Lo stato italiano, per il 2021 (ma anche per gli anni a seguire 2022, 2023, ecc..), ha approvato delle novità sull’Imposta Municipale Unica (IMU) per gli italiani residenti all’estero. Queste novità sono state inserite nelle Finanziaria 2021 (Art. 1, comma 48, Legge n. 178 del 30/12/2020). Per la verità, tali contribuenti italiani residenti all’estero hanno trascorso un anno nell’incertezza. Ciò in quanto la legge finanziaria che ha riformato l’IMU nel precedente anno 2019 (ed esattamente la Legge n. 160/2019) non ha inserito gli italiani residenti all’estero tra i soggetti aventi diritto all’esenzione IMU sull’abitazione principale.
L’incertezza dipende dal fatto che la predetta legge n. 160/2019, nell’omettere gli italiani residenti all’estero come aventi diritto alle esenzione per l’abitazione principale, non ha abolito l’art. 9-bis del decreto legge n. 47/2014 che, invece, attribuiva questo diritto. Infatti tale articolo, riconosceva, proprio, agli italiani residenti all’estero il diritto al beneficio dell’esenzione IMU per abitazione principale con delle condizioni. Di conseguenza tanti contribuenti italiani residenti all’estero si sono fatti delle lecite domande come quelle sotto indicate.
- L’art. 9-bis del decreto legge n. 47/2014 continua ad essere applicabile per il 2020 ?
- Va preso per buono l’art. 1, comma 741, lettera “c” il quale non ha indicato gli italiani residenti all’estero come aventi diritto all’esenzione per un’abitazione in Italia ?
Come la pensano i Comuni
Per la verità le interpretazioni dei vari Comuni non sono state unanimi. Pertanto, ci sono enti che per il 2020 hanno continuato a riconoscere l’esenzione agli italiani residenti all’estero in funzione del fatto che il decreto legge n. 47/2014 non è stato abolito con la Legge n. 160/2019. Altri enti ritengono, invece, che per l’anno 2020, non deve essere riconosciuta l’esenzione IMU per l’abitazione principale situata in Italia. Certamente, solo una delle due interpretazioni è quella giusta. Quello che è certo è che, in caso di eventuali ricorsi, dovrà essere un giudice a stabilire da quale parte sta la ragione.
Dal 2021 – 2022 arriva il chiarimento dello Stato per i residenti all’estero
A togliere ogni dubbio sui benefici IMU per i residenti all’estero è arrivata la legge finanziaria 2021 (Legge 178/2020, art. 1, comma 48). Questa normativa 2021, rispetto alla precedente, ha introdotto diverse novità sull’IMU per i residenti all’estero. Andiamo, adesso, ad analizzare cosa diceva, prima dell’attuale riforma, il precedente decreto legge n. 47/2014 (art. 9 – bis). Poi, andiamo, anche, ad analizzare i contenuti della nuova disposizione di legge sull’argomento in questione.
Fino all’anno d’imposta 2019 gli italiani residenti all’estero, hanno mantenuto il diritto all’esenzione su una sola abitazione. In caso di proprietà di più abitazioni, quella principale era, chiaramente, quella utilizzata al rientro temporaneo in Italia (per ferie o altri motivi). Qui sotto vi indichiamo quelli che erano i precedenti requisiti per ottenere l’esenzione IMU sull’abitazione principale e, contestualmente, la riduzione TASI e TARI per i due terzi.
- Essere usufruttuari o proprietari di almeno un immobile in Italia.
- Essere già pensionati nel paese di residenza estero.
- Iscrizione nel registro AIRE (cioè quello relativo agli italiani residenti all’estero).
- L’abitazione non doveva essere data in locazione o concessa in comodato d’uso gratuito.
