La notifica per compiuta giacenza è stata sempre oggetto di dibattiti. Su di essa vi sono state sempre discussioni e contraddizioni. Sono in tanti a chiedersi se è valida. E’ diffusa in tanti contribuenti la convinzione che non ritirare una raccomandata, di cui, soprattutto, si conoscono i contenuti (per esempio accertamenti tributari, multe, ecc.), possa servire a rendere nulla una notifica. Purtroppo, però non è proprio così. Infatti, quando su espresso invito delle Poste Italiane (o altre poste private) per il ritiro di una raccomandata (o di un atto giudiziario), il contribuente non ottempera, il plico ritorna al mittente per “compiuta giacenza“. Di conseguenza, quando il plico torna al mittente per compiuta giacenza, la notifica si perfeziona ed è valida.
Fasi della notifica per compiuta giacenza raccomandata ed atto giudiziario
Il tutto parte da un avviso inviato da un qualunque ente, concessionario o società, per raccomandata con ricevuta di ritorno (o atto giudiziario). Può accadere che il postino non trova l’utente (o le persone abilitate a ricevere, per esso, la corrispondenza) presso la relativa residenza. Oppure l’agente postale può non notificare per temporanea assenza del destinatario o altri motivi. In tali casi il plico viene depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale.
Del tentativo di notifica del plico raccomandato e del relativo deposito presso l’ufficio postale viene data notizia al destinatario da parte dell’agente postale preposto. L’art. 8 della Legge 890/82 parla di avviso in busta chiusa raccomandata A/R. L’utente riceve, in pratica un avviso di giacenza chiamato “raccomandata indescritta”. Tale avviso le poste lo affiggono alla porta d’ingresso. Può anche esse immesso nella buca delle lettere dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.
Con tale “avviso di giacenza“, l’utente viene invitato a ritirare il plico, relativo alla raccomandata (o atto giudiziario), presso l’ufficio postale (o posta privata). A questo punto, il plico dovrà essere ritirato dal destinatario entro i termini di 10 giorni (se atti giudiziari) o 30 giorni se trattasi di raccomandata normale. Il destinatario può anche delegare un altro soggetto al ritiro dell’atto.
Se entro i termini predetti, nè il destinatario, nè altra persona delegata vanno a ritirare la raccomandata (o l’atto giudiziario), i plichi verranno restituiti al mittente per “compiuta giacenza“. La notifica, in tal caso, si perfeziona e viene considerata valida. Nella sostanza la “compiuta giacenza“, anche se l’atto viene restituito al mittente, perfeziona la notifica e la rende più che valida . Pertanto, tale situazione legittima l’ente, che ha inviato il provvedimento, a ritenere valida la notifica.
Ulteriore chiarimento sulla compiuta giacenza di atti giudiziari
Bisogna, comunque, sottolineare che, per gli atti giudiziari, trascorsi i 10 giorni sarà restituito l’avviso di ricevimento al mittente, a mezzo raccomandata. In tale avviso viene indicata la data in cui si è perfezionata la notifica per compiuta giacenza. Il plico sarà restituito al mittente, nel caso in cui non lo ritira dopo 180 giorni.
I codici presenti nell’avviso di giacenza possono identificare il contenuto del plico
Ma c’è un aspetto importante che aiuta ad identificare, dalla “raccomandata indescritta“, il contenuto o il mittente dell’atto da ritirare. In pratica, il codice numerico e a barre riportato sull’avviso recapitato dal postino, può aiutare parecchio a capire di che si tratta. Di solito, le prime due o tre cifre possono aiutare molto. Anche l’eventuale colore verde dell’avviso può far capire che trattasi di atto giudiziario o una normale raccomandata.
Soggetti idonei al ritiro del plico presso l’Ufficio Postale
Nel caso in cui il destinatario di una raccomandata, su avviso di giacenza, è impossibilitato ad effettuare il ritiro del plico presso le poste, ha la possibilità di delegare un altro soggetto. A tale riguardo, occorre fare un espresso “atto di delega” firmato dal delegante (cioè il destinatario). La delega deve contenere le generalità del soggetto delegato. La delega può essere fatta anche in calce all’avviso di giacenza. Ma può essere anche fatto con lettera separata.
