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Il Nuovo Canone Unico Patrimoniale 2021, cos’è?

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Il Nuovo Canone Unico Patrimoniale vige dal 1 Gennaio 2021, ma molti si chiedono cos’è o cosa cambia anche per il 2022 ed anni seguenti. Tale canone sostituisce la TOSAP (Tassa Occupazione Suolo Pubblico) e l’ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) e la COSAP (Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche). Questa variazione è stata introdotta dalla Legge n. 160/2019, art. 1, commi dal n. 816 al n. 847. E’ una novità che rivoluziona l’intera disciplina unificando i tre tributi TOSAP, COSAP e Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

Inoltre, all’interno della stessa norma del 2021 è stata anche prevista l’istituzione del canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati. Il canone unico patrimoniale, inoltre, sostituisce, anche il canone di cui all’art. 27, commi 7 – 8 del codice della strada previsto dal D. Lgs. 285/92 per le strade comunali e delle ex province. Pertanto, in assenza di ulteriori leggi di modifica su quanto approvato con la predetta Legge n. 160/2019, il cd. Canone unico (canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale) sarà applicabile dal 1° gennaio 2021.


Vi sarà, quindi, la revoca delle precedenti normative in materia. La norma principale che regolava l’intera fattispecie era il D. Lgs. n. 507/93 che, pertanto, con l’arrivo del nuovo canone non sarà più applicabile per TOSAP e Pubblicità. Per la verità, diversi hanno esternato vari dubbi sulla nuova norma. Tali dubbi ed incertezze potrebbero generare anche contenziosi.

C’è anche da sottolineare che i problemi connessi all’attuale pandemia hanno anche impedito gli opportuni confronti con le associazioni di categoria o altre professionalità per definire i giusti correttivi per una più ragionevole applicazione normativa. Si spera che questi confronti possono esservi a breve con la speranza di assistere ad una consistente riduzione della pandemia, grazie ai vaccini.

L’impostazione sostanziale del Nuovo canone Unico Patrimoniale 2021 – 2022.

Nella sostanza, il legislatore ha voluto fare una distinzione sostanziale che vi esponiamo qui di seguito. La “univocità” del canone l’ha intesa ricondurre ad una casistica. Cioè nel caso, per esempio, di una tabella pubblicitaria “non di esercizio” cioè posizionata in una zona lontana dalla sede dell’attività. La predetta tabella pubblicitaria (monofacciale o bifacciale) presuppone un impianto.

Ora, in base alla precedente normativa (cioè il D. Lgs. n. 507/93), tale impianto era soggetto sia alla TOSAP per il suolo pubblico occupato (in base ai mq complessivi), sia all’imposta sulla pubblicità per il messaggio diffuso dall’insegna stessa (ed in base alle misure delle tabella). Alla luce del nuovo canone unico patrimoniale un tale impianto è soggetto ad un unico tributo che incorpora sia l’Imposta sulla Pubblicità che la Tassa di Occupazione Suolo Pubblico.

Nel caso in cui, invece, vi sia la sottoposizione ad un solo tributo (pubblicità o tassa occupazione suolo pubblico), le relative tariffe saranno inferiori e mirate solo ad un tributo. Facciamo l’esempio di una insegna di esercizio affissa nel suolo privato (o al muro del fabbricato) superiore a 5 mq (che come è noto è soggetta al pagamento del tributo pubblicità. Oppure, nel caso di tassa occupazione suolo pubblico, i passi carrabili o le occupazioni del suolo pubblico da parte di bar, ristoranti, pizzeria, ecc. per il posizionamenti di tavoli, sedie ed altro.

Riguardo l’insegna di esercizio fino a 5 mq, l’art. 1, comma 832, lettera “L”, della sopra indicata Legge di bilancio 2020 n. 160/2019, ha confermato l’esenzione già esistente in precedenza. Infatti, l’esenzione per tali tipologie di insegne, poste presso i locali dell’attività era stata introdotta dal D.L. 83/2012 e relativa legge di conversione n. 134/2012. E’ chiaro che se l’insegna viene posizionata lontano dalla sede operativa dell’attività, è soggetta al pagamento sin dal primo mq.

