NEWS  I segreti su come pagare meno IMU
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La prescrizione dei tributi locali – comunali

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La prescrizione dei tributi locali comunali (IMU – TASI – TARI ecc..) e l’eventuale rimborso IMU su prescrizione è un argomento da attenzionare in modo particolare per evitare di pagare dei soldi non dovuti. Vogliamo premettere che tutti i tributi (comunali – locali o nazionali) vanno pagati e ciò per una questione di giustizia fiscale generale tra tutti gli utenti-contribuenti. Per tributi locali (o comunali) vanno intesi quelli da corrispondere al Comune di appartenenza e cioè Tassa Rifiuti (chiamata, in epoca precedente a quella attuale, anche T.I.A. o TA.R.E.S.), I.M.U., TA.S.I., Canone Acquedotto, T.O.S.A.P., Imposta sulla Pubblicità ed altri tributi minori. E’ importante, però, tenere una particolare attenzione alla prescrizione quinquennale dei tributi comunali (IMU – TASI – TARI ecc..) al fine di evitare di pagare delle somme non più dovute.

La legge che ha definito tale fattispecie sulla prescrizione è quella approvata il 27 dicembre 2006, n. 296, definita Legge Finanziaria 2007. L’articolo che ha disciplinato questa materia è il n. 1, dal comma 161 al comma 167. Era importante definire questa casistica sia per l’ente locale che per il contribuente in modo tale che potessero essere posti in essere dei paletti inequivocabili sulla prescrizione dell’IMU non pagata e di tutti gli altri tributi locali (TASI, TARI, TOSAP, ecc.).


Quali sono i termini prescrizionali stabiliti dalla legge ??

La presente normativa 296/2006 ha definito sia i termini che ha l’ente locale per notificare gli avvisi di accertamento in rettifica (oppure per omesso pagamento o liquidazioni) al contribuente sia l’altro termine che il contribuente medesimo ha per presentare eventuali richieste di rimborso per tributi locali pagati e non dovuti o pagati in più rispetto alla somma corretta da versare. Il legislatore, in entrambi i casi, ha voluto deliberare un termine unico di 5 anni. Molti pensano che la prescrizione IMU o TASI è di 3 anni o 2 anni ma è assolutamente sbagliato. Tenete, quindi, un occhio particolare alla prescrizione quinquennale dei tributi locali – comunali (IMU – TASITARI ecc..).

Il comma 161 è quello che ha regolamentato la prescrizione (TARI, IMU, TASI ed altri tributi locali) nei casi di accertamento da parte dei comuni . Tale comma, in concreto, stabilisce che gli enti locali possono notificare ai contribuenti avvisi di rettifica di dichiarazioni (siano esse infedeli o incomplete), accertamenti per omesso, ritardato o insufficiente versamento, liquidazioni, omesse dichiarazioni (laddove previste, come per esempio quelle relative all’I.M.U.), entro il termine del 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Normativa sulla prescrizione: assimilabilità all’art. 2948 del codice civile

La predetta legge finanziaria 2007 e cioè la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha consolidato la prescrizione quinquennale già prevista dall’art. 2948 del codice civile. Magari il codice lo aveva indicato in maniera un pò generica. Infatti, il comma 4 del predetto articolo così si esprime: “si prescrivono in 5 anni gli interessi e, più in generale, tutto ciò che deve pagarsi, con periodicità, ad anno o in termini più brevi“. In effetti, tutti i tributi locali – comunali su cui poggia la prescrizione di cinque anni, hanno una cadenza di pagamento annuale (vedi IMU, TARI, TOSAP, Canone Unico Patrimoniale). Solo il al canone acqua, da poco, è stata assegnata una prescrizione biennale.

Prescrizione tributi locali: differenza tra accertamento per omesso o insufficiente pagamento o omessa dichiarazione

Vi è una differenza sostanziale tra prescrizione per accertamento su omesso o insufficiente versamento ed accertamento per omessa dichiarazione. Nei casi di IMU, per esempio, l’accertamento per omesso o insufficiente versamento può essere fatto entro cinque anni da quando il versamento è stato fatto o avrebbe dovuto essere fatto. Poniamo, per esempio l’anno 2016, i versamenti avrebbero dovuto essere fatti entro giugno e dicembre dello stesso anno 2017. Pertanto, l’accertamento per omesso o insufficiente deve essere fatto entro il 31 Dicembre del 2022 (entro 5 anni).

