Dopo il periodo di sospensione, ritornano gli accertamenti e le cartelle TARI e tanti contribuenti cercano di capire quali sono i termini per una eventuale prescrizione per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dopo quanti anni scatta, da quando decorre, come si esprime la giurisprudenza o la normativa. Pertanto l’argomento “Prescrizione accertamenti e cartelle TARI è più che mai attualissimo e tanti utenti si stanno riversando sul web per capire se vi sono gli estremi per rivendicare dette prescrizioni.
Certamente, ritardare nel pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) o magari attendere e sperare in una prescrizione non è una soluzione opportuna, né corretta. E’ giusto pagare le tasse quando i servizi vengono resi dai Comuni. La TARI non pagata è, certamente, una cosa “non normale”. Da un altro punto di vista, però, eccepire una prescrizione, se esistente, è pienamente legittimo e nei diritti del contribuente.
Ecco perché gli enti devono stare molto attenti nell’ottemperare ai loro adempimenti in quanto rischiano “danni erariali“. Il rischio maggiore su eventuali mancati incassi ricade sui dirigenti dei servizi tributi (o uffici TARI) che, quindi, devono prestare molta attenzione a non far trascorrere, infruttuosamente, il termine di prescrizione di cinque anni per la notifica di un avviso di accertamento sulla Tassa Rifiuti (TARI). Proseguiamo la trattazione dell’argomento di questo articolo “Prescrizione accertamenti e cartelle TARI 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018” col seguente paragrafo.
Il periodo di prescrizione sugli accertamenti Tassa Rifiuti (TARI)
Il periodo di prescrizione degli accertamenti sulla Tassa Rifiuti (TARI) è di cinque anni mentre la decadenza si ha col trascorrere di tre anni dopo la notifica dell’accertamento. Ma della decadenza parleremo nel successivo paragrafo. Pertanto, concentriamoci, adesso sulla prescrizione. La prescrizione si ha quando gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio non vengono notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Facciamo un esempio pratico. Prendiamo in considerazione l’anno d’imposta 2015. Se il Comune (o l’eventuale ditta esterna incaricata) ha provveduto a notificare la Tassa Rifiuti (TA.RI.) nello stesso anno 2015 il termine di prescrizione sarà il 31 dicembre 2020. Quando parliamo di notifica ci riferiamo, per esempio, ad una raccomandata A/R, ad una notifica da parte del messo notificatore o ad una PEC.
L’invio della bolletta in posta ordinaria (chiamata anche posta semplice) non può essere considerata una notifica in quanto manca la firma, per ricevuta, del contribuente. Oppure, l’invio per mail normale e non per PEC, non può rappresentare una notifica a tutti gli effetti. Pertanto, per avere un dato ufficiale di notifica occorre una raccomandata con ricevuta di ritorno (e relativa firma del contribuente, per ricevuta, la notifica da parte del messo comunale oppure l’invio attraverso la posta certificata.
Dopo la notifica, cominciano a decorrere il termine di cinque anni da tenere in considerazione ai fini della eventuale prescrizione. Tenendo sempre in considerazione l’annualità 2015, se in contribuente non procede al pagamento dopo la notifica dell’avviso (avvenuta nello stesso anno), ed il Comune non emette e notifica un avviso di accertamento entro il 31 Dicembre 2020, si ha la prescrizione. Proseguiamo, adesso con la trattazione dell’argomento “Prescrizione accertamenti e cartelle TARI 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018“.
La decadenza per la riscossione delle cartelle Tassa Rifiuti (TARI)
Rispetto alla prescrizione, la “decadenza” nella TARI opera in una maniera un po diversa. Entrambi gli istituti hanno in comune il fatto di garantire uno sgravio tributario ai contribuenti. Per spiegare la decadenza partiamo dalla notifica di un accertamento TARI. Poniamo l’esempio di un accertamento sulla Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2016 notificato al contribuente nel 2018.
