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Rinnovo contratto enti locali: pre-intesa firmata

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Rinnovo contratto enti locali: finalmente è stata firmata la pre-intesa. I sindacati e l’ARAN hanno sottoscritto la tanto sospirata ipotesi sul rinnovo del CCNL riguardante il personale delle Funzioni locali. Tale contratto riguarda il triennio 2019-2021. La predetta ipotesi di contratto, che interessa circa 430.000 dipendenti in servizio presso Province, Comuni e Regioni, ha previsto diverse novità. Anche sugli stipendi sono stati previsti degli incrementi ed il riconoscimento di arretrati a partire dal 2019.

L’ipotesi di contratto è stata firmata dall’ARAN e dalle organizzazioni e confederazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA RAL, CGIL, CISL, UIL, CISAL. Il contratto arriva dopo un lungo confronto e rappresenta un importante passo avanti in termini di valorizzazione del personale. In definitiva, quindi, l’accordo si caratterizza per varie e rilevanti modifiche riguardanti aspetti importanti sul trattamento normativo ed economico dei dipendenti degli enti locali.


L’ipotesi di contratto, ha anche introdotto modifiche per il personale della Sezione educativa e scolastica. Inoltre, col nuovo contratto, cambiano alcune indennità riguardo la Polizia locale. Novità sono anche sulla disciplina del giorno festivo infra settimanale per il personale turnista. Istituita anche una nuova sezione per le professioni ordinistiche. Queste professioni comprendono il personale le cui mansioni richiedono l’iscrizione a Ordini professionali.

Revisionato anche il lavoro a distanza nelle due tipologie di lavoro da remoto e lavoro agile. Queste due tipologie di lavoro sostituiscono il precedente telelavoro. Hanno dimostrato soddisfazione i sindacati che considerano tale contratto un accordo innovativo. Adesso il loro obiettivo è quello di chiudere anche gli altri contratti pubblici e continuare l’impegno verso la valorizzazione del personale.

I tanto attesi aumenti di stipendio

I tanti dipendenti degli enti locali da tempo attendevano l’adeguamento dei loro stipendi che, com’è noto, sono tra i più bassi della Pubblica Amministrazione. L’aumento stipendiale medio, che ha interessato tutto il comparto, è di € 100,27 per tredici mensilità. Se poi consideriamo anche altre risorse aggiuntive, intervenute nell’aumento (del 22% e 55%), l’incremento, per ogni mese, raggiunge € 117,53.

Da considerare anche l’importo medio degli arretrati che i dipendenti pubblici degli enti locali andranno ad incassare a partire dal 2019 e che tocca un importo medio di circa € 1.727,63. Adesso il testo del contratto sarà soggetto alle verifiche della Corte dei Conti e del Consiglio dei Ministri. Tutti i dipendenti si augurano un riscontro veloce della predetta pre-intesa contrattuale (già firmata) con conseguente ratifica definitiva del rinnovo del contratto enti locali. Si spera che tali verifiche si concludano entro la fine dell’anno.

Cliccando sul seguente link potete vedere tutti gli incrementi degli stipendi, l’importo degli arretrati e l’elemento perequativo (categoria per categoria): incrementi stipendi ed importo arretrati su rinnovo contratto enti locali. Per chi, invece, desidera leggere tutta la pre-intesa (già sottoscritta – firmata), può cliccare sul seguente link: rinnovo contratto personale enti locali. Qui sotto la tabella.

Tabella incrementi stipendi ed arretrati sul nuovo contratto dipendenti enti locali
Nuovo contratto dipendenti enti locali tabella incrementi stipendi

Rinnovo contratto dipendenti enti locali: le progressioni orizzontali

Le progressioni economiche tendono a remunerare il maggior grado di competenza professionale maturato dai dipendenti nel corso della vita lavorativa. Sono rappresentate da veri e propri incrementi stabili sullo stipendio che, comunque, non fanno scattare mansioni superiori. Tali progressioni economiche all’interno delle aree, avvengono mediante apposite selezioni e le relative modalità ed entità derivano dalle risorse disponibili sul fondo delle risorse decentrate. Proseguiamo la trattazione del presente argomento sul “Rinnovo contratto enti locali” derivante dalla pre-intesa firmata da ARAN e sindacati.

