Dopo il periodo di sospensione, ritornano gli accertamenti e le cartelle TARI. Tanti contribuenti cercano di capire quali sono i termini per una eventuale prescrizione TARI per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Si cerca di capire dopo quanti anni scatta la prescrizione, da quando decorre, come si esprime la giurisprudenza o la normativa. Pertanto l’argomento “Prescrizione accertamenti e cartelle TARI è più che mai attualissimo. Tanti utenti si stanno riversando sul web per capire se vi sono gli estremi per rivendicare dette prescrizioni.
E’ evidente che ritardare nel pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) o magari attendere e sperare in una
prescrizione non è una soluzione opportuna, né corretta. Il Comune garantisce ai cittadini dei servizi. Quindi è giusto pagare tali servizi. La TARI non pagata è, di certo, una cosa “non normale“. Da un altro punto di vista, però, far valere una prescrizione, se esistente, è legittimo e nei diritti del contribuente.
Ecco perché gli enti devono stare molto attenti a mettere in atto i loro adempimenti in quanto rischiano “danni erariali“. Il rischio maggiore su eventuali mancati incassi ricade sui dirigenti dei servizi tributi (o uffici TARI). Questi ultimi, infatti, devono prestare molta attenzione a non far trascorrere il termine di prescrizione di cinque anni per la notifica di un avviso di accertamento sulla Tassa Rifiuti (TARI). Proseguiamo ancora con questo argomento “Prescrizione accertamenti e cartelle TARI 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018” col seguente paragrafo.
Il periodo di prescrizione sugli accertamenti Tassa Rifiuti (TARI)
Il periodo di prescrizione degli accertamenti sulla Tassa Rifiuti (TARI) è di cinque anni mentre la decadenza si ha col trascorrere di tre anni dopo la notifica dell’accertamento. Ma della decadenza parleremo nel successivo paragrafo. Pertanto, concentriamoci, adesso sulla prescrizione. La prescrizione si ha quando gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio non vengono notificati entro i termini previsti. Il termine esatto è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Facciamo un esempio pratico. Prendiamo in considerazione l’anno 2015. Se il Comune (o l’eventuale ditta esterna incaricata) ha provveduto a notificare la Tassa Rifiuti (TA.RI.) nello stesso anno 2015 il termine di prescrizione sarà il 31/12/2020. Quando parliamo di notifica ci riferiamo, per esempio, ad una raccomandata A/R, ad una notifica da parte del messo notificatore o ad una PEC.
L’invio della bolletta in posta ordinaria (chiamata anche posta semplice) non può essere considerata una notifica in quanto manca la firma, per ricevuta, del contribuente. Oppure, l’invio per mail normale e non per PEC, non può rappresentare una notifica a tutti gli effetti. Pertanto, per avere un dato ufficiale di notifica occorre una raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale ricevuta deve essere firmata, per ricevuta, dal contribuente. Inoltre, sono validi anche la notifica da parte del messo comunale oppure l’invio attraverso la posta certificata.
Dopo la notifica, comincia a decorrere il termine di cinque anni da tenere in considerazione ai fini della eventuale prescrizione. Considerando sempre il 2015, se in contribuente non effettua il pagamento dopo la notifica dell’avviso (avvenuta nello stesso anno), ed il Comune non emette e notifica un accertamento entro il 31/12/2020, si ha la prescrizione.

La decadenza per la riscossione delle cartelle Tassa Rifiuti (TARI)
Rispetto alla prescrizione, la “decadenza” nella TARI si ha in una maniera un pò diversa. Entrambi gli istituti hanno in comune il fatto di garantire uno sgravio tributario ai contribuenti. Per spiegare la decadenza partiamo dalla notifica di un accertamento TARI. Poniamo l’esempio di un accertamento sulla TARI 2016 notificato, al contribuente, nel 2018.
Se il contribuente non paga dopo la notifica dell’accertamento nel 2018, il Comune ha tre anni di tempo per effettuare la riscossione coattiva con cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento TARI. Ma cos’è la riscossione coattiva ? E’ una riscossione forzata che interviene dopo la notifica di un avviso di accertamento non pagato. Con la riscossione coattiva il Comune mette in atto le azioni tendenti al recupero forzato del debito del contribuente.
Alcune di queste azioni sono il pignoramento stipendio o pensione, i fermi amministrativi sugli autoveicoli, i pignoramenti immobiliari, il pignoramento presso terzi, ecc. L’atto di riscossione coattiva deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento TARI e’ divenuto definitivo. Questo è quanto previsto dall’art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006.
Di conseguenza, nel caso di un accertamento TARI notificato (come detto sopra) nel 2018, l’avviso di riscossione coattiva deve avere una notifica ufficiale entro Dicembre 2021. Trascorso detto termine si ha la decadenza. La decadenza salva il contribuente che si vedrà sgravato da ogni importo. Se il Comune notifica, lo stesso, il provvedimento di riscossione coattiva vi spiegheremo nei paragrafi successivi cosa fare. Andiamo, adesso, avanti con l’argomento “Prescrizione accertamenti e cartelle TARI 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018“. Leggiamo, quindi, il prossimo articolo. Riguarda la notifica degli accertamenti TARI dopo la prescrizione.

La notifica di accertamenti TARI dopo la sopravvenuta prescrizione
Con la sopravvenuta prescrizione, l’ente perde il titolo di richiedere le somme al contribuente. Prendendo per esempio, il caso esaminato nel paragrafo precedente, cioè la TARI 2015 (notificata nello stesso anno 2015), la notifica di un accertamento oltre il termine del 31/12/2020 è nulla. Vi sono, però, delle altre situazioni da attenzionare volta per volta.
Riguardo il 2020 va considerata la proroga di 85 giorni dovuta al problema Covid-99 – Corona virus. Infatti, il D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto, all’art. 157, un periodo di sospensione dal 8 marzo al 31 maggio 2020. Tale periodo, pertanto, va aggiunta alla predetta scadenza prescrizionale del 31/12/2020. Di conseguenza, l’accertamento 2015 (di cui sopra) può essere notificato entro il 26 Marzo 2021.
Un altro aspetto da considerare ai fini dell’eventuale prescrizione è la consegna degli avvisi di accertamento, da parte del Comune, al servizio postale. Infatti, in un caso, sono considerate valide le notifiche fatte anche dopo il termine del 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. E’ il caso in cui gli avvisi di accertamento sulla TARI sono stati consegnati alla Posta entro lo stesso 31 Dicembre. Ciò è previsto dall’art. 149 del codice di procedura civile.
