In questo articolo vi forniremo ogni aspetto sulle successioni ereditarie (successioni mortis causa), le pratiche per le divisioni e tutto ciò che bisogna sapere. La divisione dell’eredità è la naturale fase successiva al decesso di una data persona. Con le successioni ereditarie (e la verifica della quota disponibile) gli eredi subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al defunto. Inoltre, viene trasferito sugli eredi il patrimonio ereditario mediante legittima ereditaria o al testamento. Detto patrimonio ereditario può essere rappresentato da immobili o denaro.
Pertanto, la fase della successione ereditaria (e le relative divisioni dell’eredità) ha il suo inizio con la morte del “de cuis“. Ciò in attinenza a quanto dispone l’art. 456 del codice civile: “la successione si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”. Le successioni ereditarie possono essere “legittime” o “testamentarie”. Si ha la “successione legittima” nel caso in cui il defunto non ha sottoscritto alcun testamento.
In tal caso le pratiche per le divisioni dell’eredità (cosiddette successioni ereditarie) verranno definite in base a ciò che prevede la legge. Quindi, per legge, nelle successioni, saranno stabiliti gli eredi e le rispettive quote ereditarie di possesso. Si ha “successione testamentaria” quando il “de cuius” ha deciso come disporre della sua eredità tramite un testamento redatto nelle forme di legge. Può accadere che la successione sia regolata sia dal testamento che dalla legge.
Questo si verifica quando il testatore abbia disposto solo in parte del proprio patrimonio. In tale caso i beni che non sono stati inseriti nel testamento, saranno attribuiti agli eredi per legge. Una cosa è importante. Nei casi di decesso, ai fini dell’IMU o altri tributi, l’erede sin da subito assume obblighi di pagamento. Ma vediamo i dettagli nel prossimo paragrafo.
Le pratiche per il pagamento IMU nei casi di successioni (divisioni) ereditarie
E’ molto importante sapere che, nel caso di decesso di un contribuente, gli eredi rispondono sin dalla data di morte sugli obblighi tributari. Facciamo un esempio. Un contribuente muore il 30 Giugno 2021. Tale contribuente era proprietario di un appartamento che occupava a titolo di abitazione principale (quindi, con esenzione IMU). Poniamo che questa persona ha due figli come eredi legittimi che risiedono in altre abitazioni.
In questo caso, sin dal 1 Luglio 2021 i due figli sono obbligati al pagamento dell’IMU come seconda casa. Ciò anche se la successione ereditaria non è stata ancora presentata presso l’Agenzia delle Entrate. Prova ne sia che anche se la successione sarà presentata ad un anno dal decesso, gli eredi diventeranno proprietari sin dalla data di morte.
Nel caso in esame i figli dovranno pagare lo loro quota di IMU (50% cadauno) già dal 16 Dicembre 2021 (fase di saldo). Bisogna fare molta attenzione a questo particolare in quanto gli eredi, se non pagano, possono ricevere un accertamento IMU. Stessa cosa può dirsi per altri tributi come l’IRPEF. Infatti, gli eredi dovranno inserire l’immobile nel modello unico o modello 730 sempre a decorrere dalla data di decesso.
La quota cosiddetta “di legittima” nelle pratiche per le divisioni nelle successioni ereditarie
Si sente parlare spesso di “quota legittima” nelle divisioni dell’eredità. In questo paragrafo chiariremo di che si tratta. La “quota legittima” è quella spettante, di diritto, ai cosiddetti “legittimari”. La legge, quindi, tutela gli eredi nel caso in cui il “de cuius” abbia fatto un testamento assegnando quote non regolari. Soprattutto la tutela della “quota legittima” può essere messa in atto dagli eredi principali qualora il testatore abbia lasciato ai legittimari beni non sufficienti a soddisfare la quota spettante per legge.
A maggior ragione gli eredi legittimi possono agire a tutela dei loro interessi se, addirittura, sono stati esclusi, per intero, dalla pratica di successione ereditaria. Tale azione degli eredi legittimi si chiama “azione di riduzione“. Il testatore può disporre liberamente solo per una parte del suo patrimonio (cioè 50%). Questa parte di patrimonio corrisponde alla cosiddetta “quota disponibile”.