Cambia la natura del nuovo canone da tributaria a patrimoniale

I tributi TOSAP, Imposta Pubblicità e COPAP sono stati eliminati dal comma 847 della predetta Legge n. 160/2019, Il nuovo Canone approvato con la Legge n. 160/2019 non ha una natura tributaria come, invece, era per la TOSAP, Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni (ICP), bensì patrimoniale. Pertanto, potrà essere riscosso solo in sede ordinaria.

Di conseguenza non è possibile emettere, per mancati pagamenti, avvisi di accertamento. Infatti, nei casi di morosità vanno comminate sanzioni per violazione a norme regolamentari. Il gettito del canone unico patrimoniale 2021 – 2022 viene gestito dagli enti senz’altro in modo intelligente. Pertanto, ogni Comune, sceglierà le sue tariffe in modo proporzionale ed in base alle esigenze di bilancio. Nel prossimo paragrafo di questo articolo, che ha come argomento “Nuovo Canone Unico Patrimoniale dal 2021 – 2022, cos’è o cosa cambia?“, parliamo delle tariffe.

Le tariffe del Nuovo Canone Unico Patrimoniale 2021 – 2022

Le tariffe standard ordinarie sono state previste dall’art.1, commi 826 e 827 della Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019. In pratica il comma 826 ha previsto le tariffe annuali, quindi per impianti mantenuti per almeno un anno. Invece, il comma 827 ha espresso le tariffe giornaliere per i casi in cui l’occupazione dell’impianto o la diffusione della pubblicità si protragga per un periodo inferiore ad un annualità.

Ribadiamo che entrambi i commi prevedono tariffe standard. Ciò significa che i Comuni, ai sensi del comma 817 dello stesso articolo, possono applicare quelle previste dalla Legge oppure possono deliberarle in maniera diversa adattandole alle esigenze contabili dell’ente. Possono, inoltre, garantire un’invarianza di gettito rispetto alle precedenti tariffe ed adattarle in base a ciò che si incassava negli anni precedenti per TOSAP, COSAP e Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

Di conseguenza, può accadere che un Comune possa approvare, nella relativa delibera, delle tariffe superiori a quelle standard prevista dalla predetta legge. Tali delibere, per l’anno 2021 – 2022, devono essere approvate entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e cioè entro il 31 Marzo 2021 – 2022 (salvo proroghe). Considerata la rivoluzione normativa e l’avvento del Nuovo Canone Unico Patrimoniale a decorrere dal 1 gennaio 2021, i Comuni dovranno anche approvare i nuovi regolamenti. Tale regolamenti andranno a sostituire quelli relativi ai tributi TOSAP, COSAP e Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

Le tariffe standard previste dalla Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019

Il comma 826 prevede le tariffe annuali (come quelle che il precedente D. Lgs. 507/93 definiva “permanenti”). Esse sono previste per fasce di abitanti. Le tariffe, che riportiamo qui sotto, in una tabella, sono modificabili dagli enti.

Tariffe standard canone unico patrimoniale 2021
Le nuove tariffe del canone unico patrimoniale

Per le occupazioni del sottosuolo, le tariffe standard , sopra rappresentate, sono  ridotte a  un  quarto. Il comma 827 prevede, invece, le tariffe giornaliere, sempre previste in base al numero di abitanti. Con la precedente legge 507/93 venivano definite “temporanee”. Anche queste tariffe sono modificabili dagli enti. Qui sotto riportiamo la tabella delle tariffe giornaliere.

Tariffe standard giornaliere canone unico patrimoniale
Le Tariffe standard giornaliere canone unico patrimoniale

Le tariffe orarie di occupazione del suolo pubblico

L’art. 1, comma 843 della Legge n. 160/2019 ha previsto l’applicazione, per i Comuni, di una tariffa oraria per le occupazione del suolo pubblico. Gli enti, in pratica, possono frazionare ad ore le tariffe di cui alla precedente tabella. Per l’applicazione della tariffa oraria, però, l’occupazione non può essere inferiore a nove ore. In tali caso, i Comuni possono anche prevedere delle apposite riduzioni oppure anche l’azzeramento dell’intero canone unico patrimoniale 2021 – 2022. Inoltre, possono anche prevedere degli aumenti delle tariffe ma gli stessi non possono essere superiori alle tariffe ordinarie deliberate. Andiamo avanti con l’articolo “”Nuovo Canone Unico Patrimoniale dal 2021 – 2022, cos’è o cosa cambia?” andando a parlare, nel prossimo paragrafo, dell’obbligo di approvazione del regolamento.

