Pace Fiscale delle cartelle Equitalia

Pace Fiscale delle cartelle Equitalia

Col presente articolo daremo dettagliate informazioni sulla Pace Fiscale delle cartelle Equitalia. Cercheremo, pertanto, di dare una informazione complessiva e puntale su tutti gli aspetti che caratterizzano l’intero provvedimento economico. La “Pace Fiscale” è un importante provvedimento agevolativo, che è già diventato legge, inserito nella recente manovra di governo per il 2019.

Si tratta della stessa manovra che ha previsto anche il Reddito di Cittadinanza, Quota Cento ed altri provvedimenti. Questo provvedimento, com’è noto, fa parte del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019. La Pace Fiscale è uno dei cavalli di battaglia dell’ex governo Lega-5 Stelle. L’obiettivo di quel governo (adesso rimpiazzato dal nuovo PD-5 Stelle) era, chiaramente, duplice.

Da una lato quello di agevolare migliaia o milioni di cittadini, tramite lo stralcio di somme importanti in termini di maggiorazioni (sanzioni ed interessi). Dall’altro, si punta, con l’agevolazione, a stimolare molti utenti a regolarizzare le loro posizioni tributarie. Si calcola che questa forma di agevolazione dovrebbe far pervenire, nelle casse statali, circa 3 miliardi e mezzo di Euro. Per tale sua doppia valenza, è senz’altro una manovra interessante anche se, per valutarne la sua efficienza bisogna aspettare i normali tempi tecnici che si ritiene quantificare in almeno un anno.

In che cosa consiste la Pace Fiscale delle cartelle Equitalia ?

Tra i più importanti provvedimenti contenuti nel Decreto Fiscale 2019 vi è, senz’altro, quello della “Pace Fiscale delle cartelle Equitalia“. Quello che hanno inteso rappresentare le forze di governo (Lega e Movimento 5 Stelle) con con tale denominazione “Pace Fiscale” è un insieme di agevolazioni fiscali atte a migliorare, notevolmente, i rapporti dei contribuenti italiani con il fisco. Sono dei provvedimenti favorevoli al contribuente e che gli consentono di tirare un ampio respiro dal punto di vista economico-aziendale. La Pace Fiscale si fondo su tre importanti “pilastri”: 1) stralcio automatico di tutti i debiti aventi un importo massimo di 1000 Euro; 2) rottamazione ter; 3) saldo e stralcio.

Stralcio automatico di tutti i debiti aventi un importo massimo di 1000 Euro

Questa prima agevolazione prevede lo “stralcio automatico” di tutti i debiti aventi un importo fino ad Euro 1000 (somma comprensiva di interessi e sanzioni) contratti con Equitalia (o altro concessionario di riscossione) dal 2000 al 2010. Questo azzeramento avviene in maniera automatica senza che l’utente debba fare apposite istanze. E’, quindi, il fisco che provvede, automaticamente, alla loro cancellazione. Inoltre, Equitalia provvederà ad informare l’ente creditore (cioè quello che aveva richiesto la riscossione delle somme) dell’avvenuto stralcio del debito .

Com’è noto, infatti, Equitalia è un concessionario che gestisce le riscossioni per conto di altri enti (INSP, Agenzia Entrate, Comuni, ecc..). Per fare un esempio, se un utente riceve un accertamento IVA e, non effettua il pagamento entro 60 giorni, l’Agenzia Entrate realizzerà un ruolo coattivo che girerà ad Equitalia (o altri concessionari) per la riscossione forzata. Pertanto, come sopra sottolineato, sarà cura del concessionario comunicare lo stralcio delle cartelle ai rispettivi enti creditori che avevano chiesto la riscossione delle somme, nel frattempo cancellate.

Importante la data del 24 Ottobre 2018

Ai fini della cancellazione delle predette somme iscritte a ruolo fino a 1.000 Euro risulta essere importante la data del 24 Ottobre 2018 che è la data di approvazione del Decreto Legge. Questo perché tutte le somme eventualmente pagate prima del 24 Ottobre rimangono nelle casse dello Stato. Quelle versate dopo saranno rimborsate. Se Equitalia, nel frattempo, aveva già trasmesso le somme all’ente interessato, provvederà a richiederle in restituzione per ritrasferirle all’utente.