La delega può essere fatta ad un familiare convivente o anche ad un conoscente. L’importante è che chi si presenta allo sportello per il ritiro, porti con se la delega, il proprio documento e quello del delegante. Qui sotto mettiamo a disposizione un modello – fac simile di delega. Basta cliccarci sopra per scaricarlo. Compilatelo con cura in tutte le sue parti ed andate a ritirare il tutto. Eviterete una inutile ed controproducente compiuta giacenza (sia essa raccomandata o atto giudiziario).
Gli effetti della compiuta giacenza
Intanto, premettiamo che una raccomandata può riguardare tante cose. Pertanto, potrà trattarsi di tributi comunali (IMU, TASI, TARI, canone acqua, ecc..) inviati dai vari Comuni. Ma può riguardare tributi statali (IRPEF, IVA). Il tema è piuttosto ampio. Può anche trattarsi di contributi INPS, comunicazione relative alla pensione. Gli argomenti possono essere diversi, non per forza relativi a tributi da pagare. Spesso può anche trattarsi di rimborsi IMU o altri tributi.
Nel caso di rimborsi sui tributi locali o di altre situazioni favorevoli al contribuente, sarà, certamente, un problema, visto tutto ritorna al mittente. Nel caso in cui la raccomandata riguarda tributi da pagare non effettuare il ritire è penalizzante. Se si tratta di accertamenti IMU, TASI o TARI, non ritirare il plico presso le poste è senz’altro un fatto che non avvantaggia l’utente.
Ciò è senz’altro un fatto negativo in quanto la notifica si ha come “avvenuta” per compiuta giacenza e, quindi, sarà valida. Inoltre, il contribuente, non venendo a conoscenza del contenuto dell’avviso, non ha neanche la possibilità di presentare un ricorso. Contestare significa provare a difendersi in qualche modo e magari spuntarla.
Dopo la compiuta giacenza seguirà la cartella esattoriale
Non ritirare una raccomandata non porta alcun vantaggio ma solo penalizzazioni. Di conseguenza, non difendersi con un ricorso (laddove vi è la possibilità) fa si che l’accertamento diventi esecutivo. L’esecutività dell’avviso di accertamento costituisce un titolo per l’ente che lo ha inviato. Tale “titolo” sarà utile per l’ente al fine di procedere con la riscossione coattiva.
Ricevere una cartella esattoriale relativa ad una riscossione coattiva é senz’altro un problema per il contribuente. Sarà di fronte ad una forma di riscossione forzata proprio perché ha già ricevuto un accertamento tributario a cui non ha fatto seguito il pagamento. Non solo ! Non è stato neanche contestato nei termini concessi dalla legge (30-60 giorni). Ed in pratica non contestare un accertamento equivale ad accertarne i suoi contenuti.
Nella fase della riscossione coattiva (che è la forma più drastica di riscossione) l’utente può fare ricorso solo per vizi legati alla cartella e non anche per vizi di merito. E’, soprattutto, una beffa quando l’accertamento riguarda un pagamento già effettuato e non pervenuto al Comune. In quel caso, sarebbe bastato un minimo ricorso in autotutela con allegata la ricevuta di versamento per ottenere l’annullamento.
Se, però, non ritirate la raccomandata, rischiate di non riuscire ad ottenere l’annullamento dell’accertamento in quanto non conoscendo il motivo dell’avviso, non potrete contestarlo. Ma un accertamento per IMU, TASI o un accertamento TARI o per altri tributi, potrebbe anche essere stato generato da altre incongruenze. É chiaro che, i software gestionali in dotazione degli uffici possono anche incrociare o importare dati non corretti.
Ritirare il plico ti consente di consente di correggere eventuali errori nell’accertamento
Se prendiamo, come riferimento, i dati catastali utilizzati dai Comuni per il calcolo di IMU e TASI, possiamo porre alla vostra attenzione il fatto che detti dati possono anche avere degli errori. Per esempio, possono esistere particelle di terreni occupate, nell’attualità, da strade pubbliche e che ancora non sono state acquisite al patrimonio comunale.
Può trattarsi, in pratica, di terreni espropriati per la realizzazione di strade e per i quali non é stata completata la fase della voltura in capo al Comune, titolare della strada. In tale circostanza, al catasto, comparirà sempre il vecchio proprietario e gli uffici tributi potrebbero anche emettere un accertamento a nome di quest’ultimo.