Vediamo, adesso, cosa è cambiato, di fatto, con l’entrata in visore della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. L’art. 1, comma 48, ha introdotto diverse novità, dal 2021, 2022 e seguenti, riguardo l’IMU per i residenti all’estero. La variazione principale è quella che è stata eliminata l’esenzione IMU ed è stata introdotta la riduzione del 50%. La predetta riduzione, come accadeva in precedenza, è stata concessa solo su un’abitazione (quella utilizzata come principale al rientro in Italia). Ma la legge n. 178/2020 (finanziaria 2021) ha introdotto, anche, altre novità sull’intera fattispecie dei residenti all’estero che esaminiamo nel prossimo paragrafo.
Cos’è cambiato per gli italiani residenti all’estero in vista dell’acconto IMU 2021
Le novità IMU 2021, 2022 e seguenti, per tutti gli italiani (e non) residenti all’estero, sono, pertanto, evidenti rispetto alle preesistente normativa. Infatti, il precedente Decreto Legge 28/03/2014, n. 47, art. 9 – bis, (convertito dalla legge 23/05/2014, n. 80) prevedeva l’esenzione totale IMU su una sola abitazione in Italia. Sopra vi abbiamo indicato le condizioni previste dalla precedente legge per avere diritto all’esenzione totale su una casa).
La nuova norma e, cioè, la Legge n. 178/2020, art. 1, comma 48, come già vi abbiamo anticipato, ha concesso soltanto la riduzione del 50% per i residenti all’estero. Ma un’altra novità importante è che il beneficio della riduzione del 50% è stato concesso a tutti i residenti all’estero che abbiano un immobile in Italia (anche ai non italiani). Inoltre, per tutti i residenti all’estero che rientrano nei requisiti previsti dalla nuova Legge n. 178/2020, è stata confermata la riduzione sulla Tassa Rifiuti (TARI) di due terzi. Qui sotto vi indichiamo i requisiti per ottenere tale beneficio della riduzione IMU del 50% su una sola abitazione in Italia.
- Occorre essere usufruttuari o proprietari dell’immobile.
- Bisogna essere titolari di pensione estera ma in regime di convenzione internazionale con la nazione italiana.
- L’abitazione non deve essere concessa in comodato gratuito data in locazione.
I predetti requisiti sono leggermente diversi a quelli in vigore fino al 2019. Vi sono tre differenze rispetto alla precedente normativa. La prima è quella che bisogna essere titolari di pensione, nel paese di residenza, ma in regime di convenzione internazionale con l’Italia. La seconda è che non è più necessaria l’iscrizione all’AIRE. La terza novità e che il beneficio è stato esteso a tutti i residenti all’estero che hanno abitazioni in Italia (in precedenza i beneficiari dell’agevolazione erano solo gli italiani residenti al’estero).

Che significa Pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia ?
Questo è uno degli aspetti che ha creato maggiori dubbi interpretativi. Ma, a tale riguardo, è intervenuto un chiarimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la circolare n. 5/DF del 11 Giugno 2021. Tale circolare spiega che, in materia previdenziale, la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati nei seguenti paesi esteri.
- Paesi dell’Unione Europea, SEE (Liechtenstein, Norvegia e islanda), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito. Questi paesi sono consultabili cliccando sul seguente link: https://www.inps.it/prestazioniservizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-disicurezza-sociale;
- in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (cioè pensione in regime di convenzione bilaterale), consultabili cliccando sul seguente link: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati.
Bisogna sottolineare che, come si evince dal precedente link, riguardo il Messico e la Corea, le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione della pensione dei periodi assicurativi. Di conseguenza, in tale circostanza, non può essere applicato il regime agevolativo previsto dall’art. 1, comma 48, della Legge 178/2020.
