Novità importanti in occasione dell’acconto IMU 2021. Con la legge di conversione del Decreto Sostegni, arriva l’esenzione dell’acconto IMU 2021 per le attività economiche – commerciali colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid 19 – Corona Virus”. Questa esenzione è stata disposta dall’art. 6-sexies della legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69. Tale norma dispone che a seguito del perdurare degli effetti derivanti dalla pandemia in corso, per il corrente anno 2021, vengono esentati, dal pagamento dell’acconto IMU 2021 (previsto dall’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto sostegni. Ma quali sono queste condizioni? Esaminiamole con attenzione nel prossimo paragrafo.
Requisiti per ottenere l’esenzione dell’acconto IMU 2021
Per ottenere l’esenzione e, quindi, rientrare nei benefici IMU 2021, occorrono i requisiti indicati nell’elenco qui sotto. In pratica, si tratta degli stessi requisiti previsti per l’ottenimento dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni.
- Essere soggetti titolari di Partita Iva, residenti all’interno dello Stato italiano.
- Svolgere attività d’impresa, arte o professione o produrre reddito agrario.
- Il contributo è riconosciuto ai soggetti che registrano ricavi ai sensi dell’art. 85, comma 1, lettere “a” e “b” del Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/86 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) o compensi di cui all’art. 54, comma 1, dello stesso e predetto decreto.
- I ricavi di cui punto precedente non devono essere superiori a 10 milioni di Euro nel secondo periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto sostegni.
- E’ necessario che il fatturato medio mensile dei corrispettivi e del fatturato dell’anno 2020 sia inferiore di un importo corrispondente ad almeno il 30% rispetto a quello registrato nel precedente periodo 2019.
- Ai soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1 Gennaio 2019 è riconosciuta l’esenzione anche a prescindere dalla riduzione degli incassi di cui al punto precedente.
- L’esenzione dell’acconto IMU 2021 è riconosciuta solo agli immobili in cui i soggetti proprietari esercitano le proprie attività economico e commerciali. Pertanto, occorre essere, al tempo stesso, proprietari degli immobili e gestori delle attività commerciali.
A chi non spetta l’esenzione IMU 2021 per attività commerciali
Non possono godere dell’esenzione dell’acconto IMU 2021, le attività economiche – commerciali che non possiedono i requisiti indicati nel precedente paragrafo. Inoltre, non hanno diritto a tale beneficio i seguenti soggetti.
- Soggetti che hanno cessato l’attività alla data in cui è entrato in vigore il decreto sostegni (decreto legge 22 marzo 2021, n. 41).
- Aziende che hanno aperto l’attività (e, quindi, hanno aperto la Partita IVA) dopo l’entrata in vigore del decreto sostegni.
- Soggetti indicati dall’art. 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917 ed enti pubblici di cui all’art. 74 del medesimo decreto.
Altra esenzione acconto IMU 2021 per le attività dello spettacolo, turistiche, e della ricettività alberghiera
Un’altra esenzione dell’acconto IMU 2021 era stata già approvata, dallo Stato italiano, sia nel Decreto Agosto (per l’imposta 2020) che nella legge finanziaria 2021 (Legge n. 178/2020). Si tratta dell’esenzione acconto IMU per i fabbricati adibiti ad attività alberghiere, dello spettacolo e turistiche in genere. Anche in questo caso, l’agevolazione è stata riconosciuta in virtù delle perdite economiche conseguenti alle restrizioni covid 19 – corona virus. La predetta legge è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale del 30/12/2020.
A disciplinare la predetta esenzione acconto IMU 2021 è stato l’art. 1, comma 599. Qui sotto indichiamo le tipologie di immobili che godranno della predetta esenzione acconto IMU.
- Stabilimenti balneari, termali, marittimi, fluviali e lacuali.
- Immobili utilizzati da ditte che curano allestimenti di strutture espositive all’interno di manifestazioni o fiere.
- Discoteche, sale da ballo, night club, sempre con la condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività commerciali.
- Alberghi, pensioni più eventuali pertinenze, ostelli della gioventù, strutture agrituristiche, villaggi turistici, rifugi montani, colonie marine e montane, case per vacanze, bed and breakfast, campeggi, residence, appartamenti per vacanza. Anche in questo caso, i soggetti passivi d’imposta (e cioè i proprietari dei fabbricati) devono, anche, essere gli esercenti delle relative attività commerciali.
Ristoro ai Comuni per le minori entrate derivanti dall’esenzione acconto
Le minori entrate per i Comuni, derivanti dalla predetta esenzione acconto IMU 2021, saranno ristorate dallo Stato italiano. Infatti, a tale proposito, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero degli Interni, un apposito fondo di 142,5 milioni di Euro. I criteri per la ripartizione di detto fondo verranno stabiliti con apposito decreto. Tale decreto verrà adottato dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero Economia e Finanze (MEF) previa intesa con idonea conferenza stato-città ed autonomie locali. Il decreto dovrà essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Scadenze acconto e saldo IMU 2021 rimaste invariate. Immutata anche l’esenzione sull’abitazione principale
Tutti i soggetti passivi IMU che non rientrano nelle esenzione dell’acconto 2021, dovranno provvedere al pagamento entro le stesse scadenze dello scorso anno. Pertanto, il versamento dell’acconto scade il 16 Giugno 2021. Il saldo, invece, dovrà essere pagato entro il 16 Dicembre 2021. Nessuna novità neanche riguardo l’esenzione IMU sull’abitazione principale. Sarà, infatti, applicata a tutte le abitazioni nelle quali i rispettivi proprietari avranno la residenza anagrafica.
Analoga esenzione è prevista per le pertinenze dell’abitazione principale. Fanno sempre eccezione i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Su tali immobili (cosiddetti di lusso) si applicherà solo la detrazione di Euro 200. Rimangono invariate anche le altre esenzioni IMU previste dall’art. 1, comma 741, lettera “b”. Per tutti coloro che volessero auto-calcolarsi l’IMU 2021, è possibile utilizzare lo strumento messo a disposizione dal sito “amministrazioni comunali“. Per accedere alla pagina cliccare qui: calcolo IMU 2021.
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