Sanzioni non trasmissibili agli eredi

Sanzioni non trasmissibili agli eredi

Se ricevi un accertamento su tributi comunali (o anche su qualunque altra tassa o imposta dello stato) nella qualità di erede, fai molta attenzione. Infatti se, per eventuale un errore, l’accertamento comprende le sanzioni, queste non vanno pagate in quanto non sono trasmissibili agli eredi del “de cuis”. Questa determinazione sulla intrasmissibilità delle multe agli eredi, approvata dal legislatore, è senz’altro giusta e pienamente condivisibile.

Nasce dal fatto che, il mancato rispetto di una obbligazione tributaria da parte di una persona deceduta è solo imputabile a tale soggetto e non ai suoi eredi. Gli eredi non sono responsabili per il fatto che il loro congiunto non ha pagato un tributo alla dovuta scadenza. Sono, però, tenuti al pagamento dell’imposta di base (chiamata comunemente “sorte capitale” e degli interessi legali.

La norma che ha definitivamente chiarito la intrasmissibilità delle multe agli eredi è l’art. 8 del Decreto Legislativo n. 472/1997. Pertanto, se ti capita di ricevere, nella qualità di erede, un avviso di accertamento su IMU, TASI, TARI, TOSAP, Imposta sulla Pubblicità, Canone Acquedotto o altri tributi locali minori, controllalo molto bene. Se contiene sanzioni di qualunque tipo (omesso o insufficiente pagamento, omessa denuncia, ritardato pagamento, ecc..) devi chiedere una rettifica all’ufficio che lo ha emesso.

Se sono presenti le sanzioni, dovrai scrivere all’ufficio che ha emesso l’atto presentando un semplice “ricorso in autotutela”. Con tale ricorso devi chiedere l’annullamento delle sanzioni e, quindi, la rideterminazione dell’avviso. L’avviso dovrà, pertanto, contenere solo l’imposta di base e gli interessi legali.

Chiarimenti Agenzia Entrate sull’argomento sanzioni non trasmissibili agli eredi

Sull’argomento delle sanzioni non trasmissibili agli eredi vi è la pronuncia dell’Agenzia Entrate con la Circolare n. 29/E del 7 agosto 2015. Tale circolare esplicativa approfondisce alcuni aspetti particolari. La circolare affronta anche il caso in cui il decesso del contribuente avvenga nel corso del pagamento rateale. L’utente, infatti, dopo aver ricevuto un accertamento, un sollecito, può anche decidere di pagare ratealmente le somme richieste dal Comune.

Giustamente, il decesso dell’utente nel corso di un piano di rateizzazione aveva creato parecchi dubbi interpretativi circa l’applicabilità o intrasmissibilità delle sanzioni (o multe) sugli eredi. Uguali dubbi vi erano anche nel caso in cui lo stesso contribuente, con un piano di rateizzazione approvato dal Comune, aveva fatto scadere delle rate senza pagarle. In tal caso, il dubbio era riferito al fatto che il “de cuius” aveva concordato e sottoscritto le rate che incorporavano, oltre all’imposta di base, anche le sanzioni.

Pertanto, secondo quanto chiarito con la medesima circolare n. 29/E del 7 Agosto 2015, gli eredi non devono pagare le sanzioni relative alle rate che non sono scadute. Invece, gli eredi dovranno pagare le sanzioni per le rate già scadute. Inoltre, gli eredi non dovranno pagare sanzioni per il ritardo nel pagamento delle rate da parte del congiunto deceduto. Vige anche il principio della intrasmissibilità agli eredi nei casi di eventuali sanzioni o multe per decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Casi in cui gli eredi devono pagare le sanzioni del de cuius

Come principio generale, le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi. Però, vi sono anche casi in cui le sanzioni vanno pagate. Questo accade per le rate già scadute e non pagate, dal congiunto deceduto, alla data della sua morte. Un altro caso in cui le sanzioni possono essere trasmissibili agli eredi è quello delle “sanzioni civili“.

Cosa sono le sanzioni civili ? Sono quelle che derivano da “cause civili” per risarcimenti danni. Questo aspetto è stato chiarito dalla Sentenza della Cassazione n. 12754 del 6 Giugno 2014. Pertanto, quando il congiunto deceduto ha dovuto subire una causa civile per danni cagionati a terzi, gli eredi dovranno risarcire detti terzi.

Se, però, gli eredi hanno fatto espressa rinuncia all’eredità, le eventuali sanzioni derivanti da cause civili per risarcimento danni non sono trasmissibili. La rinuncia all’eredità, comunque, va intesa in senso generale. Di conseguenza chi rinuncia all’eredità rinuncia a tutto. Quindi, si rinuncia a tutto il patrimonio immobiliare (terreni e fabbricati) se posseduti dal “de cuius” e, naturalmente anche agli eventuali debiti.

La rinuncia all’eredità, se fatta, sarà totale. Di conseguenza chi rinuncia all’eredità rinuncia a tutto. Quindi, chi la fa rinuncia a tutto il patrimonio immobiliare (terreni e fabbricati) se posseduti dal “de cuius”. E, naturalmente la rinuncia si estende anche ai debiti. E’ una scelta che il chiamato all’eredità ha la facoltà di fare.

La rinuncia all’eredità

Se il patrimonio del congiunto deceduto è contraddistinto, nella maggior parte, da debiti o, se questi ultimi sono prevalenti rispetto ai crediti, l’erede ha il diritto di rinunciare all’eredità. Nella maggior parte dei casi si tratta di debiti derivanti da mutui, prestiti, tributi comunali, imposte e tasse statali, o forti risarcimenti danni (come sopra evidenziato).