Lo Stato italiano rimborserà ai Comuni la somma concessa come riduzione IMU del 50% ai residenti all’estero
I Comuni tirano un sospiro di sollievo visto che le minori entrate derivanti dalla riduzione IMU del 50% per i residenti all’estero, vengono rimborsate dallo stato. Questo è quanto prevede l’art. 1, comma 49 della Legge n. 178/2020. Per tale ragione il predetto comma ha previsto la costituzione di un fondo di circa 12 milioni di Euro presso il Ministero degli interni, su base annuale. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della predetta legge n. 178/2020 il Ministero degli Interni emanerà un decreto ai fini della ripartizione del fondo.
Tale decreto verrà emanato dopo avere sentito la Conferenza Stato-città. Con ogni probabilità i Comuni dovranno presentare una richiesta al fine di avere tale rimborso da parte dello Stato. Ma, probabilmente, saranno anche stabilite le modalità del predetto rimborso. I Comuni, pertanto, dovranno seguire, con attenzione, i successivi decreti.
Pubblicizzare le variazioni normative sulle novità IMU 2021 – 2022 per i residenti all’estero
Questa redazione suggerisce ai Comuni di dare massima pubblicità di queste novità normative IMU, dal 2021 – 2022, per i residenti all’estero. Ciò in considerazione del fatto che i residenti all’estero (non essendo in Italia) possono avere difficoltà a venire a conoscenza delle variazioni normative. La pubblicità potrebbe essere effettuata tramite comunicati stampa, con avvisi inseriti nei vari siti dei Comuni oppure anche attraverso mail inviate direttamente agli utenti interessati.
Anche se non previsto da nessuna norma, informare gli utenti residenti all’estero su queste variazioni sarebbe opportuno. Infatti, può accadere che questi contribuenti continuino a non versare l’imposta nella convinzione di continuare a godere delle esenzione totale per l’abitazione principale. L’eventuale omesso versamento fa scattare l’accertamento IMU con un pesante aggravio di sanzioni (30%) oltre interessi legali.

IMU per i residenti all’estero: diverse variazioni nel corso degli anni
La normativa riguardo l’IMU per gli italiani residenti all’estero ha subito, negli anni, diverse variazioni. Questo ha contribuito a disorientare parecchio tali contribuenti. E’ da sottolineare che fino al 2014 lo stato italiano aveva dato facoltà a tutti i comuni di applicare o meno, agli italiani residenti all’estero, l’esenzione sulla prima casa occupata in Italia. Di conseguenza, il Comune che desiderava riconoscere il beneficio dell’esenzione IMU su un’abitazione in Italia, doveva fissarlo in un apposito regolamento.
E’ chiaro che questa situazione ha creato una diversità di vedute tra i vari Comuni italiani. Infatti, tanti Comuni hanno deciso di riconoscere l’esenzione IMU e diversi altri, invece, non l’hanno concessa. Questo, chiaramente, non metteva tutti gli italiani residenti all’estero in una condizione paritaria fra di loro. In alcune circostanze, Comuni vicini (o forse anche confinanti) avevano regolamenti opposti sulla casistica. E’ evidente che una tale situazione ha finito per creare una sorta di discriminazione tributaria tra i vari contribuenti residenti all’estero.
Forse per tale ragione il legislatore ha ritenuto di variare la normativa ed introducendo il il Decreto Legge n. 47/2014. Con tale decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (art. 9-bis), applicabile dal 2015, lo Stato italiano ha approvato l’esenzione totale IMU su un’abitazione di proprietà in Italia dettando dei precisi requisiti che abbiamo indicato in uno dei paragrafi precedenti.
In una prima fase, l’esenzione totale è stata prevista solo per l’IMU (nel caso di esistenza dei 3 requisiti di cui sopra). Per la TASI, è stata deliberata solo una riduzione di due terzi. Solo successivamente, con l’adozione della legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), è stata estesa anche alla TASI l’esenzione totale. Pertanto, solo per l’anno 2015, i cittadini italiani residenti all’estero, hanno avuto l’esenzione totale dall’IMU e la riduzione di due terzi per la TASI.