L’altro 50% dovrà essere assegnata, per legge, agli eredi legittimi. Se il testatore non ha previsto questo, gli eredi legittimi possono chiedere, al giudice, quanto gli spetta. Consigliamo sempre di consultare dei professionisti prima di avviare eventuali azioni legali a tutela dei propri interessi (notai, commercialisti, ingegneri, ecc.). Questo vi darà la certezza assoluta sull’eventuale lesioni dei vostri diritti.
Come pagare l’IMU nel caso di successioni ereditarie
Come chiarito nel precedente paragrafo, se diventate proprietari, per successione, di uno o più immobili, dovete pagare l’Imposta Municipale Unica (IMU). Se non avete ancora presentato la successione, per avere i dati degli immobili dovete richiedere una visura catastale a nome del “de cuius“. Se siete unici eredi, dovete calcolare l’IMU al 100%. Viceversa, dovete fare il calcolo IMU in base alla vostra percentuale di possesso.

Le prime pratiche da gestire dopo il decesso del “de cuius” nelle successioni ereditarie
Come detto sopra, dalla data del decesso, gli eredi hanno un anno di tempo per presentare la dichiarazione di successione presso l’Agenzia delle Entrate. La stessa dichiarazione di successione deve anche essere presentata al catasto. Quest’ultima presentazione tende a volturare la posizione degli immobili. La dichiarazione di successione può anche essere presentata da uno degli eredi.
L’importante è che vengano indicati tutti gli eredi. Nella dichiarazione, oltre ai beni immobili, devono essere indicati anche eventuali rapporti bancari intestati al “de cuius“. Una cosa importante è l’invio di una informativa alla banca (o posta) che dimostri la qualità di erede. Ciò nel caso di conti correnti intestati alla persona deceduta. L’informativa (completa di idonea documentazione) dovrà giustificare la qualità di erede. Qui sotto indichiamo i documenti che, di solito, devono essere presentati in banca.
- Stato di famiglia storico della persona deceduta in bollo.
- Certificato di morte del “de cuius”.
- Eventuali documenti di rinuncia all’eredità da parte di uno o più eredi.
- Atto notorio o, o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dagli eredi. Tale dichiarazione deve avere la sottoscrizione del Segretario Comunale o eventuale delegato e deve comprovare i nomi degli eredi. Inoltre, tale atto dovrà indicare anche l’eventuale presenza di testamenti.
- Eventuali atti di rinunzia all’eredità.
- Eventuale copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento (se presente).
Continuiamo ad analizzare l’argomento di questo articolo “Le Successioni Ereditarie: le pratiche per le divisioni dell’eredità, la legittima ereditaria, l’accettazione dell’eredità tacita ed espressa, gli eredi legittimi e legittimari”.
Quando è obbligatorio presentare le pratiche di successioni ereditarie mortis causa?
Sono in tanti a porsi la domanda: Quando è obbligatorio presentare le successioni ereditarie mortis causa? La risposta è che deve essere sempre presentata la domanda per successioni ereditarie. Vi è un’unica eccezione. Infatti, non devono essere presentate le successioni ereditarie quando gli unici eredi siano il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto e se l’attivo ereditario non superi € 100.000.
Un altro vincolo per essere esentati dall’obbligo della dichiarazione è che non devono esserci immobili. Infatti, se il defunto era proprietario di immobili, le successioni ereditarie devono essere presentate anche se il patrimonio è inferiore a € 100.000. Ciò ai sensi del D. Lgs. n. 346/1990, art. 28, comma 7. Per presentare le dichiarazioni di successioni ereditarie vi consigliamo di rivolgervi sempre a professionisti.
Infatti, è importante non commettere errori nelle divisioni dell’eredità. I professionisti, prima della presentazione estrarranno la visura catastale intestata al “deceduto“. Ma non è sufficiente far leva sulla visura catastale. Ciò in quanto, a volte, qualche immobile non va inserito nelle successioni ereditarie in quanto si tratta di errori catastali.