Se il contribuente non paga dopo la notifica dell’accertamento nell’anno 2018, il Comune ha tre anni di tempo per procedere alla riscossione coattiva con cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento TARI. Ma cos’è la riscossione coattiva ? E’ una riscossione forzata che interviene dopo la notifica di un avviso di accertamento non pagato. Con la riscossione coattiva il Comune mette in atto tutte quelle azioni (chiamate esecutive) tendente al recupero forzato (detto anche coercitivo) di quanto dovuto dal contribuente.
Alcune di queste azioni sono il pignoramento stipendio o pensione, i fermi amministrativi sugli autoveicoli, i pignoramenti immobiliari, il pignoramento presso terzi, ecc. L’art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006, dispone, proprio che il provvedimento di riscossione coattiva deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento TARI e’ divenuto definitivo.
Di conseguenza, nel caso di un accertamento TARI notificato (come descritto sopra) nel 2018, l’avviso di riscossione coattiva deve avere una notifica ufficiale entro Dicembre 2021. Superato detto termine si ha la decadenza. La decadenza salva il contribuente che si vedrà sgravato da ogni importo. Se il Comune notifica, ugualmente, il provvedimento di riscossione coattiva vi spiegheremo nei paragrafi successivi cosa fare.
La notifica di accertamenti TARI dopo la sopravvenuta prescrizione
Con la sopravvenuta prescrizione, l’ente perde il titolo di richiedere le somme al contribuente. Prendendo per esempio, il caso esaminato nel paragrafo precedente, cioè la Tassa Rifiuti 2015 (notificata nello stesso anno 2015), la notifica di un accertamento oltre il termine del 31 dicembre 2020 è nulla. Vi sono, però, delle altre situazioni da attenzionare volta per volta.
Riguardo il 2020 va considerata la proroga di 85 giorni dovuta al problema Covid-99 – Corona virus. Infatti, il D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto, all’art. 157, un periodo di sospensione dal 8 marzo al 31 maggio 2020. Tale periodo, pertanto, va aggiunta alla predetta scadenza prescrizionale del 31/12/2020. Di conseguenza, l’accertamento 2015 (di cui sopra) può essere notificato entro il 26 Marzo 2021.
Un altro aspetto da considerare ai fini dell’eventuale prescrizione è la consegna degli avvisi di accertamento, da parte del Comune, al servizio postale. Infatti, sono considerate valide le notifiche fatte anche dopo il termine del 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, se gli avvisi di accertamento sulla TARI sono stati consegnati all’ufficio postale entro lo stesso 31 Dicembre. E’ quello che prevede l’art. 149 del codice di procedura civile.
Se la notifica dell’accertamento sulla Tassa Rifiuti (TARI) viene effettuata al di fuori dei termini sopra indicati, si può, senz’altro, contestare per sopravvenuta prescrizione. Per effettuare la contestazione è possibile presentare un ricorso in autotutela. Tale ricorso si presenta, in carta semplice, direttamente al Comune che ha emesso l’atto. Se il Comune accetta il ricorso, l’atto viene annullato. Se il ricorso non viene accettato, allora può essere presentato un ricorso in commissione tributaria. Qui sotto è possibile scaricare un modello di richiesta di annullamento in autotutela.
La notifica di una cartella esattoriale TARI dopo la sopravvenuta decadenza
Se avete ricevuta una cartella esattoriale dopo che è decorso il periodo di decadenza, cioè tra anni dopo la notifica dell’accertamento TARI, allora dovete procedere allo stesso modo indicato nel paragrafo precedente. In effetti, è possibile agire direttamente con un ricorso in commissione tributaria ma noi vi suggeriamo di seguire, prima, la strada del ricorso in autotutela.
Come già descritto, tale ricorso va presentato direttamente al Comune che ha innescato il procedimento di riscossione coattiva. Si tratta di un ricorso che può essere fatto anche personalmente, senza l’intervento di un legale. Si produce in carta semplice e va notificato direttamente all’ente. Nel caso in cui l’ente accetta il ricorso, vi comunicherà anche lo sgravio della somma già iscritta a vostro debito. Qui sotto il fac simile per il ricorso in autotutela.