I Comuni devono approvare il Regolamento sul nuovo canone unico patrimoniale in vigore dal 2021 – 2022

I Comuni devono redigere ed approvare il relativo regolamento sul canone unico patrimoniale 2021. La competenza sulla deliberazione del regolamento è del Consiglio Comunale ai sensi della Legge n. 446 del 15 Dicembre 1997, art. 52. Con il regolamento, i Comuni devono disciplinare una serie di materie che indichiamo qui sotto.

  • L’autorizzazione delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e l’installazione delle tabelle o insegne (tranne quelle installate solo nelle proprietà private senza sporgere sul suolo pubblico). Se le insegne (o tabelle), seppur installate nel muro del fabbricato (di proprietà privata), sporgono sul marciapiede pubblico, sono soggette ad autorizzazione comunale. In genere tali pratiche vengono gestite dagli uffici tecnici del Comune. Presso tali uffici occorre chiedere tutti i documenti necessari per la presentazione delle richieste.
  • l’individuazione dei tipi di impianti pubblicitari suscettibili di autorizzazione e quelli che, invece, non possono essere autorizzati all’installazione nel territorio comunale.
  • Il numero massimo di impianti che il Comune più autorizzare o la relativi superficie degli stessi.
  • I criteri per l’adozione del piano generale degli impianti (vi è l’obbligo solo per gli enti con popolazione superiore a 20.000 abitanti). Se il piano è stato già adottato dal Comune, basta richiamarlo nel regolamento, inserendo, se del caso, anche i riferimenti del provvedimento con cui è stato adottato.
  • La grandezza degli impianti, espressa in mq, che l’ente ha destinato per le pubbliche affissioni.
  • Le indicazioni sui modi in cui bisogna effettuare le dichiarazioni relative alle pubbliche affissioni o installazioni dei mezzi pubblicitari.
  • Le esenzioni o riduzioni che il Comune desidera applicare sia secondo quanto disposto con la predetta legge n. 160/2019, art. 1, commi da 816 a 847, che eventuali altre riduzioni che l’ente desidera deliberare.
  • Le indicazioni sulle eventuali occupazioni abusive.

I presupposti del Nuovo Canone Unico Patrimoniale in vigore dal 2021 – 2022

Il presupposto principale del canone unico patrimoniale, che viene applicato dal 2021 – 2022, è la diffusione di messaggi pubblicitari. L’obbligo al pagamento scatta anche nel caso di pubblicità abusiva, mediante determinati impianti installati per il caso. Nel caso di abusivismo, i soggetti interessati dalla pubblicità, nei casi di accertamento, verranno anche sottoposti a sanzione (oltre alla intimazione al pagamento del canone di base dovuto) secondo i criteri previsti dal regolamento comunale. Gli impianti, per essere soggetti al canone unico patrimoniale, è sufficiente che siano installati nei seguenti punti.

  • su aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti.
  • su beni o immobili di proprietà privata.

Per essere assoggettati al pagamento del canone basta gli gli impianti siano visibili da luogo aperto al pubblico o pubblico del territorio comunale. Allo stesso tempo, sono soggetti a pagamento anche i messaggi pubblicitari effettuati mediante l’uso di veicoli (indipendentemente dal fatto se siano utilizzati per usi pubblici o privati) e sia se i messaggi siano diffusi mediante scritte o messaggi acustici (cioè pubblicità sonora).

In relazione alla pubblicità fatta all’esterno dei veicoli adibiti ad uso privati o pubblico, è dovuto il canone sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio che all’ente in cui il proprietario del mezzo ha la sede o residenza. E’ obbligata, in solido, al pagamento, la persona che utilizzo il veicolo per diffondere il messaggio pubblicitario. Anche per la pubblicità su veicoli, il canone non è dovuto per messaggi le cui superfici sono inferiori a 300 centimetri quadrati. Nel prossimo paragrafo di questo articolo, dedicato all’argomento “Nuovo Canone Unico Patrimoniale dal 2021 – 2022, cosè?” parliamo dei soggetti passivi, cioè che deve pagare il canone unico patrimoniale.