Per esempio particelle terreni che risultano strade comunali. Ecco, quindi, che il lavoro di presentazione delle successioni ereditarie deve essere fatto con molta professionalità. Nel contempo, bisogna stare anche attenti ad inserire tutti gli immobili nelle successioni ereditarie. Può accadere, infatti, che il defunto abbia varie posizioni catastali (una con due nomi ed una con un solo nome) ma si tratta sempre dello stesso soggetto.
In questi casi bisogna essere capaci di individuare ogni posizione catastale da inserire nelle successioni ereditarie (ogni posizione ha immobili diversi). E’ chiaro che gli eredi possono anche dare tutte le informazioni necessarie per agevolare il lavoro dei tecnici (ingegneri, architetti, ecc). Eventuali errori possono comportare la presentazione di successioni ereditarie integrative con notevole aumento dei costi.
Altri adempimenti nelle successioni ereditarie
In questo paragrafo indichiamo altri adempimenti, in capo agli eredi (sia nel caso di legittima ereditaria che di testamento), nel caso di decesso di un congiunto. Entro 24 ore dal decesso, gli eredi devono dichiarare la morte presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune. Ciò può essere fatto di persona oppure con delega (per esempio all’agenzia funebre). In parallelo devono anche essere portate avanti le pratiche annesse ai loculi cimiteriali.
Come abbiamo indicato nei paragrafi precedenti, gli eredi, hanno un anno di tempo per presentare le pratiche relative alle dichiarazioni di successioni (divisioni) ereditarie. Per la presentazione bisognerà utilizzare un software online. Nella seguente pagina web è possibile avere informazioni e scaricare il software di compilazione e trasmissione. Cliccate sul seguente link per accedere alla pagina: dichiarazione di successione online. Con le divisioni dell’eredità subentrano anche altri due istituiti e cioè la rinuncia all’eredità e l’accettazione dell’eredità. Nel successivo paragrafi analizziamo, nel dettaglio, entrambi gli istituti.
La rinuncia all’eredità nelle successioni
Nei casi di divisioni dell’eredità è possibile che un chiamato all’eredità faccia una rinuncia. In questi casi il potenziale erede dichiara di non accettare l’eredità perché, magari, i debiti sono maggiori all’attivo (cioè immobili, depositi bancari, ecc.). Oppure, vi possono essere anche ragioni di natura familiare, morale, economica o altro. In questo caso l’erede, con la rinuncia, si dichiara estraneo alla successione ereditaria.
Di conseguenza, nessun creditore del “de cuius” potrà rivolgersi a lui per chiedergli di saldare debiti. La dichiarazione di rinuncia all’eredità può essere fatta davanti ad un notaio o presso la cancelleria del tribunale. Non può essere limitata solo ad una parte dell’eredità ma a tutti i debiti e crediti del defunto. La rinuncia all’eredità è regolamentata dagli art. 519 e seguenti del codice civile.
Se alle divisioni dell’eredità partecipano altri eredi, devono essere allegate, ad esse, le eventuali rinunce all’eredità. Ma quali sono i costi da sostenere per effettuare una rinuncia all’eredità? Li elenchiamo qui sotto.
- € 200 a titolo di tassa di registrazione. Questa somma deve essere versata all’Agenzia delle Entrate con modello F23. Il versamento può essere fatto in banca, posta o esattoria il giorno dell’atto. La ricevuta deve essere allegata alla dichiarazione di rinuncia in cancelleria.
- € 16 per la marca da bollo che deve essere apposta sull’atto di rinuncia.
- Costi del notaio (solo eventuali) nel caso in cui l’erede dovesse decidere di seguire questa soluzione come alternativa alla cancelleria del tribunale.