Se la notifica dell’accertamento sulla Tassa Rifiuti (TARI) viene effettuata al di fuori dei termini sopra indicati, si può, senz’altro, contestare per sopravvenuta prescrizione. Per effettuare la contestazione è possibile presentare un ricorso in autotutela. Tale ricorso si presenta, in carta semplice al Comune che ha emesso l’atto. Se l’ente accetta il ricorso, l’atto sarà annullato. Se il ricorso non viene accettato, allora può essere presentato un ricorso in commissione tributaria. Qui sotto è aprire un modello fac simile di richiesta di annullamento in autotutela.
richiesta di annullamento in autotutela
La notifica di una cartella esattoriale TARI dopo la sopravvenuta decadenza
Se avete ricevuto una cartella esattoriale dopo che è decorso il periodo di decadenza, cioè tra anni dopo la notifica dell’accertamento TARI, allora dovete procedere allo stesso modo indicato nel paragrafo precedente. In effetti, è possibile agire, già in prima battuta, con un ricorso in commissione tributaria ma noi vi suggeriamo di seguire prima la strada del ricorso in autotutela.
Come già indicato, tale ricorso su TARI (o altri tributi) va presentato al Comune che ha aperto il procedimento di riscossione coattiva. Si tratta di un ricorso che può essere fatto anche senza l’intervento di un legale. Si produce in carta semplice e va notificato all’ente. Nel caso in cui l’ente accetta il ricorso, vi comunicherà anche lo sgravio della somma già iscritta a vostro debito. Qui sotto il fac simile per il ricorso in autotutela.
richiesta di annullamento in autotutela
Le modalità di trasmissione del ricorso in autotutela
Se il Comune invia un accertamento TARI o un provvedimento di riscossione coattiva, al fine di far valere prescrizione o la decadenza suggeriamo quindi, in prima battuta, il ricorso in autotutela. Come va trasmesso un ricorso in autotutela al Comune ? Sia per far valere la prescrizione che la decadenza vi suggeriamo di farlo con con uno dei seguenti tre modi.
Il ricorso in autotutela può essere notificato con raccomandata A/R oppure mediante PEC. Se non avete una PEC, potete senz’altro crearla su internet attraverso uno dei tanti portali esistenti. Uno di questi è il seguenti: pec.it. Dopo essere entrati nella predetta pagina, occorre andare su “registrati”. Utilizzare la pec è, senz’altro, il metodo più veloce per raggiungere i vostri destinatari. Potete utilizzare la pec per qualunque vostra notifica e verso qualunque ente o società.
La prescrizione TARI nei casi di accertamenti per omessa denuncia
La prescrizione può interessare anche gli accertamenti e cartelle TARI inviate all’utente per omessa dichiarazione (o denuncia). In questi casi è tutto uguale ai casi elencati sopra. L’unica cosa che può cambiare rispetto agli accertamenti o le cartelle TARI normali (per omesso o insufficiente versamento), è la diversa data di prescrizione.
Infatti, il contribuente deve presentare la dichiarazione entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Per ogni variazione che influisce sul ruolo Tassa Rifiuti, l’utente ha l’obbligo di effettuare una dichiarazione al Comune. Di conseguenza, se il termine di presentazione della denuncia di variazione TARI è il 30 Giugno dell’anno successivo rispetto al verificarsi della variazione stessa, il Comune può notificare un accertamento (per omessa denuncia entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo al predetto termine. Facciamo un esempio. Un utenza inizia un’occupazione di una abitazione in data 1 dicembre 2021. Esempi di “variazione” possono essere i seguenti.
- Un nuovo inserimento a ruolo, cioè un nuovo nucleo familiare che va ad abitare in una città.
- Una variazione nel nucleo familiare (cioè una famiglia che passa da 3 a 4 componenti.
- Una variazione dei mq di un’abitazione (per esempio l’aggiunta di una stanza o comunque, un qualunque incremento della superficie interna utile.
- Presenza, nel nucleo familiare, di un soggetto disabile che, secondo i regolamenti comunali, può avere diritto ad una riduzione.
- Una qualunque variazione che può comportare l’acquisizione di una riduzione prevista dal regolamento TARI.
Qui sotto è possibile scaricare un modulo di dichiarazione TARI.
La prescrizione sugli accertamenti e cartelle TARI 2013 2014 2015 ed anni successivi, può essere eccepita anche dagli eredi
La prescrizione (o anche la decadenza) può anche essere eccepita dagli eredi nel caso di decesso del soggetto passivo principale. Intanto, se gli accertamenti o le cartelle TARI 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, vengono inviati, in piena prescrizione dei termini, al “de cuis“, vanno restituiti, da parte del servizio postale, all’ente che li ha inviati.
Se poi il Comune procede alla spedizione degli avvisi ai relativi eredi, questi ultimi possono contestare la prescrizione tramite il ricorso in autotutela di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti. Se il Comune accetta il ricorso annullando gli atti, verrà cancellata l’iscrizione a ruolo. In caso contrario, se il Comune rigetta il ricorso in autotutela, bisognerà valutare un eventuale altro ricorso in Commissione Tributaria. Nel prossimo paragrafo continuiamo a trattare l’argomento del presente articolo e cioè: Prescrizione accertamenti e cartelle TARI 2013-2014-2015-2016-2017-2018.
Le sentenze sulla prescrizione TARI
Sono diverse le sentenze della Corte di Cassazione che si sono espresse in tema di Tassa Rifiuti. Una prima sentenza è quella n. 4283/2010. Con tale sentenza viene confermato il termine di prescrizione quinquennale per i tributi locali come TARI, TOSAP, ecc. Nel 2011 è arrivata la seconda sentenza della Cassazione.
La seconda sentenza della Cassazione, che si è espressa sulla prescrizione TARI, è la n. 24679 del 23 Novembre 2011. Con essa viene ribadito il termine prescrizionale di cinque anni per i tributi locali. In periodi recenti e cioè il 02 marzo 2018, il 24 Ottobre 2019 ed il 6 Agosto 2019 vi sono state altre sentenze che hanno ancora rafforzato il concetto di prescrizione quinquennale. Si parla di IMU, TARI, TOSAP ed altri tributi comunali.

Stralcio cartelle esattoriali fino a 5000 € col Decreto Sostegni 2021
Con il Decreto Legge 22 Marzo 2021 (chiamato anche decreto sostegni) il governo ha deliberato la rottamazione – stralcio delle cartelle esattoriali. Il predetto decreto coinvolge sia le cartelle equitalia che di altri concessionari i cui suoli coattivi sono stati consegnati, per la riscossione, dal 2000 al 2010. In tali ruoli potrebbero anche rientrare pagamenti di Tassa Rifiuti ma, comunque, relative a vecchie annualità. Potete leggere un nostro dettagliato articolo cliccando sul seguente link: rottamazione cartelle esattoriali 2000-2010.
L’accertamento esecutivo riduce i rischi di prescrizione
L’accertamento esecutivo tributi locali 2020 è un istituto che segna un cambiamento radicale sulle morosità sui tributi locali. La gestione degli avvisi di accertamento nei tributi comunali a partire dal 1 Gennaio 2020 subito un cambiamento radicale che, quindi varrà anche per il 2021 ed anni seguenti. L’accertamento esecutivo è un provvedimento unico, introdotto dall’art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020). Cosa significa accertamento esecutivo?
