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Prescrizione accertamenti e cartelle TARI

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Dopo il periodo di sospensione, ritornano gli accertamenti e le cartelle TARI. Tanti contribuenti cercano di capire quali sono i termini per una eventuale prescrizione TARI per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Si cerca di capire dopo quanti anni scatta la prescrizione, da quando decorre, come si esprime la giurisprudenza o la normativa. Pertanto l’argomento “Prescrizione accertamenti e cartelle TARI è più che mai attualissimo. Tanti utenti si stanno riversando sul web per capire se vi sono gli estremi per rivendicare dette prescrizioni.

E’ evidente che ritardare nel pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) o magari attendere e sperare in una
prescrizione non è una soluzione opportuna, né corretta. Il Comune garantisce ai cittadini dei servizi. Quindi è giusto pagare tali servizi. La TARI non pagata è, di certo, una cosa “non normale”. Da un altro punto di vista, però, far valere una prescrizione, se esistente, è legittimo e nei diritti del contribuente.


Ecco perché gli enti devono stare molto attenti a mettere in atto i loro adempimenti in quanto rischiano “danni erariali“. Il rischio maggiore su eventuali mancati incassi ricade sui dirigenti dei servizi tributi (o uffici TARI). Questi ultimi, infatti, devono prestare molta attenzione a non far trascorrere il termine di prescrizione di cinque anni per la notifica di un avviso di accertamento sulla Tassa Rifiuti (TARI). Proseguiamo ancora con questo argomento “Prescrizione accertamenti e cartelle TARI 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018” col seguente paragrafo.

Il periodo di prescrizione sugli accertamenti Tassa Rifiuti (TARI)

Il periodo di prescrizione degli accertamenti sulla Tassa Rifiuti (TARI) è di cinque anni mentre la decadenza si ha col trascorrere di tre anni dopo la notifica dell’accertamento. Ma della decadenza parleremo nel successivo paragrafo. Pertanto, concentriamoci, adesso sulla prescrizione. La prescrizione si ha quando gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio non vengono notificati entro i termini previsti. Il termine esatto è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Facciamo un esempio pratico. Prendiamo in considerazione l’anno 2015. Se il Comune (o l’eventuale ditta esterna incaricata) ha provveduto a notificare la Tassa Rifiuti (TA.RI.) nello stesso anno 2015 il termine di prescrizione sarà il 31/12/2020. Quando parliamo di notifica ci riferiamo, per esempio, ad una raccomandata A/R, ad una notifica da parte del messo notificatore o ad una PEC.

L’invio della bolletta in posta ordinaria (chiamata anche posta semplice) non può essere considerata una notifica in quanto manca la firma, per ricevuta, del contribuente. Oppure, l’invio per mail normale e non per PEC, non può rappresentare una notifica a tutti gli effetti. Pertanto, per avere un dato ufficiale di notifica occorre una raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale ricevuta deve essere firmata, per ricevuta, dal contribuente. Inoltre, sono validi anche la notifica da parte del messo comunale oppure l’invio attraverso la posta certificata.

Dopo la notifica, comincia a decorrere il termine di cinque anni da tenere in considerazione ai fini della eventuale prescrizione. Considerando sempre il 2015, se in contribuente non effettua il pagamento dopo la notifica dell’avviso (avvenuta nello stesso anno), ed il Comune non emette e notifica un accertamento entro il 31/12/2020, si ha la prescrizione.

Busta verde accertamenti cartelle ingiunzioni Tassa Rifiuti TARI 2013-2014-2015-2016-2017-2018
Busta verde per cartelle ingiunzioni Tassa Rifiuti – TARI. Verificare sempre la data di ricezione

La decadenza per la riscossione delle cartelle Tassa Rifiuti (TARI)

Rispetto alla prescrizione, la “decadenza” nella TARI si ha in una maniera un po diversa. Entrambi gli istituti hanno in comune il fatto di garantire uno sgravio tributario ai contribuenti. Per spiegare la decadenza partiamo dalla notifica di un accertamento TARI. Poniamo l’esempio di un accertamento sulla TARI 2016 notificato, al contribuente, nel 2018.

Se il contribuente non paga dopo la notifica dell’accertamento nel 2018, il Comune ha tre anni di tempo per effettuare la riscossione coattiva con cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento TARI. Ma cos’è la riscossione coattiva ? E’ una riscossione forzata che interviene dopo la notifica di un avviso di accertamento non pagato. Con la riscossione coattiva il Comune mette in atto le azioni tendenti al recupero forzato del debito del contribuente.

Alcune di queste azioni sono il pignoramento stipendio o pensione, i fermi amministrativi sugli autoveicoli, i pignoramenti immobiliari, il pignoramento presso terzi, ecc. L’atto di riscossione coattiva deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento TARI e’ divenuto definitivo. Questo è quanto previsto dall’art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006.