Nei casi, invece, di omessa dichiarazione il termine prescrizionali per l’eventuale emissione dell’accertamento è diverso. Infatti, la dichiarazione IMU relativa al 2017 avrebbe dovuto essere fatto entro Giugno dell’anno successivo (quindi Giugno 2018). Di conseguenza, per l’ipotetico avviso di accertamento, relativo all’anno 2017, il Comune ha tempo per emetterlo fino a Dicembre 2023 (cioè entro 5 anni dal mese di Giugno 2018). Pertanto, per lo stesso anno d’imposta i due tipi di accertamento quinquennale per i tributi comunali hanno un differente periodo di prescrizione.

Dal 2020 cade la decadenza prevista dal comma 163 Legge 296/06.

Oltre ai termini prescrizionali per l’invio degli accertamenti IMU, TASI o altri tributi locali, i Comuni sono soggetti anche ad un termine di decadenza se entro 3 anni dall’emissione di un avviso di accertamento non provvedono ad avviare la Riscossione Coattiva. Tale termine decadenza, però, dal 1 Gennaio 2020, viene soppresso in concomitanza con l’entrata in vigore dell’accertamento esecutivo. Per leggere l’interessante articolo vi invitiamo a cliccare sul seguente link: Accertamento esecutivo dei tributi locali.

La rottamazione delle cartelle esattoriali dal 2000 al 2020 col decreto sostegni 2021

Novità per i tributi locali e statali dal 2021. Il Decreto Sostegni (D.L. 22/03/2021) ha stralciato tutte le cartelle esattoriali i cui ruoli sono stati consegnati ai concessionari (equitalia o altri) dal 2000 al 2010. Si tratta di circa 16 milioni di cartelle che, così, vengono, in automatico, eliminate dal fisco. Un articolo completo e dettagliato sull’argomento potete leggerlo sul nostro blog nella seguente pagina: rottamazione cartelle esattoriali 2000-2010.

La notifica delle maggiorazioni ai sensi della legge sulla prescrizione dei tributi locali

La notifica delle maggiorazioni va effettuata, anch’essa, entro 5 anni. Quindi la prescrizione quinquennale dei tributi localicomunali (IMU, TASI, TARI, TOSAP, ICP, ecc.) va anche attenzionata per le sanzioni ed interessi. Entro il termine di 5 anni dovranno essere, pertanto, contestate ed irrogate all’utente, le relative maggiorazioni tributarie (per esempio sanzioni, interessi, more varie) previste dalle rispettive norme che interessano i vari tributi.

Ciò ai sensi del Decreto Legislativo n. 472, artt. 16 e 17. Il comma 164 stabilisce i tempi ed i criteri entro i quali devono essere fatte le richieste di rimborso IMU-TASI-TARI da parte degli utenti. Il parlamento ha voluto equiparare i due termini in cinque anni, con ogni probabilità, per una ragione di equità tra le due parti e di equilibrio legislativo.

I cinque anni decorrono  dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione al contribuente. Poi, l’ente locale dovrà provvedere ad evadere la richiesta di rimborso IMU-TASI-TARI entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Pertanto, occorre fare molta attenzione in entrambe le circostanze. Nel primo caso, il cittadino deve verificare la data in cui il Comune provvede a notificargli il provvedimento.

E’ chiaro che anche il comune dovrà essere preciso nel rispettare i tempi di di notifica. L’ente può consegnare all’ufficio postale preposto (o a ditte private autorizzate alla spedizione e notifica) gli avvisi di accertamento entro il termine di cinque anni rispetto all’anno di riferimento. Per esempio, se il Comune deve emettere un accertamento relativo all’anno 2015, dovrà notificare i relativi avvisi entro il 31 Dicembre del 2020.