E’ un accertamento che incorpora anche i contenuti coattivi della vecchia cartella esattoriale la quale, pertanto, viene, di parecchio ridimensionata. Tutto ciò contribuisce a far saltare un passaggio ed ad anticipare i tempi della riscossione coattiva. Pertanto, con l’accertamento esecutivo dei tributi locali, in vigore dal 2020 e che estenderà la sua applicazione anche per il 2021 ed anni seguenti, l’utente viene invitato ad effettuare il pagamento entro 60 giorni scaduti i quali interviene subito la fase della riscossione coattiva.
I rischi di prescrizione si riducono perché viene saltato un passaggio. Con la vecchia norma veniva prima inviato un accertamento e l’utente aveva 60 giorni di tempo per pagare o fare ricorso. Nel caso in cui l’utente non pagava, si apriva una nuova procedura a mezzo della quale si spediva al contribuente una cartella esattoriale (o un’ingiunzione) dando allo stesso ulteriori 60 giorni per effettuare il pagamento.
In tale ultimo caso, in assenza di versamento, si avviavano le procedure esecutive (fermo amministrativo auto, pignoramenti presso terzi, pignoramento stipendi o pensioni, ecc..). Pertanto, con l’accertamento esecutivo si elimina quest’ultimo passaggio e già col primo avviso si invita l’utente a pagare pena l’avvio delle procedure esecutive. Quindi, è una sorta di coattivo immediato.
Gli articoli suggeriti dalla redazione
In questo articolo abbiamo trattato l’argomento “Prescrizione accertamenti e cartelle TARI 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018“. Qui sotto vi elenchiamo altri articoli pubblicati in questo blog dei quali vi consigliamo la lettura.
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Quindi io per esempio scadenza entro il 31 dic 2020 proroga fino al 31 maggio , con la riduzione entro 60gg partono dalla notifica(29 gennaio 2021) o dalla proroga 31 maggio?Quindi secondo questa proroga in teoria io potrei pagarla anche dopo 60gg dal 31 maggio e quindi entro il 31 luglio 2021?grazie per la risposta
Salve. Le chiedo di spiegare un po meglio il suo caso. Soprattutto deve specificare se ha ricevuto un avviso di accertamento TARI e per quale anno d’imposta.
Buonasera, avrei bisogno di un chiarimenti per poter valutare come meglio rispondere ad una richiesta di pagamento per omessa denuncia tari anni 2014 e 2015. In quegli anni, per motivi di studio, occupavo saltuariamente, ma con regolare contratto, una abitazione pur residendo e vivendo con i miei genitori in un altro comune. Il dubbio è relativo alla prescrizione per l’anno 2014. Secondo il comune il tributo è ancora valido in quanto i 5 anni per la prescriziobe partirebbero dal 2016. Considerando il 2015 come anno utile all’auto denuncia.. A questi si aggiungerebbe poi la sospensione della prescrizione dovuta al covid che renderebbe il tributo non prescritto. Essendo però il contratto d’affitto partito nel 2011 mi chiedo se il ragionamento sia corretto. Ovvero l’anno per l’autidenuncia, che porta la prescrizione a 6 anni, va considerato anche per gli anni successivi? La ringrazio in anticipo.
Se lei ha occupato l’immobile nel 2011, sono prescritti gli anni dal 2011 al 2013. Riguardo, però, l’anno 2014, gli enti, in tempi normali, potevano emettere un accertamento entro il 31/12/2020. A seguito dei problemi covid 19, il termine è stato prorogato al 26 Marzo 2021. I termini di prescrizione per gli accertamenti per omessa denuncia sono diversi rispetto a quelli normali. Questo in quanto per presentare la dichiarazione si ha tempo fino al 30 Giugno dell’anno successivo. Nel suo caso il termine era 30/06/2015. Questo è quello che prevede, per la IUC (di cui la TARI fa parte) in base alla legge 147/2013, art. 1, comma 684. Le consiglio, comunque, di pagare l’accertamento entro 60 giorni per godere della riduzione di un terzo delle sanzioni. Riguardo la replica dell’accertamento anche per le successive annualità, la cosa è un po controversa. Dovrebbe valere ciò che prescrive l’art. 12 del D. Lgs. n. 472 del 1997. Il buon senso vuole, però, che la sanzione dovrebbe essere una ed una sola trattandosi di un’unica violazione anche se ripetuta per più annualità. Questa è la conclusione a cui è arrivata la commissione tributaria Regionale di Palermo (sez. n. 7, sentenza n. 76 del 9.4.2008). In ogni caso, lei, seppur in ritardo, faccia anche adesso una dichiarazione al Comune con validità per le annualità successive al 2014.
Buongiorno, avevo omesso che nell’aprile 2015 ho lasciato l’immobile. La scadenza del contratto era fissata al gennaio 2015 ma ho mantenuto le utenze attive a tutto marzo 2015. In definitiva, il contratto d’affitto è dal 2011 al Gennaio 2015. Riguardo al termine del 30 giugno 2015, relativo alla omessa denuncia per l’anno 2014, non comprendo se i termini per la prescrizione vanno calcolati dal 1 luglio 2015 o dal 1 gennaio 2016. Mi potrebbe chiarire? Ci sono sentenze della cassazione in merito? Ringrazio in anticipo.
La legge stabilisce che gli accertamenti (compresi quelli per per omessa denuncia) vanno inviati entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.Quindi, è chiaro che il termine, per l’anno 2014, era 31/12/2020 (più i giorni di proroga covid 19). Lo prevede la LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161.
L’anno scorso è venuto a mancare mio nonno il quale ha sempre pensato lui al pagamento delle utenze ecc.. mia mamma e il fratello (gli eredi) , si sono accorti solo allora che nonno ha sempre pagato per anni (penso 40 anni?!?!) una TARI sbagliata riferente alla casa dove abitava prima cioè la stessa via ma a un Civico diverso e mq diversi (30mq in piu) … praticamente lui si è trasferito 40 anni fa con tutta la famiglia a questa casa al civico di fronte ma pur arrivando giuste le bollette si riferiscono a quell’altra casa … ora questo per anni e anni 😖 … gli eredi ancora non hanno fatto la voltura della tari comunicando il decesso poiché non sanno come potrebbe svolgersi la vicenda… mi può aiutare a capire quale è il miglior modo di agire ? Grazie
Nei casi di decesso, gli eredi possono optare per la cessazione delle utenze o per la voltura. Cessare le utenze significa disdire acqua luce, gas (se presente) ed in tal si può anche disdire anche la Tassa Rifiuti. In genere la gran parte dei Comuni, per disdire la Tassa Rifiuti obbligano gli utenti a chiudere tutte le altre utenze. In questo caso, la cessazione delle utenze non dovrebbe dar adito a problemi di sorta. Se, invece, gli eredi vogliono subentrare nelle utenze devono, necessariamente, fare le volture. Riguardo il caso sottoposto da lei, l’errore sui mq potrebbe provocare il recupero degli arretrati solo per gli ultimi 5 anni (in quanto per il recupero dei tributi comunali esiste una prescrizione quinquennale). Ma, in ogni caso, i 30 mq di differenza porterebbero delle differenze non esagerate in quanto vanno ad incidere solo sulla tariffa relativa alla parte fissa e non anche sulla parte variabile. Un’altro aspetto che vi deve tranquillizzare è il fatto che gli eredi non rispondono (per espressa indicazione di legge) per sanzioni su irregolarità commesse dal “de cuis”, cioè suo nonno. Gli eredi, in tali casi rispondono solo per l’imposta di base + gli interessi legali (che hanno tassi irrisori). Il recupero della differenza sui mq, comunque, è una decisione decisione che spetta all’ente. Pertanto, seppur legittima, non è scontata. Relativamente all’argomento “sanzioni non trasmissibili agli eredi” le consiglio di leggere un nostro articolo pubblicato nella seguente pagina qui sotto. Spero di essere stato esauriente per la risoluzione dei suoi dubbi.
