L’esenzione IMU sugli immobili di proprietà delle Chiesa cattolica è un argomento che deve essere chiarito e sviscerato in ogni suo aspetto. E’ importante sottolineare che non tutti gli immobili di proprietà della chiesa sono esenti dall’IMU (Imposta Municipale Unica). L’esenzione opera solo ed esclusivamente sugli immobili destinati all’esercizio del culto o, comunque, per attività con fini non commerciali.
L’esenzione IMU riguardo gli immobili destinati all’esercizio del culto (per esempio della chiesa) era stata già prevista nel decreto legislativo istitutivo dell’ICI (art. 7, lettera “d”, D. Lgs. n. 504/92). Ma questo concetto è stato anche ribadito dalle successive norme sul’IMU ed in particolare l’art. 9, comma 8, del Decreto Legge 23/2011 ed anche dall’ultima legge n. 160/2019, art. 1, comma 759, lettera “d”.
La Corte di Cassazione, con ordinanza 18831 del 10 Settembre 2020 ha avvalorato il concetto secondo il quale l’esenzione non può operare su un immobile destinato ad attività imprenditoriale. Ciò anche se si tratta di un ente “no profit” come è la chiesa ed anche se l’attività, di tipo commerciale, non è prevalente. Nel caso della predetta sentenza, la chiesa portava avanti, negli immobili, delle attività didattiche e ricettive che esulano dalle canoniche attività di culto. In tale circostanza, quindi, l’IMU deve essere pagata.
L’importante è non svolgere attività con fini commerciali
Il presupposto su si fonda l’esenzione IMU per gli immobili della Chiesa Cattolica è l’assenza di fini commerciali. Lo sostiene l’articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 504/92 (che ha regolamentato la vecchia ICI) e tutte le altre norme sull’IMU. Pertanto, tutte le attività didattiche, sanitarie, ricreative, sportive, ricettive, assistenziali, ecc. danno diritto alla esclusione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) solo nel caso in cui siano “no profit“.
Altri interventi della Cassazione e della legislazione ordinaria
La Corte di Cassazione, già nel 2004, ha voluto chiarire il concetto secondo cui le attività con fini commerciali dovevano essere soggetti all’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI, oggi IMU. L’anno dopo, cioè, nel 2005 il Governo Berlusconi ha approvato una legge mediante la quale cliniche, alberghi, e altre proprietà ecclesiastiche potevano essere esentati dall’IMU. Era sufficiente avere, all’interno della struttura, una piccola porzione riservata al culto per avere riconosciuta l’esenzione IMU per intero.
Il predetto intento normativo era quello di dare l’esenzione IMU a tutto quegli immobili che non avessero “esclusivamente natura commerciale“. Il governo Monti, nel 2012, intervenne sulla fattispecie in discorso, limitando l’esenzione IMU alle solo attività di natura non commerciale. A chiarire tale casistica è stato il Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012. Tale decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.
Esenzione IMU sugli immobili della chiesa opera anche sull’abitazione occupata dal parroco
E’ importante sottolineare che l’esenzione dell’IMU è estesa anche all’abitazione occupata dal parroco che celebra le funzioni religiose. Tale esenzione ha valore anche se, per un periodo limitato, il prete è costretto risiedere su un’altra abitazione. Questo è quanto è emerso da una sentenza della Corte di Cassazione del 17 Ottobre 2005 n. 20033. Cliccando sul seguente link è possibile scaricare detta sentenza: Corte di Cassazione n. 20033 del 17/10/2005:
Ad una simile conclusione era anche giunto il Dipartimento Politiche Fiscali Federalismo Fiscale in una risoluzione del 3 Marzo 2004 n. 1 che è, ugualmente, possibile scaricare cliccando sul link qui sotto.
Sono esentati dall’IMU anche i fabbricati vescovili. Rientrano nella esenzione sia quelli adibiti all’esercizio del culto (chiese, cattedrali, canoniche, sacrestie, ecc..) sia quelli destinati ad uffici amministrativi. Non saranno esentati dall’IMU gli immobili in cui viene svolta un’attività commerciale. Naturalmente, anche i fabbricati della chiesa adibiti ad abitazione dei vescovi (o altri parroci) rientrano tra gli immobili che godono dell’esenzione IMU. Ciò in quanto tali immobili vengono utilizzati nell’esercizio della funzione religiosa.
Le case canoniche godono ugualmente dell’esenzione IMU in quanto pertinenze della chiesa parrocchiale
La casa canonica può essere assolutamente esentata dall’IMU in quanto assimilata ai fabbricati della chiesa in cui viene svolta l’attività di culto. Non fa testo il fatto che l’IMU, al catasto, risulta come normale abitazione. La catastazione dell’immobile è un atto dovuto per disposizione di legge. La condizione prevalente è quella che tale abitazione risulta pertinenza della chiesa cattolica. E’ evidente che una casa situata in prossimità della chiesa, e riconosciuta come “casa canonica“, esce fuori dal campo di applicazione dell’IMU.
La redazione consiglia
In questo articolo abbiamo trattato l’argomento “Esenzione IMU sugli immobili della chiesa“. Si tratta di un argomento molto dibattuto e sul quale tanti dubbi si sono creati nel corso degli anni. Soprattutto alla luce delle ultime disposizioni normative sulla fattispecie, non vi sono più dubbi sulla questione. L’esercizio del culto rimane assolutamente un’attività che esenta l’immobile dal pagamento dell’IMU. Anche tutti gli altri immobili che ruotano intorno all’attività religiosa e che siano “no profit”, sono esenti dall’IMU. Qui sotto, invece, vi segnaliamo diversi articoli del nostro blog che sono molto interessanti e che vale la pena leggere.
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