Cosa molto importante è che la rinuncia all’eredità non pregiudica il diritto del coniuge a percepire l’eventuale pensione di reversibilità. E’ un argomento su cui si è già pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 268 del 1987. E’ una notizia confortante soprattutto quando l’erede corre il rischio di subire danni da situazioni debitorie complicate e irrisolvibili.
Quali possono essere i debiti del defunto
I debiti del “de cuius“, contratti prima della sua morte, possono essere di varia natura. E’ chiaro che gli eredi, prima di accettare l’eredità, faranno una congrua valutazione in presenza di particolari casi di debiti. Qui sotto riportiamo i maggiori casi di situazioni debitorie a carico del “de cuius“..
- Debiti documentati da cambiali o da altri titoli.
- Somme da corrispondere a lavoratori dipendenti (nel caso in cui il defunto avesse un’azienda).
- Debiti nei confronti di banche.
- Debiti tributari (IMU, TASI, TARI, IVA, IRPEF).
- Somme da corrispondere per contributi previdenziali verso lo Stato o enti pubblici.
- Spese mediche .
- Spese per il funerale.
- Pignoramenti immobiliari.
- Debiti presso concessionari di riscossione (per esempio Equitalia).
Le diverse forme di accettazione dell’eredità
Sono gli articoli 470 e seguenti del codice civile a disciplinare la fattispecie dell’accettazione dell’eredità. Andiamo, adesso ad analizzarle. Intanto, si definisce accettazione dell’eredità quel negozio giuridico attraverso cui un erede acquisisce il diritto all’eredità. Tale accettazione può essere espressa, tacita o con beneficio d’inventario.
Si ha la prima quando viene estrinsecata all’interno di un atto pubblico o di una scrittura privata. Con tale dichiarazione l’erede dichiara, in forma espressa, di accettare l’eredità. L’accettazione all’eredità si manifesta in forma tacita quando l’erede accetta compiendo atti che fanno presumere la volontà di accettare. Per esempio, la vendita di beni facenti parte dell’eredità.
Poi, l’accettazione espressa può essere manifestata anche con beneficio d’inventario. Questo caso di accettazione rappresenta una forma di tutela per l’erede. Utilizzando questa forma di accettazione l’erede eredita debiti e crediti ma in una forma più garantita. Infatti, soddisferà gli eventuali debiti solo nella misura massima dell’attivo ereditato.
Per l’accettazione di eredità con beneficio d’inventario bisogna rivolgersi ad un notaio o al cancelliere del tribunale. Continuiamo con la trattazione del presente argomento “Le Successioni Ereditarie: le pratiche per le divisioni dell’eredità, la legittima ereditaria, l’accettazione dell’eredità tacita ed espressa, gli eredi legittimi e legittimari”.
Le imposte e tasse sulle successioni – divisioni ereditarie
Chi riceve, per successione ereditaria, beni immobili, mobili, denaro o diritti reali deve versare imposte e tasse in particolare la tassa di successione. Questa tassa corrisponde ad un adempimento fiscale obbligatorio. Infatti, rappresenta una condizione necessaria poter diventare proprietari dei beni provenienti dalla successione ereditaria. L’importo da versare tiene conto del valore e del grado di parentela tra il defunto e gli eredi beneficiari.
Se il versamento non è stato effettuato correttamente (cioè è di importo inferiore) potrebbe pervenire agli eredi un avviso di liquidazione – accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Qui sotto indichiamo le aliquote vigenti sulla di successione che variano in funzione del grado di parentela. Sono previste dal Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262.
- 4% per il coniuge e i parenti in linea retta (genitori e figli), da applicarsi sul valore eccedente ad € 1.000.000 (per ogni erede).
- 6%, per fratelli e sorelle, da calcolarsi sul valore eccedente a € 100.000 (per ogni erede).
- 6% sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia) per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado.
- 8%, da calcolarsi sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia) per tutte le altre tipologie di eredi.
- Se l’erede è una persona portatrice di handicap grave (ai sensi della Legge n. 104/92), per esempio figlio disabile, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota eccedente € 1.500.000.
Nel prossimo paragrafo parleremo delle imposte ipotecaria e catastale applicabili sempre alle successioni ereditarie.
