Quando ci ritroviamo di fronte ad un avviso di accertamento per omessa dichiarazione IMU TASI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ? La risposta è abbastanza semplice: quando non si adempie all’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU TASI. Una seconda domanda può essere ma quando scatta la prescrizione su un accertamento per omessa dichiarazione IMU? La rispetto è presente in un successivo paragrafo dedicato a tale fattispecie.
Altra domanda piuttosto scontata è allora la seguente: ma quando vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU ? Qui, però, la risposta è più articolata. Infatti, con la nascita dell’ICI (sorella dell’attuale IMU) vi era un obbligo di presentazione della dichiarazione IMU su ogni variazione immobiliare che comportasse il pagamento del tributo. Non vi era alcun obbligo della dichiarazione IMU nei casi in cui si era esentati dal pagamento dell’IMU (vedi, per esempio, nei casi abitazione principale, fabbricati in corso di costruzione, immobili collabenti, ecc.).
La parziale eliminazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU TASI
L’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU era stato previsto dal decreto istitutivo della vecchia ICI (D. Lgs. n. 504/92, art. 10). In data successiva tale obbligo è stato eliminato dal D. L. 4 Luglio 2006 n. 223 convertito dalla Legge 4 Agosto 2006 n. 248 con decorrenza dal 2008. L’agenzia del territorio, ha sancito tale eliminazione della presentazione della dichiarazione IMU con determinazione del 18 Dicembre 2007.
Questa eliminazione dell’obbligo si giustifica col fatto che i Comuni, dal 2008, hanno avuto la piena disponibilità dei dati catastali. Pertanto, gli enti, dal 2008, hanno la possibilità di verificare ogni variazione immobiliare (per esempio compravendite, successioni, donazioni, ecc…) e non hanno, quindi, la necessità di ricevere una dichiarazione IMU per riscontrare una variazione immobiliare.
A questo si aggiunga anche che i notai, dal 15 Giugno 2004, per ad ogni atto di compravendita o donazione, hanno l’obbligo di comunicarlo all’interno di sistema online (cosiddetti MUI). I Comuni hanno la possibilità di accedere ai MUI tramite il portale SISTER. L’eliminazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU è, però, limitato a determinate variazioni immobiliari.
In concreto, non vi è più obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per tutte quelle variazioni immobiliari di cui gli enti possono venirne a conoscenza. Abbiamo citato sopra l’accesso che hanno i Comuni sia ai MUI (creati dai notai) che a tutti i dati catastali d’Italia. Da evidenziare, però, che determinate variazioni sul patrimonio immobiliare (sia per cessione che per acquisizione) sono ancora soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU. Se, in tali casi, non viene presentata la dichiarazione, può scattare l’accertamento IMU per omessa dichiarazione.
Le variazioni immobiliari soggette a dichiarazione IMU TASI
L’eliminazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU TASI, come chiarito sopra, è limitato solo a quelle variazioni immobiliari verificabili dai Comuni (elencati tra due paragrafi). Esistono però variazioni che rimangono soggette a dichiarazione IMU TASI. Le elenchiamo qui sotto.