I soggetti passivi tenuti al pagamento del canone unico patrimoniale dal 2021 – 2022

E’ chiaro che, ai fini di sottoporre i messaggi pubblicitari al canone unico patrimoniale 2021 – 2022, si considerano rilevanti quelli diffusi per la promozione di una attività economica. Ciò sia se si intenda pubblicizzare la vendita di beni o servizi che se l’intento è quello di valorizzare l’immagine dell’attività stessa. Obbligati, in solido, ad effettuare il pagamento del canone unico patrimoniale 2021 – 2022, sono il titolare dell’impianto pubblicitario (autorizzato all’effettuazione della pubblicità) e le ditte che reclamizzate attraverso l’impianto stesso.

Il titolare dell’impianto pubblicitario può anche essere una ditta che svolge proprio il servizio di pubblicità per conto dei clienti. Tali ditte sono proprietarie degli impianti e curano ogni aspetto inerente la diffusione dei messaggi pubblicitari per conto dei loro clienti. In tali casi, in genere, sono le ditte proprietarie degli impianti che provvedono ad effettuare i pagamenti a favore dell’ente. Nel caso di mancati pagamenti da parte di queste ultime ditte (proprietarie degli impianti) ne rispondono, in solido, come detto sopra, anche le aziende pubblicizzate attraverso i mezzi pubblicitari.

Come pagare il canone unico patrimoniale

Nelle more dell’attivazione del canale di pagamento PagoPa che consentirà ai contribuenti di pagare il canone unico patrimoniale tramite modalità elettronica online, è possibile effettuare il versamento tramite modello F24 all’interno della sezione IMU e altri tributi locali (se trattasi di modello F24 ordinario). I dati da inserire nel modello sono il codice ente, che, com’è noto corrisponde al codice belfiore, il codice tributo che è 3932, l’anno di riferimento e l’importo.

Se utilizzate il modello F24 semplificato (che non ha sezioni specifiche), basta inserire gli stessi dati riportati sopra. Se gli enti hanno già istituito un conto corrente dedicato al canone unico patrimoniale, è anche possibile pagare con bonifico bancario. In tal caso bisogna, però, informarsi, presso l’ente, sulle coordinate bancarie o postali. In entrambi i casi (quindi sia nei casi di F24 che bonifico) è anche possibile pagare anche da casa tramite la procedura “Home Banking” entrando nel sito della vostra banca.

I criteri di applicazione del canone unico patrimoniale

Qui di seguito andiamo ad analizzare i criteri per mezzo dei quali viene determinato il canone da pagare da parte dei soggetti passivi. Il criterio base è che si considera superficie tassabile quella circoscritta nella minima figura piana geometrica nella quale è inserito il mezzo pubblicitario, a prescindere dal numero dei messaggi presenti nel mezzo pubblicitario. Facciamo un esempio.

Se il mezzo pubblicitario (tabella o insegna luminosa o non luminosa) monofacciale ha le dimensioni di 4 metri (lunghezza) e 2 metri (larghezza), la superficie soggetta ad imposta è 8 mq a prescindere dalla grandezza dei messaggi contenuti nell’impianto. Le superfici di dimensioni inferiori al metro quadrato devono essere arrotondate, per eccesso, al metro quadrato. Invece, per superfici superiori ad un mq viene praticato un arrotondamento al metro e mezzo. Al di sopra di mq 1,5, si arrotonda sempre al mezzo metro superiore.

Si evidenzia che tutti i mezzi di superficie inferiore a 300 cm quadrati non sono soggetti al canone. Si pone in evidenza, altresì, che nel caso in cui siano presenti in uno stesso impianto più insegne, frecce o altri mezzi pubblicitari, gli stessi, nel computo delle superfici (e del relativo pagamento), vengono considerati separatamente. Pertanto, si presume, che anche gli arrotondamenti verranno conteggiati per singola mezzo pubblicitario. E’ chiaro che le norme sul nuovo canone unico patrimoniale, valgono per tutta Italia, quindi, sia per le maggiori città come Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania che per le città minori.

Altri criteri per il calcolo delle superfici del canone unico patrimoniale

Vi sono anche altri criteri utilizzati per il computo delle superficie totale da considerare ai fini dell’applicazione delle tariffe sul canone unico patrimoniale. Le elenchiamo qui sotto.