Se l’ente creditore non provvede alla restituzione ad Equitalia entro 90 giorni, quest’ultimo concessionario rimborserà ugualmente l’utente e tratterrà il relativo importo dal successivo “riversamento” che dovrà effettuare all’ente corrispondente. L’utente, se lo ritiene, può verificare l’avvenuto annullamento delle somme all’interno della sua posizione fiscale Fisconline. Chi non avesse ancora l’accesso, può richiederlo sul sito dell’Agenzia Entrate.

Per quali debiti non è possibile effettuare lo stralcio totale ?

Vi sono debiti per i quali non risulta possibile effettuare lo stralcio. Sono i seguenti:

  • quelli relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea;
  • quelli riguardanti l’IVA sull’importazione;
  • sanzioni pecuniarie o qualunque tipo di multe che scaturiscono da provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Cosa sono i riversamenti di Equitalia

I riversamenti sono dei trasferimenti periodici che Equitalia (o qualunque altro concessionario) effettua agli enti creditori per tutte le somme che riscuote, man mano, dai contribuenti. Ciò ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. Pertanto, se il concessionario vanta un credito nei confronti di un qualunque ente (come nel caso di cui sopra, restituzione somme all’utente per stralcio cartella), può compensarlo dal primo riversamento utile.

Definizione agevolata 2018: Rottamazione Ter

La Pace Fiscale delle cartelle Equitalia si estende anche ad altri tipi di benefici. L’art. 3 della Legge n. 136 del 17 Dicembre 2018 (legge di conversione del D.L. n. 19 del 2018), prevede la Definizione agevolata delle cartelle, definita “rottamazione-ter”. Rientrano in tale beneficio tutte le somme affidate all’Agente della riscossione (Equitalia o altri concessionari) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Chi intende usufruire di questa agevolazione, pagherà solo la somma capitale residua esclusi sanzioni e/o interessi. Per le multe, saranno eliminati solo gli interessi in quanto esse rappresentano già una sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada. Sono stati esclusi dalla “rottamazione ter” alcuni tipi di debiti appresso indicati:

  • debiti relativi ad azioni di recupero di aiuti di Stato ritenuti illegittimi e finanziati dall’Unione Europea;
  • somme derivanti da condanne sentenziate dalla Corte dei Conti;
  • sanzioni pecuniarie o multe derivanti da sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;
  • altri debiti di natura “non tributaria”;
  • i carichi che sono stati già inseriti già nella precedente “rottamazione bis” (art.  1 del D.L. n. 148/2017) per i quali non risulta essere stato effettuato, entro il 7/12/2018, il totale pagamento delle rate scadenti nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018

Pace Fiscale delle cartelle Equitalia più favorevole alla precedente rottamazione

La “rottamazione ter“, esprime, sicuramente, delle agevolazioni più favorevoli per il contribuenti rispetto alle precedenti. I Decreti leggi n. 193 del 22 Ottobre 2016 e n. 148 del 16 Ottobre 2017 hanno dato il via alle precedenti rottamazioni. Queste sono le agevolazioni della “rottamazione ter“:

  • una rateizzazione più lunga e, quindi, la possibilità poter estinguere il debito con rate di importi minori: massimo 18 rate in 5 anni
  • poter ritardare il pagamento fino ad un massimo di cinque giorni rispetto a quello di scadenza senza rischiare delle penali (o ulteriori maggiorazioni) o la revoca della rateizzazione;
  • l’applicazione di un tasso di interesse, piuttosto ridotto, del 2 % annuo ed a partire dal 01/08/2019

Rottamazione ter – scadenza domanda di adesione e modalità

Per inserirsi all’interno della “Rottamazione Ter” e poter usufruire di tutti i benefici concessi dalla legge, bisogna presentare apposita richiesta entro il termine ultimo del 30 Aprile 2019. In base alle esigenze del contribuente, è possibile saldare tutto in unica soluzione (al netto di sanzioni ed interessi) entro il 31 Luglio 2019 oppure cogliere l’ottima opportunità di rateizzazione mediante pagamento in 18 mesi.