I criteri su cui si basa la progressione economica del personale alla luce del rinnovo del contratto enti locali

Al fine di attribuire le varie progressioni economiche orizzontali al personale dipendente, vi sono determinati criteri da tenere in considerazione e che sono previsti nel rinnovo del contratto enti locali. Li andiamo a sviscerare qui di seguito.

  • Sono ammessi alla selezione i lavoratori che negli ultimi 3 anni non hanno usufruito di alcuna progressione economica. In sede di contrattazione integrativa, il predetto termine di 3 anni può essere aumentato a 4 oppure ridotto a 2. Inoltre, una condizione necessaria ed importante è l’assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Nel caso in cui, in sede di scadenza della presentazione delle domande, risultino procedimenti disciplinari in corso, il dipendente che partecipa alla selezione, viene ammesso con riserva. Se l’esito del procedimento dovesse concludersi con una sanzione superiore alla multa, il dipendente non verrà ammesso alla procedura.
  • Il numero di “differenziali stipendiali” da attribuire per singola area verrà stabilito in sede di contrattazione integrativa ed in funzione delle risorse disponibili nel relativo fondo.
  • Non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale per ogni dipendente all’interno di una stessa selezione.

Altri criteri aggiunti per le progressioni economiche orizzontali

Al fine di stilare la graduatoria tra i vari partecipanti alla selezione di progressione economica orizzontale, saranno considerati dei criteri aggiuntivi che elenchiamo qui sotto.

  • Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali riconosciute al dipendente oppure la media delle ultime tre valutazioni utili nel caso in cui, per un determinato anno, sia assente ogni valutazione.
  • Esperienza professionale. intendendosi, per essa, quella maturata nel medesimo profilo del dipendente (anche a tempo determinato o a tempo parziale), nella stessa o altra amministrazione. Valida anche l’esperienza acquisita, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni.
  • Ulteriori ed eventuali criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa connessi alle capacità professionali e culturali acquisite anche tramite idonei percorsi di formazione.

In ogni caso, alla media della valutazione del triennio il punteggio attribuito non potrà essere inferiore al 40% del totale, mentre all’esperienza professionale non potrà essere attribuito un peso superiore al 40% rispetto al totale. Si evidenzia che, in relazione al personale che sia stato assente da progressioni economiche orizzontali da più di 6 anni, è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo non superiore, nel complesso, al 3% del punteggio ottenuto. Inoltre, in sede di contrattazione integrativa, possono essere determinati dei parametri per i casi di parità nei punteggi.

Rinnovo contratto enti locali: la nuova classificazione del personale

Oltre agli aumenti stipendiali, il nuovo contratto per i dipendenti degli enti locali ha previsto anche una revisione della classificazione del personale. Tale contratto ha rivisto il sistema delle progressioni economiche orizzontali. Ma ha sbloccato anche le progressioni verticali tra le diverse aree come motivo di crescita professionale interna a ciascun ente, anche in deroga al possesso dei titoli di studio.

Per progredire nella carriera per gli attuali dipendenti non occorrerà partecipare a concorsi pubblici. Sarà, infatti, attuata una procedura comparativa basata sulla valutazione attribuita al dipendente negli ultimi tre anni. Bisognerà essere in possesso dei titoli richiesti per l’accesso alla categoria. Al personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, denominati incarichi di “EQ” (attuali incarichi di P.O.).

A vantaggio di queste ultime figure, sono state riviste anche le norme sulle indennità di posizione e di risultato. Alla luce del nuovo testo di rinnovo del contratto enti locali, l’importo della retribuzione di posizione è stato variato. I nuovi tetti oscillano da € 5.000 ad € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente può disciplinare la predetta graduazione, sulla base di determinati parametri. Tali criteri, saranno messi in atto tenendo conto della complessità nonché della portata delle responsabilità amministrative e gestionali riguardanti l’incarico.