Di conseguenza, nel caso di un accertamento TARI notificato (come detto sopra) nel 2018, l’avviso di riscossione coattiva deve avere una notifica ufficiale entro Dicembre 2021. Trascorso detto termine si ha la decadenza. La decadenza salva il contribuente che si vedrà sgravato da ogni importo. Se il Comune notifica, lo stesso, il provvedimento di riscossione coattiva vi spiegheremo nei paragrafi successivi cosa fare. Andiamo, adesso, avanti con l’argomento “Prescrizione accertamenti e cartelle TARI 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018“. Leggiamo, quindi, il prossimo articolo. Riguarda la notifica degli accertamenti TARI dopo la prescrizione.

Prescrizione accertamenti tassa rifiuti (TARI)
La notifica degli accertamenti TARI – Tassa Rifiuti. Occhio alla prescrizione

La notifica di accertamenti TARI dopo la sopravvenuta prescrizione

Con la sopravvenuta prescrizione, l’ente perde il titolo di richiedere le somme al contribuente. Prendendo per esempio, il caso esaminato nel paragrafo precedente, cioè la TARI 2015 (notificata nello stesso anno 2015), la notifica di un accertamento oltre il termine del 31/12/2020 è nulla. Vi sono, però, delle altre situazioni da attenzionare volta per volta.

Riguardo il 2020 va considerata la proroga di 85 giorni dovuta al problema Covid-99 – Corona virus. Infatti, il D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto, all’art. 157, un periodo di sospensione dal 8 marzo al 31 maggio 2020. Tale periodo, pertanto, va aggiunta alla predetta scadenza prescrizionale del 31/12/2020. Di conseguenza, l’accertamento 2015 (di cui sopra) può essere notificato entro il 26 Marzo 2021.

Un altro aspetto da considerare ai fini dell’eventuale prescrizione è la consegna degli avvisi di accertamento, da parte del Comune, al servizio postale. Infatti, in un caso, sono considerate valide le notifiche fatte anche dopo il termine del 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. E’ il caso in cui gli avvisi di accertamento sulla TARI sono stati consegnati alla Posta entro lo stesso 31 Dicembre. Ciò è previsto dall’art. 149 del codice di procedura civile.

Se la notifica dell’accertamento sulla Tassa Rifiuti (TARI) viene effettuata al di fuori dei termini sopra indicati, si può, senz’altro, contestare per sopravvenuta prescrizione. Per effettuare la contestazione è possibile presentare un ricorso in autotutela. Tale ricorso si presenta, in carta semplice al Comune che ha emesso l’atto. Se l’ente accetta il ricorso, l’atto sarà annullato. Se il ricorso non viene accettato, allora può essere presentato un ricorso in commissione tributaria. Qui sotto è aprire un modello fac simile di richiesta di annullamento in autotutela.

richiesta di annullamento in autotutela

La notifica di una cartella esattoriale TARI dopo la sopravvenuta decadenza

Se avete ricevuto una cartella esattoriale dopo che è decorso il periodo di decadenza, cioè tra anni dopo la notifica dell’accertamento TARI, allora dovete procedere allo stesso modo indicato nel paragrafo precedente. In effetti, è possibile agire, già in prima battuta, con un ricorso in commissione tributaria ma noi vi suggeriamo di seguire prima la strada del ricorso in autotutela.

Come già indicato, tale ricorso su TARI (o altri tributi) va presentato al Comune che ha aperto il procedimento di riscossione coattiva. Si tratta di un ricorso che può essere fatto anche senza l’intervento di un legale. Si produce in carta semplice e va notificato all’ente. Nel caso in cui l’ente accetta il ricorso, vi comunicherà anche lo sgravio della somma già iscritta a vostro debito. Qui sotto il fac simile per il ricorso in autotutela.

richiesta di annullamento in autotutela

Le modalità di trasmissione del ricorso in autotutela

Se il Comune invia un accertamento TARI o un provvedimento di riscossione coattiva, al fine di far valere prescrizione o la decadenza suggeriamo quindi, in prima battuta, il ricorso in autotutela. Come va trasmesso un ricorso in autotutela al Comune ? Sia per far valere la prescrizione che la decadenza vi suggeriamo di farlo con con uno dei seguenti tre modi.

Il ricorso in autotutela può essere notificato con raccomandata A/R oppure mediante PEC. Se non avete una PEC, potete senz’altro crearla su internet attraverso uno dei tanti portali esistenti. Uno di questi è il seguenti: pec.it. Dopo essere entrati nella predetta pagina, occorre andare su “registrati”. Utilizzare la pec è, senz’altro, il metodo più veloce per raggiungere i vostri destinatari. Potete utilizzare la pec per qualunque vostra notifica e verso qualunque ente o società.