Nel caso in cui il contribuente opti per questa seconda possibilità (e cioè pagare ratealmente), bisognerà pagare le prime 2 rate rispettivamente entro il 30 Luglio e 30 Novembre del 2019. Tali prime due rate dovranno corrispondere al 10% della somma totale del debito. Le rimanenti 16 rate dovranno essere versate entro il 2023. Possono anche inserirsi nella “rottamazione ter” coloro che avevano aderito alla precedenti rottamazioni ed esattamente:

  • alla “prima rottamazione” (quella prevista dal Decreto Legge 193/2016) nel caso in cui sono stati dichiarati decaduti dal beneficio per non aver rispettato il piano di rateizzazione – pagamento;
  • alla “rottamazione-bis” (deliberata dal Decreto Legge n. 148/2017) ma solo nel caso in cui siano state pagate, per intero, ed entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate aventi come scadenze luglio, settembre e ottobre 2018.

E’ possibile presentare la domanda di adesione sia dal proprio account Fisconline, cliccando nell’apposita sezione, sia entrando nella seguente pagina web: DOMANDA DI ADESIONE. Utilizzando la predetta pagina (anzichè l’accesso a Fisconline) occorre presentare la documentazione di riconoscimento.

On Line possibilità di conoscere prima i debiti ammessi alla Pace Fiscale delle cartelle Equitalia

Vi è una straordinaria possibilità di conoscere, direttamente on line, se il contribuente ha debiti che possono rientrare nella “rottamazione ter” (Pace Fiscale delle cartelle Equitalia) mediante la richiesta del “prospetto informativo”. Per farlo basta cliccare sulla seguente pagina web: PROSPETTO INFORMATIVO DEBITI. Il prospetto indicherà sia i debiti che rientrano nella rottamazione ter che quelli esclusi.
Da far presente che utilizzando il sopra indicato post bisogna anche allegare i documenti di riconoscimento. Se, invece, si utilizza il proprio account Fisconline non bisogna allegare alcuna documentazione.

Altri modi di presentazione della domanda di rottamazione

La domanda per l’accesso alla “rottamazione ter” può anche essere presentata in altri due modi:

  • Per PEC alla competente sede regionale dell’Agenzia delle Entrate. In tal caso bisogna compilare l’idoneo modello DA-2018. Dopo averlo compilato in ogni sua parte, il predetto modello va firmato e scansionato ed inoltrato sulla pertinente casella PEC. Qui si seguito è possibile scegliere la casella relativa alla regione di appartenenza: ELENCO PEC DIREZIONI REGIONALI AGENZIA ENTRATE.
  • Tramite presentazione diretta presso lo sportello di competenza. In tale circostanza basta compilare e firmare il già citato modello modello DA-2018 presentandolo, personalmente, presso lo sportello zonale.

Chi ha già aderito alla “rottamazione bis” e, alla data del 7 Dicembre 2018 e si trova in perfetta regola con il saldo integrale delle rate scadenti a Luglio, Settembre ed Ottobre, sarà automaticamente ammesso alla “rottamazione ter” (Pace Fiscale delle cartelle Equitalia) senza che vi sia necessità di presentare domanda. Anche i cittadini dell’Italia centrale colpiti dai terremoti negli anni 2016-2017 i quali erano già stati ammessi alle precedenti rottamazioni, vengono inseriti di diritto nella “rottamazione ter“.

Conferma o diniego domanda ammissione rottamazione ter

Entro il 30 Giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione a tutti coloro che hanno presentato domanda di ammissione alla “rottamazione ter“. Con la predetta comunicazione il contribuente verrà informato circa l’accoglimento od il diniego dell’ammissione alla rottamazione stessa. Va anche sottolineato che l’Agenzia Entrate, solo per i debiti che rientrano nel beneficio, bloccherà di procedure esecutive già avviate o programmate. Fanno eccezione eventuali procedure di incanto già eseguite con positivo esito.

Il saldo e stralcio

La manovra economica 2019 prevede, oltre alle misure già esposte, anche il “Saldo e Stralcio“. Si tratta di una agevolazione accordata solo per alcune alcune categorie di debiti e prevede una riduzione proporzionale degli importi a debito sia nel capitale che negli interessi. Inoltre, deve trattarsi di debiti consegnati al concessionario di riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017 e riguardanti persone fisiche in documentata condizione di disagio economico. Le tipologie di debiti che rientrano in questo beneficio sono quelli relativi ad omessi pagamenti dovuti in autoliquidazione sulla base di dichiarazioni annuali e quelli relativi a contributi previdenziali.

