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Categorie catastali A1 A8 A9: bisogna pagare l’IMU?

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Uno dei tanti dubbi dei contribuenti italiani sull’IMU è il seguente: Categorie catastali A1 A8 A9, bisogna pagare l’IMU? Si tratta di un dubbio più che lecito e, quindi, in questo articolo faremo luce sul pagamento IMU per questa particolare categoria di immobili. Intanto, la normativa sull’IMU parte dal presupposto che l’IMU per le abitazioni principali (parliamo di immobili di categoria A) non è dovuta. La condizione principale, però, è che su tali abitazioni occorre stabilire la residenza anagrafica.

Pertanto, per usufruire della esenzione IMU su di una abitazione è necessario occuparle a titolo principale insieme al nucleo familiare. Quindi, non è sufficiente avere una sola abitazione in un determinato Comune per essere soggetto all’esenzione. Sono in tanti a pensare questo in maniera errata. La norma, però, è molto chiara e per ottenere l’esenzione IMU bisogna risiedere, anagraficamente, nell’abitazione.


Se, però, l’abitazione principale è catastata in una delle categorie A1, A8 o A9, la situazione è un po’ diversa rispetto agli altri fabbricati di categoria A. Infatti, per le normali abitazioni di categoria A vige l’esenzione IMU se sono “principali”. In questo articolo chiariremo quali sono le disposizioni sull’IMU riguardo, proprio, tali abitazioni, definite di lusso.

Categorie catastali A1 A8 A9: come funziona per l’abitazione principale IMU

L’art. 1, comma 741, lettere “b” e “c” chiarisce il concetto di abitazione principale applicabile all’IMU. Dal concetto delineato dalla predetta disposizione, riguardo l’abitazione principale, i fabbricati con categorie A1, A8 ed A9 seguono una regolamentazione diversa. Infatti, su queste categorie di immobili (considerati di lusso) non si applica l’esenzione totale dell’IMU nel caso di abitazione principale. L’agevolazione è parziale e non totale.

Infatti, sugli immobili con categorie catastali A1 A8 A9 si applica la detrazione IMU di 200 € e non l’esenzione totale. Il legislatore, nel disporre ciò avrà tenuto in considerazione la condizione economica (e la relativa potenzialità fiscale) dei proprietari delle abitazione aventi le categorie catastali A1 A8 e A9. Di conseguenza, per tali immobili, anche se trattasi di abitazioni principali, si effettua il calcolo IMU come se fosse una seconda casa ed, alla fine, devono essere detratte € 200. Pertanto, maggiore sarà la rendita catastale, più alta sarà l’imposta da versare al Comune atteso che la detrazione rimane sempre di € 200.

Questo e ciò che prevede il comma 749, art. 1 della Legge n. 160/2019. Lo stesso criterio di tassazione si applica alle pertinenze delle abitazioni con categorie catastali A1 A8 A9. E’ evidente che se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale IMU da più soggetti passivi, la detrazione spetta ad ognuno di essi in funzione alla quota di possesso. Pertanto, nel caso di unico proprietario, la detrazione sarà assegnata e calcolata solo per un soggetto. Se i proprietari sono diversi, sarà distribuita in maniera proporzionale alla rispettiva percentuale di possesso.

I casi di comodato gratuito IMU nella abitazioni con categorie catastali A1 A8 A9

Sulle abitazioni rientranti nella categoria “A”, nei casi di comodato gratuito, si può avere una riduzione IMU del 50%. Però fanno eccezione le abitazioni con categorie catastali A1 A8 A9. Pertanto, se il comodato gratuito viene concesso per una abitazione che rientra nelle categorie catastali A1 A8 A9, la riduzione del 50% di IMU non può essere concessa. Questo è ciò che prevede l’art. 1, comma 747, lettera “c” della Legge n. 160/2019.

Quali sono le abitazioni A1, A8 e A9?

Come abbiamo specificato sopra, nelle categorie catastali A1 A8 A9 sono ricompresi immobili di particolare pregio. Ecco perché si parla, in concreto, di immobili “di lusso“. Questi fabbricati devono possedere determinate caratteristiche per essere classificati nelle categorie catastali A1 A8 e A9. Andiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa rappresentano, singolarmente, detti immobili.

  • Abitazioni in categoria A1: comprende le abitazioni signorili;
  • Abitazioni in categoria A8: si tratta di abitazioni in ville;
  • Abitazioni in categoria A9: si riferiscono a castelli e a palazzi di particolare pregio storico ed artistico.

E’ evidente che affinché un’abitazione di lusso possa essere inserita in tali categorie, deve possedere alcune caratteristiche tecniche particolari. Elenchiamo, qui sotto, le principali caratteristiche che devono possedere questi fabbricati.

  • Uno dei requisiti è la superficie complessiva dell’abitazione che deve essere superiore a 160 metri quadri. Non devono essere inclusi in tali conteggi le cantine, i balconi, le soffitte e le scale.
  • Questi immobili devono avere una superficie di terrazzi e balconi superiore a mq 65.
  • La scala principale deve avere pareti rivestite di materiali pregiati. Inoltre, deve anche avere avente un’altezza superiore a cm 170 di media;
  • La porta d’ingresso deve essere in legno pregiato o massello e lastronato, di legno intagliato, scolpito o intarsiato, con decorazioni pregiate sovrapposte od impresse.
  • I pavimenti devono essere realizzati, per almeno il 50%, da materiali pregiati.

Nel Decreto Ministeriale 2 agosto 1969 sono previste tutte le caratteristiche che tali strutture devono avere per essere classificate “di lusso”. Basta cliccare sul predetto link per visionarle.

L’applicazione dell’aliquota IMU

Riguardo l’aliquota IMU che i Comuni devono approvare per le abitazioni principali aventi le categorie A1 A8 e A9, bisogna ricordare che la Legge n. 160/2019 precisa che quella ordinaria è del 5 per mille. A prevedere tale aliquota è l’art. 1, comma 748. In base alla predetta disposizione, l’aliquota del 5 per mille (estesa anche alle pertinenze) può essere aumentata dagli enti fino ad un massimo di un punto percentuale. Inoltre, i Comuni possono diminuirla (rispetto al 5 per mille) fino anche ad azzerarla.

I suggerimenti della redazione di tributiComunali.it

In questo articolo abbiamo parlato delle abitazioni aventi le categorie catastali A1 A8 A9. Abbiamo chiarito la posizione ai fini dell’Imposta Municipale Unica (IMU). Qui sotto, invece, indichiamo diversi link ad altri nostri articoli molto interessanti che ti suggeriamo di leggere.

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