https://tributicomunali.it/tributi-comunali/imu/sanzioni-non-trasmissibili-agli-eredi/
Salve, il comune in cui viveva ed è morto mio padre, pretende la tassa sui rifiuti da noi figlie. Da premettere che la prima raccomandata l’ hanno spedita dopo più di 3 anni dalla sua morte. Che io sappia non abita nessuno da allora…E’ lecita questa richiesta? A cosa si va incontro se continuano a mandare raccomandate. Grazie per la risposta.
Salve. Le chiedo se dopo la morte di suo padre avete fatto delle variazioni all’ufficio tributi. Come variazioni intendo volture a nome vostro delle utenze oppure richieste di cessazione. Le chiedo questo perchè, nel caso in cui non si fa disdetta di acqua e luce, molti regolamenti comunali prevedono la permanenza a ruolo dell’abitazione ai fini della tassa rifiuti (TARI). In tale situazione, del pagamento ne rispondono gli eredi in quanto, il Comune, in assenza di disdetta acqua, luce o gas il Comune presuppone che la casa sia utilizzata, anche saltuariamente. In ogni caso, comunque, se non avete fatto disdetta di acqua, ed il regolamento comunale prevede, in tali casi, la permanenza a ruolo della casa, il Comune può solo richiedere agli eredi la solo imposta di base + eventuali interessi legali. L’imposta di base, inoltre, da quando suo padre è deceduto dovrebbe essere applicata con le eventuali riduzioni come utenza “non residente”. Dico dovrebbe in quanto anche tale riduzione deve essere prevista dal regolamento e, con essa, la percentuale. Inoltre, in caso di utenza “non residente” va previsto un solo abitante nella parte variabile. Gli eredi non rispondono delle sanzioni. Vi consiglio di chiarire la questione prima dell’eventuale iscrizione a ruolo coattivo delle somme. In quel caso, risolvere la questione diventa un più complicato. Per il vostro caso vi invito a leggere due articoli del nostro blog che possono interessarvi:
https://www.tributicomunali.it/servizi/il-decesso-del-intestatario-nella-tassa-rifiuti/
https://www.tributicomunali.it/tributi-comunali/imu/sanzioni-non-trasmissibili-agli-eredi/
Sono l’Amministratore di un villaggio turistico costituito da oltre 800 appartamenti di proprietà. Il regolamento comunale prevede la riduzione della tari del 60% dell’imposta perchè considera il villaggio struttura occupata stagionalmente. Ad alcuni condomini sono stati notificati gli atti relativi al pagamento della TARI per l’anno 2015. Domanda: la notifica è stata effettuata l’8/4/21 mentre la consegna dell’ente comune all’ufficio postale in data 19/3/21. E’ prescritta secondo l’art. 149 c.p.c.? Il comune può chiedere il pagamento dell’intera imposta oltre sanzioni e interessi, o si deve attenere alla riduzione del 60% dell’imposta per come è previsto nel regolamento comunale, oltre sanzioni ed interessi? Grazie
La notifica è regolare in quanto il termine prescrizionale, per l’anno 2015, era 26/03/2021 vista la proroga covid 19 di 85 giorni. Tale proroga ha fatto slittare la scadenza dal 31/12/2020 al 26/03/2021. Riguardo il secondo quesito, le rispondo dicendo che se il regolamento prevede, espressamente, la riduzione del 60% per strutture come quella che lei gestisce, il Comune deve applicare, come imposta di base, tale riduzione. Le sanzioni e gli interessi scattano se, in precedenza, è stato notificato un sollecito (con raccomandata, PEC o con messo notificatore) e non è stato effettuato il pagamento alla scadenza indicata nell’avviso. In questi casi, per legge, scatta l’accertamento che prevede sia la sanzione del 30% che gli interessi legali. Tali maggiorazioni, comunque, devono essere applicate all’imposta dovuta (cioè quella che tiene conto della riduzione). Se non vi è stata una precedente notifica di un sollecito, non possono essere applicate nè sanzioni nè interessi ma solo le spese di notifica (in genere spese postali). In ogni caso, comunque, nel caso di una precedente notifica di sollecito, i termini prescrizionali di 5 anni sarebbero ripartiti da zero.
i miei genitori ultra ottantenni vivono in casa popolare, mio papà è allettato e assistito a domicilio da asl, pagano regolarmente i tributi dell’appartamento , mia madre possiede un piccolo terreno con un fabbricato di 35mq non ci hanno mai vissuto, è solo un appoggio ma regolarmente denunciato, mai ha ricevuto richieste di pagamento tari, fino a oggi dove le è stata notificata in un unica cartella un avviso di accertamento per omessa infedele denuncia e contestuale provvedimento di erogazione delle sanzioni per gli anni dal 2015 al 2019 con l’obbligo di adempiere entro 60 gg. ma è normale una cartella unica con minaccia di espropriazione forzata senza mai aver visto richieste di pagamento in precedenza? premetto che vivono da una pensione quella di mio padre, che dal 2020 una nipote ha pensato di potersi trasferire per non abbandonare a se stesso quel piccolo terreno e perchè impossibilitata a pagare affitto in città, chiedo è dovuto questo pagamento che con le sanzioni supera i 1000€ ?
