Sono, senz’altro, tanti i casi in cui vi siete trovati a gestire il problema del decesso dell’intestatario della bolletta acqua e l’eventuale voltura o disdetta dell’utenza. In questi casi bisogna prendere delle decisioni relative alle utenze (bolletta acqua) intestate alla persona deceduta. Le possibili ipotesi, nel caso di decesso dell’intestatario della bolletta acqua possono essere vari. Se la persona intestataria deceduta era “unico occupante” dell’immobile (quindi, nel caso di persona singola), questi sono i passi da seguire da parte degli eredi.
- Fare una richiesta di cessazione dell’utenza idrica.
- Verificare se la persona deceduta ha pagato tutte le bollette precedenti.
La richiesta di cessazione dell’utenza idrica
Al decesso dell’intestatario della bolletta canone acqua bisogna fare una richiesta di cessazione/distacco dell’utenza oppure di voltura cioè di cambio nominativo. Questo evita delle ulteriori fatturazioni dalla data del decesso in poi a nome del “de cuis”. Naturalmente, nell’anno in cui è avvenuto il decesso dell’intestatario della bolletta canone acqua, il Comune emetterà la bolletta per i consumi dal 1 Gennaio fino al giorno del distacco (o del decesso). L’erede che chiederà la cessazione dell’utenza, dovrà anche fornire al Comune un indirizzo di recapito utile ed, inoltre, numero di cellulare e/o indirizzo mail. Questo consentirà all’ente di inviare l’ultima bolletta alla persona che verrà indicata come destinataria. E’ opportuno che l’erede alleghi alla domanda di disdetta anche una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui fa presente di far parte dell’asse ereditario.
Il decesso dell’intestatario della bolletta acqua: verificare se il “de cuius” ha degli insoluti per annualità precedenti
Un’altra cosa che vi consigliamo di verificare al momento della cessazione è la regolarità dei versamenti delle bollette precedenti. Se riscontrate, tramite l’ufficio acquedotto, che il “de cuius” aveva delle bollette insolute, potete chiedere di saldarle, anche con ravvedimento operoso. Ciò vi evita la ricezione di un accertamento sul canone acqua. Deve essere, però, sottolineato che il pagamento di insoluti (con ravvedimento operoso o con accertamento emesso a cura del Comune) relativi a debiti di persone decedute, deve essere fatto per la sola imposta di base oltre interessi legali.
Infatti, gli eredi non rispondono mai per sanzioni relative ad omessi o insufficienti versamenti riguardanti persone o, comunque, familiari deceduti. A tale proposito vi consigliamo di leggere un articolo molto interessante pubblicato da questa redazione proprio su questo argomento. Per leggere l’articolo basta cliccare sul seguente link: le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi.
Le cessazioni possono essere gestite dai Comuni in maniera differente. Ci sono Comuni che con la cessazione staccano il contatore e mettono un tappo al suo posto. Altri enti lasciano il contatore installato chiudendo solo il rubinetto di arresto al quale appongono un sigillo. Altri Comuni possono gestire la disdetta in maniera ancora diversa, Ma, in ogni caso, la cosa più importante è che la fatturazione viene interrotta dalla data della richiesta di cessazione.
Nel momento delle cessazioni, vi consigliamo di verificare la lettura finale del contatore. Questo potete farlo voi verificando direttamente il contatore ed indicando la stessa lettura finale all’interno della richiesta di cessazione. Inoltre, vi invitiamo a verificare, con attenzione, la bolletta finale. Questa, infatti, deve anche riportare un canone fisso parziale (cioè dal 1 Gennaio fino al giorno della cessazione). Verificate anche la correttezza delle due letture “precedente” e “finale” (cioè quella che avete comunicato nella disdetta).
I casi di voltura dell’utenza o bolletta acqua
Nei casi di decesso dell’intestatario della Bolletta Acqua, anziché disdire l’utenza, è possibile anche optare per la voltura. La voltura consiste nella richiesta di cambio nominativo. In questo caso l’utenza rimane ancora attiva. L’unica cosa che cambia è l’intestatario della bolletta (e della relativa utenza). E’ questo il caso in cui esistono altri componenti del nucleo familiare ed uno di essi provvede ad intestarsi l’utenza acqua. Ma la voltura può anche essere fatta da un erede che non era componente dello stesso componente del nucleo familiare del “de cuius”.
