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Il decesso del intestatario nella Tassa Rifiuti

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Il decesso del intestatario nella Tassa Rifiuti (TA.RI.) deve essere gestito nel modo seguente. Bisogna, intanto, valutare se il soggetto deceduto era unico occupante dell’immobile oppure se fosse uno dei componenti di un nucleo familiare. Pertanto i casi da gestire nel caso di decesso del titolare bolletta TARI sono diversi. Nel primo caso, e cioè, l’ipotesi di unico occupante, l’utenza deve essere chiusa da parte di un erede.

In linea di massima, i regolamenti comunali prevedono la chiusura dell’utenza Tassa Rifiuti (TA.RI.) se vengono, contestualmente, chiuse l’utenza acqua e/o luce (enel). Infatti, gli eredi potrebbero anche decidere di utilizzare l’abitazione, come seconda casa, e mantenere attive sia l’utenza acqua che quella “luce”.


In tale circostanza, l’utenza TA.RI. dovrà rimanere aperta anche se occorre effettuare delle variazioni rispetto alla precedente posizione in cui figurava il “de cuis”. Infatti, se l’abitazione viene utilizzata come seconda casa dagli eredi, bisogna individuare un nuovo intestatario tra gli eredi. Inoltre, bisogna chiedere al Comune l’applicazione di una tariffa “non residente” che, in genere, prevede delle riduzioni rispetto alle tariffe ordinarie.

Ma non è così in tutti i Comuni. Pertanto, bisogna leggere i regolamenti comunali per capire se, per le abitazioni occupate da soggetti “non residenti”, esistono riduzioni. In alternativa, si può chiedere questa informazione allo sportello dell’ufficio TARI del Comune. Pertanto, nel caso di subentro di un erede, occorrerà effettuare una voltura presso gli uffici comunali annullando la vecchia posizione intestata al defunto “ex intestatario”.

Nel caso in cui, invece, il “de cuis” era solo un componente di una famiglia (classico nucleo familiare), bisognerà fare una richiesta di variazione dell’utenza. Per esempio, nel caso in cui la precedente composizione del nucleo era di 4 persone, occorrerà chiedere all’ufficio TARI l’applicazione della tassa per 3 persone. Naturalmente, occorrerà anche segnalare la data del decesso del congiunto.

Esempio concreto di una bolletta Tassa Rifiuti in casi di decesso dell’intestatario

Facciamo, quindi, un esempio pratico. Se il decesso del componente è stato il 30/06/2020, la bolletta relativa all’anno 2020 sarà composta nella maniera seguente. Fino al 29/06/2020 il Comune calcolerà il tributo dovuto per una famiglia di 4 persone.

Dal 30/06/2020 e fino al 31/12/2020 l’ente comunale considererà una tassazione per 3 persone. Vi consigliamo, comunque, di verificare la bolletta che vi arriverà in modo da riscontrare la correttezza di queste informazioni. Se tali dati non sono stati riportati correttamente in bolletta, bisognerà inoltrare una richiesta di rettifica – rideterminazione della bolletta presso il responsabile dell’Area Tributi (o TARI) indicando esattamente la cronologia delle variazioni.

Contestualmente, vi suggeriamo di chiedere la sospensione dei termini, in riferimento alla scadenza del pagamento, considerato che l’ente dovrà riemettere una nuova bolletta Tassa Rifiuti rettificata. Chiaramente, se il componente deceduto era anche intestatario della bolletta, uno dei componenti residuali del nucleo familiare dovrà chiedere al Comune la voltura dell’utenza a proprio nome. Infatti, i soggetti deceduti non possono rimanere intestatari delle utenze e ciò per ovvi motivi.

I soggetti deceduti non possono risultare come utenti che pagano le tasse per un utenza. Una volta avvenuto il decesso di un intestatario di un’utenza (sia essa canone acqua, Tassa Rifiuti, IMU, Enel, Gas, ecc..), gli eredi devono preoccuparsi di presentare le richieste di voltura. In assenza di richiesta di voltura, il Comune potrebbe provvedere anche d’ufficio alla effettuazione della voltura. E’ sempre bene, però, soprattutto in presenza di più eredi, che la istanza di voltura venga presentata da questi ultimi.