Come notificare gli avvisi di accertamento o solleciti ??

L’ente, per le notifiche ai contribuenti residenti, può utilizzare sia i messi notificatori comunali che il servizio postale. Per le notifiche a soggetti non residenti si può utilizzare il servizio postale o i messi notificatori dei comuni in cui gli utenti hanno la loro residenza anagrafica.

In quest’ultimo caso l’ufficio tributi del Comune dovrà trasmettere (in doppia copia), gli atti da notificare ai contribuenti interessati. Il Comune può anche utilizzare il servizio delle poste private. I messi, dopo aver ricevuto detti atti, provvederanno a verificare l’effettiva residenza, nel loro comune di appartenenza, dei contribuenti interessati.

Solo dopo provvederanno a notificare gli avvisi apponendo idonea “relata di notifica”. Detti messi trasmetteranno al comune richiedente copia dell’atto notificato. Si sottolinea che detta forma di notifica, prevede, in genere, il pagamento di un canone minimo da parte del Comune che ha chiesto questo tipo di notifica in favore dell’ente che l’ha effettuata.

Se decorrono i 5 anni si ha la prescrizione dei tributi locali

Se l’accertamento viene notificato dopo il termine di cinque anni, i relativi tributi, interessati dal provvedimento, sono da ritenersi prescritti . Per far valere la prescrizione IMUTASITARI (ed altri tributi locali), però, occorre effettuare una contestazione scritta. Occhio, quindi, a chiedere la prescrizione quinquennale dei tributi comunali nei tempi previsti dalla norma.

In prima battuta, si consiglia di presentare una richiesta di annullamento cosiddetta “in autotutela” al comune che ha emesso il provvedimento. Nella lettera vanno indicati i motivi per i quali si chiede la “prescrizione per IMU“, TASI, TARI ecc.. . Se l’ente accoglie la richiesta, formulerà il relativo atto di annullamento – sgravio del provvedimento emesso in precedenza. Cliccando sul seguente link potete leggere un importante articolo in cui vi spieghiamo, passo passo, che cos’è e come si crea un ricorso in autotutela.

Se il comune non dovesse accogliere la richiesta e l’utente riconosce, invece, che vi sono chiari presupposti per un annullamento, occorrerà presentare un ricorso alla commissione tributaria competente per territorio. Per presentare il ricorso TARI (o su altri tributi) potete anche farvi assistere da un professionista. Se siete in grado di gestirvi da soli il ricorso potete anche farlo se il valore della controversia non supera l’importo di 3.000 euro.

Rigetto all’istanza “in autotutela” di prescrizione quinquennale dei tributi locali comunali

Quando si presenta un’istanza, in “autotutela”, di prescrizione IMU, TASI, TARI, TOSAP, ICP, ecc., occorre fare molta attenzione. Non bisogna far decorrere il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso in commissione tributaria. Tale termine, infatti, decorre dal momento della notifica dell’avviso di accertamento da parte del Comune.

Perché bisogna fare attenzione nei casi di ricorso in autotutela ? Perché l’ente ha trenta giorni di tempo per formulare la sua risposta. E se la risposta non arriva o arriva in ritardo (col “non accoglimento” della prescrizione), si corre il rischio di far scadere il termine di 60 giorni per proporre ricorso in commissione tributaria.

Ma, intanto, scorrono, in contemporanea, anche i 60 giorni di tempo (decorrenti dalla notifica dell’avviso da parte del Comune) che l’utente ha per proporre, eventualmente, il ricorso presso la commissione tributaria. Pertanto, bisogna tenere d’occhio entrambi i tempi per evitare di perdere soprattutto l’opportunità di chiedere il giudizio della predetta Commissione Tributaria. Pertanto, si consiglia di cominciare a mobilitarsi già il giorno dopo il ricevimento dell’accertamento ed evitare inutili perdite di tempo nell’iniziare l’iter di contestazione.

