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IMU su Immobili di interesse storico e artistico: riduzione

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Sugli immobili di interesse storico ed artistico l’IMU, anche per il 2021, si paga con una riduzione del 50%. Questo è un dato molto importante che da un impulso forte a tali fabbricati. La riduzione consolida l’importanza culturale che rivestono i predetti immobili. Questa riduzione è stata confermata dalla seguente normativa: legge n. 160/2019. Tale legge ha introdotto diverse novità sull’IMU. E’ stato l’art.1, comma 747, lettera “a” a prevedere consolidare il beneficio IMU per gli immobili (fabbricati) di interesse storico ed artistico.

In precedenza anche la legge n. 147/2013 aveva riconosciuto la riduzione IMU del 50% della base imponibile ai fabbricati di interesse storico ed artistico. Per riconoscere la riduzione IMU ai fabbricati di interesse storico ed artistico occorre, però, verificare che, per tali immobili, sia stata riconosciuta, ufficialmente, la loro “storicità“. Detta storicità deve essere riconosciuta dal ministero dei Beni Culturali d’ufficio o su specifica richiesta. La norma cui fa capo il riconoscimento di storicità è il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.


Anche la Corte di Cassazione si è espressa proprio sugli immobili di interesse storico ed artistico. Infatti, con sentenza n. 1695 del 24/09/2018 la Corte ha confermato che i vantaggi tributari sui predetti immobili possono essere confermati solo nel caso in cui, su di essi, sia stato riconosciuto il vincolo diretto così come previsto dall’art. 10 del predetto Decreto Legislativo n. 42/2004.

Che cos’è il vincolo indiretto nei confronti di alcuni fabbricati

Vi sono fabbricati che, pur non essendo stati riconosciuti di interesse storico ed artistico, sono sottoposti a vincolo indiretto. Si tratta di immobili ubicati nei pressi di altri fabbricati che, invece, sono sottoposti a tutela storico – culturale. Per spiegare meglio, il vincolo indiretto esiste su fabbricati non riconosciuti come “storici” al fine di non deturpare altri immobili viciniori che, invece, sono di interesse storico ed artistico. Un esempio banale può essere quello di impedire ad un proprietario di installare, nel suo fabbricato, degli infissi in alluminio nei pressi di un fabbricato “storico”. Il predetto vincolo indiretto è disciplinato dall’art. 45 e seguenti del D. Lgs. n. 42/2004.

Da dove si evince l’apposizione del vincolo storico – culturale di un immobile

Il vincolo di interesse storico ed artistico, per gli immobili, difficilmente risulta dagli atti catastali. O meglio potrebbe risultare per gli immobili riconosciuti di “interesse storico” dal 2012 a questa parte. Si legga, a tal proposito, la circolare 5/T/12 dell’agenzia del territorio. Diversamente, invece, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare esiste sempre l’annotazione della caratteristica di immobile di interesse storico ed artistico per un determinato fabbricato.

L’apposizione del suddetto vincolo ha la funzione di rendere noto il riconoscimento ufficiale di storicità, a tutti gli eventuali e futuri proprietari. Qualunque notaio, infatti, prima di redigere un rogito di compravendita, donazione, ecc.. può verificare, attraverso l’ispezione ipotecaria, la sussistenza di eventuali vincoli di storicità dell’immobile. Nel caso in cui il vincolo di interesse storico ed artistico venisse apposto successivamente all’acquisto di un immobile, il nuovo proprietario sarà ufficialmente avvisato con apposita comunicazione.

Pronuncia della Cassazione sul vincolo di interesse storico ed artistico degli immobili

Sul vincolo di interesse storico ed artistico di certi immobili esistono anche altre pronunce della Corte di Cassazione. Una di queste è la sentenza n. 19878 del 05.10.2016. Secondo tale sentenza, per i beni di proprietà pubblica (per esempio, appartenenti alle Regioni, allo Stato, a persone giuridiche private senza scopo di lucro, agli enti ecclesiastici, ecc..) vige un sistema di tutela quasi automatico. Su tali beni, infatti, è come se esistesse un presunzione di tutela storico – artistica intrinseca.