- Immobile su cui è stata registrata una concessione su area demaniale;
- Terreno agricolo divenuto edificabile in seguito a modifiche al P.R.G.;
- Terreno edificabile che, per modifiche al PRG, ritorna ad essere agricolo;
- Immobile soggetto a locazione finanziaria (leasing);
- Area edificabile che varia la sua destinazione urbanistica o la volumetria come, per esempio, un area che passa da zona C1 (terreni da lottizzare) a zona B1 (dotate già di opere di urbanizzazione primarie e secondarie);
- Area diventata fabbricabile a seguito della demolizione di un fabbricato;
- Immobile che viene assegnato, in via provvisoria, ad un socio di una cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa);
- Assegnazione della qualità di interesse storico – artistico ad un immobile;
- Inagibilità o inabilità di un immobile;
- Variazione nella scelta dell’abitazione principale tra due coniugi proprietari;
- Assegnazione provvisoria di case in cooperativa;
- Fabbricati appartenenti alle forze dell’ordine o armate (vista l’esenzione IMU in tali casi);
- Immobili catastati in categoria D, non aventi rendita catastale, posseduti da imprese;
- Immobili su cui è stato trascritto o eliminato un diritto reale (usufrutto legale dei genitori);
- Assegnazione, da parte di un giudice, della casa coniugale (a seguito di divorzio o separazione) la quale si trova in un Comune diverso da quello di nascita o da quello in cui è stato celebrato il matrimonio;
- Immobili posseduti, a titolo di proprietà, da società (persone giuridiche) interessate da incorporazione, fusione o scissione;
- Dichiarazione dei cittadini italiani residenti all’estero sul conseguimento della pensione estera (o altri requisiti previsti dalla legge n. 80/2014, art. 9 bis) per l’attribuzione dell’abitazione principale IMU TASI.

Omessa dichiarazione IMU prescrizione
L’utente deve denunciare l’eventuale variazione ai fini IMU entro il 30 Giugno dell’anno seguente. Pertanto, se l’utente omette la dichiarazione o la effettua in maniera errata, l’ente ha 5 anni di tempo per emettere un avviso di accertamento per omessa o infedele denuncia IMU. Il termine di 5 anni decorre, quindi dal 30 Giugno dell’anno seguente.
Di conseguenza, la prescrizione per gli avvisi di accertamento su omessa o infedele dichiarazione IMU opera in maniera diversa rispetta all’accertamento per omesso o insufficiente pagamento. La differenza sta nel fatto che, a parità di anno d’imposta, per esempio 2020, la prescrizione per l’omessa dichiarazione IMU scatta un anno dopo e cioè nel 2026. Infatti, per l’omesso o insufficiente versamento, la prescrizione si ha al trascorrere dei 5 anni e cioè 31/12/2025.
Dichiarazione IMU TASI: Un caso a parte sono gli immobili merce
Una menzione a parte meritano gli immobili merce (o beni merce) ovvero i fabbricati realizzati da imprese costruttrici per la rivendita. Questi immobili, al momento sono soggetti ad IMU con aliquota ordinaria del 1 per mille (aumentabile dai Comuni fino al 2 per mille). Tali fabbricati, per ora, sono soggetti a dichiarazione IMU. Però, dal 2022 non saranno più soggetti a dichiarazione IMU in quanto esenti IMU. L’esenzione, per il 2022, è stata prevista dall’art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019. Proseguiamo la trattazione del presente articolo che ha come argomento “Accertamento per omessa dichiarazione IMU e prescrizione”
Le variazioni immobiliari non soggette a dichiarazione IMU TASI
Come citato sopra non c’è obbligo di dichiarazione IMU TASI e, quindi, non si corre il rischio di incorrere in accertamento IMU per omessa denuncia per tutte quelle variazioni riscontrabili, in automatico, dai Comuni. Non vi è neanche obbligo di presentazione della dichiarazione IMU TASI per gli immobili non soggetti al pagamento dell’imposta. Facciamo degli esempi, qui sotto.
- Compravendite immobiliari (tra l’altro segnalate dai notai attraverso i MUI);
- Successioni ereditarie;
- Donazioni immobiliari;
- Acquisto di abitazione principale (prima casa);
- Acquisto di fabbricato collabente;
- Acquisizione di terreni agricoli situati in zona montano – collinare esente IMU ai sensi dell’art. 7, lettera “h” del Decreto legislativo n. 504/92 e circolare n. 9 del 14/06/93 del Ministero delle Finanze.
