Ticket parcheggio scaduto: niente multa. Una sentenza importante emerge dal Tribunale di Treviso riguardo la scadenza del ticket parcheggio. Secondo tale tribunale, tale condizione non comporta l’irrogazione della sanzione ma solo l’addebito, all’automobilista, della differenza rispetto al maggio tempo di parcheggio. Questo è quello che ha stabilito il tribunale di Treviso con la sentenza n. 1069/2016 del 14/04/2016.
Sembra una decisione ragionevole se consideriamo che l’automobilista non ha omesso di fare il biglietto ma ha solo sforato rispetto all’orario effettivo di “fine sosta“. Capita spesso di non riuscire a calcolare, con esattezza, il tempo necessario occorrente per la sosta. Oppure il parcheggio può essere situato in un posto distante da non consentire un rientro nei tempi di scadenza dell’orario per rifare il ticket.
Come è scaturita questa sentenza?
Questa sentenza è scaturita da un ricorso presentato da un automobilista il quale si è ritrovato l’applicazione di una multa a seguito di pochi minuti di scadenza della sosta rispetto ai minuti acquistati. La multa è stata comminata dal Comune per la violazione dell’art. 157, commi 6 e 8 del Codice della Strada. L’automobilista, in una prima fase, ha presentato ricorso al Giudice di Pace adducendo, tra le diverse controdeduzioni, anche quella che la irregolarità fosse da inquadrare in una mera “inadempienza contrattuale” e non come violazione al Codice della Strada.
La multa, invece, è stata proprio emessa per una vera e propria violazione al codice della strada. Secondo la posizione del soggetto che ha presentato ricorso, la concessione di aree per parcheggio a pagamento, messa in atto dal Comune, rientra nel novero delle attività commerciali e, di conseguenza, non soggette alle regole del Codice della Strada. Il Giudice di Pace, però, con sentenza n. 11/14 ha rigettato il ricorso dell’automobilista dando ragione al Comune.
A tal punto l’automobilista ha fatto appello alla sentenza del Giudice di Pace chiamando in causa il Tribunale di Treviso. Tale Tribunale ha, pertanto, sovvertito la sentenza del Giudice di Pace dando ragione al contribuente. Contestualmente ha disposto, tramite la predetta sentenza n. 1069/2016 del 14/04/2016, l’annullamento della multa e la condanna, del Comune, alle spese derivanti dal giudizio. Proseguiamo con l’articolo “Ticket parcheggio scaduto: niente multa“
La sentenza sul ticket parcheggio scaduto richiama anche una pronuncia della Corte di Cassazione
La sentenza del Tribunale di Treviso ha, anche, richiamato una pronuncia della Corte di Cassazione e, per l’esattezza, la n. 20308/11. La Corte ha cercato di chiarire i contenuti dell’art. 157, comma 6, del codice della strada. Tale articolo recita testualmente che “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione“.
Pertanto, la norma si riferisce ai casi di sosta “a tempo” con il relativo obbligo, da parte dell’automobilista – conducente di porre in evidenza l’orario di inizio della sosta. La sentenza del Tribunale di Treviso pone l’accento sui contenuti del predetto pronunciamento della Corte di Cassazione sottolineando che l’art. 157 prevede due distinte ipotesi. La prima è quella della sosta a termine con il relativo obbligo, per l’automobilista, di segnalare, in modo visibile, l’orario di inizio della sosta – parcheggio (per mezzo dell’esposizione del disco orario o biglietto – parchimetro).
La seconda è quella della sosta regolamentata, che ricorre quando esista un dispositivo di controllo della durata della sosta stessa (e cioè il parchimetro), che è obbligatorio porre in funzione”. Pertanto, nel caso di area di sosta “non regolamentata“, e cioè in cui i limiti di durata dipendono dall’importo del pagamento, può non configurarsi l’applicazione della sanzione (nei casi in cui la sosta si prolunga oltre il tempo per il quale è stato effettuato il pagamento) ma solo la differenza inerente al sovrapprezzo rispetto all’importo già pagato.
Ticket parcheggio scaduto e multa: questa sentenza costituisce un’importante determinazione
Questa sentenza delinea chiaramente una fattispecie. Pertanto, è un ragionamento che può essere esteso a tutte le aree di sosta in cui è possibile parcheggiare per un periodo di tempo limitato e per le quali c’è l’obbligo di segnalare l’orario di inizio dello stazionamento (ticket for parking). Questo è stabilito dalla predetta sentenza quindi non può essere esteso anche alle altre tipologie di ticket parcheggio diverse da quella oggetto del presente contenzioso. Secondo il giudice, quindi, in tali circostanze bisogna pagare solo il sovrapprezzo derivante dal maggior tempo di parcheggio rispetto a quello per il quale è stato fatto il biglietto.
I suggerimenti della redazione di Tributi Comunali
In questo articolo che ha come argomento “Ticket parcheggio scaduto: niente multa“, abbiamo voluto informare gli automobilisti – conducenti sulla importante sentenza del Tribunale di Treviso n. 1069/2016 del 14/04/2016. Qui sotto, invece, vogliamo indicarvi diversi link che vi rimandano ad importanti articolo del nostro blog. Vi consigliamo di leggere attentamente questi articoli in quanto hanno contenuti molto interessanti. Ticket parcheggio scaduto: niente multa Ticket parcheggio scaduto: niente multa
- Multe autovelox e punti sulla patente: quando fare ricorso.
- IMU sui parcheggi esterni non si paga.
- IMU su immobili in corso di costruzione – rustici.
- Le sanzioni comminate al “de cuius” non sono trasmissibili agli eredi.
- La pace fiscale sui tributi locali comunali.