Invece, per tutti quei beni di proprietà di proprietà privata opera una forma di tutela diretta sugli immobili. Di conseguenza, in base alla predetta sentenza, in assenza di una specifica e documentata storicità dei fabbricati, rilasciata ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo n. 42/2004, non può essere riconosciuta la qualità di immobile di interesse storico ed artistico. Ne consegue che, in assenza di tale qualità, non potrà essere concessa la riduzione IMU come immobile di interesse storico ed artistico. Simili contenuti ha anche un’altra sentenza della Corte di Cassazione e cioè la n. 20131 del 24/09/2020.

imu fabbricati di interesse storico
IMU fabbricato di interesse storico artistico

Annotazioni catastali sugli immobili di interesse storico ed artistico

Come già indicato in qualche precedente paragrafo, l’annotazione di storicità di un immobile potrebbe anche essere presente in qualche visura catastale. Ciò soprattutto per tutti gli immobili per i quali il riconoscimento è intervenuto dal 2012 in poi. Va anche sottolineato che l’ufficiale riconoscimento di immobile di interesse storico ed artistico non porta a variazioni della rendita catastale dell’immobile.

Di conseguenza, il proprietario di un immobile a cui viene notificato un tale vincolo sul suo immobile, non è tenuto a ricatastare il suo fabbricato. E’, comunque, possibile, per un proprietario, chiedere di annotare, in visura catastale, l’apposizione di tale vincolo di interesse storico ed artistico. Diversamente, non è prevista alcuna annotazione, negli atti catastali, per gli immobile sui quali ricade un vincolo indiretto (vedi secondo paragrafo sul vincolo indiretto).

Bisogna mettere in evidenza che per ottenere la riduzione IMU sui fabbricati di interesse storico ed artistico non è necessaria l’apposizione del vincolo all’interno della visura catastale. E’ sufficiente che l’immobile abbia avuto il riconoscimento ufficiale da parte del Ministero dei Beni Culturali ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 42/2004. Poi, ribadiamo ancora che tale annotazione è senz’altro stata trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Attenzione al pagamento IMU sugli immobili di interesse storico – artistico

Questa redazione invita, quindi, a prestare molta attenzione al pagamento IMU per gli immobili per i quali è stata riconosciuta la qualità di interesse storico ed artistico. Infatti, una distrazione potrebbe portarvi a pagare la cifra intera a titolo di IMU (Imposta Muncipale Unica) perdendo il 50% previsto come riduzione. In ogni caso, comunque, nel caso di pagamento dell’intera cifra (senza l’applicazione della riduzione) non bisogna perdersi d’animo. Infatti, è possibile chiedere, al Comune, un rimborso della somma indebitamente versata.

In alternativa, è anche possibile chiedere una compensazione della somma pagata in più con quanto dovuto, a titolo di IMU, per l’anno d’imposta successivo. E’ possibile chiedere il rimborso o la compensazione tramite apposita lettera in carta semplice. La comunicazione può essere inoltrata tramite raccomandata A/R oppure può essere presentata direttamente al protocollo dell’ente. Un’altra possibilità è quella di inoltrare la richiesta tramite PEC (per tutti coloro che siano dotati di una casella PEC).

La dichiarazione IMU per gli immobili di interesse storico ed artistico

La qualità di immobile di interesse storico ed artistico deve essere comunicata al Comune con apposita dichiarazione IMU. Quindi, se oggi il Ministero ufficializza tale circostanza per il vostro fabbricato, dovete inoltrare al Comune una dichiarazione IMU entro il mese di Giugno dell’anno successivo. Quindi, per casi del genere, esiste un obbligo di dichiarazione IMU al fine di segnalare la variazione.

