rinotificare un nuovo accertamento fino al 31/12/2021.

Alla luce delle recenti riforme, l’ente, entro il 2021 può inviare un accertamento esecutivo il quale, com’è noto, vale anche come cartella esattoriale. Di conseguenza, non sempre prescrizione e decadenza IMU viaggiano di pari passo. Infatti, l’utente, per avere la certezza sull’azzeramento dell’IMU da pagare, deve tenere conto soprattutto dei tempi prescrizionali che il Comune ha per recuperare l’imposta. Se detti termini sono scaduti, non vi è più spazio per il Comune per rimediare.

Se, invece, una notifica intermedia di un accertamento per IMU non pagato ha riazzerato i termini di prescrizione, vi è sempre spazio per un successivo nuovo accertamento IMU. Il nuovo accertamento fa ripartire altri termini di decadenza per la realizzazione del ruolo coattivo. Per leggere un articolo dettagliato sul nostro blog relativo all’accertamento esecutivo basta cliccare sul seguente link: tutto sull’accertamento esecutivo.

Quando la decadenza e prescrizione salvano definitivamente il contribuente da ogni debito

Adesso analizziamo il caso in cui prescrizione e decadenza salvano, del tutto, l’utente da ogni debito. Facciamo un esempio pratico. Un avviso di accertamento IMU per l’anno 2010 viene notificato nei limiti della prescrizione quinquennale e cioè il 31/12/2015. Nel caso di mancato pagamento, il Comune ha tre anni di tempo per la formazione e notifica del ruolo coattivo e cioè 31/12/2018.

Se l’ente lascia trascorrere tale e predetto termine decadenziale di tre anni, avrebbe tempo fino al 31/12/2020 per la notifica di un nuovo avviso di accertamento. Per il 2020, tutte le notifiche scadenti il 31 Dicembre, sono state prorogate (per la sospensione di 85 giorni dovuta al covid 19) al 26/03/2021. Di conseguenza, se l’ente ha lasciato decorrere, senza effettuare nessun’altra notifica, per l’IMU anno 2010, perderà la possibilità di riscuotere tale anno d’imposta. Il contribuente, quindi, in una tale circostanza, non dovrà pagare più nulla per IMU 2010.

Cosa succede dopo l’avviso di accertamento IMU?

Cosa succede dopo l’avviso di accertamento IMU? Questa è la domanda che si fanno tanti contribuenti e che abbiamo anche riportato nel primo paragrafo. Rispondiamo in maniera molto semplice. Quando ricevi un avviso di accertamento, non devi mai sottovalutarlo !! In genere, l’avviso di accertamento IMU è sempre notificato tramite messo notificatore oppure con raccomandata A/R (con ricevuta di ritorno). Negli ultimi tempi, è anche molto frequente la notifica tramite PEC (solo nei casi in cui anche l’utente sia dotato di PEC, e questo capita soprattutto con le aziende).

La notifica (con qualunque modalità venga fatta) è un atto importante per il Comune. Infatti, essa da la certezza all’ente che l’atto è venuto a conoscenza dell’utente. A tal punto, se il contribuente paga, il tutto si chiude lì. Se, viceversa, l’utente non paga dopo avere ricevuto un avviso di accertamento IMU. La cosa si complica. Infatti, l’atto successivo che compie il Comune è la iscrizione a ruolo coattivo e la relativa notifica di una cartella esattoriale (o ingiunzione fiscale di pagamento).

Se non paghi l’accertamento IMU scattano le procedure esecutive

Se non paghi neanche in questa fase, scattano le procedure esecutive e cioè “fermi amministrativi degli autoveicoli”, “pignoramenti stipendi o pensioni”, “pignoramenti presso terzi”. Nei casi più gravi possono scattare anche le “ipoteche sugli immobili”, ecc. E’ da sottolineare che, dal 2020, è cambiata anche questa procedura. Infatti, è già entrato in vigore l’accertamento esecutivo che vale sia per l’IMU che per gli altri tributi comunali – locali. L’accertamento esecutivo da la possibilità al Comune di passare all’avvio delle predette “procedure esecutive” già dopo 60 giorni dalla notifica dell’avviso.

Ciò in quanto l’accertamento esecutivo funge anche da “cartella esattoriale“. Pertanto, presta la massima attenzione quando ricevi un accertamento IMU. Infatti, dopo 60 giorni la tua posizione tributaria potrebbe complicarsi. Ciò in quanto intervengono le procedure esecutive (pignoramenti, fermi sui veicoli, ecc..). Ma si complica anche riguardo l’ulteriore aumento della somma dovuta rispetto all’accertamento. E’ evidente che i costi sono maggiori con la cartella.