Cosa succede se l’intestatario della Tassa Rifiuti “de cuis” aveva degli insoluti

Se il soggetto deceduto ha lasciato delle fatture TARI insolute, si procederà nel modo seguente. Gli eredi risponderanno dell’imposta di base oltre gli eventuali interessi legali. Gli stessi eredi, però, non rispondono delle sanzioni in quanto l’infrazione, relativa al mancato pagamento, è stata commessa dal “de cuis”. Questo è quanto prevede il D. Lgs. n. 472/97.

Sull’argomento vi consigliamo di leggere un articolo molto dettagliato presente nel nostro blog. Cliccate sul seguente link per leggerlo: sanzioni non trasmissibili agli eredi. Proseguiamo con il presente articolo che ha come argomento “Il decesso del intestatario nella Tassa Rifiuti“. E’ anche possibile che l’erede (a seguito del decesso del titolare bolletta TARI) riceva una ingiunzione fiscale (ingiunzione di pagamento) o una cartella esattoriale per un debito del “de cuis”.

In tale caso fate molta attenzione che nell’ingiunzione fiscale sia assente la sanzione. Se, invece, la sanzione è presente nell’ingiunzione di pagamento (o cartella) bisogna inviare al Comune una ricorso in autotutela di modifica dell’avviso. Si può anche chiedere una mediazione tributaria ma su tale argomento potete leggere l’articolo dedicate cliccando sul precedente link.

Quando non si paga la Tassa Rifiuti

In genere, sono diversi i casi in cui la Tassa Rifiuti non deve essere pagata su di una abitazione. Le norme dicono che, soprattutto, la Tassa Rifiuti 2020 (o anni successivi) non si paga quando l’abitazione non è suscettibile di produrre rifiuti. In linea di massima, la predisposizione alla produzione di rifiuti viene presupposta dagli enti sulla base della presenza delle utenze acqua, enel o gas.

Ma ogni comune potrebbe auto-regolamentarsi in maniera differente. Anche la presenza, o meno, di arredamento (mobilio) è considerata, per diversi Comuni, parametro importante per valutare un inserimento a ruolo Tassa Rifiuti. Vi suggeriamo di leggere un articolo dedicato a tale argomento cliccando sul seguente link: tassa rifiuti quando non si paga.

Certamente, nel caso trattato da questo articolo, il decesso del titolare della bolletta TARI può generare varie interpretazioni sul perdurare (o meno) della bolletta tassa rifiuti. Ma, comunque, la tassazione è legata all’effettiva occupazione dell’immobile. Pertanto, una casa non abitata non può produrre rifiuti e, di conseguenza, il “non utilizzo” del servizio di smaltimento, di per sè, giustifica l’inesistenza dei presupposti per una imposizione tributaria.

Se il Comune dovesse continuare a fatturare la Tassa Rifiuti, anche in assenza di utilizzo dell’immobile, bisognerà inoltrare allo stesso ente, una richiesta di annullamento. Ciò si può fare anche con semplice ricorso in autotutela da presentare direttamente presso il responsabile dell’ufficio tributi (o ufficio TARI).

Alla richiesta deve essere allegata la documentazione che dimostra la cessazione delle utenze acqua, luce ed eventualmente anche gas. La dimostrazione delle utenze inattive rappresentano una prova importante sul fatto che l’abitazione non è abitata. Il Comune, se ritiene, al fine di accertare la “non occupazione” dell’immobile può anche riservarsi di effettuare un sopralluogo.

Leggete anche i seguenti altri articoli di questo sito

Con questo articolo abbiamo dato importanti informazioni su come gestire i casi di decesso del intestatario nella Tassa Rifiuti (TARI) in relazione a quella che dovrebbe essere la futura bolletta TARI. Questo in quanto il decesso del titolare bolletta tari può generare una serie di situazioni, una diversa dall’altra che vanno gestite, dagli uffici, nella maniera più idonea. Qui sotto, invece, suggeriamo diversi articoli di questo blog molto importanti per la tua conoscenza personale.

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