Pertanto, l’istituto della Rinuncia all’Eredità, è un atto con cui le persone chiamate all’eredità dichiarano di non accettarla. Questa possibilità di rinunciare all’eredità è prevista dall’art. 519 del codice civile. Questa norma prevede la doppia possibilità di firmare la rinunzia all’eredità di fronte ad un notaio o presso il cancelliere del tribunale. Se vi sono altri eredi che accettano l’eredità, tale rinuncia va allegata alla dichiarazione di successione.

Quindi la manifestazione di volontà consistente nel rinunciare all’eredità, consente all’erede di non subentrare ai debiti del defunto parente. Come già sottolineato sopra, chi rinuncia non acquisirà neanche gli eventuali immobili di proprietà del “de cuius” o eventuali altri crediti. L’atto di rinuncia ha effetto retroattivo e, di conseguenza, il rinunziante viene considerato soggetto mai chiamato all’eredità.

Come sopra indicato, la rinuncia all’eredità può essere fatta presso un notaio o presso il Tribunale competente per territorio. Se la prima soluzione si presente più onerosa, da punto di vista delle spese, il contribuente può scegliere la seconda la quale può essere è più immediata ed economica. La cancelleria provvederà a trasmettere detta rinuncia all’Agenzia delle Entrate. In tale circostanza, la rinuncia all’eredità genera una forzata intrasmissibilità delle sanzioni – multe agli eredi.

I creditori possono presentare opposizione. Il termine di prescrizione per l’opposizione dei creditori è di cinque anni dal momento in cui la rinuncia diventa definitiva. Inoltre, il creditore, a tutela della sua posizione potrebbe chiedere di subentrare nell’eredità. Questa possibilità è prevista dall’art. 524 del codice civile.

Rinuncia all’eredità con beneficio d’inventario

L’erede per evitare possibili aggressioni del patrimonio personale nel caso di accettazione di eredità e contestuale presenza di debiti da parte del “de cuis“, può anche accettare l’eredità con beneficio di inventario. Tale azione cautela il patrimonio personale dell’erede. I creditori, infatti, in tal caso possono aggredire solo la parte del patrimonio che corrisponde all’esatto credito.

Pertanto, nel caso di trasmissibilità di sanzioni (normali o derivanti da risarcimenti danni), l’erede può ponderare con può oculatezza la sua azione. Anche nei casi di accettazione di eredità con beneficio di inventario, l’erede dovrà fare apposita dichiarazione e le modalità sono le stesse che per la normale “rinuncia all’eredità“. Quindi, potrà fare alternativamente presso un notaio o in Tribunale.

Le multe auto o i bolli sono trasmissibili agli eredi ?

Vi sono altre sanzioni che non sono trasmissibili agli eredi. Parliamo delle violazioni al codice della strada e cioè le cosiddette multe sia ordinarie che autovelox. Quindi, se il trasgressore muore la sanzione, derivante dalla multa, non si trasmette agli eredi. Quindi, se ricevete multe o verbali per violazioni al codice della strada (C.d.S.) come eredi, queste non sono dovute è, quindi, è possibile chiedere l’annullamento del provvedimento.

Stessa cosa vale per le eventuali cartelle esattoriali di Equitalia (o altri concessionari abilitati) riguardanti multe stradali. Se vi arrivano dovete presentare un ricorso in autotutela chiedendo l’annullamento all’ente emittente. Riguardo, invece, i bolli auto sono dovuti solo per la sorte capitale e non per le sanzioni a seguito di mancati pagamenti.

I “ricorsi in autotutela” e cioè presentati allo stesso ente che ha emesso l’avviso (o la cartella esattoriale) dovrebbero essere presi in considerazione favorevolmente per il contribuente. Quindi, in teoria, le richieste di annullamento (nel caso di multe stradali) o rideterminazione (nel caso di bolli auto) dovrebbero essere accolte.

Questa considerazione nasce dal fatto che le norme sono piuttosto chiare in materia. Se, però, l’ente respinge le richieste (o non risponde nei termini) dovete prepararvi a presentare un ricorso ufficiale al giudice di pace. State, però, attenti ai termini di scadenza per il ricorso al Giudice di Pace. Sono diversi a seconda dei casi:

  • se è arrivato il verbale con la multa dopo la morte del familiare, occorre impugnarlo presso giudice di Pace (entro 30 giorni) o al Prefetto (entro 60 giorni).
  • se, invece, la multa è stata notificata al “de cuius” quando era ancora in vita e, dopo la morte, è stata recapitata agli eredi la cartella di pagamento (come conseguenza del mancato pagamento del verbale), bisogna impugnare la cartella stessa esclusivamente al giudice di Pace entro 30 giorni.

Auto in comproprietà tra de cuis ed un familiare

Andiamo adesso ad esaminare il caso in cui la proprietà dell’auto è condivisa tra il “de cuius” ed un suo familiare. In tale caso se viene notificata una multa, quest’ultima va pagata integralmente dal familiare a meno che non dimostri che la vettura sia stata utilizzata contro la sua volontà . Pertanto, in questa circostanza non si può parlare di sanzioni non trasmissibili agli eredi. Infatti, l’erede dovrà pagare l’intera somma a condizione, però che gli venga notificata. Nel caso di mancata notifica all’erede contitolare dell’auto, la somma dovuta si estingue automaticamente.

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