Termini accertamento per IMU non pagata e prescrizione in tempi di covid 19

Sia il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2000) che il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) si sono pronunciati riguardo i termini degli accertamenti tributari. L’art. 67 del Decreto Cura Italia ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo,  accertamento, riscossione e di  contenzioso. Tale sospensione degli avvisi in scadenza dall’8 al 31 Maggio 2020 (che interessa anche IMU, TASI e tutti i tributi comunali),  coinvolge gli uffici  degli  enti impositori.

Questo stesso articolo, riguardo la nuova scadenza dei termini, rimanda a quanto disposto dall’art. 12 del decreto legislativo 24 Settembre 2015 n. 159. Secondo quest’ultimo articolo, e salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi saranno effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione. Detto nuovo termine di scadenza, pertanto, sarebbe il 30/06/2020 salvo ulteriore proroghe.

Il Decreto Rilancio, all’art. 157 si è anche espresso sui termini di decadenza di determinati atti in scadenza nel periodo tra l’8 Marzo ed il 31 Dicembre 2020. Ciò senza tener conto del periodo di sospensione previsto dall’art. 67 del Decreto Cura Italia. Si tratta di atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero crediti, liquidazione, rettifica.

Questi atti, la cui scadenza cadeva in questo periodo, possono essere emessi entro il 31 Dicembre 2020 e notificati entro il 31 Dicembre 2021. Tale norma, però, non trova applicazione per i tributi locali. E’ quanto stabilito dalla legge di conversione del predetto D.L. n. 34/2020 (Legge 17 luglio 2020, n. 77). Con tale Legge è stato modificato l’art. 157 del D.L. 34/2020. Nel paragrafo successivo di questo articolo si precisano i nuovi termini per gli accertamenti sui tributi locali in scadenza il 31/12/2020.

Proroga di 85 giorni per la notifica degli accertamenti sui tributi locali in scadenza il 31 Dicembre 2020

Con l’approvazione della Legge di conversione al D.L. n. 34/2020 è stato chiarito che il termine del 31/12/2021, sancito dall’art. 157, non riguarda gli atti degli enti territoriali (quindi, Comuni compresi). Per i tributi comunali (IMU, TASI, TARI, TOSAP, Imposta Pubblicità, ecc..) ed anche per i ricorsi TARI (o altri tributi) bisogna, quindi, fare riferimento al periodo di sospensione dei termini previsto dall’art. 67 del D.L. 18/2020.

Pertanto, la scadenza del 31/12/2020 (per gli avvisi di accertamento IMU ed altri tributi locali) è da intendersi traslata di 85 giorni (cioè il periodo di sospensione dal 8 al 31 Maggio 2020). Di conseguenza, il nuovo periodo di scadenza per i Comuni, per portare a termine le attività di accertamento sui tributi locali, è 26 Marzo 2021. Su questo argomento abbiamo scritto un articolo molto dettagliato che è possibile leggere cliccando sul seguente link: Scadenza accertamenti tributi proroga covid 26/03/2021

Oltre tale periodo può essere fatta valere la prescrizione. Secondo tale disposizione, gli accertamenti sui tributi locali (in scadenza al 31/12/2020) possono essere notificati entro gli 85 giorni successivi (quindi 26/03/2021). Questo slittamento dei termini consente agli utenti più respiro. Gli enti, poi, hanno più tempo per emettere e notificare gli atti.

Pertanto, tutte le annualità d’imposta (e per tutti i tributi comunali) che avevano come termini prescrizionali 31/12/2020 (vedi per esempio IMU, TASI, TARI, TOSAP, Imposta Pubblicità relativi agli anni 2015), vedranno slittare detti termini al 26/03/2021. Anche il termine per gli accertamenti per omessa dichiarazione fissati dall’art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 slitteranno di 85 giorni. Per esempio, gli accertamenti per omessa dichiarazione per l’anno 2014, avevano come termine prescrizionali (per gli accertamenti comunali) 31/12/2020. Alla luce delle nuove norme anche tale termine prescrizionale slitta di 85 giorni al 26/03/2021.

I chiarimenti del Ministero sulla proroga covid

Un chiarimento è intervenuto dal Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020. Con tale nota il Ministero ha chiarito che la norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede solo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo che è stato individuato. L’argomento di che trattasi è stato anche trattato dall’Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E del 6 maggio 2020.