Pace Fiscale delle cartelle Equitalia. Requisiti ISEE per usufruire del “saldo e stralcio”

Per essere ammessi a questo interessantissimo beneficio, che consente di pagare solo una minima parte del capitale e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo oltre che l’annullamento si sanzioni ed interessi precedenti, vi sono dei limiti di Reddito ISEE. Esistono 3 fasce di agevolazione per valore ISEE:

  • pagheranno il 16% degli importi a debito (sia per sorte capitale che per interessi di ritardata iscrizione a ruolo) coloro che registrano un valore ISEE fino a 8.500 euro;
  • avrà la possibilità di pagare il 20% del dovuto (sia per sorte capitale che per interessi di ritardata iscrizione a ruolo) chi avrà un ISEE tra Euro 8.500,01 ad Euro 12.500;
  • infine, chi avrà un Reddito ISEE da Euro 12.500,01 ad Euro 20.000 euro, potrà pagare il 35% dei suoi debiti.

Sono ammessi al “saldo e stralcio” anche coloro che hanno un Reddito ISEE superiore ad Euro 20.000 e che, alla data di apertura della definizione agevolata, abbiano aperto una procedura di liquidazione di cui all’articolo 14 – ter della Legge, n. 3/2012 (cittadini soggetti ad usura o crisi da sovra-indebitamento.

Inoltre, possono accedere al “saldo e stralcio” anche coloro che avevano in corso una rateizzazione proveniente dalla adesione alla “rottamazione bis” e che sono sono decaduti dal benefizio per non aver rispettato la scadenza dei versamenti. Ciò a condizione che questi contribuenti siano in documentata condizione difficoltà economica.

Come aderire alla Pace Fiscale “saldo e stralcio”

Per chiedere di essere ammessi al “saldo e stralcio” la prassi è molto simile a quella della “rottamazione ter“. Occorre:

  • Basta inviare un PEC ad uno degli indirizzi presenti nella seguente pagina: ELENCO PEC DIREZIONI REGIONALI AGENZIA ENTRATE, inoltrando, in allegato, il Modello SA-ST compilato in ogni sua parte, firmato e scansionato. Al modello bisogna anche allegare la documentazione attestante lo stato di difficoltà economica;
  • Consegnare il modello SA-ST (sempre dopo averlo compilato e firmato) alla sede dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio , insieme alla sopra citata attestazione di difficoltà economica.

Conferma o diniego domanda ammissione saldo e stralcio

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 31 ottobre 2019 invierà al contribuente una “Comunicazione” con la quale viene confermata (o meno) l’ammissione alla pratica di “saldo e stralcio“. L’ammissione confermerà le somme complessivamente a debito. Saranno, altresì, rese note le varie rate e le relative scadenze ed inviati i relativi bollettini di versamento.

Il contribuente, potrà, comunque optare per un versamento in unica soluzione, da effettuarsi entro il 30/11/2019 oppure per il pagamento in 5 rate così ripartite:

  • 35% della somma dovuta con scadenza il 30 novembre 2019;
  • 20% della somma dovuta con scadenza il 31 marzo 2020;
  • 15% della somma dovuta con scadenza il 31 luglio 2020;
  • 15% della somma dovuta con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il rimanente 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

Il pagamento rateale comporterà un tasso di interesse aggiuntivo del 2% a decorrere dal 1 Dicembre 2019. Se la domanda di ammissione al “saldo e stralcio” non venisse accolta, l’Agenzia delle Entrate disporrà automaticamente, l’inclusione dei debiti, all’altro beneficio della “rottamazione ter“. A tale riguardo definirà anche gli importi da pagare e le correlate scadenze.

La pace fiscale delle cartelle Equitalia per i tributi comunali

I benefici dei provvedimenti sulla Pace Fiscale delle cartelle Equitalia in un primo momento erano stati estesi ai tributi locali solo per il saldo e stralcio (per IMU, TASI, TARI, TOSAP, PUBBLICITA‘, ecc..). La rottamazione ter, invece, non aveva inserito i tributi comunali. Invece, con il Decreto n. 34 del 30 Aprile 2019, la Pace Fiscale (anche come rottamazione) è stata estesa anche per i debiti sui Tributi Locali. Inizialmente la Ragioneria dello Stato non ha dato parere favorevole per la rottamazione ter in favore dei debiti sui tributi locali. Dal 30 Aprile 2019, invece, questa possibilità è stata accordata anche per i predetti tributi. Cliccando sul seguente link potete leggere l’articolo specifico pubblico pubblicato su questo sito: PACE FISCALE SUI TRIBUTI COMUNALI.

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