Le modalità di trasmissione del ricorso in autotutela
Se il Comune invia un accertamento TARI o un provvedimento di riscossione coattiva, al fine di eccepire all’ente rispettivamente la prescrizione o la decadenza suggeriamo quindi, in prima battuta, il ricorso in autotutela. Come va trasmesso un ricorso in autotutela al Comune ? Sia per far valere la prescrizione che la decadenza vi suggeriamo di farlo con con uno dei seguenti tre metodi.
Il ricorso in autotutela può essere notificato con raccomandata A/R oppure mediante PEC. Se non avete una PEC, potete senz’altro crearla su internet attraverso uno dei tanti portali esistenti. Uno di questi è il seguenti: pec.it. Dopo essere entrati nella predetta pagina, occorre andare su “registrati”. Utilizzare la pec è, senz’altro, il metodo più veloce per raggiungere i vostri destinatari. Potete utilizzare la pec per qualunque vostra notifica e verso qualunque ente o società.
La prescrizione TARI nei casi di accertamenti per omessa denuncia
La prescrizione può interessare anche gli accertamenti e cartelle TARI inviate all’utente per omessa dichiarazione (o denuncia). In questi casi è tutto uguale ai casi elencati sopra. L’unica cosa che può cambiare rispetto agli accertamenti o le cartelle TARI normali (per omesso o insufficiente versamento, è la diversa data di prescrizione. Infatti, il contribuente per presentare la dichiarazione ha, come tempi, il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Per ogni variazione che influisce sul ruolo Tassa Rifiuti, l’utente ha l’obbligo di effettuare una dichiarazione al Comune. Esempi di “variazione” possono essere i seguenti.
- Un nuovo inserimento a ruolo, cioè un nuovo nucleo familiare che va ad abitare in una città;
- Una variazione nel nucleo familiare (cioè una famiglia che passa da 3 a 4 componenti;
- Una variazione dei mq di un’abitazione (per esempio l’aggiunta di una stanza o comunque, un qualunque incremento della superficie interna utile;
- Presenza, nel nucleo familiare, di un soggetto con disabilità che, secondo i regolamenti comunali, può avere diritto ad una riduzione;
- Una qualunque variazione che può comportare l’acquisizione di una riduzione prevista dal regolamento TARI.
Qui sotto è possibile scaricare un modulo di dichiarazione sulla Tassa Rifiuti TARI.
La prescrizione sugli accertamenti e cartelle TARI può essere eccepita anche dagli eredi
La prescrizione (o anche la decadenza) può anche essere eccepita dagli eredi nel caso di decesso del soggetto passivo principale. Intanto, se gli accertamenti o le cartelle TARI 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, vengono inviati, in piena prescrizione dei termini, al “de cuis”, vanno restituiti, da parte del servizio postale, all’ente che li hanno inviati.
Se poi il Comune procede alla spedizione degli avvisi ai relativi eredi, questi ultimi possono contestare la prescrizione tramite il ricorso in autotutela di cui abbiamo parlato ampiamente nei paragrafi precedenti. Se il Comune accetta il ricorso annullando gli atti, verrà cancellata l’iscrizione a ruolo. Diversamente, in caso di rigetto, bisognerà valutare un eventuale ricorso in Commissione Tributaria.
Le sentenze sulla prescrizione TARI
Sono diverse le sentenze della Corte di Cassazione che si sono espresse in tema di Tassa Rifiuti (TARI). Una prima sentenza è quella n. 4283/2010. Con tale sentenza viene confermato il termine di prescrizione quinquennale per i tributi locali come TARI, TOSAP, ecc. Nel 2011 è arrivata la seconda sentenza della Cassazione
La seconda sentenza della Cassazione che si è espressa sulla prescrizione TARI è la n. 24679 del 23 Novembre 2011. Con essa viene ribadito il termine prescrizionale di cinque anni per i tributi locali. In periodi relativamente recenti ed esattamente il 02 marzo 2018, il 24 Ottobre 2019 ed il 6 Agosto 2019 hanno ancora rafforzato il concetto di prescrizione quinquennale. Si parla, ovviamente di IMU, TARI, TOSAP ed altri tributi comunali.