La prescrizione TARI nei casi di accertamenti per omessa denuncia

La prescrizione può interessare anche gli accertamenti e cartelle TARI inviate all’utente per omessa dichiarazione (o denuncia). In questi casi è tutto uguale ai casi elencati sopra. L’unica cosa che può cambiare rispetto agli accertamenti o le cartelle TARI normali (per omesso o insufficiente versamento), è la diversa data di prescrizione.

Infatti, il contribuente deve presentare la dichiarazione entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Per ogni variazione che influisce sul ruolo Tassa Rifiuti, l’utente ha l’obbligo di effettuare una dichiarazione al Comune. Di conseguenza, se il termine di presentazione della denuncia di variazione TARI è il 30 Giugno dell’anno successivo rispetto al verificarsi della variazione stessa, il Comune può notificare un accertamento (per omessa denuncia entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo al predetto termine. Facciamo un esempio. Un utenza inizia un’occupazione di una abitazione in data 1 dicembre 2021. Esempi di “variazione” possono essere i seguenti.

  • Un nuovo inserimento a ruolo, cioè un nuovo nucleo familiare che va ad abitare in una città.
  • Una variazione nel nucleo familiare (cioè una famiglia che passa da 3 a 4 componenti.
  • Una variazione dei mq di un’abitazione (per esempio l’aggiunta di una stanza o comunque, un qualunque incremento della superficie interna utile.
  • Presenza, nel nucleo familiare, di un soggetto disabile che, secondo i regolamenti comunali, può avere diritto ad una riduzione.
  • Una qualunque variazione che può comportare l’acquisizione di una riduzione prevista dal regolamento TARI.

Qui sotto è possibile scaricare un modulo di dichiarazione sulla Tassa Rifiuti TARI.

La prescrizione sugli accertamenti e cartelle TARI 2013 2014 2015 ed anni successivi, può essere eccepita anche dagli eredi

La prescrizione (o anche la decadenza) può anche essere eccepita dagli eredi nel caso di decesso del soggetto passivo principale. Intanto, se gli accertamenti o le cartelle TARI 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, vengono inviati, in piena prescrizione dei termini, al “de cuis“, vanno restituiti, da parte del servizio postale, all’ente che li ha inviati.

Se poi il Comune procede alla spedizione degli avvisi ai relativi eredi, questi ultimi possono contestare la prescrizione tramite il ricorso in autotutela di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti. Se il Comune accetta il ricorso annullando gli atti, verrà cancellata l’iscrizione a ruolo. In caso contrario, se il Comune rigetta il ricorso in autotutela, bisognerà valutare un eventuale altro ricorso in Commissione Tributaria. Nel prossimo paragrafo continuiamo a trattare l’argomento del presente articolo e cioè: Prescrizione accertamenti e cartelle TARI 2013-2014-2015-2016-2017-2018.

Le sentenze sulla prescrizione TARI

Sono diverse le sentenze della Corte di Cassazione che si sono espresse in tema di Tassa Rifiuti. Una prima sentenza è quella n. 4283/2010. Con tale sentenza viene confermato il termine di prescrizione quinquennale per i tributi locali come TARI, TOSAP, ecc. Nel 2011 è arrivata la seconda sentenza della Cassazione.

La seconda sentenza della Cassazione, che si è espressa sulla prescrizione TARI, è la n. 24679 del 23 Novembre 2011. Con essa viene ribadito il termine prescrizionale di cinque anni per i tributi locali. In periodi recenti e cioè il 02 marzo 2018, il 24 Ottobre 2019 ed il 6 Agosto 2019 vi sono state altre sentenze che hanno ancora rafforzato il concetto di prescrizione quinquennale. Si parla di IMU, TARI, TOSAP ed altri tributi comunali.

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Verifica sempre la prescrizione TARI 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020

Stralcio cartelle esattoriali fino a 5000 € col Decreto Sostegni 2021

Con il Decreto Legge 22 Marzo 2021 (chiamato anche decreto sostegni) il governo ha deliberato la rottamazione – stralcio delle cartelle esattoriali. Il predetto decreto coinvolge sia le cartelle equitalia che di altri concessionari i cui suoli coattivi sono stati consegnati, per la riscossione, dal 2000 al 2010. In tali ruoli potrebbero anche rientrare pagamenti di Tassa Rifiuti ma, comunque, relative a vecchie annualità. Potete leggere un nostro dettagliato articolo cliccando sul seguente link: rottamazione cartelle esattoriali 2000-2010.

Gli articoli suggeriti dalla redazione

In questo articolo abbiamo trattato l’argomento “Prescrizione accertamenti e cartelle TARI 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018“. Qui sotto vi elenchiamo altri articoli pubblicati in questo blog dei quali vi consigliamo la lettura.

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