Le sanzioni sull’accertamento IMU TASI per omessa dichiarazione
L’accertamento per omessa dichiarazione IMU comporta delle sanzioni piuttosto salate. A fine paragrafo vi indichiamo gli importi delle sanzioni che il Comune indicherà nell’avviso di accertamento IMU o TASI. Riguardo la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), considerata la sua abolizione con l’avvento della Nuova IMU 2020, si può parlare di accertamento per omessa dichiarazione fino all’anno 2019. A stabilire l’entità delle sanzioni sulle omesse dichiarazioni IMU – TASI è stata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, commi 696, 697, 698. Ma ecco, in concreto, le tipologie di sanzioni:
- Se si tratta di omessa presentazione della dichiarazione, viene applicata la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (comma 696);
- Nell’ipotesi di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 % al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (comma 697);
- In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all’eventuale questionario inviato dal responsabile IMU-TASI entro il termine di 60 giorni dalla notifica della richiesta, si applica la sanzione da Euro 100 ad Euro 500. Tale questionario è previsto dal comma 693 della predetta Legge 27/12/2013 n. 147. Con il questionario l’ufficio chiede di acquisire ulteriori informazioni, ai fini IMU – TASI, prima dell’eventuale invio dell’accertamento.
Le riduzioni delle sanzioni per omessa dichiarazione IMU
In caso di adesione del contribuente (che si ha col pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento IMU – TASI), è possibile usufruire della riduzione di un terzo delle sanzioni. Quindi, è fondamentale stare molto attenti a questa cosa. In pratica, se l’accertamento viene pagato entro il termine concesso per eventuali ricorsi, cioè 60 giorni) è possibile usufruire del predetto beneficio della riduzione di 1/3.
Se non attenzionate bene questo aspetto, rischiate di pagare l’accertamento con le sanzioni intere (senza riduzione) con relativa perdita (o decadenza) delle agevolazioni. La riduzione è prevista dal comma 699 della Legge 27/12/2013 n. 147. In genere, di tale riduzione si fa anche menzione dell’avviso di accertamento IMU – TASI. E’ importante sottolineare che non è possibile ricorrere al ravvedimento operoso dopo la ricezione dell’accertamento IMU – TASI. Infatti, si può aderire al ravvedimento operoso IMU (o altri tributi) entro un anno dalla scadenza naturale del tributo.
Il ravvedimento sull’omessa dichiarazione IMU TASI
Se entro Giugno dell’anno successivo al verificarsi della variazione IMU – TASI non viene presentata la dichiarazione, c’è senz’altro la possibilità di ravvedersi pagando una sanzione ridotta. Vi è un anno di tempo per pagare, con ravvedimento, la predetta sanzione ridotta. Per tutti i dettagli sulle modalità di ravvedimento, è possibile leggere un nostro importante e dettagliato articolo. Basta cliccare sul seguente link per leggerlo: Il ravvedimento operoso sui tributi locali.
Evita l’accertamento e creati da solo la dichiarazione IMU
Se avete un minimo di dimestichezza con il computer e con internet, potete, senz’altro, costruirvi la vostra dichiarazione IMU. Vi sono dei siti che vi consentono, con semplicità, di compilarla e stamparla attraverso dei modelli editabili. Per tutte le istruzioni su come compilarla leggete il nostro articolo dedicato cliccando sul seguente link: come compilare la dichiarazione IMU.
Proroga accertamenti IMU, TASI ed altri tributi comunali – locali
A seguito della pandemia covid 19 che ha colpito il mondo intero ed, in particolare, anche l’Italia, tutti gli accertamenti sui tributi comunali – locali in scadenza il 31 Dicembre 2020 sono stati prorogati al 26 Marzo 2021. In linea di massima si tratta di tutti i tributi relativi all’anno d’imposta 2015 (TARI, TASI, Canone Acqua, TOSAP, Imposta Pubblicità). Riguardo, invece, l’accertamento per omessa denuncia, al 31 Dicembre 2020 andava in prescrizione l’anno 2014. Ma tutti i dettagli sull’argomento sono descritti su un nostro importante articolo che potete legge cliccando su questo link: proroga scadenza accertamenti tributi locali – comunali.