Se il Comune è in grado di dimostrare che la casa è stata vissuta o che, in qualche modo, è stato sfruttato il relativo servizio di smaltimento rifiuti, dal 2015 al 2019, bisogna pagare. Una dimostrazione che la casa è stata abitata è l’eventuale presenza dell’utenza canone acqua. Soprattutto, poi, se tale utenza acqua registra anche dei consumi, è una prova ancora maggiore dell’avvenuta occupazione dell’immobile. Un’altra prova può essere una eventuale residenza anagrafica che un componente della famiglia può avere nell’abitazione. Oppure, una terza prova può anche essere l’eventuale dichiarazione di abitazione principale ai fini IMU (con relativa esenzione dell’imposta) di uno dei familiari. Se, pertanto, il Comune ha la possibilità di dimostrare, in qualche modo, l’occupazione dell’immobile, è ragionevole la sanzione dell’omessa denuncia con l’aggravio delle maggiorazioni. Le leggi vigenti, infatti, obbligano l’utilizzatore dell’abitazione a fare regolare denuncia di occupazione e pagare la relativa tassa. Riguardo la tipologia di avviso, probabilmente l’ente avrà inviato un “accertamento esecutivo” in vigore dal 2020. Tale accertamento ha anche valore di cartella esattoriale con la conseguenza che, al mancato pagamento entro 60 giorni, corrisponde l’avvio delle azioni esecutive (cioè fermi amministrativi sui veicoli, pignoramenti su stipendi o pensioni, pignoramenti presso terzi, ecc.. Il mio consiglio è quello di consultare il regolamento sulla Tassa Rifiuti per capire cosa prevede in casi come il suo. Molti Comuni, infatti, nei propri regolamenti hanno previsto che la presenza di utenze come canone acqua, luce o gas, costituiscono presupposto per la tassazione ai fini della TARI. Può provare a cercare il regolamento sul sito del Comune oppure può fare richiesta di copia.
l’unica utenza è la luce ma solo dal 2019 prima il contatore era staccato quando una nipote ha pensato di potersi sistemare lì, prima di quel periodo la casa non era agibile e abbandonata se stessa, posso quindi contestare gli anni precedenti e pagare solo 2019, 2020. ? non volevamo evitare il tributo, pensavamo visto la registrazione di residenza della ragazza la tari arrivasse in automatico a suo nome . Grazie per la disponibilità
Se l’abitazione non aveva alcuna utenza (idrica, elettrica o gas) prima del 2019 non dovrebbe essere soggetta a Tassa Rifiuti. A maggior ragione se era inagibile. Ma, comunque, l’inagibilità, per essere fatta valere, doveva essere già certificata. Diversamente, non può essere fatta valere a posteriori. Se ritiene di contestare la tassazione, può fare una richiesta di annullamento in autotutela direttamente al Comune specificando, proprio, che le utenza sono state allacciate dal 2019. Se il Comune rigetta la richiesta, potete chiedere, con nuova lettera, in base a quali elementi l’ente ha accertato che la casa è stata occupata prima del 2019. Consideri che se l’ente non accetta di annullare e voi avete tutte le carte in regola per contestare la tassazione prima dell’anno 2019, avete la possibilità di presentare un ricorso presso la commissione tributaria. Però per far ciò dovete vi sono dei tempi rispetto alla data di notifica dell’avviso (cioè 60 giorni). Come le dicevo nella precedente risposta, però, è bene che lei consulti il regolamento comunale TARI in quanto potrebbe essere anche essere previsto che la presenza di mobili nella casa prima del 2019 (non so se è il suo caso) è motivo di tassazione TARI.
Salve, a me ad aprile 2021 è arrivato l’avviso di accertamento Tari degli anni 2015-2016-2017-2018-2019.
Premetto che a me non sono mai arrivate bollette in merito a tale adempimento nè con raccomandata nè posta semplice…
Come devo comportarmi? Il 2015 è prescritto e non devo pagare?
Mentre per gli altri anni perchè devo pagare la mora se a me non sono mai arrivate le bollette?
Come devo comportarmi?
Grazie
Salve. Preciso che un accertamento può essere effettuato solo dopo un sollecito regolarmente notificato. Se, dopo il sollecito, notificato con un messo notificatore o per raccomandata, l’avviso non viene pagato, può scattare l’accertamento con la sanzione del 30% + interessi legali. Verifichi, presso il Comune, se, eventualmente, il sollecito è stato notificato per “compita giacenza”. La notifica per compiuta giacenza si ha quando il postino viene per notificarle una raccomandata e non trovandola le lascia un avviso di ritiro presso le poste. Se non ritira l’avviso entro un certo termine,la raccomandata viene restituita al mittente come se fosse regolarmente notificata. Se poniamo che la notifica del 2015 fosse la prima in assoluto (quindi in assenza di una eventuale notifica per compiuta giacenza), il termine prescrizionale era 26/03/2021. La notifica sarebbe valida se la raccomandata è stata consegnata dall’ente alle poste entro la predetta data del 26/03/2021. Riguardo le altre annualità successive al 2015 la mora e le sanzioni vanno pagate (e nel caso di accertamento) se è stato notificato precedentemente un sollecito (anche nel caso di compiuta giacenza). Quindi, il mio consiglio è quello di chiedere all’ufficio comunale preposto se risulta una precedente notifica di un sollecito e a chi o come è stata è stata fatta.
Grazie Maurizio, ma ribadisco che a me non è mai arrivata nè bolletta nè sollecito e nessuno avviso di raccomandata ma solo l’accertamento ad Aprile 2021 degli anni 2015-2016-2017-2018-2019 e per tutti gli anni con mora.
Come le dicevo nella precedente risposta, deve verificare presso il Comune se gli avvisi sono stati notificati per compiuta giacenza. La compiuta giacenza si verifica quando il postino non trova l’utente e lascia un avviso di giacenza (all’interno della cassetta postale) della raccomandata presso l’ufficio postale. Se lei, entro congruo termine, non va a ritirare il plico, la raccomandata torna al Comune regolarmente notificata. In questo caso lei non saprà mai che l’avviso risulta notificato. Lo può solo sapere informandosi presso il Comune. Se non esistono notifiche di alcun tipo non è possibile inviare degli accertamenti. Quindi, può fare prima un ricorso in autotutela e se l’ente rigetta l’annullamento, può valutare di chiamare in causa la commissione tributaria provinciale. Ma quest’ultima modalità di ricorso richiede dei costi che vanno valutati in funzione dell’importo degli accertamenti. Presumo, però, che essendo diversi gli accertamenti c’è la convenienza a presentare il predetto ricorso.
Legga nella seguente pagina un nostro dettagliato articolo sul ricorso in autotutela:
https://www.tributicomunali.it/casa/che-cose-il-ricorso-in-autotutela-imu-tari-e-tasi/
Gentilissimo Maurizio Merlino, ho ricevuto il 02/03/22 un accertamento definitivo di omessa dichiarazione TARI 2015 e due accertamenti di omessa e infedele dichiarazione anno 2016 mi hanno applicato il 200% di sanzione ma non ho mai ricevuto alcun sollecito. Cosa dovrei fare? Avrei bisogno di una vostra consulenza anche a pagamento.