Nel caso dell’art. 16, comma 4 (enti privi di personale inquadrati nell’area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione), l’importo della indennità di posizione varia da € 3.000 ad € 9.500 annui lordi. Sono i casi in cui l’indennità viene riconosciuta a dipendenti classificati nell’area degli Istruttori e degli operatori esperti oppure, presso le ASP e IPAB, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori. Per tutti i dettagli leggete il nuovo contratto di lavoro enti locali.

cambio classificazione personale enti locali
Rinnovo contratto enti locali nuova classificazione del personale

Quando entrano in vigore le nuove regole sul rinnovo del contratto di lavoro per gli enti locali?

L’entrata in vigore delle nuove regole per i dipendenti degli enti locali è prevista dall’art. 13 del contratto. Tale articolo dispone che l’entrata in vigore delle nuove disposizioni si avrà il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva dell’accordo. A partire da questa data, per tutto il personale, è valido il nuovo inquadramento previsto dal nuovo contratto per gli enti locali.

Tutti gli incarichi di posizione organizzativa, già operativi nel momento dell’entrata in vigore del nuovo contratto, saranno assorbiti dalla nuova disciplina di incarichi EQ ed andranno avanti fino alla scadenza prefissata. Riguardo, invece, le procedure di progressioni economiche già in itinere al momento dell’entrata in vigore del nuovo contratto, proseguiranno il loro iter sulla base della previgente disciplina.

Stesso discorso dicasi per le eventuali procedure concorsuali, ivi comprese quelle riservate al personale già in servizio presso l’ente, già bandite prima della operatività del nuovo contratto. Queste ultime sono portate a termine e concluse sulla base delle precedenti norme. Rimane, naturalmente, la possibilità, per gli enti, di annullarle in autotutela e ricondurre il tutto alla nuova disciplina. Riguardo le progressioni verticali vi invitiamo a leggere i seguenti pareri del Ministero della Funzione Pubblica.

Parere della Funzione Pubblica n. 0115048/2022

Parere della Funzione Pubblica n. 12094/2022

La predetta ipotesi di contratto prevede che le amministrazioni debbano definire i criteri per la messa in atto delle progressioni verticali. Per l’effettuazione delle stesse, gli enti devono tenere in considerazione i seguenti elementi di valutazione, a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%.

  • Esperienza lavorativa maturata nell’area di provenienza, anche se svolta a tempo determinato.
  • Possesso di titolo di studio.
  • Competenze professionali quali, per esempio, quelle acquisite tramite percorsi formativi, certificati attestanti la professionalità informatica, titoli che confermano professionalità linguistiche, abilitazioni professionali, ecc.

Le progressioni tra le aree

Nel caso di progressioni verticali tra le aree, è fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno. Gli Enti disciplinano tali progressioni tra le aree per mezzo di una procedura comparativa basata sui seguenti principi.

  • Positiva valutazione conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, o comunque relativa alle ultime tre valutazioni disponibili.
  • Assenza di provvedimenti disciplinari con sentenze sfavorevoli nei confronti del dipendente.
  • Possesso di titoli o competenze professionali o di studio in più rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno.
  • Tipologia e numero di incarichi ricevuti ed attuati.

Nel caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente, non dovrà passare dal periodo di prova. Inoltre, conserva le giornate di ferie maturate e non utilizzate. Inoltre, il dipendente, mantiene la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, di conseguenza, non finisce sul Fondo risorse decentrate.

Malattia grave e licenziamento

Novità anche per la malattia. Infatti, è stato prolungato il periodo per il quale non scatta il licenziamento nei casi di terapie salvavita e lavoro agile. Quest’ultima tipologia di lavoro rappresenta una alternativa valida per garantire la propria prestazione lavorativa senza ridurre il servizio per i cittadini e senza ledere i diritti dei dipendenti che possono usufruirne.

Suggerimenti della redazione di TributiComunali.it

In questo articolo abbiamo trattato l’argomento “Rinnovo contratto enti locali” vista la firmata pre-intesa tra ARAN e parti sociali.

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