Secondo aspetto: verifica spese necessarie per ricorso sulla prescrizione dei tributi locali comunali

E’ chiaro che prima di procedere ad un ricorso ufficiale presso la commissione tributaria, e relativo alla prescrizione dei tributi locali comunali, bisogna valutare molto bene le spese da sostenere. Ciò è importante per valutare la congruità dello stesso ricorso sia in ragione della somma richiesta dall’ente sia in funzione di tutte le spese da sostenere (onorario al commercialista o avvocato che vi seguirà, bolli, spese di viaggio ed altre spese vive). Tutto questo al fine di evitare che i costi siano superiori alle somme che si andrebbero a recuperare nel caso di esito favorevole della sentenza finale.

Ciò non vuole rappresentare un deterrente nei confronti di chi desidera perseguire le vie della giustizia tributaria (cosa più che doverosa). Costituisce, invece, un voler ricondurre le eventuali azioni dei ricorrenti in una logica di economicità e ragionevolezza. Ma, comunque, si ha sempre rispetto ed ammirazione nei confronti di chi, al solo fine di perseguire una giustizia a tutti i costi, è anche disponibile a sostenere, con coscienza, spese anche superiori agli importi chiesti dagli enti locali.

Bisogna ricordarsi del termine di 5 anni dal pagamento riguardo le eventuali richieste di rimborso previsto dal comma 164, art. 1, della sopra citata Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in quanto si rischia di perdere le somme pagate. Quindi, vi suggeriamo di fare molta attenzione a pagare gli importi corretti. Se provate, da soli, a fare i calcoli sulle imposte ma avete dei dubbi sui calcoli, rivolgetevi a professionisti, CAF o esperti in materia.

Vi è stata notificata una cartella da Equitalia senza avere ricevuto nulla prima ??

Vi può anche capitare di ricevere una cartella esattoriale equitalia (o altro concessionario), una ingiunzione di pagamento, senza avere avuto in notifica precedenti atti. Anche in questo caso occorre fare molta attenzione prima di pagare. Non bisogna precipitarsi subito in posta o in banca per effettuare il pagamento ma occorre sempre valutare bene ciò che si è ricevuto. Se avete qualche difficoltà nel comprendere l’oggetto degli atti che vi hanno recapitato, parlatene con esperti della materia e fatevi chiarire il tutto. Anche in tale caso possono esservi i presupposti per eccepire la prescrizione sui tributi locali comunali.

Perché vi evidenziamo questo ??

Partiamo dal presupposto che prima di ricevere un’ingiunzione fiscale o una cartella esattoriale, il Comune (o la ditta incaricata o a seguito di idonea convenzione) avrà notificato un avviso di accertamento (mettiamo, per ipotesi, riguardante l’IMU). Se l’avviso è stato ricevuto, per un qualunque errore o malinteso, da un vostro conoscente o familiare che non è all’interno del vostro nucleo familiare e, questi ultimi soggetti, hanno omesso (o dimenticato) di mettervi a conoscenza del provvedimento comunale, lo stesso atto si ha come “mai notificato”.

Le notifiche, infatti, sono correttamente eseguite se effettuate all’interessato (soggetto passivo d’imposta) o, ad un componente del suo nucleo familiare. In tali fortuite ed accidentali circostanze, quando una notifica viene effettuata a persona non idonea a riceverla, nella maggior parte dei casi (e fatti salvi i casi in cui gli addetti ai lavori intercettano l’errore risolvendo il tutto) ciò porta, in ogni caso, a far scorrere l’iter della pratica. Il problema viene fuori al momento della notifica della cartella.

Anche in tale caso ci sono dei rimedi

Basta presentare, al Comune che ha emesso l’atto di accertamento iniziale, una richiesta di annullamento “in autotutela” a mezzo della quale si chiede l’annullamento dell’avviso esponendo il vizio di notifica sopra evidenziato. L’ente, con ogni probabilità, annullerà l’atto. Nel caso in cui non annulla adducendo delle motivazioni, potete valutare il tutto. Se ritenete valide le giustificazioni prodotte dall’ente potete risolvere il tutto procedendo con il pagamento. In difetto, se pensate di avere ragione potete valutare di presentare un ricorso alla Commissione Tributaria (ma prima fate la stessa accurata analisi di cui vi ha parlato sopra).