Ecco che non andare a ritirare in posta un accertamento (per esempio IMU) di questo tipo può rivelarsi fatale per il contribuente. Infatti, per un caso del genere, avendone avuto contezza, l’utente avrebbe senz’altro potuto contestare i contenuti ed ottenere l’annullamento. Ma questo é solo un esempio. Possono essere tanti i casi in cui un accertamento può essere annullato con un semplice ricorso in autotutela. Continuiamo con il presente articolo dal titolo La notifica per compiuta giacenza (anche atto giudiziario) è valida o quando si perfeziona?
Raccomandata a/r … il ritiro del plico presso le poste
Questa redazione, quindi, consiglia di ritirare sempre la raccomandata. Se viene lasciato l’avviso di giacenza nella cassetta della posta, bisogna andare a ritirare il plico entro 10 (nei casi di atti giudiziari) o 30 giorni (per raccomandate comuni. Per non rischiare, è meglio ritirarlo entro 10 giorni a meno che non siete fuori sede.
Riguardo la consegna del plico da parte del postino, si evidenzia che può essere consegnato anche ad un familiare convivente purché abbia più di 14 anni ed inoltre sia in grado di intendere e di volere. Il convivente, però, non deve essere persona estranea alla famiglia. La notifica, inoltre, può essere fatta anche a persona addetta alla casa, per esempio, colf, baby sitter, ecc. In questo caso, la notifica si perfeziona evitando un’eventuale compiuta giacenza presso le Poste Italiane.
Le norme che, ad oggi, regolamentano le modalità di notifica e la compiuta giacenza sono le seguenti:
- l’art.8 della Legge 20 novembre 1982, n. 890;
- l’art. 2, comma 4 del Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35 così come convertito dalla Legge 14 Maggio 2005 n. 80.
Rifiutare una raccomandata equivale a notifica
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 890/1982, se il destinatario o i soggetti preposti al ricevimento delle notifiche, rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento, la notificazione si ha per eseguita. Stessa cosa vale nel caso di rifiuto del plico o della firma nel registro di consegna. Nella raccomandata, l’agente postale indica il nome della persona che rifiuta e la data, provvedendo a restituire il tutto al mittente.
E’ assodato, a questo punto, che dal rifiuto di una raccomandata non si ha alcun utile. Gli effetti sono uguali a quella di non ritirarla a seguito di avviso di giacenza. In pratica, quindi, rifiutare o non ritirare una raccomandata o un atto giudiziario non serve a nulla. Infatti, in entrambi i casi gli atti vengono considerati notificati.
Tutto questo contribuisce a rafforzare la tesi che chi rifiuta o non ritira una raccomandata si fa un “autogol“. Il destinatario, si pregiudica, cioè, la possibilità di conoscere i contenuti dei plichi e, se del caso, contestare ciò che è richiesto con l’avviso. La gravante, poi, è costituita dal fatto che, se trattasi di accertamenti tributari, multe o atti giudiziari, la notifica è valida.
Notifica per compiuta giacenza sempre valida
Se un atto sarà restituito allo stesso mittente che lo ha inviato e la motivazione della restituzione è quella della “compiuta giacenza“, come detto più volte sopra, la notifica si ha come avvenuta. Sono diversi i casi in cui non può essere ritenuta valida. Sono, per esempio i casi di restituzione per “indirizzo insufficiente“, o per “irreperibilità“.
E’ evidente che, nei predetti casi, la persona interessata non viene trovata e, quindi, il Comune potrà procedere con le altre forme esecutive di riscossione. L’ente, in questi casi, dovrà provare a trovare l’indirizzo esatto del contribuente. Uno strumento fondamentale per i Comuni e per tanti enti è il Siatel – PuntoFisco.
Si tratta di una piattaforma dell’Agenzia Entrate che consente di venire a conoscenza degli indirizzi di tutti i contribuenti d’Italia. Bastano i dati principali dell’utente come nome, cognome, data di nascita oppure semplicemente il codice fiscale. Tra non molto, verrà pubblicato un articolo specifico su questa importante piattaforma.
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Questo articolo ha voluto dare delle importanti informazioni sulla notifica per compiuta giacenza (raccomandata o atto giudiziario) e quando si perfeziona, sul ritiro del “plico-raccomandata” presso le Poste Italiane e quando può ritenersi valida.
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