Pace fiscale anche per i tributi comunali

Anche per i tributi comunali vi è possibilità aderire alla “Pace Fiscale“. Lo ha stabilito il Decreto Legge del 30 Aprile 2019 n. 34. Si tratta di una facoltà concessa a tutti i comuni italiani i quali possono deliberare l’eliminazioni delle sanzioni dai propri tributi locali su tutti gli atti notificati dal 2000 al 2017. Gli interessi, però, rimangono dovuti. Pertanto, per tutti i tributi locali (IMU, TASI, TARI, Canone Acquedotto, TOSAP, Imposta Pubblicità), vi è la possibilità di aderire. L’agevolazione è stata estesa anche alle contravvenzioni. In tal caso, però, essendo la multa già una sanzione, vi è solo la possibilità di abbuonare gli interessi.
Tutti i comuni che vogliono aderire alla “Pace Fiscale” per i tributi comunali devono deliberare, in tal senso, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto. La data di entrata in vigore è esattamente quella del giorno dopo la pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale. Nel caso in questione, la data è quella del 1 Maggio 2019. L’atto va adottato dal Consiglio Comunale in quanto va approvato un apposito regolamento che va a disciplinare tutti gli aspetti della pace fiscale. E’ il D. Lgs. n. 446/97, art. 52 che da la possibilità ai Comuni di disciplinare le proprie entrate tributarie.
A parte l’adesione alla “Pace Fiscale, gli enti dovranno fissare varie fasce di importi ed il relativo numero di rate per ogni fascia. Per esempio, per importi oltre i 1000 Euro possono essere stabilite 10 rate mensili, 5 rate bimestrali o 3 rate trimestrali. Questo è solo un esempio per far capire che i comuni possono decidere sia le fasce di importo che le varie modalità di pagamento. Se, poi, gli enti danno la possibilità di scegliere tra rate mensili, bimestrali o trimestrali, spetterà al cittadino decidere per quale forma di rateizzazione optare.
I dettagli sulla Pace Fiscale per i Tributi Comunali
Col predetto Decreto Legge rientrano nella Pace Fiscale anche tutti i Tributi Comunali notificati dal 2000 al 2017. Va precisato, però, che deve trattarsi di debiti notificati a mezzo ingiunzione fiscale o altri atti similari afferenti la riscossione coattiva. Tale riscossione è quella che l’ente comunale innesca solo dopo avere notificato degli avvisi di accertamento rimasti insoluti.
Il sopra citato Decreto Legge 30 Aprile 2019 n. 34 sottolinea che la notifica delle cartelle, oggetto di Pace Fiscale, può essere stata ufficializzata (dal 2000 al 2017) sia dai Concessionari incaricati alla riscossione sia dai Comuni nel caso abbiano gestito, in proprio, la fase coattiva. Dopo l’approvazione del regolamento, i Comuni hanno 30 giorni di tempo per rendere noti ai cittadini i dettagli del provvedimento.
Oltre alla canonica nonché obbligatoria all’albo pretorio comunale online, è opportuno che gli enti utilizzino ogni forma di pubblicità per rendere a conoscenza i cittadini su tale agevolazione. Possono essere utilizzati, manifesti, i siti internet istituzionali e non, comunicati stampa, ecc. Tutto ciò per mettere a conoscenza la cittadinanza sui benefici derivanti da una eventuale adesione (abbattimento sanzioni o interessi nel caso di multe).
Chiaramente, è rimessa ai contribuenti la facoltà di aderire o meno. Quel che è certo è che l’adesione procurerà un doppio vantaggio per l’utente. Il primo è quello dello stralcio delle sanzioni (o interessi nel caso di contravvenzioni al codice della strada). Queste maggiorazioni rappresentano un importo piuttosto rilevante. Per esempio nell’IMU, nella TASI o nella TARI incidono del 30%. Il secondo vantaggio è quello della dilazione delle somme dovute.
Cosa può stabilire il Comune col Regolamento
Col regolamento di cui abbiamo parlato sopra, i Comuni stabiliscono varie regole che elenchiamo qui appresso.
- Il numero delle rate (mensili, bimestrali o anche trimestrali) e le relative scadenze che, comunque, non possono superare il 30 Settembre 2021;
- Le modalità con le quali il debitore dichiara di aderire alla definizione agevolata;
- Il termine entro cui il contribuente – debitore può presentare istanza di adesione alla Pace Fiscale;
- La pendenza di eventuali giudizi – contenziosi che hanno attinenza ai tributi per i quali si chiede di aderire al beneficio e l’impegno a rinunziare alla prosecuzione dei giudizi stessi;
- Il termine antro il quale l’ente da eventuale approvazione alla richiesta del contribuente con l’indicazione degli importi dovuti e delle relative rate e scadenze.
Altri aspetti conseguenti all’adesione alla Pace Fiscale sui Tributi Locali
L’adesione alla Pace Fiscale, da parte del contribuente, di per sé, contribuisce alla sospensione dei termini prescrizionali che, per i tributi comunali è di 5 anni. Nel caso in cui l’utente non dovesse completare i pagamenti per i quali si era impegnato, riprendono a decorrere i termini prescrizionali ed i versamenti eventualmente effettuati vengono considerati come acconto. Non completare i versamenti insiti nella Pace Fiscale sui tributi comunali può però comportare un’applicazione di altre maggiorazioni sugli importi rimasti da pagare.
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