L’agenzia evidenzia che l’articolo 67, comma 1, del Decreto, ha previsto la sospensione dei termini delle attività e non anche la sospensione delle attività degli enti impositori. Tale termine di sospensione viene confermato dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Pertanto, è assodato lo spostamento dei termini prescrizionali di 85 giorni che corrisponde, proprio, al periodo di sospensione 8 marzo al 31 maggio 2020.

Ciò significa che ai termini di notifica contemplati dall’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni. Ciò è stato anche avvalorato dall’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) con una nota specifica sull’argomento. Potete leggere la nota dell’IFEL cliccando sul seguente link: IFEL sulla proroga covid di 85 giorni. Pertanto, è confermato che prescrizione e decadenza su IMU non pagata, TASI, TARI ed altri tributi locali, è sposta di 85 giorni ed il nuovo specchietto delle scadenze potete visionarlo proprio nella predetta nota dell’IFEL.

La prescrizione quinquennale sui tributi locali prevista dalla legge 296/2006

Si ribadisce che l’accertamento IMU, TASI, TARI, TOSAP, ICP ed altri tributi locali deve essere notificato al contribuente entro 5 anni. Questo è quello che dice, con esattezza, l’art. 1, comma 161, legge n. 206/2006. “Gli  enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso  motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la  dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi  termini devono  essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.

Se c’è prescrizione o decadenza IMU come fare ricorso?

Nel caso in cui l’accertamento IMU, TASI TARI del Comune giunge fuori termine e, quindi, quando sopraggiunge la prescrizione (o la nullità dello stesso), potete fare un ricorso in autotutela. L’autotutela sull’accertamento IMU, TASI o TARI è una pratica molto diffusa per chi desidera opporsi chiedendo l’annullamento dell’avviso comunale. Il ricorso in autotutela IMU, TASI TARI può essere presentato dallo stesso contribuente senza che intervenga un avvocato, un commercialista o un altro professionista.

Questo consente al contribuente di risparmiare l’onorario da dare al professionista. Nel ricorso in autotutela l’utente deve eccepire l’intervenuta prescrizione dell’accertamento IMU, TASI o TARI e chiedere l’annullamento dell’avviso di accertamento. Nel caso in cui il Comune non accetta di annullare a seguito del ricorso in autotutela, rimane il ricorso Commissione tributaria. Per capire come fare un ricorso in commissione tributaria cliccare sul precedente link che vi rimanda ad un nostro articolo molto completo sull’argomento.

Nel caso di sopraggiunta decadenza della riscossione coattiva, la procedura di ricorso è uguale a quella della prescrizione sull’accertamento. Quindi, prima provare a chiedere l’annullamento con un ricorso in autotutela e dopo, se il Comune, non accetta, procedere con un ricorso in commissione tributaria. E’ chiaro che prima di procedere col ricorso in commissione tributaria bisogna valutare la congruità dello stesso verificando tutte le eventuali spese da sostenere.

Come verificare i termini dell’accertamento IMU con Poste

Nei casi di consegna degli accertamenti o cartelle IMU (o anche TASI) all’ufficio postale per la notifica a mezzo raccomandata è possibile verificare online il rispetto dei termini prescrizione o decadenza (per IMU non pagata). Sul sito di Poste Italiane, infatti, vi è un’apposita sezione “spedizioni – posta raccomandata” in cui è possibile verificare la data di consegna dei plichi presso l’ufficio postale. Basta inserire, in questa sezione, il numero di raccomandata che trovi indicato nella busta.

Sul sito di Poste Italiane è possibile verificare se sono stati rispettati o meno i termini di notifica. Nella sezione “cerca spedizioni” inserendo il numero della raccomandata si può reperire la data di registrazione della raccomandata presso l’Ufficio Postale di spedizione e l’altra data nella quale è avvenuta la notifica. Continuiamo a trattare l’argomento del presente articolo: Termini accertamento IMU e prescrizione e decadenza.

Riepilogando, quindi, gli accertamenti IMU (o TASI) relativi all’anno 2015 sono da ritenersi “validi” se la raccomandata è stata consegnata all’ufficio postale entro il 31 dicembre 2020. Ciò a prescindere dal giorno nel quale è stata consegnata dal postino o e stata di fato ritirata dall’interessato. In tal caso, pertanto, puoi solo contestare sui contenuti dell’avviso di accertamento. A tal proposito ti consigliamo di leggere un altro nostro articolo sull’argomento. Tale articolo spiega come comportarsi (sia per la verifica dei termini che su altro) nei casi di ricezione di un accertamento IMU – TASI. Clicca sul seguente link per leggerlo: accertamento IMU – TASI.