L’erede può anche decidere di utilizzare l’abitazione già occupata dal parente deceduto. In entrambi i casi bisogna presentare al Comune una idonea richiesta di voltura. Così come nel caso di cessazione/disdetta, anche nella voltura occorre indicare la lettura esistente al momento dell’istanza. La differenza tra le due istanze e che l’indicazione della lettura nella disdetta funge da lettura finale mentre nella voltura rappresenta lettura finale della vecchia utenza ed iniziale della nuova utenza.

Altri dettagli sulla voltura dell’utenza acqua nei casi di decesso dell’intestatario
Se non risiedete nella casa in questione, dovete dichiarare nella voltura che trattasi di “utenza non residente”. In tale caso dovete comunicare all’ufficio acquedotto il vostro indirizzo di recapito. Questo consente al Comune di trasmettervi le bollette canone acqua presso il vostro indirizzo di residenza. Se il Comune effettua anche l’addebito automatico degli importi fatturati presso il vostro conto corrente, dovete comunicare, all’ente, anche le coordinate bancarie (IBAN, intestazione del conto e BIC nel caso di bonifico dall’estero).
Se ci troviamo di fronte al decesso dell’intestatario della bolletta acqua, bisogna evidenziare che non vi sono altre soluzioni oltre alla cessazione o voltura dell’utenza. E’ evidente che un’utenza, in questi casi, non può rimanere aperta a nome del “de cuis“. Pertanto, è assolutamente, necessario che gli eredi (se presenti) inoltrino una delle due richieste. Se l’abitazione sarà utilizzata da un erede, allora dovrà essere fatta una voltura a nome di quest’ultimo. Se gli eredi pensano, invece, di non utilizzarla o, magari, di venderla, è consigliabile che disdicano l’utenza al fine di evitare inutili addebiti.
Bollette acqua e Tassa Rifiuti spesso collegate tra di loro
Tanti Comuni hanno previsto nei rispettivi regolamenti che la presenza dell’utenza acqua, oppure energia elettrica, sono parametri fondamentali per presupporre l’utilizzo dell’abitazione, anche saltuario. Ecco perché, per la stessa abitazione, prevedono l’obbligo di iscrizione a ruolo Tassa Rifiuti (TA.RI.). Quindi, basta avere l’intestazione di una bolletta acqua o Energia Elettrica per essere tassati anche per il servizio Tassa Rifiuti. E’ questa una decisione piuttosto discutibile ma, spesso, aiuta i Comuni ad inserire a ruolo tanti utenti in più che, magari, utilizzano, di fatto, l’abitazione.
L’obbligo di inserire un utente nel ruolo rifiuti solo per il fatto che egli dispone di un’utenza acqua, da certi punti di vista potrebbe essere discutibile o ingiusto. Ciò in quanto la condizione necessaria per l’inserimento di un’utenza nel ruolo Tassa Rifiuti dovrebbe essere l’utilizzo del servizio rifiuti comunale (anche in un ottica del “chi inquina paga“) piuttosto che la presenza delle utenze energia elettrica ed acqua. Infatti, vi sono tanti utenti che utilizzano l’acqua solo per pulire (vista la non residenza) ma che sono costretti a pagare la bolletta tassa rifiuti senza utilizzare il servizio.
Casi di contenzioso tra il Comune e l’utente
Probabilmente, solo un giudice (nei casi ricorso) potrebbe decidere se una determinata utenza deve, o meno, essere tassata obbligatoriamente ai fini della Tassa Rifiuti (TA.RI.) in presenza di utenza acqua e/o energia elettrica. Nel caso in cui ci sono i presupposti legali per inserire un’abitazione nel ruolo Tassa Rifiuti (TARI) bisogna stabilire il numero di persone da iscrivere.
C’è una differenza sostanziale tra utenza “residente” e “non residente“. In genere, la maggior parte dei Comuni italiani, prevedono delle riduzioni per le utenze occupate da soggetti “non residenti“. Nel caso di utenze relative a persone residenti, devono essere inseriti tutti i componenti del nucleo familiare risultanti all’anagrafe. Le tariffe, poi, terranno conto sia dell’entità del nucleo familiare che dei mq dell’abitazione.