Fac-Simile richiesta di annullamento per prescrizione dei tributi comunali IMU, TASI, TARI.

Qui sotto è possibile scaricare un modello di richiesta di annullamento per prescrizione TARI o qualunque altro tributo. Bisogna solo modificarlo ed adattarlo alle vostre esigenze. E’ chiaro che vanno inseriti i vostri dati anagrafici.

Il nuovo sistema di pagamento PagoPa

PagoPa è il nuovo sistema di pagamento online a mezzo del quale è possibile effettuare diversi pagamenti a favore di una Pubblica Amministrazione. In altre parole, è un sistema di pagamenti elettronici che è stato creato da AGID con l’obiettivo di favorire la semplicità, la sicurezza e la trasparenza di tutti i versamenti verso gli enti.

L’abbreviativo “PA”, infatti, sta ad indicare la Pubblica Amministrazione. Per effettuare pagamenti con il sistema PagoPa occorre prima effettuare una registrazione in uno degli appositi portali. Poi dal login, bisogna inserire le proprie credenziali di accesso e poi è possibile accedere al sistema PagoPa.

A gestire tutto il sistema c’è l’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) alla quale è stato affidato il compito di digitalizzazione e del miglioramento di tutto il sistema dei pagamenti informatici. Questa forma di pagamento è senz’altro un notevole passo in avanti rispetto ai semplici pagamenti allo sportello. Col PagoPa ogni cittadino può pagare una gran parte dei tributi (soprattutto locali – comunali) dal computer di casa propria. Un’analisi piuttosto attenta e particolareggiata sull’argomento è stata fatto nel seguente articolo che puoi leggere cliccando sul seguente link: Sistema PagoPa.

Dal 1 Gennaio 2020 nuova prescrizione per il Canone Acqua

Vi descriviamo qui una importantissima novità sulla prescrizione del Canone Acqua. In pratica, per tutte le bollette ordinarie (trasmesse con posta semplice) inviate a decorrere dal 1 Gennaio 2020, decorre un nuovo termine prescrizionale di due anni. Tale periodo biennale decorre dalla data di scadenza apposta sulla bolletta.

Nella sostanza, chi non ha ricevuto la bolletta acqua inviata per posta semplice a partire dal 1 Gennaio 2020, se non riceve un sollecito notificato entro due anni, sempre relativo alla medesima bolletta, può eccepire la prescrizione quinquennale dei tributi locali comunali e, quindi, la “non debenza” del canone“. Cliccando sul seguente link, potete leggere un dettagliato articolo su questo argomento: nuova prescrizione per il Canone Acqua.

Rimborso per pagamento effettuato dopo la prescrizione IMU, TASI, TARI, TOSAP, ICP.

Questo è un argomento piuttosto complicato. E’ vero che la canonica richiesta di rimborso per un pagamento non dovuto deve essere fatta entro 5 anni. Di solito, tale richiesta si conclude con esito positivo per il contribuente. Eccepire, però, un rimborso, ponendo come motivazione il pagamento effettuato dopo il sopraggiungere della prescrizione, potrebbe essere più complicato.

Ciò in quanto non vi sono norme specifiche su questa casistica. In questi casi, comunque, il contribuente, può, senz’altro presentare la richiesta di rimborso attendendo la risposta dell’ente. Nel caso in cui il Comune (o l’eventuale diverso ente) rigettano tale richiesta di rimborso, è possibile anche valutare l’apertura di un giudizio – contenzione (commissione tributaria, giudice di pace). Prima di adire le vie legali è bene valutare la congruità dell’azione legale rispetto all’importo richiesto a rimborso e per il quale è stato rigettato il rimborso.

Altri importanti articoli da leggere !!

Oltre al presente articolo “Occhio alla prescrizione dei tributi locali comunali” TARI, IMU, TASI, TOSAP, ICP, ecc.. con cui abbiamo tracciato una panoramica molto dettagliata sella prescrizione quinquennale dei tributi comunali – locali, vi consigliamo la lettura di questi altri importanti articoli presenti in questo blog:

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