  • Riguardo i mezzi pubblicitari plurifacciali (anche denominati polifacciali) il canone è considerato sulla superficie totale utilizzata per la pubblicità.
  • Per le insegne o tabelle bifacciali l’arrotondamento deve essere considerato per ogni singola facciata e non nella globalità, come invece avveniva con la precedente normativa. Facciamo un esempio pratico. Un’insegna bifacciale delle dimensioni di metri 2.30 (lunghezza) e metri 1,20 (altezza) avrà una misura, per ogni lato di mq 2,76. Di conseguenza, ai fini del calcolo del canone unico patrimoniale, il mezzo pubblicitario dovrà essere considerato di mq 3 per ogni facciata (totale 6 mq).
  • Per quanto attiene agli impianti di dimensioni volumetriche, il canone unico patrimoniale sarà considerato su una superficie complessiva che viene fuori dallo sviluppo del minimo solido geometrico all’interno del quale è circoscritto il messaggio pubblicitario.
  • Nel caso di messaggi pubblicitari costituiti da diverse lettere, situate anche a distanza una dall’altra, ai fini del calcolo della superficie totale da assoggettare al pagamento, viene considerata la minima figura piana geometrica all’interno della quale l’intero messaggio è compreso.

Parametri incidenti sulle tariffe del canone unico patrimoniale 2021 – 2022

Il canone unico patrimoniale viene calcolato in base alla durata, alla tipologia (se, per esempio si tratta di insegna, pubblicità su veicoli, pubblicità sonora, ecc.), alla superficie o anche in base alla zona del territorio comunale o provinciale. Riguardo la predetta distinzione in zone, gli enti possono decidere di applicare tariffe differenti in base al luogo in cui viene effettuata la pubblicità. Per esempio, un Comune può decidere di applicare una tariffa maggiore nelle zone centrali rispetto a quelle periferiche.

Ma come si diceva, è una facoltà in quanto gli enti potrebbero assoggettare tutto il territorio comunale o provinciale ad un’unica tariffa. Inoltre, il canone può anche essere soggetto a maggiorazioni se l’ente ho dovuto sostenere delle spese per favorire un’occupazione del suolo o sottosuolo. Tale maggiorazione non deve essere applicata se delle eventuali spese se ne fa già carico il soggetto titolare dell’occupazione.

Inoltre, un altro parametro incidente sulla tariffa è la luminosità o meno di un impianto. La vecchia disciplina normativa prevedeva un canone doppio per la pubblicità su insegne luminose o illuminate. Oggi, l’ente potrebbe anche decidere un’incidenza differente. Nel successivo paragrafo di questo articolo che ha come argomento “Nuovo Canone Unico Patrimoniale dal 2021 – 2022, cos’è o cosa cambia?” parleremo della disciplina sui passi carrabili.

La disciplina dei passi carrabili

Com’è noto, il passo carrabile è quello che consente l’accesso, di un proprietario, ad una sua casa o terreno, attraverso un suolo comunale, provinciale o statale (per esempio un marciapiede). Tale accesso è soggetto al pagamento annuale di un canone proprio per come avveniva con la precedente legge 507/93. Riguardo al calcolo della superficie di detti passi carrabili, si considera la larghezza del passo per la profondità del passo stesso che viene considerata sempre un metro lineare convenzionale.

Facciamo un esempio pratico. Un cittadino che deve accedere, con la propria auto, all’interno del suo garage. Tale garage ha la lunghezza di metri lineari quattro. Di conseguenza i mq che il contribuente deve pagare sono quattro in quanto la predetta lunghezza di metri lineari quattro, moltiplicata per il metro convenzionale da il risultato di mq quattro. L’importo del canone sarà dato dalla tariffa deliberata dall’ente moltiplicata per i mq del passo carrabile. Il pagamento vale per un anno.

Il contribuente, volendo, può anche assolvere al pagamento in via definitiva (senza versare ulteriori somme) se decide di pagare, in unica soluzione, un importo pari a venti annualità del tributo. La precedente legge prevedeva, per i passi carrabili, una tariffa ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria fissata sempre dalla medesima normativa (D. Lgs. n. 507/93). Oggi, spetterà all’ente stabilire se attribuire o meno una riduzione ed in che misura. Deve essere sottolineato che i passi carrabili, le rampe o altro sfruttati da soggetti portatori di handicap, sono esenti dal pagamento.