Riguardo i mq dell’abitazione da inserire nel ruolo TARI, bisogna inserire l’80% di quelli risultanti nei dati catastali. In alternativa, se nella visura catastale è assente il dato relativo ai mq, per la quantificazione è possibile utilizzare la planimetria dell’abitazione. Nella fase dell’inserimento a ruolo, comunque, si possono concordare le modalità, relative ai predetti parametri, con gli uffici comunali che si occupano di Tassa Rifiuti. Nel caso di soggetti “non residenti“, la maggior parte dei regolamenti comunali prevedono la tassazione per una sola persona oltre al parametro dei mq dell’abitazione.
I modelli di disdetta e voltura da utilizzare nei casi di decesso dell’intestatario della bolletta acqua
Questa redazione vuole darvi un aiuto mettendovi a disposizione dei modelli di voltura o disdetta dell’utenza acqua. Questo soprattutto quando si registra il decesso dell’intestatario della bolletta acqua. Questi modelli, inoltre, possono essere utilizzati anche in altre situazioni in cui si necessita di una disdetta (cancellazione) o voltura dell’utenza acqua. Qui sotto potete scaricare questi modelli fac simile (in formato word) che possono essere personalizzati con i vostri dati.

Disdetta o voltura acqua in caso di decesso dell’intestatario della bolletta: in che modo presentare la richiesta al Comune
Per inoltrare la richiesta di cessazione o di voltura in caso di decesso dell’intestatario della bolletta acqua, ci sono diverse alternative. Indichiamo, qui sotto, le diverse possibilità.
- La prima è quella classica. Presentare il tutto direttamente allo sportello dell’ufficio protocollo avendo cura di chiedere copia con l’annotazione della data e del numero di protocollo.
- La seconda possibilità è quella di inoltrare le richieste tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. E’ soprattutto il caso di soggetti che non risiedono nello stesso Comune. In questo caso la conferma dell’arrivo, presso l’ente, è la predetta ricevuta di ritorno.
- Terza soluzione è l’invio tramite email PEC. Anche questa è una modalità equiparabile alla raccomandata e che da la conferma ufficiale della ricezione da parte dell’ente destinatario delle richieste.
- Non è consigliato l’invio delle richiesta tramite mail normali (non PEC) in quanto non restituiscono la conferma di ricezione da parte del Comune.
I diritti di voltura o di distacco: Si pagano ?
Il pagamento dei diritti di distacco o di voltura è un aspetto che può variare da Comune a Comune. Pertanto, ci sono enti in cui queste richieste di variazione sono gratuite ed enti in cui bisogna pagare dei diritti. Inoltre, nei Comuni in cui si pagano i diritti di voltura o disdetta, gli importi possono essere di vario tipo. Pertanto, prima di inoltrare le richieste è bene chiedere informazioni a riguardo agli stessi enti. Questo vi consente di allegare le ricevute di versamento alle richieste medesime.
La prescrizione della bolletta acqua: con le nuove norme diventa biennale
Fino alla fine del 2017 la prescrizione della bolletta canone acqua era quinquennale così come tutti gli altri tributi comunali. Con l’approvazione della Legge 27 Dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 4, la prescrizione è diventata biennale. Un articolo molto completo sulla prescrizione biennale della bolletta canone acqua è stato pubblicato in questo sito. Per leggerlo basta cliccare sul seguente link: Nuova prescrizione sulle bollette canone acqua.
La redazione di tributicomunali.it consiglia
In questa articolo abbiamo affrontato l’argomento “Il decesso dell’intestatario della Bolletta Acqua“. Qui sotto, invece, vi indichiamo alcuni importanti articoli pubblicati sul nostro blog.
- Le riduzione sulla Tassa Rifiuti che spesso non ricordi.
- Dopo le espropriazioni state attenti a non pagare l’IMU sui beni espropriati.
- Il decesso dell’intestatario della bolletta Tassa Rifiuti (TA.RI.).
- Cambia la prescrizione della bolletta acqua. Leggi tutte le informazioni e riguardo.
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