Accertamento per omessa denuncia reiterato per diversi anni
Tanti si chiedono se è normale che gli enti reiterino gli avvisi di accertamento per omesso o infedele denuncia per diversi anni. In effetti, sembra una cosa anomala. Però, di recente, è intervenuta la sentenza della Corte di cassazione n. 8199 del 24 Marzo 2021. Con tale sentenza, la Corte ha, proprio, stabilito che l’obbligo di presentazione della dichiarazione deve essere applicato per ogni anno in cui non è stata inoltrata all’ente.
E’ sempre utile verificare se le variazioni contestate sono, o meno, soggette a dichiarazione di variazione. Infatti, come detto sopra, secondo quanto ha stabilito la Legge 4 Agosto 2006 n. 248, non tutte le variazioni sono suscettibili di dichiarazione IMU. Molte variazioni non devono più essere comunicate all’ente come, per esempio, compravendite, donazioni, successioni. Ciò in quanto il Comune, dal 2008 ha l’accesso ai dati catastali e, quindi, può riscontrare, in autonomo, le variazioni immobiliari.
Ciò che suggerisce la redazione, da leggere
In questo articolo abbiamo trattato l’argomento “Accertamento per omessa dichiarazione IMU e prescrizione” e la normativa di riferimento. Qui appresso vi indichiamo altri importanti articoli che vi consigliamo di leggere.
- Accertamento IMU 2014 e la prescrizione;
- Istanza accertamento con adesione.
- Come difendersi da un avviso di accertamento TARI;
- Casa si paga col codice tributo 3924;
- A cosa si riferisce il codice tributo 3963;
- Accertamenti Tassa Rifiuti (TARI): Può salvarti la prescrizione ?
- Il bonus acqua: a chi spetta;
- Proroga notifica accertamenti 2015 sui tributi al 26/03/2021.
- Il Nuovo Calcolo IMU gratuito di TributiComunali.it.
- Vai al Calcolo IMU Gratis di Tributi Comunali.it.
- Legge Finanziaria 2020: meno IRPEF ed IRAP.
- Acquistare in asta immobiliare. Quali sono le spese.
- La prescrizione dei tributi locali comunali.
- Prescrizione accertamento IMU 2017.
- Accertamento con adesione IMU.
Da diversi anni il comune di residenza mi addebita puntualmente con avviso di accertamento imu sanzioni per omessa ed infedele denuncia per un bene immobile di proprietà di srl
Chiedo…. è possibile ripetere annualmente tali addebiti relativi ad una solo “infedele dichiarazione” fatta nel 2007 ???
Poi l’infedeltà deriva dalla mancata apposizione di una croce su riquadro che indica “posseduto”…. e l’immobile è stato regolarmente indicato nelle apposite caselle.
Ritengo che la sanzione una volta accertata, per la prima volta nel 2012, non si possa ripetere ogni anno …!!!
Gradirei risposta e se occorre pagare un compenso, comunicatemelo pure.
Per la maggior parte delle variazioni è stato tolto l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU. Non sono soggette a dichiarazione IMU tutte quelle variazioni che il Comune può riscontrare d’ufficio. Tale eliminazione dell’obbligo si giustifica col fatto che, dal 2008, i Comuni hanno l’accesso ai dati catastali. La norma che ha disposto questa eliminazione dell’obbligo è la Legge 4 Agosto 2006 n. 248. Inoltre, le compravendite vengono comunicate dai notai tramite i MUI. Quindi, se non vi era obbligo di presentazione di dichiarazione, la sanzione non andava applicata. Le chiedo che tipo di variazione era la sua? Cioè le chiedo se era relativa a compravendita, donazione, successione o altro. Ciò per capire se era o meno soggetta alla dichiarazione IMU. Per il fatto della ripetizione annuale, se la dichiarazione andava fatta, va applicata per tutti gli anni. Questo lo ha confermato, tra l’altro, la sentenza n. 8199 del 24.03.2021 della Corte di Cassazione. In ogni caso se lei ha già provveduto ad effettuare la dichiarazione per gli anni a venire, non può più essere applicata la sanzione per omessa dichiarazione.