Il Consiglio Comunale è uno degli organi con le funzioni più importanti negli enti locali. Insieme alla Giunta Comunale ed al Sindaco è un organo di governo dei Comuni. Nella più classica delle definizioni il Consiglio Comunale è, prima di tutto, l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Viene eletto dai cittadini residenti in un determinato Comune.
Allo stesso tempo, gli elettori di un Comune, determinano, anche, l’elezione del Sindaco. Invece, i componenti della Giunta Comunale vengono nominati dal Sindaco. Il Consiglio Comunale è composto da Sindaco e da un numeri di Consiglieri che varia a seconda dell’ammontare della popolazione residente. Al suo interno, il Consiglio Comunale nomina, a maggioranza, il Presidente e Vice-Presidente.
Il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente, conducono il dibattito consiliare. Nel prossimo paragrafo vi indichiamo il numero di Consiglieri Comunali che possono essere eletti in un Comune in funzione del numero degli abitanti. Tale numero è previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 267/00.
I componenti del Consiglio Comunale
Il numero di Consiglieri Comunali non è fisso per tutti i Comuni. Esso, infatti, varie in base al numero degli abitanti. E’ chiaro che più grande è un Comune più Consiglieri sono previsti e che, pertanto, possono essere eletti. Qui sotto indichiamo, con esattezza, il numero di Consiglieri Comunali che possono essere eletti in un Comune in funzione della sua popolazione.
- 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.
- 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.
- 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
- 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, nonostante una popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.
- 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
- 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
- 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.
- 12 membri negli altri comuni.
Nelle regioni a statuto speciale, la composizione del Consiglio Comunale è diversa. Per capire quanti Consiglieri Comunali spettano negli enti appartenenti alle regioni a statuto speciale, vi invitiamo a visitare la seguente pagina di wikipedia. E’ da sottolineare che il numero dei componenti il Consiglio Comunale è stato oggetto diverse volte di riduzione. La legge n. 191/2011 ha ridotto del 20% tale numero per tutti i comuni. Una riduzione ulteriore è stata messa in atto per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti con l’introduzione dell’art. 16, comma 17 del D.L. n. 138/2011, convertito con Legge n. 148/2011.
Alcune funzioni del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale ha, in aggiunta, determinate funzioni che può esercitare durante l’esercizio del mandato. Queste funzioni sono disciplinate dall’art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. Andiamole ad esaminare anche nel prossimo paragrafo.
- Statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.
- Programmi, piani finanziari, relazioni previsionali e programmatiche, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, piani territoriali ed urbanistici, rendiconti.
- Programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie.
- Convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia ed, inoltre, costituzione e modificazione di forme associative.
- Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione.
- Organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (punto così modificato dall’art. 35, comma 12, legge n. 448 del 2001).
- Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote.
- Disciplina generale delle tariffe per la fruizione di servizi e beni.
- Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
- Emissioni di prestiti obbligazionari e contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio (punto così modificato dall’art. 1, comma 68, legge n. 311 del 2004).
- Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo ed alle locazioni di immobili.
Altri compiti dei consiglieri comunali
Al Consiglio Comunale sono anche attribuite le seguenti altre funzioni.
- Acquisti e vendite immobiliari relative a permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio. Tali acquisti e vendite non devono rientrare nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta Comunale, del segretario o di altri funzionari.
- Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso aziende, enti ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- Partecipazione alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori entro i limiti disciplinati dallo statuto.
In concreto, il ruolo del Consiglio Comunale.
Come già sottolineato, il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale. La funzione di indirizzo è rappresentata dalla partecipazione dello stesso consesso alla definizione dei fini politico-amministrativi dell’ente. Tali fini rappresentando i criteri guida dell’azione politica e gestionale del Comune, di fatto vincolano il presidente, il sindaco, gli assessori, i dirigenti e i tutti i responsabili dei vari servizi o aree.
La funzione di controllo viene messa in atto attraverso il monitoraggio dell’attività degli organi burocratici e politici con l’obiettivo di accertarne la corrispondenza nei confronti dell’indirizzo politico-amministrativo dell’ente. Il Consiglio gode di una ampia autonomia funzionale, organizzativa, gestionale e contabile.
I consigli della redazione di TributiComunali.it
In questo articolo, in conclusione, abbiamo esaminato le funzioni generali del Consiglio Comunale. Qui appresso, invece, indichiamo alcuni link che riportano ad altri importanti articoli del nostro portale.
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