Allora, do un mio parere a riguardo sulla base di quanto lei ha esposto. L’utente deve denunciare l’inizio o la variazione di una occupazione entro il 20 gennaio successivo. Pertanto, se l’utente omette la dichiarazione o la effettua in maniera errata, l’ente ha 5 anni di tempo per emettere un avviso di accertamento. Il termine di 5 anni decorre dal 20 gennaio (nel caso di omessa denuncia) o dalla data della denuncia del contribuente (nel caso di infedele denuncia). Riguardo la sua situazione, per l’anno 2015, se la sua variazione (non denunciata) è intervenuta dopo il 20 gennaio 2015, lei doveva doveva dichiararla entro il 20 gennaio 2016. Di conseguenza, l’ente poteva sanzionare entro il 20/01/2021. Se, invece, l’inizio dell’occupazione o la variazione si sono verificati dal 1 gennaio al 19 gennaio 2015, il termine per dichiarare la variazione stessa era del 20 gennaio 2015. Di conseguenza, i 5 anni scadevano il 20/01/2020. Consideri la stessa cosa per il 2016, con la trasposizione di un anno. Riguardo la sanzione per omessa o infedele dichiarazione, non è previsto un sollecito ma l’ente emette direttamente un accertamento. Per quanto concerne, invece, l’entità delle sanzioni ci si rifà all’art. 76 del D.lgs 507/1993. Tale norma prevede che per l’omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa o della maggior tassa dovuta con un minimo di euro 51,65. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento della maggior tassa dovuta. Però è il regolamento comunale che decide se applicare la misura massima o minima. Da sottolineare, inoltre, che le sanzioni per omessa o infedele dichiarazioni sono ridotte ad 1/4 (art. 17, comma 2 D. Lgs. n. 472/97) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente. Poi, in riferimento alle motivazioni degli accertamenti va sottolineata una cosa. Se l’infrazione sanzionata è sempre la stessa per i vari anni d’imposta, potrebbe far valere quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 all’art. 12, comma 1 (principio del cosiddetto cumulo giuridico). Ciò nel senso che una stessa infrazione va sanzionata una sola volta e non per tutti gli anni. Si tratta di un principio evidenziata anche dalle seguenti sentenze: Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile sentenza n. 19379 del 17.12.2003, Cass. Sez. Tributaria n. 2823/2005 , Cass. Sez. Tributaria n. 6859/2005, Cass. Sez. Tributaria 7/7/2010 n. 16051. Naturalmente, la prima sanzione deve essere pagata dal contribuente per far valere, eventualmente, tale principio. Quanto enunciato, comunque è frutto di un mio personalissimo parere. Se ritiene, faccia leva sugli aspetti da me enunciati e magari si faccia assistere da un legale per approfondire il tutto.
Buongiorno,
Dal 2005, a decesso della mamma, io e mia sorella abbiamo avuto 1/4 e 1/4 di eredità della casa sita in Italia. Premetto che entrambe viviamo in Svizzera.
Nel dicembre 2018, a decesso del papà, siamo entrate in possesso di 1/2 e 1/2 dell’abitazione.
Ricordo che ai tempi, quando era ancora in vita mia madre, effettuavamo i pagamenti per IMU, ma poi era stata tolta per noi “emigrati”.
Ora mi chiedo, come faccio a capire le tasse che devo pagare? IMU-TARI-TASI.
Ho già trasmesso al comune interessato diverse mail, mi sono pure recata in comune, ma ad oggi non ho ancora ricevuto le fatture TARI intestate a mio padre e quelle nuove intestate a me e mia sorella. Qualche consiglio.
Grazie mille
Paola
Riguardo l’IMU, col 2021 è in vigore una una nuova legge per i residenti all’estero. Purtroppo, tale legge (Legge n. 178/2020 art. 1 comma 48) ha introdotto delle restrizioni sull’attribuzione dell’abitazione principale IMU e sulle riduzioni Tassa Rifiuti per chi abita fuori dall’Italia. A tal proposito ti consiglio di leggere il nostro articolo pubblicato qui: https://tributicomunali.it/tributi-comunali/residenti-estero-novita-imu-2021-abitazione-principale/
Le tasse comunali da pagare, ad oggi, per chi ha casa in Italia sono l’IMU, il canone acqua (in quanto si presuppone che ci sia un contatore attivo) e la Tassa Rifiuti. In merito a quest’ultima tassa, si potrebbe, però, usufruire della riduzione come abitazione per “non residenti”. Di questo, però, bisogna chiedere al Comune. Infatti, l’applicazione di questa riduzione rientra nella facoltà dell’ente. Al limite, se non riesci a comunicare con l’ufficio, puoi provare a scaricare, dal sito del Comune, il relativo regolamento sulla TARI e capire se tale riduzione è applicata dal Comune.
Buongiorno, il mio caso si può riassumere così: ho occupato un appartamento insieme ad altre due studenti per circa 8 mesi, fra fine 2014 e metà 2015. Il proprietario non ci ha comunicato la necessità di fare denuncia di variazione e ha pagato come al solito regolarmente le rate TARI. Il comune ha mandato solo a me (quindi non ai miei coinquilini) a fine 2019 due avvisi di accertamento per un bimestre 2014 e 3 bimestri 2016 per l’intero importo + sanzioni, con la motivazione “omessa denuncia”. Gli estremi dell’immobile però non corrispondevano affatto a quello effettivamente occupato nel periodo: sbagliato l’indirizzo e anche la superficie. Ho immediatamente inviato modulo in autotutela segnalando l’errore e solo ora (fine luglio 2021, circa 580 giorni dopo l’invio del modulo) giunge comunicazione con respingimento dell’istanza, dichiarazione di aver corretto (in un qualche database) l’errore, ma nessun ricalcolo o nuovo quadro con dati corretti sulla base dei dati giusti. Intimano semplicemente di pagare. È dimostrabile che il tributo è stato pagato dal proprietario grazie alle attestazioni conservate. Sto per inviare una nuova contestazione sulla base di tutte queste considerazioni. Chiedo se c’è qualche consiglio da parte vostra. Grazie per l’aiuto.
In effetti, quando si prende in affitto un immobile bisogna inserirsi nei ruoli TARI presentando regolare denuncia di variazione al Comune. La parte pagata dal proprietario va tenuta, certamente, in considerazione ai fini del calcolo. Bisogna, però, verificare se il proprietario ha pagato con delle agevolazioni (per esempio, abitazione non residente che può comportare delle riduzioni e l’applicazione di un solo componente anziché gli effettivi occupanti dell’abitazione). Mi riferisco ad una abitazione come “non residente” perché si presume che il proprietario abbia occupato (nel periodo interessato) la sua abitazione principale. In ogni caso, se il proprietario ha pagato una somma riferita all’abitazione da voi occupata, mi viene molto difficile pensare che tale somma non debba essere considerata. Verificate la bolletta pagata dal proprietario per capire se, all’interno, sono presenti dei dati che dimostrano che il pagamento sia riferito all’abitazione da voi occupata (per esempio i dati catastali). Se esistono, nella bolletta, dei dati chiari che identificano l’immobile, l’importo pagato dovrà essere considerato. Se, poi, la somma pagata dal proprietario è inferiore a quella dovuta (per effetto delle probabili riduzioni non spettanti), bisognerà pagare la differenza. Riguardo la superficie da considerare ai fini della tassazione, bisogna consultare la visura catastale e calcolare l’80% del valore presente nel campo “totale escluse le aree scoperte”. Un dato che può essere preso in considerazione ai fini del computo della superficie è quello della planimetria dell’abitazione. Ai fini della tassazione va calcolata solo la superficie interna utile e non i terrazzi o balconi. I muri perimetrali non vanno calcolati. Presenti una nuova richiesta di rettifica in autotutela. Nel caso di ulteriore diniego da parte dell’ente, può valutare un ricorso alla commissione tributaria se i tempi glielo consentono. Ma l’opportunità del ricorso andrebbe anche valutata tenendo in considerazione l’importo richiesto dall’ente ed i costi da sostenere per chiamare in causa la commissione tributaria. Ovviamente, il mio è solamente un parere che trae spunto da quello che lei ha scritto. Per una valutazione più precisa occorrerebbero i documenti ufficiali.