Novità 2022 per l’abitazione principale dei residenti all’estero
La legge di bilancio 2022 è intervenuta sulla materia aumentando la riduzione IMU per l’abitazione principale dei residenti all’estero. Tale riduzione, quindi, per il 2022 ha un’incidenza maggiore. Infatti, i residenti all’estero pagheranno solo il 37,50% della somma ordinaria. Restano fermi i vincoli di non locare l’abitazione e di non stabilire, su di essa, contratti di comodato gratuito. Confermiamo che tale ulteriore beneficio è solo applicabile al 2022 salvo eventuali proroghe. Cliccando sul seguente link puoi leggere un nostro articolo dedicato a questa novità sull’incremento della riduzione al 63,50% solo per il 2022. Riduzione IMU residenti estero 2022.
I suggerimenti della redazione di tributicomunali.it
Con questo articolo abbiamo trattato il seguente argomento “Residenti estero: Novità IMU 2021 – 2022 abitazione principale“. Una materia che subito diverse variazioni negli ultimi dieci anni e che ha creato molta confusione tra i contribuenti italiani residenti all’estero. Noi della redazione di tributicomunali.it ci auguriamo di avervi tolto ogni dubbio su tale materia. Se vi sono rimaste delle cose poco chiare, potete utilizzare lo spazio dei commenti . Qui sotto vi indichiamo altri articoli del nostro blog molto interessanti e che vi consigliamo di leggere.
- Le riduzioni sulla Tassa Rifiuti (TARI) che tanti non conoscono.
- La scadenza dell’acconto IMU 2021. Tutti i particolari.
- Esenzione IMU coniugi con residenze diverse: non applicabilità.
- Novità IMU 2019-2020-2021.
- L’esenzione acconto IMU 2021 per le attività economiche causa covid 19.
- Quanto e come incidono gli interessi e sanzioni negli accertamenti sui tributi comunali.
- Aste immobiliari: a quanto ammontano le spese ?
- Come si crea il modello 730/2021 precompilato.
- Crea la tua identità digitale con l’account spid.
- Multe autovelox e punti patente: fare o meno ricorso ?
- Stralcio cartelle esattoriali fino a 5000 Euro: Come funziona ?
- Il Nuovo Calcolo IMU gratuito di TributiComunali.it.
- Vai direttamente al Calcolo IMU Gratis di Tributi Comunali.it.
- Iscrizione AIRE online.
- Novità IMU 2023: Leggi l’articolo per scoprirle.
Per pensionati italiani residenti in Germania – Francia – Spagna – Svizzera e in tutti gli altri paesi europei, in possesso di pensione in convenzione internazionale con l’Italia e di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, possono usufruire della riduzione IMU del 50% sull’unico immobile posseduto in Italia come abitazione principale?
Grazie
I paesi da lei indicati, purtroppo, non rientrano tra quelli in convenzione internazionale con l’Italia. Tutti i paesi che rientrano li può vedere all’interno del seguente articolo, più o meno alla metà dello stesso: https://www.tributicomunali.it/tributi-comunali/residenti-estero-novita-imu-2021-abitazione-principale/
Dunque se ho capito bene , Essendo italiano residente in Svizzera pensionato (invalidità) non posso usufruire della riduzione IMU sull’unico immobile posseduto in Italia come abitazione principale et tutti gli altri requisiti ?
Per usufruire dell’esenzione IMU, su un’abitazione in Italia, i residenti all’estero devono usufruire di pensione nel paese di residenza. Inoltre, tale pensione deve essere stata conseguita con cumulo di contributi previdenziali italiani. Naturalmente, l’abitazione non deve essere locata, ne data in comodato gratuito.
Vivo negli Stati Uniti. La mia pensione è esclusivamente basata su anni di lavoro negli USA. Non ho mai lavorato in Italia. Ho recentemente acquistato un appuntamento in Italia. Posso usufruire delle agevolazioni IMU e TARI?
