Pubblicità esente fino 5 mq e rimborso per chi paga.

L’Imposta sull’insegna pubblicitaria (per l’imposta pubblicità) è esente fino a 5 mq. Se avete un’insegna di esercizio, l’imposta sulla pubblicità, fino a 5 mq non si paga. Che cos’è una insegna di esercizio ?? E’ quella insegna installata proprio presso il proprio locale in cui viene esercitata l’attività. L’esenzione è riferita sia all’insegna cosiddetta “a bandiera” (cioè la classica insegna bi-facciale installata perpendicolarmente all’esercizio commerciale e che consente la sua comoda visibilità agli automobilisti che viaggiano in entrambi i sensi di marcia lungo le strade) che a quella mono-facciale.
Quando l’insegna è bi-facciale, la superficie dei due lati va sommata. Facciamo un esempio: una insegna luminosa o non luminosa (o tabella) bi-facciale avente come dimensioni un metro e mezzo per due metri supera i 5 mq e quindi paga, per intero, l’imposta. Ciò in quanto l’area di una sola facciata, (calcolata moltiplicando la base per l’altezza) è di mq 3. Le due facciate raggiungono la superficie totale mq 6.
Se la stessa tabella (o insegna) fosse stata mono-facciale, non sarebbe stata tassata in quanto la superficie complessiva si sarebbe fermata a mq 3 (cioè quella relativa ad una sola faccia). Non sarà tassabile, per esempio, una tabella, ad una sola facciata, che si mantiene nei limiti di un metro per cinque metri (quindi 5 mq).
Pertanto, qualunque insegna o tabella pubblicitaria che non supera tali metri quadrati complessivi non dovrà pagare niente. Tale agevolazione è prevista dall’art. 17, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 507 del 1993. E’ stata introdotta dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e relativa legge di conversione del 7 agosto 2012, n. 134. Questa norma, pertanto, ha dichiarato esente dall’imposta sulla pubblicità l’insegna – tabella fino a 5 mq. Se l’insegna si trova lontana dall’esercizio commerciale, sarà soggetta a pagamento qualunque sia la sua misura.
Pubblicità esente fino 5 mq e per le tabelle con misura fino a 300 cm quadrati
Il tributo pubblicitario non è dovuto anche nel caso in cui la tabella non superi i trecento centimetri quadrati (ciò ai sensi dell’art. 7 del medesimo D. Lgs. N. 507 del 15 Novembre 1993). Pertanto, le piccole insegne o i manifesti di dimensioni ridotte (fino a 300 cm quadrati) non sono soggetti ad imposta. Rientrano, per esempio, in tale esenzione le piccole insegne di “vendesi” immobile o, comunque, qualunque tabella o locandina che non superino le predette misure.
Se la superficie complessiva supera i 5 mq non vi è esenzione e la pubblicità si paga
Misurate con precisione la vostra insegna pubblicitaria. Se le dimensioni sono superiori a 5 mq, l’imposta è dovuta per intero. Pertanto, l’agevolazione non viene concessa sotto-forma di franchigia. Di conseguenza, se state per aprire un negozio dovete anche valutare questo aspetto della dimensione dell’insegna. Se contate di rientrare nell’agevolazione concessa dalla legge, dovete calcolare bene le misure della vostra insegna e cercare di rientrare nei 5 mq complessivi.
Installare una insegna pubblicitaria
Prima, comunque, di procedere all’installazione di un mezzo pubblicitario (sia esso presso l’attività o lontano da essa) è bene consultare i vari regolamenti comunali sulla pubblicità e pubbliche affissioni. Si può anche chiedere informazioni agli uffici competenti. Ciò in quanto i vari enti possono assoggettare l’installazione di una insegna ad idonea autorizzazione. Soprattutto le insegne a bandiera, che per loro natura, sono, il più delle volte, sovrastanti spazi pubblici comunali (cioè strade, piazze o marciapiedi comunali) possono essere soggette ad autorizzazione da parte degli uffici del comune (soprattutto uffici tecnici).
Se occorre richiedere un’autorizzazione all’installazione, gli uffici preposti possono richiedere alcune documentazioni a corredo e, in principal modo, una planimetria del posto. Può pure essere necessario, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione del mezzo pubblicitario, anche il versamento di diritti di segreteria. Ma ciò dipende dai comuni ed i relativi importi possono variare da ente ad ente.