Buongiorno, ho occupato un immobile per motivi di studio da ottobre 2014 a settembre 2015 dimenticando di fare regolare denuncia Tari entro il mese di giugno 2015 e, quindi, non è stato corrisposto la tassa rifiuti per l’anno 2014 e 2015.
Nel mese di agosto 2021 mi è stato recapitato un avviso di accertamento per omessa dichiarazione e pagamento tassa rifiuti anno 2015.
Mi chiedo: non è intervenuta la prescrizione?? in quanto
1- la dichiarazione Tari l’avrei dovuta presentare entro il mese di giugno dell’anno successivo all’entrata in possesso dell’immobile, quindi entro giugno 2015. Di conseguenza l’accertamento doveva essere fatto entro il 26 marzo 2021;
2- la tassa non pagata è relativa all’anno 2015. Di conseguenza l’accertamento avrebbe dovuto essere fatto entro il 26 marzo 2021.
Sbaglio??
Grazie
buonasera,
mi è stato notificato 5giorni fa una cartella di pagamento da parte della agenzia delle entrate con una somma dovuta al comune del mio paese riferita alla TARES del 2013. sulla stessa vi è scritto che il comune ha iscritto a ruolo tale somma nel 2019. per tanto vi chiedo ma questa cartella va in prescrizione, inquanto trascorsi i 5 anni ( anche dalla messa a ruolo)? se così dovesse essere come devo comportarmi per annullarla?
vi ringrazio anticipatamente per la risposta e spero di essere stato abbastanza comprensivo
Riguardo la TARES 2013, devono essere stati notificati sollecito e/o accertamento entro i 5 anni. Questi provvedimenti, se e sono stati notificati, bloccano la prescrizione. Dopo, il Comune ha 3 anni di tempo per notificare la cartella per riscossione coattiva. Quindi, bisogna capire le eventuali precedenti notifiche in che date sono state fatte.
Salve,
mi è arrivato l’avviso di accertamento TARI 2016 il 5/1/2022, per cui anche se di poco sono trascorsi i 5 anni entro i quali avrei dovuto riceverla. Nel 2016 ho cambiato residenza trasferendomi in altro comune per cui non ho evidentemente potuto ricevere il bollettino da pagare in quell’anno. Possibile presentare ricorso in quanto la notifica è arrivata dopo il 31/12/2021 oppure ci sono altri termini (tipo proroga covid) per cui la notifica appena ricevuta è ancora nei tempi previsti dalla legge?
Grazie 1000!
In base a quanto dispone l’art. 149 del codice di procedura civile, la notifica è valida se il plico è stato consegnato all’ufficio postale entro il 31 Dicembre 2021. Però, una recente sentenza della commissione tributaria di Roma (sentenza n. 7210/6/2021) ha data ragione al contribuente in un caso simile al suo.
In data 05/01/2022 mi è stato notificato un avviso di accertamento TARI per l’anno 2015 ed in data 07/01/2022 un altro avviso TARI per l’anno 2016, Entrambi gli avvisi sono stati presi in carico dalle poste italiane in data 03/01/2022.
Mi pare di capire da alcune vostre risposte che, anche tenendo conto del Decreto Cura Italia per Covid , la TARI per l’anno 2015 è sicuramente prescritta mentre è ancora nei termini la notifica per l’anno d’imposta 2016. E’ cosi?
La Legge n. 296/2006, art. 1, comma 161, ha previsto la prescrizione di cinque anni per la riscossione dei tributi comunali. Con la sentenza n.1729 del 1996 la La Corte di Cassazione a sezioni unite ha stabilito che, per il notificante, la notifica si ha per perfezionata quando il plico è, semplicemente, depositato presso l’ufficio postale. A mio parere, può essere maturata la prescrizione. Però, provi ad eccepire tale prescrizione con una istanza in autotutela direttamente al Comune.
Grazie per la cortese e sollecita risposta! gradirei conoscere un Vs. pare se, in caso di accertamento per omessa denuncia, valgono gli stessi termini prescrizionali. Grazie ancora!
Si, ci sono gli stessi termini. La prescrizione scatta dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (art. 1, comma 161 della Legge n. 296/2006).
mi e stato notificato in data 17/1/2022 il pagamendo della tari per l’anno 2015/2016/2017/2018/2019/2020 quLI SONO GLI ANNI DI PRESCRIZIONE DELLA TARI,GRAZIE
Le chiedo se si tratta della prima notifica (per esempio un sollecito)? Oppure è una cartella esattoriale – ingiunzione che fa leva su precedenti notifiche ?
prima notifica
Se si tratta di prima notifica, 2015 e 2016 potrebbero essere prescritti se consegnati alle poste nel 2022. Ma è un dato che deve verificare.
Salve,ho ricevuto accertamento omessa denuncia tari anno 2016 in data17/01/2022.
E’ prescritto?
Se consegnata all’ufficio postale nel 2022, dovrebbe essere prescritto. Quindi, verifica questo.
Buon pomeriggio mi è stata consegnata una raccomandata di avviso di accertamento per TARI anno 2016, il 4 gennaio 2022 , inoltre non mi è stato mai consegnato nessun sollecito in passato , ma ho notato che mi hanno applicato una sanzione di 88,45 euro , secondo voi come dovrei comportarmi , grazie e buona giornata .
Dovrebbe verificare presso il Comune se l’eventuale sollecito è stato notificato con la formula della “compiuta giacenza”. Tale forma di notifica si concretizza nel caso in cui il postino non la trova e le lascia, dentro la buca lettere, un avviso con cui viene invitato a ritirare, presso l’uffici postale, il plico. In tal caso, se non si va a ritirare il plico, la raccomandata torna al Comune come “notificata”. Riguardo la data di notifica, se l’avviso è stato consegnata alle poste entro il 31 Dicembre, si ho come notificato in tempo.
Salve,
il 10.01.2022 mi è stato notificato avviso di accertamento/intimazione pagamento Tari/2016/17/18 con provvedimento n.265 adottato il 13.10.2021 ma senza riferimenti alla data di consegna alle Poste. L’atto notificato, richiama con numero e data gli avvisi di pagamento che sarebbero stati effettuati a mezzo posta ordinaria nei rispettivi anni di competenza. In realtà, mentre dell’avviso per anno 2016 non ho trovato traccia, gli altri due per 2017 e2018 mi sono stati consegnati a mezzo posta ordinaria il 2 marzo 2019 e non con raccomandata A/R come previsto normativamente, per considerarli atti interruttivi della prescrizione quinquennale .