Thank you
Anna
Purtroppo non può usufruire dei benefici in quando la nuova norma prevede che il contribuente percepisca pensione estera con contributi in totalizzazione con quelli italiani.
non trovo giusto che gli italiani all` estero
siano trattati diversamente da quelli residenti in italia
e semplicemente anomalo
Chiarisco la casistica per evitare incomprensioni. Un italiano residente a Milano che ha casa a Palermo, Roma, Firenze o altra città d’Italia, paga l’IMU come seconda casa. Gli italiani, per avere il beneficio di abitazione principale (quindi per godere dell’esenzione IMU) devono risiedere anagraficamente nell’abitazione. I residenti all’estero, fino a qualche anno fa avevano un grosso beneficio e cioè quello di avere diritto al beneficio di abitazione principale anche senza avere la residenza. Bastava essere pensionati nel paese estero, essere iscritti all’AIRE ed avere l’abitazione italiana non affittata. Purtroppo, con le nuove norme il legislatore ha ristretto questi benefici per il residente all’estero. Oggi, infatti, per godere dell’agevolazione IMU per abitazione principale, l’italiano residente all’estero deve percepire pensione estera con totalizzazione di contributi italiani. Cioè deve trattarsi di pensione estera percepita con un cumulo di contributi italiani ed esteri. Inoltre, il beneficio è stato ridotto al 50% mentre prima era sul totale dell’imposta. Chi rientra in questi parametri può anche godere della riduzione sulla tassa rifiuti del 66%. E’ chiaro che rispetto alla precedente norma l’italiano residente all’estero ha avuto una penalizzazione.
Noi emigrati Italiani pensionati in Svizzera, paghiamo già una volta sui nostri beni che abbiamo in Italia in base all’accordo sulla doppia imposizione, costretti a dichiarare tutto al fisco svizzero. Quante volte dobbiamo pagare le tasse, abbiamo dovuto dichiarare anche qualche soldo sul conto in Banca. All’epoca ci fu detto che dovevamo pagare solo un terzo delle imposte locali. Zero IMU, 1/3 Tasi e un terzo Tari. Domanda: a che gioco stiamo giocando !!!
Purtroppo si tratta di leggi statali e, quindi, le valutazioni (giuste o sbagliate che siano) le fa il legislatore. Alla luce della recente riforma il residente all’estero, per avere il beneficio della riduzione IMU del 50% (e non più esenzione) dovrà avere una pensione estera con cumulo di contributi italiani. Se si ha questa condizione, si usufruisce anche della riduzione del 66% sulla Tassa Rifiuti. Nel caso contrario bisognerà pagare i predetti tributi per intero. Dispiace, senz’altro, per il ridimensionamento dei benefici ma la realtà attuale è questa.
Ciao, sono nato in Italia e vivo in Francia. Ogni anno vado in Italia in estate a casa dei miei genitori defunti, individuati dal comune AO5. Da qualche anno ho comprato la casa accanto alla casa dei miei genitori che ora la rende una casa Bifamiliare. Volevo sapere quali sono i miei diritti in merito alle tasse IMU-TARI-TASI. Perché per anni il comune mi ha tassato sulle due case. Potete informarmi sui miei diritti e sulle agevolazioni fiscali a cui potrei avere diritto. Grazie per il tuo ritorno. Claudio
Per i residenti all’estero, in base alla nuova normativa che avrà letto nell’articolo, le agevolazioni sono legate al possesso di pensione estera con cumulo di contributi italiani. Se è pensionato potrà usufruire della riduzione del 50% di IMU e del 66% di Tassa Rifiuti. La TASI è abolita dal 2020. Inoltre, se è pensionato può usufruire delle predette agevolazioni se la casa non è locata. Se non è pensionato non può usufruire di tali benefici. Potrebbe, però, godere della riduzione sulla Tassa Rifiuti come “non residente”. Ma deve contattare il suo Comune per capire se ha previsto tale riduzione nel relativo regolamento. L’IMU rimarrà tassabile senza alcuna riduzione.