Abbiamo dedicato un articolo del nostro blog a questo argomento spiegando dettagliatamente quali sono i casi in cui bisogna presentare la dichiarazione IMU. Abbiamo anche indicato i casi in cui variazione immobiliare in cui non bisogna presentare la dichiarazione IMU. Per leggere l’articolo cliccate sul seguente link: Dichiarazione IMU.

Fabbricati contestualmente inagibili e storici: non è prevista la cumulabilità delle riduzioni

Com’è noto, la riduzione IMU del 50% è anche prevista per i fabbricati inagibili. E’ possibile leggere un importante articolo sulla riduzione IMU per i fabbricati inagibili cliccando sul seguente link: Riduzione IMU 50% fabbricati inagibili. E’ importante, però, sottolineare che se un fabbricato è contestualmente “storico” ed “inagibile“, non è prevista una doppia riduzione. Di conseguenza, in tali circostanze, non opera la cumulabilità delle riduzioni (altrimenti si sarebbe arrivati alla esenzione totale). L’applicazione della riduzione è alternativa. Pertanto, è possibile scegliere per quali delle due riduzioni optare.

Come fare il calcolo IMU sugli immobili di interesse storico – artistico

Fare il calcolo IMU per gli immobili di interesse storico ed artistico è piuttosto semplice. Bisogna partire dalla rendita catastale. Ma facciamo un esempio pratico. Consideriamo un immobile di categoria “A” avente come rendita catastale Euro 1000. Tale rendita deve essere prima aumentata del suo 5%. Avremo, quindi, Euro 1.000 + Euro 50 per un totale di Euro 1.050. A questo punto quest’ultima somma dovrà essere moltiplicata per 160 (moltiplicatore catastale relativo alla categoria A).

Ricaveremo, pertanto, il valore di Euro 169.600. A questo punto applichiamo la riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati di interesse storico ed artistico ricavando Euro 84.800. Su questo valore bisognerà applicare l’aliquota deliberata dal Comune. Se poniamo tale aliquota al 8,6 per mille, dovremo pagare, per IMU, Euro 729 annui. Di conseguenza bisognerà pagare Euro 364 ad acconto ed Euro 365 a saldo.

Naturalmente, i moltiplicatori catastali variano col variare della tipologia degli immobili. Troverete tutti i moltiplicatori nella seguente pagina: moltiplicatori catastali ai fini IMU. Sugli immobili di categoria F2, F3, F4, non potrà essere ricavato una base imponibile in quanto privi di rendita catastale. Il pagamento IMU per gli immobili di interesse storico ed artistico può essere effettuato col modello F24.

Potete effettuare il versamento sia presso gli sportelli bancari o postali che tramite Home Banking. Ma è possibile anche pagare presso poste private oppure tramite bonifico bancario. In quest’ultimo caso occorre conoscere le coordinate bancarie e cioè codice IBAN ed intestazione del conto corrente. Nei casi di bonifici dall’estero bisogna anche utilizzare il codice BIC.

Immobili storici come abitazione principale

Se i fabbricati di interesse storico ed artistico sono utilizzati, dal proprietario, come abitazione principale (prima casa) l’IMU sarà esente totalmente. In tale caso, quindi, i predetti immobili saranno equiparati a qualunque altra abitazione principale per la quale opera l’esenzione totale IMU. Se l’immobile storico è, di fatto, un’abitazione principale, verrà meno l’IMU ridotta del 50% in quanto diventa prevalente l’esenzione per prima casa.

Le indicazioni della redazione di tributicomunali.it

Col presente articolo abbiamo trattato l’argomento “IMU su Immobili di interesse storico e artistico: riduzione“. Abbiamo, quindi, affrontato vari argomenti che riguardano gli immobili “vincolati” dal Ministero dei Beni Culturali. Qui appresso, invece, vi segnaliamo alcuni link che riguarda importanti articoli del nostro blog.

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