Considerando:
che l’avviso/intimazione non sia stato consegnato alle poste entro il 31.12.2021;
che la sentenza della C. di Cassazione n. 22224 del 3.11.2016, ha statuito che al fine di determinare il dies a quo della decadenza degli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio, gli enti locali devono tener conto del momento dal quale inizia l’occupazione o la detenzione dell’immobile, se prima o dopo il 20 gennaio;
Tanto precisato, ritiene sostenibile eccepire la prescrizione sia per l’nnualità 2016 (31.12.2020) che 2017 (31.12.2021)? E la nullità dell’intero atto di accertamento/intimazione?
Grazie e buona sera.
attendo risposta a commento 28.01.2022, grazie!
Con ogni probabilità lei ha ricevuto un avviso di “accertamento esecutivo”. Tale modalità di accertamento è stata introdotta dall’art. 1, comma 792, LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 ed è in vigore per tutti gli atti notificati dal 2020. Con tale modalità non è necessaria la notifica di una precedente raccomandata. Si tratta di una modalità di accertamento che consente agli enti di passare già alla riscossione forzata dopo 60 giorni dalla notifica se non si provvede al pagamento. Pertanto, se lei ha pagato già in precedenza la TARI 2016-2017-2018 esibisca al Comune le ricevute e chieda l’annullamento dell’avviso. Se non ha pagato (una o più annualità) può procedere adesso, anche con richiesta di rateizzazione. Riguardo la prescrizione va sottolineato che è quinquennale (art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006). Pertanto, il 2016 doveva essere notificato (o consegnato all’ufficio postale entro il 31/12/2021). Se non è stato almeno consegnato alle Poste entro il 2021, con ogni probabilità per il 2016 può eccepire la prescrizione. Per le altre due annualità non si può parlare di prescrizione. Riguardo il “dies a quo” dell’occupazione, gli enti sono sempre in grado di stabilirne il giorno di inizio. Infatti, nel caso di soggetti “residenti”, il dato è facilmente reperibile dall’anagrafe. Ma, in ogni caso, questi dati, vengono periodicamente incrociati tra anagrafe e tributi. Se, invece, trattasi di soggetti “non residenti” il dato di “inizio occupazione” può essere reperito dagli uffici tributi attraverso la piattaforma “Siatel Punto Fisco” dell’agenzia delle entrate (oggi tutti gli uffici tributi hanno l’accesso). In tale piattaforma può essere rilevato il dato relativo alla decorrenza dell’eventuale contratto di affitto. A prescindere dalla verifica d’ufficio, l’utente rimane sempre obbligato ad effettuare idonea dichiarazione di iscrizione a ruolo. A tale riguardo, le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell’anno successivo. L’omessa dichiarazione potrebbe anche comportare sanzioni.
Ringrazio in ritardo per la risposta poichè fuori sede per alcuni giorni. Cordiali saluti
Buongiorno, il 24.02.2018 (data di consegna racc.)ho avuto notificato un avviso di accertamento TARI per gli anni 2011 e 2012 riportante un protocollo del 07/11/2017.
Ho richiesto il rateizzo, ho iniziato a pagare e poi mi sono fermato nei versamenti per altri problemi sopraggiunti. Ad inizio di quest’anno sul portale dell’agenzia delle entrate e riscossione , dove posso accedere avendo lo Spid, vi è, senza ancora data di notifica, una cartella del 2021 per la richiesta del saldo dell’accertamento di cui sopra.
La mia domanda : vi è prescrizione? se si come di devo comportare?
Grazie attendo risposta.
La prescrizione dei tributi locali è quinquennale ai sensi dell’art. 1, commi da 16 a 167, della Legge n. 296/2006. Però, l’eventuale prescrizione doveva eccepirla all’epoca dell’avviso di accertamento. Con l’accertamento l’ente le dava 60 giorni di tempo per eventuali contestazioni. Trascorsi, infruttuosamente, i 60 giorni diventa tutto può complicato. Ciò è anche aggravato dal fatto che ha già cominciato ad effettuare i versamenti che, in un certo senso, danno valore alla richiesta dell’ente. Potrebbe avere una via d’uscita in base a quanto sancito dal comma 163 dello stesso e predetto articolo. Questo comma dice esattamente che “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo”. La riscossione coattiva è esattamente la fase successiva alla notifica dell’accertamento da lei ricevuto nel 2018. Il dubbio è sulla data dalla quale decorrono i tre anni. Se decorrono dalla data di notifica dell’avviso, i tre anni sono già trascorsi. Ma potrebbero anche decorrere dalla scadenza dell’ultima rata. In ogni caso, le consiglio di valutare il “da farsi” solo dopo l’eventuale notifica delle cartella di riscossione coattiva.
Grazie mille per la risposta la terrò aggiornato, attenderò la notifica della cartella.
buonasera,
in data 07.01.22 ho ritirato presso l’ufficio postale un avviso di accertamento TARI 2016 notificatomi dall’ente comunale . Tale avviso aveva ad oggetto un immobile presso il quale non ho mai abitato. Pertanto, a distanza di pochi giorni scrivo a mezzo pec all’Ente impositore esponendo tale questione e chiedendogli l’annullamento in autotutela dello stesso. Quest’ultimo mi risponde a mezzo pec che ha provveduto ad aggiornare la banca dati indicando l’esatto indirizzo, che l’avviso è stato annullato e contestualmente notificava la riemissione dell’avviso di accertamento rettificato. Gli rispondevo che anche tale avviso doveva essere annullato in quanto la tari relativa all’anno 2016 si era prescritta il 31.12.2021. l’Ente replicava che aveva consegnato l’avviso di accertamento(errato) all’ufficio postale in data 29.12.2021 pertanto, tale avviso non poteva essere annullato. Cosa mi consigliate di fare? grazie
buonasera, resto in attesa di un celere e cortese riscontro.
A mio parere, un avviso consegnato all’ufficio postale il 29.12.2021 e notificato il 07/01/2022 può essere rettificato e rinotificato senza incorrere in prescrizione.
buonasera, resto in attesa di un celere e cortese riscontro.
Buongiorno!
Ho contestato in autotutela al Comune per il decorso dei termini prescrittivi, entro i termini, avviso di accertamento TARI 2015 del 06/12/2021, per omessa denuncia e pagamento tributo TARI, notificatomi in data 03/12/2021, chiedendone l’annullamento in quanto, l’obbligo della denuncia, scattato nel 2012, non è stato mai accertato dal Comune prima del 06/12/2021.
Il Comune respinge la richiesta con la seguente motivazione:
“ A ogni anno solare corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. Nel caso in cui la dichiarazione sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l’obbligo di rettificarla o di presentarla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che la violazione dell’obbligo va sanzionata anche per gli anni successivi al primo”.
La motivazione del Comune, senza alcun riferimento normativo e/o regolamentare pare oscura e priva di fondamenti giuridici. Gradirei un Vs parere in merito. Grazie!
La risposta al suo quesito è simile a quella data al Sig. Domenico. Mi faccia sapere se l’ha trovata.