TASI chi paga proprietario o inquilino affittuario

TASI chi paga proprietario o inquilino affittuario

Tasi, chi paga proprietario o inquilino ? E’ la domanda che si fanno tutti. Questo articolo chiarisce come deve essere pagata la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) dal proprietario e dall’inquilino. Quindi, se hai dei dubbi a riguardo, leggi attentamente questo articolo. La TA.SI. è nata con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cosiddetta legge di stabilità). Un altro articolo di questo blog ti chiarisce tutti i particolari su questa Tassa e lo puoi leggere cliccando sul seguente link: Che cos’è la TASI. In questo articolo ti daremo informazioni sul calcolo tasi per l’inquilino affittuario – conduttore o per il comodatario. Ti chiariremo, quindi se, per la TASI paga il proprietario o anche l’inquilino.

Intanto, chiariamo che prima di pagare la TASI (siate inquilini affittuari o proprietari), dovete informarvi presso i vari Comuni. Ciò in quanto un Comune può anche decidere di non far pagare la TA.SI. ai suoi cittadini. Infatti, l’IMU è obbligatoria per tutti i cittadini che hanno seconde case o terreni (agricoli o edificabili) mentre sulla TASI i Comuni possono anche decidere di non applicarla.

Per quali servizi si paga la TASI

Sono diversi i servizi per i quali un cittadino (proprietario o inquilino) paga la TASI. Naturalmente questi servizi vanno pagati per espressa indicazione di legge e non per deliberazioni dei Comuni. I servizi soggetti a TASI sono la protezione civile, la sicurezza garantita dal comando vigili urbani, la manutenzione delle strade e della pubblica illuminazione, l’anagrafe, l’arredo urbano o la cura del verde pubblico.

I Comuni possono decidere, nel loro interno e con apposite delibere di Consiglio Comunali, quali servizi, tra quelli sopra elencati, vanno finanziati con la TASI. Spesso ti sarai chiesto: ma se io non risiedo in un determinato comune, perchè dovrei pagare la TASI? Purtroppo questa domanda può essere lecita.

Purtroppo, però, nella norma non è prevista l’esenzione per i cittadini che non risiedono nel Comune in si ha la proprietà dell’immobile. Non è prevista, per tali casi, neanche una riduzione. Quindi, se prevista dal Comune, la TASI va pagata a prescindere dalla residenza nel Comune in cui è ubicato il fabbricato o il terreno edificabile.

Chi paga in concreto la TASI tra inquilino affittuario e proprietario

Secondo quanto stabilisce il comma 681 dell’art. 1 della sopra citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la TA.S.I. va pagata dal proprietario dell’immobile o, nel caso in cui sia presente un inquilino – affittuario, va condivisa con quest’ultimo. Se, invece, per l’inquilino si tratta di abitazione principale (cioè ha stabilito nell’abitazione la residenza anagrafica) o di pertinenze la tassa TASI va pagata solo dal proprietario e non anche dall’affittuario. Questo lo ha stabilito la Legge di Stabilità 2016.

Se l’inquilino – affittuario non ha portato la residenza anagrafica nell’abitazione di riferimento, dovrà pagare la TASI, in forma condivisa con il proprietario. Cambia, però, la percentuale – aliquota di spettanza che è, quindi differente tra proprietario ed inquilino. La Legge, infatti, ha stabilito che la quota da pagare per l’inquilino va dal 10% al 30%. Saranno i Comuni a stabilire la percentuale esatta che affittuari e proprietari dovranno pagare ai fini TASI.

Le aliquote saranno approvate dai Comuni, tramite i rispettivi consigli comunali,  entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Se il Comune non determina le percentuali di spettanza tra proprietario ed inquilino la legge Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha stabilito che le quote di spettanza TASI vanno suddivise così: 90% al proprietario e 10% all’inquilino affittuario.

Abbiamo, quindi, chiarito chi paga la tasi tra affittuario e proprietario. E’ una forma di pagamento condiviso anche se la maggior parte del tributo rimane a carico del proprietario – possessore dell’immobile.

Nei casi di abitazione principale la TASI si paga ?

Per quanto riguarda l’IMU, il decreto istitutivo dell’imposta l’aveva già esclusa per le abitazioni principali. Era stata esclusa a condizione che i proprietari avesse, nell’immobile, la residenza anagrafica. Con l’entrata in vigore della legge di Stabilità per il 2016 questo beneficio è stato esteso anche alla TASI e, soprattutto agli inquilini – affittuari.

Quindi, neanche l’inquilino paga la TASI a condizione che l’abitazione sia, per esso, “principale”. Per essere considerata “abitazione principale” ai fini TASI valgono gli stessi principi previsti per il proprietario. Cioè, l’inquilino deve avere la residenza anagrafica nell’abitazione. Così come per l’IMU, queste condizioni non sono applicabili per le abitazioni di pregio che sono catastate nelle categorie A1, A8 e A9. Per tali immobili, infatti, vanne pagate sia l’IMU che la TASI anche nei casi in cui proprietari o inquilini vi risiedono anagraficamente.

Il comodatario paga anche la TASI ?

Anche il comodatario paga la TASI oltre all’affittuario e il proprietario. Quindi il comodatario, ai fini della TASI, è equiparato agli inquilini – affittuari. Pertanto, la TASI, nei contratti di locazione e comodato, opera allo stesso modo. Di conseguenza, il comodatario che ha la residenza anagrafica l’abitazione, non pagherà la TASI.

Se, invece, lo stesso comodatario non risiede nell’immobile, dovrà pagare la TASI nella misura deliberata dal Comune (dal 10 al 30 per cento). Rimangono fermi, nei casi di comodato gratuito, i benefici concessi al proprietario dell’immobile per IMU e TASI. Come è noto l’agevolazione consiste nel pagare il 50% dell’imposta dovuta.

La TASI per l’inquilino affittuario

L’individuazione dei soggetti passivi d’imposta riguardo la TASI ha, un po’, modificato i concetti previsti per l’IMU. Infatti, l’IMU è un’imposta che colpisce la proprietà immobiliare. Pertanto, gli affittuari o i comodatari non pagano l’IMU. Con l’introduzione della TASI (nel 2014) lo stato ha ampliato i soggetti passivi di imposta. Quindi, oltre ai proprietari, pagano il tributo anche gli affittuari – inquilini.

Anche i comodatari pagano la TASI nella stessa misura degli inquilini. Il legislatore, quindi, ha voluto evitare di aggiungere un ulteriore carico fiscale solo sui proprietari. Ai Comuni spetta la decisione di scegliere come ripartire la tassazione tra affittuario e proprietario. Molti Comuni hanno lasciato la suddivisione ordinaria e cioè 10% per gli inquilini e 90% per i proprietari.

Una percentuale minore ha scelto, per gli affittuari, una percentuale del 20 o del 30 per cento. Ma il concetto più importante è stato quello di avere aggiunto anche gli inquilini o i comodatari tra i contribuenti. E’ stato un cambiamento sostanziale rispetto alla vecchia ICI che ha anche spiazzato gli enti comunali. Gli enti hanno dovuto modificare, nella sostanza, gli archivi ed i software. In tale caso, infatti, i Comuni hanno dovuto creare una banca dati separata aggiungendo una parte anagrafica solo per gestire la TASI.

Il nostro consiglio è quello di comunicare ai Comuni ogni nuova situazione che possa modificare i soggetti passivi TASI. Con questo vogliamo suggerire ai proprietari, affittuari o comodatari di comunicare, per tempo ogni variazione che possa influire sui versamenti. Per i Comuni è importante perfezionare la banca dati tra inquilini, comodatari o affittuari.

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