Le occupazioni comunali, provinciali e delle città metropolitane con cavi e condutture

Per quanto riguarda le occupazioni del territorio comunale con cavi e condutture per servizi di utilità pubblica, si applicano le tariffe del del comma 831 che vengono rappresentate nella tabella al termine del paragrafo. Si tratta dei servizi di distribuzione del gas, di erogazione dell’energia elettrica, telecomunicazioni e radiotelevisivi, calore il canone unico patrimoniale è dovuto dal soggetto (o dall’azienda) titolare dell’autorizzazione all’occupazione.

Il canone, in tal caso, si calcola moltiplicando le utenze complessive gestite dal soggetto autorizzato (e di eventuali altri soggetti che utilizzano la rete) per la tariffa forfettaria. Per la determinazione del numero delle utenze, si fa riferimento a quelle risultanti al 31 Dicembre del precedente anno. L’importo totale del canone unico patrimoniale 2021 – 2022, comunque, che dovrà pagare il soggetto autorizzato, non può essere inferiore ad Euro 800.

In ogni caso, le tariffe sono rivalutate, ogni anno, sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo esistenti al 31 Dicembre del’anno precedente. Una riduzione è prevista per l’occupazione del territorio delle città metropolitane e provinciale. In tal caso, infatti, il canone viene applicato nella misura del 20% della tariffa di Euro 1,5 sempre moltiplicato per il numero delle utenze.

Tariffe del suolo comunale provinciale e città metropolitane
Le tariffe del suolo comunale per l’occupazione con cavi e condutture

Le riduzioni del canone unico patrimoniale 2021 – 2022

Sulla base di quanto disposto dal comma 832 (sempre della Legge n. 160/2019), gli enti, con apposito regolamento, possono prevedere delle riduzioni sia per le occupazioni che per i messaggi pubblicitari. Questi i settori sui quali possono essere previste delle riduzioni.

  • Per superfici superiori a 1000 mq.
  • Nei casi di spettacoli viaggianti (per esempio i circhi).
  • Occupazioni che hanno a che fare con l’edilizia (per esempio ponteggi per fare facciate situati in spazi pubblici).
  • Occupazioni o pubblicità effettuati in occasione di manifestazioni senza fini economici (quindi senza scopo di lucro). E’ il caso di manifestazioni politiche, culturali.
  • Nel caso di manifestazioni in cui è presente in patrocinio dell’ente, può anche essere prevista una riduzione o l’esenzione del canone.

Le riduzioni per le occupazioni di suolo pubblico dei mercati settimanali o ricorrenti

Il comma 843, art. 1 della medesima Legge n. 160/2019 ha previsto delle riduzioni considerevoli per le occupazioni di suolo pubblico nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente o anche per quelli settimanali. La riduzione può variare dal 30 al 40 per cento. Sarà il Comune a decidere l’esatta percentuale della riduzione che sarà inserita nel regolamento.

Le esenzioni del canone unico patrimoniale 2021 – 2022

Le esenzione previste per il canone unico patrimoniale sono sancite dal comma 833, art. 1, Legge n. 160/2019. Le elenchiamo qui sotto.

  • Le occupazioni mediante l’utilizzo di tabelle le quali hanno lo scopo di indicare delle stazioni o fermate relative ai servizi pubblici e per le quali la segnaletica sia prevista per legge . La superficie di dette tabelle, però, non deve essere superiore ad un metro quadrato, L’ente, però, può stabilire dimensioni diverse.
  • Le occupazioni chieste e messe in atto dalle regioni, dallo Stato, dalle città metropolitane, dalle province, dai Comuni e loro eventuali consorzi , da enti religiosi per la professione del culto, da enti pubblici per scopi di assistenza, educazione, previdenza, sanità, ricerca scientifica, cultura, educazione.
  • Le occupazioni episodiche per le quali, in funzione della loro durata, vengono esentate dal pagamento dai regolamenti comunali.
  • Occupazioni riguardanti impianti destinati a pubblici servizi per i quali viene prevista, nel momento della concessione o anche in seguito, la devoluzione gratuita all’ente degli stessi impianti, a fine concessione.
  • Le occupazioni inerenti aree cimiteriali.
  • Occupazioni effettuate mediante condutture idriche tendenti ad essere sfruttate per attività di natura agricola.
  • I messaggi di natura pubblicitaria, fatta eccezione per le insegne, inerenti pubblicazioni periodiche o giornali a condizioni che siano esposte nelle vetrine, sulle porte di ingresso dei negozi o sulle facciate esterne delle edicole laddove di effettua la vendita.
  • I messaggi avente carattere pubblicitario affissi presso le aziende di servizio di pubblico trasporto riguardanti le stesse attività.
  • Le targhe, le insegne, ecc.. pubblicizzanti sedi di fondazioni, comitati, associazioni, enti vari non aventi scopo di lucro.
  • Le insegne di esercizio fino a 5 mq. Tali insegne sono quelle poste presso la sede dell’attività e che pubblicizzano l’azienda stessa.