Buongiorno a tutti,
quello che trovo davvero bizzarro è che: quando si deve pagare una qualche tassa,
statale, regionale, comunale, qualunque essa sia, ed il pagamento,non è stato effettuato, viene inviato un avviso (sollecito) di pagamento, questo per RISPETTO dell`UTENTE, cosa che succede QUASI in tutta Europa (specialmente per noi Italiani che siamo i più tartassati d`Europa) L`Italia si astiene…. ma ti manda una raccomandata di pagamento con somma+morosità+interessi molto spesso ignari di avere queste pendenze !!?? probabilmente morosità e interessi fanno gola !! siamo nel terzo SECOLO, basta pigiare un TASTO!!!
Nel caso di sollecito, l’avviso non prevede sanzioni ma, al limite, solo spese di notifica (per esempio spese postali). Se, però, dopo la notifica del sollecito, l’utente non adempie al pagamento, purtroppo scatta l’accertamento con la sanzione (prevista per legge) del 30%. Nel caso di IMU, però, non esiste un sollecito in quanto il pagamento dell’utente deve essere fatto, autotassazione, entro le date previste del 16 Giugno e 16 dicembre (i canonici acconto e saldo). Pertanto, se l’utente non adempie al versamento, scatta direttamente l’accertamento con sanzioni del 30% ed interessi legali. Purtroppo, questo è quello che, al momento, prevedono le leggi italiane. Parliamo, ovviamente di tributi locali comunali.
Buongiorno,
Sono italiano residente in Belgio. Ho lavorato solo in Belgio.
Ho una pensione belga. Non ho una pensione italiana. Non pago le tasse in Italia.
Ho diritto allo sconto?
Per avere diritto alla riduzione del 50% su un’abitazione (quella principale) bisogna essere titolari di pensione estera con cumulo di contributi italiani. Se lei non ha mai lavorato in Italia, non potrà avere dei contributi previdenziali italiani cumulabili con quelli esteri. Di conseguenza, non potrà usufruire della riduzione IMU del 50%. Dovrà, quindi, pagare la quota intera come seconda casa.
Buongiorno MAURIZIO, sono nato in ITALIA e dall’età di 2 anni vivo in FRANCIA, di nazionalità FRANCESE; Attualmente sono in pensione e ogni anno vado in ITALIA per 15 giorni a casa dei miei defunti genitori che ho ereditato. Posseggo anche l’immobile attiguo con ingresso comune che è sempre stato una casa bifamiliare. non vengono mai affittati. è legale che il comune mi tassa con IMU e TARI su ciascuna delle due case? Ho diritto a una riduzione delle tasse e di quale %. Grazie in anticipo.
Salve. Per la legge italiana, i fabbricati sono soggetti ad IMU come seconda casa. Si ha diritto ad esenzione IMU per abitazione principale se il proprietario (e la sua famiglia) hanno, su di essi la residenza anagrafica (e dimora abituale). Per i residenti all’estero, le attuali norme riconoscono l’esenzione del 50% (30% nel corrente anno 2022) nel caso in cui il proprietario sia pensionato nel paese di residenza estera e la relativa pensione deve essere percepita anche grazie al cumulo di contributi italiani. Tutti coloro che non hanno raggiunto l’età pensionabile, chiaramente, non hanno diritto alla predetta riduzione. Riguardo la Tassa Rifiuti (chiamata anche TARI) la gran parte dei Comuni riconoscono ai residenti all’estero (così come anche ai non residenti anche italiani) una riduzione la cui percentuale varia da Comune a Comune. Per capire se il suo Comune riconosce agli utenti “non residenti” tale riduzione, deve consultare il regolamento TARI (magari online) oppure chiedere informazioni direttamente all’ufficio tributi.