Le imposte ipotecaria e catastale sulle successioni ereditarie
Le imposte ipotecaria e catastale devono essere versate, nei casi di successioni ereditarie, sui beni immobili. L’imposta ipotecaria (di trascrizione) si paga con l’aliquota del 2% sul valore degli immobili (con un minimo di € 200,00). L’imposta catastale (voltura catastale) si versa, invece, con un’aliquota del 1% sul valore degli immobili (e con un minimo € 200,00).
Nei casi di acquisto come “prima casa“ ci sono, anche per le successioni ereditarie, le agevolazioni sulle imposte. Lo ha previsto la legge 342/2000. Pertanto, se un immobile e le sue pertinenze (cantina e box auto) vengono ereditate ed utilizzate come “prima casa” per almeno uno degli eredi, le imposte catastale ed ipotecaria possono essere versate dal contribuente in misura fissa. In questo caso gli importi fissi corrispondono ad € 200,00 per l’imposta ipotecaria e € 200,00 per la l’imposta catastale. In tali casi, deve essere presentata, dagli eredi, una autocertificazione con la quale si chiede detta agevolazione.
L’utilizzo del classico modello 4 nella successione ereditaria
Come indicato in un paragrafo precedente, le successioni ereditarie si presentono, oggi, con modalità telematica. Però bisognerà continuare a utilizzare il classico modello 4 per tutte le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006. Stessa cosa per le modifiche o a dichiarazioni già presentate con questo modello. Il modello 4 è costituito da quattro quadri in cui devono essere esposti i seguenti dati.
- A – In questo quadro devono essere indicate le generalità degli eredi.
- B – Questo è il quadro in cui bisogna indicare l’attivo ereditario.
- C – Qui vanno indicate eventuali donazioni e liberalità avvenute a favore degli eredi prima del decesso.
- D – Nel presente quadro deve essere indicato l’eventuale passivo ereditario.
Qui sotto è possibile scaricare un modello 4 editabile. Il clic per il download è sotto l’immagine.
Cosa succede nel caso presentazione in ritardo della successione
La ritardata presentazione della successione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa il cui importo varia dal 120 al 240% dell’imposta. Se l’imposta non è dovuta, si applica una sanzione amministrativa fissa da € 250 ad € 1.000. L’importo dell’imposta da versare è calcolato sul valore netto dell’eredità. Tale valore è rappresentato dalla differenza tra l’attivo ed il passivo presente in successione.
Il contribuente può, senz’altro, presentare in ritardo la successione pagando le imposte e sanzioni ridotte col ravvedimento operoso. Qui sotto indichiamo le percentuali di sanzioni che il contribuente deve versare in base all’entità del ritardo. Queste sanzioni valgono sia per l’imposta di successione che per le imposte ipotecaria e catastale.
- 1 – entro 15 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta a un 1/10 della metà (1,5%) e ancora ridotta di 1/15 per ogni giorno di ritardo. In pratica la sanzione corrisponde alo 0,1% per ogni giorno di ritardo.
- 2 – entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione 1/10 della metà (1,5%).
- 3 – entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione 1/9 della metà (1,67%).
- 4 – entro 1 anno dalla scadenza: sanzione 1/8 (3,75%).
- 5 – entro 2 anni dalla scadenza: sanzione 1/7 (4,29%).
- 6 – oltre 2 anni dalla scadenza: sanzione 1/6 (5%).
Nel caso di presentazione in ritardo della successione, il pagamento, con ravvedimento, deve comprendere l’imposta, gli interessi al tasso legale e la sanzione ridotta in funzione ai giorni di ritardo (come indicato sopra). Il pagamento può essere effettuato utilizzando il modello F24.
I suggerimenti della redazione
In questo articolo abbiamo tratta l’argomento “Le Successioni Ereditarie: le pratiche per le divisioni dell’eredità, la legittima ereditaria, l’accettazione dell’eredità tacita ed espressa, gli eredi legittimi e legittimari”.