Qui appresso continuiamo l’elencazione delle esenzioni relative al nuovo canone unico patrimoniale in vigore dal 2021 – 2022.

Altre esenzioni del nuovo canone

  • Le indicazioni della ragione sociale, del marchio, della ditta impressi su veicoli che vengono utilizzati ad uso trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’azienda o adibiti al trasporto per suo conto.
  • Le locandine pubblicitarie affisse all’esterno dei locali di aziende del pubblico spettacolo (per esempio cinema) riferite alle rappresentazioni inserite nella programmazione giornaliera, settimanale, mensile, ecc..
  • I messaggi riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, situati all’interno degli impianti sportivi, i quali pubblicizzano manifestazioni sportive destinati ad una platea inferiore a 3000 posti.
  • Le locandine, i manifesti riguardanti l’attività commerciale (ad eccezione delle insegne) apposti nelle vetrine della stessa azienda con vincolo che siano inerenti la medesima attività e che siano di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato per ogni vetrina o porta d’ingresso dei locali.
  • Le rampe o i passi carrabili che interessano persone portatori di handicap.
  • Le pubblicità del marchio, effettuate all’interno delle gru mobili o delle gru a torre, presso i cantieri edili le cui superfici di mantengono nei seguenti limiti: 1) fino a due metri quadrati nei casi in cui i predetti mezzi hanno un altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a quattro metri quadrati nei casi in cui detti mezzi raggiungono un’altezza compresa tra dieci e quaranta metri lineari; fino a sei metri quadrati quando i medesimi mezzi abbiano un’altezza superiore quaranta metri lineari.

Dal 1 Dicembre il Comune non è più tenuto a garantire il servizio di affissione a mezzo del proprio personale

A far data dal 1 Dicembre 2021 i Comuni non hanno più l’obbligo di garantire il servizio di affissione di manifesti a mezzo del personale in dotazione. Con la precedente normativa (art. 18, comma 2, D. Lgs. 507/93) erano obbligati a garantire detto servizio i Comuni con Popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il Comune, a partire dal 1 Dicembre 2021, potrà effettuare la pubblicazione di tutti i manifesti di natura istituzionale (da pubblicare per legge) sul proprio sito internet .

Saranno, pertanto le aziende interessate alle pubblicità, a provvedere alle affissioni sugli impianti comunali con proprio personale o tramite ditte incaricate. Il Comune metterà solo a disposizione gli impianti su cui affiggere i manifesti. In ogni caso gli stessi Comuni daranno, lo stesso, la possibilità di pubblicare manifesti aventi finalità sociale (senza scopo di lucro) nei propri impianti a chiunque volesse farlo.

canone unico patrimoniale 2021
TOSAP ed Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni sostituite dal Canone Unico Patrimoniale

La gestione del canone unico patrimoniale 2021 – 2022 a ditte esterne

Con l’entrata in vigore del nuovo canone unico patrimoniale, gli enti, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, possono prolungare l’eventuale contratto in essere con le ditte che già gestivano l’Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, la TOSAP, la COSAP. Questo è quanto prevede il comma 846. Tale comma, pertanto, da la possibilità agli enti di portare a termine i contratti in corso con gli eventuali concessionari anche con se con le variazioni normative di cui abbiamo parlato nel presente articolo.