A partire dal 2020 la TASI viene accorpata all’IMU

Dal 2020 la TASI non è più dovuta. Il Decreto Legge n. 124/2019 ha previsto, infatti, l’unificazione dei due tributi. Pertanto, dall’anno 2020 verrà versata solo l’IMU. Nel modello F24 verrà indicato, quindi, solo il codice tributo 3918 (nel caso di seconde case) oppure 3916 se si tratta di aree edificabili. Per i fabbricati di categoria “D” vanno, invece, indicati i seguenti codici: 3925 (quota stato) e 3930 (quota Comune). Potete leggere un articolo dettagliato sull’argomento cliccando sul link seguente: Nuova IMU 2020.

La verifica dei pagamenti IMU nel cassetto fiscale dell’agenzia entrate

Chiunque avesse smarrito le ricevute di pagamento IMU, TASI o altri tributi locali e statali, può trovarli nel cassetto fiscale dell’agenzia delle entrate. Il cassetto è un ottimo servizio all’interno del quale è possibile visionare tutti i pagamenti effettuati con F24. Tale servizio offre anche una serie di altri servizi utilissimi. Per tutte le informazioni sul cassetto basta cliccare sul seguente link del nostro blog: cassetto fiscale.

Stralcio cartelle esattoriali fino a 5000 Euro col Decreto Sostegni del 22 Marzo 2021

Col decreto sostegni sono state cancellate 16 milioni circa di cartelle esattoriali equitalia (o di altri concessionari) fino a 5000 € di importo. La cancellazione riguarda i ruoli ceduti, dagli enti, ai concessionari dal 2000 al 2010. Possono riguardare, quindi, anche annualità d’imposta anche piuttosto vecchie che interessano anche gli anni novanta. In ogni caso esistono anche dei requisiti nel senso che si può accedere al beneficio solo per redditi inferiori a 30.000 Euro. Potete leggere un nostro articolo molto dettagliato sull’argomento cliccando qui: stralcio cartelle esattoriali fino a 5000 €.

Il nuovo schema (fac simile) di avviso di accertamento esecutivo

A partire dal 2020 gli enti possono emettere, sui mancati o insufficienti pagamenti sui tributi locali, un avviso di accertamento esecutivo. Si tratta di un nuovo schema di avviso di accertamento che i Comuni devono emettere ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 792 commi dalla lettera “a” lettera “l”. Si parla di qualunque avviso di accertamento avente a che fare con i diversi tributi comunali TARI, IMU, TASI, ecc..

Con l’avviso di accertamento esecutivo IMU, TASI, TARI ed altri tributi locali, cambia del tutto l’iter procedurale della riscossione, soprattutto in riferimento alla procedura di riscossione coattiva. Infatti, l’accertamento esecutivo consente di emettere un atto unico che contiene già tutti gli elementi per costituire un titolo idoneo al recupero coattivo dell’importo da riscuotere. Ma l’avviso fa anche da accertamento e, quindi, ha una funzione bivalente che riduce i tempi della riscossione forzata.

In pratica, il comma 792 ha previsto che tutte i provvedimenti emessi dal 1° gennaio 2020 devono contenere gli elementi utili da costituire titolo esecutivo già allo scadere dei sessanta giorni dalla loro notifica. I sessanta giorni sono anche quelli concessi ai contribuenti per proporre ricorso all’avviso di accertamento IMU, TASI TARI. Di conseguenza, scaduto il termine di 60 giorni il Comune può già avviare le azioni esecutive (per esempio fermi amministrativi sui veicoli, pignoramenti, ecc..) che sono collegate alla riscossione coattiva.

Un risparmio di tempo non indifferente rispetto alla precedente normativa. E’ evidente che le procedure di riscossione coattiva interesseranno solo quei contribuenti che non pagano dopo la notifica dell’accertamento esecutivo tributario. Per gli utenti che provvederanno al pagamento il debito si estingue. Qui appresso è possibile scaricare un modello di schema fac simile di avviso di accertamento esecutivo IMU . Basta cliccare sul precedente link.

Gli articoli di questo blog consigliati dalla redazione

In questo articolo abbiamo parlato dei termini di prescrizione (o decadenza) e notifica per l’accertamento IMU non pagata che sono, comunque, uguali a quelli della TASI, TARI, ecc.. Qui sotto ti consigliamo la lettura di altri articoli di questo sito – blog molto importanti. Nel precedente paragrafo “Ma che cos’è l’IMU?” abbiamo anche indicato diversi altri importanti articoli di questo sito da leggere.

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