Prima di iniziare ricordiamo cosa sia il contratto preliminare. E’, con esattezza, il classico “compromesso” e, cioè, il contratto per mezzo del quale, acquirente e venditore si impegnano a chiudere una promessa di vendita-acquisto. Il venditore si impegna a vendere il suo immobile mentre l’acquirente promette di acquistare. Nella promessa di vendita entrambe le parti concordano varie cose in ordine alla futura operazione di compravendita. Tra le cose più importanti che vengono fissate col compromesso sono il prezzo totale dell’immobile (terreno o fabbricato) e la data entro la quale stipulare l’atto presso il notaio. Questo articolo vuole, quindi, porre l’accento su questa importante novità e cioè che dal 7 Marzo 2023 è possibile effettuare la registrazione del preliminare – compromesso online (quindi via web), sul sito dell’agenzia delle entrate.
Ciò rappresenta un enorme vantaggio in termine di tempo e di praticità. Non bisogna recarsi direttamente presso gli sportelli dell’agenzia delle entrate e, quindi, non bisogna imbattersi in lunghe e dispendiose file. Inoltre, si evita anche il fastidioso traffico cittadino che, spesso, induce i contribuenti a perdere ore di tempo solo per arrivare presso l’agenzia entrate.
Questa è, senz’altro, un’importante novità. In precedenza, per registrare i contratti preliminari di compravendita era necessario farlo recandosi, direttamente, presso un ufficio fisico dell’Agenzia delle Entrate ed entro il termine di trenta giorni dalla data della sottoscrizione dell’atto da parte di acquirente e venditore.
Il provvedimento dell’agenzia delle entrate sulla registrazione del preliminare (o compromesso) online
L’agenzia delle entrate ha, con proprio provvedimento del 1 Marzo 2023, reso noto che dal 7 Marzo è possibile effettuare, anche online, la registrazione del contratto preliminare di compravendita (compromesso) attraverso il portale ufficiale. Chi ha già l’accesso al cassetto fiscale, può già verificare che è stato introdotto un apposito link che sarà quello utilizzato per la registrazione online del preliminare (compromesso) presso l’agenzia delle entrate.
Con la stessa circolare l’agenzia ha anche approvato il modulo per la “Registrazione di Atto Privato“, definito, in breve, (RAP). Questo modulo era già utilizzabile per la registrazione dei contratti di comodato gratuito. Prima dell’invio, bisognerà compilare il modello RAP in ogni sua parte. Inoltre, bisognerà anche allegare la copia del preliminare ed eventuali altri documenti che vengono integrati nel compromesso (per esempio planimetrie, mappe, ecc.).
In base a quanto indicato, dall’agenzia delle entrate, nella circolare Prot. n. 56766/2023, i documenti devono essere trasmessi con un file unico. Quindi, bisogna scansionare ogni singolo documento e poi unirli tutti tramite apposito software. I files devono essere del tipo TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b). Dopo il caricamento di tutti i files, il sistema restituirà le informazioni sugli importi da versare. Inoltre, consentirà di effettuare il versamento con addebito sul conto corrente. Cliccando sul seguente link è anche possibile leggere le istruzioni sulla compilazione del modello RAP.
Altre precisazioni della circolare sulla registrazione online del preliminare
Cosa moto importante è che il testo dell’atto da registrare deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate. Se il sistema non riesce a carpire i contenuti dell’atto, la richiesta di registrazione online non potrà andare a buon fine. In tale caso, la piattaforma rilascerà una ricevuta e l’utente dovrà completare il procedimento presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate.
Come riporta la stessa circolare del 1 Marzo 2023, l’utilizzo del modello RAP sarà esteso, in futuro, anche alla registrazione di altri documenti. Di questo, chiaramente, ne sarà data conferma con successivi provvedimenti dell’agenzia delle entrate. In ogni caso, i soggetti non obbligati alla registrazione online possono anche optare per la registrazione del preliminare direttamente presso gli uffici dell’agenzia delle entrate.
In sintesi, i due moduli del modello RAP
Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate approva i due modelli aggiuntivi C1 e D1 del modello RAP che concretizzano la modalità di registrazione online del preliminare di compravendita. Qui di seguito entriamo, nello specifico, dei due modelli.
- Quadro C1 “Negozio – Preliminare di vendita”. In questo modello devono essere indicate le informazioni inerenti il contratto preliminare per il quale il contribuente richiede la registrazione. In particolare, la compilazione del quadro C1 evidenzia i caratteri principali del contratto. Tali dati sono rappresentati dalle seguenti indicazioni: a) specificare se si tratta di immobile o altro bene; b) indicazione del prezzo, della caparra confirmatoria – penitenziale e dell’acconto; c) inserimento di spunte nel caso di contratto soggetto ad IVA o sulla eventuale presenza di clausole penali.
- Quadro D1 “Dati degli immobili”. Questa sezione consente l’inserimento dei dati dell’immobile. Si tratta, per esempio, dei dati catastali, del codice catastale del Comune, della denominazione dello stesso ente e dell’indirizzo (compreso il numero civico). La compilazione del presente quadro è obbligatoria nel caso in cui si tratti di contratto riguardante beni immobili.
I consigli della redazione di TributiComunali.it
In questo articolo abbiamo illustrato le novità dell’agenzia delle entrate sulla registrazione online del preliminare di compravendita (il classico compromesso). L’integrazione dei modelli C1 e D1 del modello RAP è un passo in avanti in tema di digitalizzazione dei servizi online dell’agenzia delle entrate. Era, quindi, importante informare i contribuenti su questa possibilità di registrazione online del preliminare di compravendita (compromesso) con l’utilizzo del portale dell’agenzia delle entrate.
Chi ha l’accesso tramite spid, può, quindi, utilizzare questa funzionale ed importante modalità di registrazione online. Qui sotto, invece, vi indichiamo diversi link che vi rimandano ad altri interessanti articoli del nostro blog.
- Modello 69 dell’agenzia delle entrate: scopri per cosa viene usato.
- Catasto C1: che tipi di immobili sono?
- Notifica accertamento IMU – TASI: scopri tutti i dettagli per difenderti meglio.
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