A tale riguardo, enti e concessionari possono rivedere e riaccordarsi su nuove condizioni contrattuali tenendo in considerazioni le variazioni normative che hanno portato alla nascita del nuovo canone unico patrimoniale 2021 e delle relative tariffe. Inoltre, ai sensi del predetto comma 846, le eventuali nuove condizioni contrattuali devono essere più favorevoli per l’ente che affida il servizio. Al termine dei contratti in corso ogni Comune può decidere di gestire in proprio il canone unico patrimoniale oppure può anche dare in affidamento, ad altra ditta esterna, la gestione del tributo.

Le delibere di approvazione del regolamento e delle tariffe nei Comuni. Modulistica messa a disposizione dei visitatori

Ai sensi del comma 821, art. 1, Legge 160/2019, ogni Comune deve approvare il regolamento sul nuovo canone unico patrimoniale 2021 – 2022. Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. In questo articolo vi abbiamo illustrato quelli che sono gli argomenti sui quali ogni ente ha dei margini per intervenire personalizzando la normativa e adattandola al proprio territorio. Qui appresso potere scaricare un fac simile di regolamento.

Lo schema (o bozza) di regolamento è stato preparato dall’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionali Comuni Italiani). Potete adattare lo schema alle esigenze del vostro ente. Inoltre, vi mettiamo a disposizione anche dei Fac Simile – Schemi per la predisposizione delle delibere di approvazione del regolamento e delle tariffe. E’ una modulistica idonea per la preparazione degli atti da sottoporre al Consiglio Comunale (proposta regolamento) e Giunta Municipale (proposta tariffe).

Le tariffe, invece, devono essere approvate dalla Giunta Municipale. E’ chiaro che ogni delibera va adattata dal vostro ente. Entrambe le delibere (approvazione regolamento e tariffe) hanno bisogno del parere del revisore dei conti. Ci auguriamo di avervi reso un servizio utile ed efficiente. Per qualunque dubbio o chiarimento potete utilizzare il form dei commenti posto alla fine dell’articolo. Siamo liete di darvi tutte le delucidazioni del caso se nelle nostre possibilità.

Pubblicazione sul MEF del regolamento sul canone unico patrimoniale

Dopo l’approvazione del Regolamento sul canone unico patrimoniale 2021 occorre provvedere alla pubblicazione della delibera (compreso lo stesso regolamento) sul sito del MEF. Il MEF è il Ministero dell’Economia e Finanze. Questo serve per renderlo pubblico e visualizzabile da tutti gli italiani. Vi è un’apposita sezione del MEF (portale del federalismo fiscale) in cui bisogna pubblicarlo. E’, in pratica la stessa sezione in cui vengono pubblicati gli altri regolamenti e le delibere sull’IMU, TARI, ecc.. Per pubblicare bisogna loggarsi con le credenziali usate per l’accesso al SIATEL PuntoFisco.

divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall’art. 15 bis D.L. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019.

Eventuale proroga del pagamento del nuovo canone unico patrimoniale 2021 – 2022

Gli enti, per dare la possibilità ai contribuenti di metabolizzare le variazioni relative alla TOSAP, COSAP e ICP (tributi eliminati per far posto al canone unico patrimoniale) possono deliberare una proroga del pagamento del predetto nuovo tributo. Per i Comuni, l’organo comunale adeguato per l’approvazione di una eventuale proroga è la Giunta Municipale. Tra l’altro, la Giunta è anche l’organo istituzionale comunale preposto all’approvazione delle tariffe.

L’eventuale proroga darà anche più tempo all’ente per redigere ed approvare il relativo regolamento ed approvare le tariffe. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale mentre, come detto sopra, le tariffe devono essere deliberate dalla Giunta Municipale. Sono tanti i Comuni in Italia che hanno già approvato una proroga al canone unico patrimoniale.

I suggerimenti della redazione sugli articoli da leggere

In questo articolo abbiamo affrontato l’importante argomento del “Nuovo Canone Unico Patrimoniale dal 2021 – 2022, cos’è o cosa cambia?“. Un articolo che segna un passaggio importante riguardo ai tributi locali comunali. Infatti, cessano di esistere la ICP (Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni), la TOSAP (Tassa Occupazione Suolo Pubblico) e la COSAP, (Canone Occupazione Suolo Pubblico). Tali tributi saranno sostituiti dal Canone Unico Patrimoniale. Qui sotto, invece, vi vogliamo suggerire la lettura di altri articoli di questo blog molto importanti per la vostra esperienza tributaria.

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