Se avete pagato per errore un insegna pubblicitaria è possibile chiedere rimborso
Come detto sopra, l’imposta sulla pubblicità è esente per insegne fino a 5 mq. Se, per errore, avete pagato l’imposta, pur non essendo dovuta, è possibile presentare una richiesta di rimborso presso l’Ufficio tributi o, se esistente, l’Ufficio Pubblicità e Pubbliche Affissioni. Ciò può accadere proprio quando non si conosce la legge che da diritto all’esenzione per le insegne di esercizio fino a 5 mq. Dal momento in cui ne venite a conoscenza dell’indebito versamento, non dovete perdere molto tempo nel presentare la richiesta di rimborso.
Infatti, bisogna fare attenzione a non far trascorrere 5 anni dal giorno del pagamento in quanto potrebbe prescriversi il diritto al rimborso ed i soldi versati possono andare persi. La legge che ha disciplinato i termini prescrizionali entro cui è possibile richiedere il rimborso è la n. 296 del 27 dicembre 2006. Si tratta dell’art. 1, comma 164.
Il presente blog comprende anche un articolo dedicato alla prescrizione cui sono soggetti i tributi comunali. Prescrizione che vale sia per i comuni (nei casi in cui devono emettere gli avvisi di accertamento) che per i cittadini quando devono esercitare un diritto di rimborso su tributi versati per errore.
Fac-simile domanda di rimborso imposta pubblicità.
Cliccando sul seguente link è possibile scaricare un modello di rimborso per imposta sulla pubblicità già versata e non dovuta. Bisogna solo personalizzarlo compilandolo con tutti i propri dati ed inserendo l’anno d’imposta che riguarda il vostro caso.
La ICP non si paga fino a 5 mq. Cosa fare quando si paga
Come sopra specificato, la I.C.P (Imposta sulla Pubblicità) è esente fino 5 mq Nei casi di insegne soggette a pagamento (cioè quelle non di esercizio o quelle che, pur essendo di esercizio, sono superiori a mq cinque) bisogna anche verificare le relative tariffe al mq. Infatti le tariffe, già previste dal sopra citato decreto istitutivo del 1993, all’art. 12 comma 1, possono essere state variate, in aumento, dai vari comuni. Inoltre, bisogna fare attenzione se si dispone di un’insegna luminosa. Infatti, nei casi di insegne luminose, la tariffa è maggiorata del 100 % così come prevede l’art. 7, comma 7 della medesima e sopra indicata normativa.
Altro particolare da non trascurare è quello che traspare dall’art. 12, comma 4 del Decreto legislativo n. 507/93. Tale disposizione dispone che se l’insegna (o la tabella) ha dimensioni che rientrano tra 5,5 e 8,5 mq, l’imposta da pagare deve essere maggiorata del 50%. Se, invece, le dimensioni superano gli 8,5 mq, il tributo subirà un incremento del 100 %. Il legislatore, evidentemente, ha ritenuto che i messaggi pubblicitari espressi tramite mezzi pubblicitari di dimensioni maggiori, abbiano più efficacia. Per tale ragione ha previsto tariffe più alte per tabelle di dimensioni più grandi.
Come procedere al versamento per le insegne pubblicitarie soggette a tassazione
Il pagamento può essere effettuato in vari modi a scelta del contribuente. Pertanto, è possibile utilizzare il tradizionale modulo di c/c postale oppure utilizzare il sistema del bonifico bancario. Ma l’imposta sulla pubblicità può anche essere versata con modello F24. In tutti i casi è possibile utilizzare i normali sportelli postali (sia di poste italiane S.p.A. che degli sportelli di poste private autorizzate) che quelli bancari.
In alternativa l’utente può anche effettuare tali pagamenti tramite la procedura “Home Banking” direttamente dal proprio computer di casa. Se viene utilizzato il pagamento con F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo: 3964 (imposta di base); 3965 (interessi); 3966 (sanzioni). Anche in tal caso, l’imposta può essere versata con Home Banking.
Nei casi di primo versamento occorrerà, probabilmente, allegare la ricevuta di versamento alla pratica di autorizzazione all’installazione del mezzo pubblicitario. Invece, per i versamenti successivi, non è necessario trasmettere la ricevuta al comune (a meno che non sia espressamente richiesta). Ciò in quanto i riferimenti dei pagamenti saranno trasmessi agli enti dagli uffici postali o bancari attraverso appositi files.
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