Gli articoli suggeriti dalla redazione
In questo articolo abbiamo trattato l’argomento “Prescrizione accertamenti e cartelle TARI 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018“. Qui sotto vi elenchiamo altri articoli pubblicati in questo blog dei quali vi consigliamo la lettura.
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Quindi io per esempio scadenza entro il 31 dic 2020 proroga fino al 31 maggio , con la riduzione entro 60gg partono dalla notifica(29 gennaio 2021) o dalla proroga 31 maggio?Quindi secondo questa proroga in teoria io potrei pagarla anche dopo 60gg dal 31 maggio e quindi entro il 31 luglio 2021?grazie per la risposta
Salve. Le chiedo di spiegare un po meglio il suo caso. Soprattutto deve specificare se ha ricevuto un avviso di accertamento TARI e per quale anno d’imposta.
Buonasera, avrei bisogno di un chiarimenti per poter valutare come meglio rispondere ad una richiesta di pagamento per omessa denuncia tari anni 2014 e 2015. In quegli anni, per motivi di studio, occupavo saltuariamente, ma con regolare contratto, una abitazione pur residendo e vivendo con i miei genitori in un altro comune. Il dubbio è relativo alla prescrizione per l’anno 2014. Secondo il comune il tributo è ancora valido in quanto i 5 anni per la prescriziobe partirebbero dal 2016. Considerando il 2015 come anno utile all’auto denuncia.. A questi si aggiungerebbe poi la sospensione della prescrizione dovuta al covid che renderebbe il tributo non prescritto. Essendo però il contratto d’affitto partito nel 2011 mi chiedo se il ragionamento sia corretto. Ovvero l’anno per l’autidenuncia, che porta la prescrizione a 6 anni, va considerato anche per gli anni successivi? La ringrazio in anticipo.
Se lei ha occupato l’immobile nel 2011, sono prescritti gli anni dal 2011 al 2013. Riguardo, però, l’anno 2014, gli enti, in tempi normali, potevano emettere un accertamento entro il 31/12/2020. A seguito dei problemi covid 19, il termine è stato prorogato al 26 Marzo 2021. I termini di prescrizione per gli accertamenti per omessa denuncia sono diversi rispetto a quelli normali. Questo in quanto per presentare la dichiarazione si ha tempo fino al 30 Giugno dell’anno successivo. Nel suo caso il termine era 30/06/2015. Questo è quello che prevede, per la IUC (di cui la TARI fa parte) in base alla legge 147/2013, art. 1, comma 684. Le consiglio, comunque, di pagare l’accertamento entro 60 giorni per godere della riduzione di un terzo delle sanzioni. Riguardo la replica dell’accertamento anche per le successive annualità, la cosa è un po controversa. Dovrebbe valere ciò che prescrive l’art. 12 del D. Lgs. n. 472 del 1997. Il buon senso vuole, però, che la sanzione dovrebbe essere una ed una sola trattandosi di un’unica violazione anche se ripetuta per più annualità. Questa è la conclusione a cui è arrivata la commissione tributaria Regionale di Palermo (sez. n. 7, sentenza n. 76 del 9.4.2008). In ogni caso, lei, seppur in ritardo, faccia anche adesso una dichiarazione al Comune con validità per le annualità successive al 2014.
Buongiorno, avevo omesso che nell’aprile 2015 ho lasciato l’immobile. La scadenza del contratto era fissata al gennaio 2015 ma ho mantenuto le utenze attive a tutto marzo 2015. In definitiva, il contratto d’affitto è dal 2011 al Gennaio 2015. Riguardo al termine del 30 giugno 2015, relativo alla omessa denuncia per l’anno 2014, non comprendo se i termini per la prescrizione vanno calcolati dal 1 luglio 2015 o dal 1 gennaio 2016. Mi potrebbe chiarire? Ci sono sentenze della cassazione in merito? Ringrazio in anticipo.
La legge stabilisce che gli accertamenti (compresi quelli per per omessa denuncia) vanno inviati entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.Quindi, è chiaro che il termine, per l’anno 2014, era 31/12/2020 (più i giorni di proroga covid 19). Lo prevede la LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161.