Occupazioni TOSAP – Passi carrabili

Occupazioni TOSAP – Passi carrabili

Le occupazioni TOSAP (suolo pubblico) come i passi carrabili sono ricompresi nella TOSAP (Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche). La TOSAP è quel tributo che bisogna pagare allorquando si occupa, per qualunque fine, un’area pubblica sia essa un corso, una via, una piazza o una strada. Sono soggetti alla tassa anche le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico come, per esempio, quelle messe in atto attraverso condutture e/o impianti (vedi, per esempio impianti elettrici o telefonici) o quelle effettuate tramite l’ormeggio di natanti incanali e rivi. Vi sono anche casi di esenzione dal passo carrabile.

Le occupazioni di suolo pubblico possono essere di natura “temporanea” o “permanente”. L’occupazione “permanente” ha un carattere di stabilità e, pertanto, può configurarsi se viene richiesta per un periodo non inferiori all’anno. La tariffa “permanente” è quella più conveniente prevista per tali occupazioni. In genere, per le occupazioni “permanenti” vi è una tariffa al mq (deliberata annualmente dai vari comuni, provincia o stato). L’importo da pagare si ricava moltiplicando i mq occupati per la predetta tariffa. Come detto sopra, proprio in funzione del maggior “orizzonte temporale”, è molto più conveniente della tariffa temporanea.

Cosa sono le occupazioni TOSAP passi carrabili ??

Le occupazioni di TOSAP (suolo pubblico) come i passi carrabili rientrano tra le “occupazioni permanenti“. Sono,per esempio, le aree occupate da bar, ristoranti, pizzerie (o altri locali) per posizionare tavoli, sedie e quant’altro. Rientrano in tali superfici (permanenti) anche quelle soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (per esempio quelle relative ai già citati cavi elettrici). Riguardo i passi carrabili va sottolineato che garantiscono la possibilità di accedere ad una sua proprietà privata (a mezzo autovetture, moto o altri veicoli). Si ha il passo carrabile quando si accede alla proprietà privata attraverso un suolo pubblico (strada, marciapiede, ecc.) e viceversa.

La concessione/autorizzazione va richiesta al titolare della strada. Pertanto, se l’accesso viene fatto dalla strada comunale, la richiesta va presentata al comune di appartenenza. Se, invece, si tratta di strada provinciale o statale posta al di fuori dai centri abitati, la richiesta va inoltrata rispettivamente alla Provincia Regionale o all’ANAS. Se, invece, si tratta di strada provinciale o statale nel tratto in cui attraversa le città, è il comune titolato a rilasciare l’autorizzazione previo visto di competenza della Provincia o dell’ANAS.

Quello che è certo è che ogni passo carrabile da la possibilità al titolare dell’abitazione di accedere dal suolo pubblico al suolo privato (per esempio un garage) e ciò lo garantisce dal fatto che nessuno può parcheggiare nell’area interessata dal passo stesso. Tale area sulla quale insiste il passo viene adeguatamente tracciata da strisce gialle sul manto stradale (segnaletica orizzontale) e da apposita tabella (segnaletica verticale). Sul cartello, inoltre, possono essere anche indicati gli estremi dall’autorizzazione (cioè numero ed anno relativi al rilascio). Ciò può essere utile per far comprendere all’automobilista che trattasi di una regolare concessione

Perchè è importante che il Comune apponga sul cartello gli estremi dell’autorizzazione ??

La risposta è questa: perché è piuttosto frequente l’apposizione di cartelli abusivi relativi a passi carrabili non autorizzati che sono fuorvianti nei confronti degli automobilisti. E’, quindi, opportuno che gli enti indichino gli estremi dell’autorizzazione per dare già un segnale ben preciso all’automobilista. Chi guida, infatti, si trova, spesso a dover prendere una decisione immediata e deve rendersi conto se un passo carrabile è o non è regolarmente autorizzato oppure se è o non è soggetto ad esenzione.

Nei casi di mancata autorizzazione, è chiaro che il titolare dell’abitazione non potrebbe apporre alcun cartello e non potrebbe evitare la sosta di veicoli davanti al suo accesso. Inoltre, non può neanche vantare alcun diritto ad avere libero l’accesso al suo garage o, comunque, alla sua proprietà. In ogni caso, tutti quei cittadini che vogliono andare a fondo sulla presenza o meno dell’autorizzazione, possono, certamente, chiedere le relative informazioni al comando vigili delle città interessate.

Consigli sulle Occupazioni TOSAP – Passi Carrabili

Di fronte a situazioni di questo tipo in cui occorre prendere decisioni immediate il consiglio più spassionato è quello di evitare, in ogni caso, di parcheggiare davanti a garage, accessi o di fronte a cartelli che, a posteriori, possono rivelarsi “abusivi”. Ciò in quanto, in ogni caso, trattasi di un accesso verso una proprietà privata ed il proprietario può avere, in qualunque momento, anche delle esigenze urgenti di entrare nella proprietà privata o, in taluni casi, anche di uscire dalla sua abitazione. Se, poi, la necessità di uscire è anche collegata al fatto di doversi recare verso una struttura sanitaria, l’occupazione dell’accesso (seppur in assenza di passi autorizzati) potrebbe comportare problemi diversi anche di una certa gravità.

Il consiglio di evitare di occupare accessi di qualunque tipo si estende anche ad altre tipologie di “accessi non autorizzati“: vedi per esempi gli accessi con le scritte a mano “lasciare libero il passaggio” oppure “non parcheggiare qui”, ecc.. Questo sempre ad evitare le spiacevoli circostanze riportate sopra. Però, nei casi in cui tutti i cittadini avessero dei dubbi circa la bontà o meno di un accesso carraio, possono scrivere al comune (o anche inviare una mail o PEC) invitando lo stesso ente a verificare.

Nel caso di parcheggio sui passi carrabili regolarmente autorizzati,  si è soggetti a sanzione amministrativa (previste per le occupazioni TOSAP) secondo le tariffe previste dalla legge. Si evidenzia che all’interno dell’area delimitata dal passo carrabile nessuno può parcheggiarvi, ivi compreso lo stesso titolare dell’autorizzazione. Riguardo le modalità relative alla tassa da pagare da parte di chi ottiene l’autorizzazione, è l’art. 44 del D. Lgs. 507/93 che detta le regole. Tale disposizione chiarisce che la superficie da tassare viene determinata dalla lunghezza del passo (caratterizzata dal fronte) per un metro convenzionale di profondità.

Quanto si paga per le Occupazioni TOSAP – Passi Carrabili ??

Per fare un esempio, se la lunghezza del passo è 5 metri lineari, la superficie soggetta a pagamento sarà 5 mq (cioè 5 metri lineari moltiplicati per 1 metro convenzionale che può essere rappresentato, per esempio, dal marciapiede pubblico). Di conseguenza, l’importo annuale da pagare si ricaverà moltiplicando i mq complessivi per la tariffa deliberata annualmente dall’ente. Le “occupazioni temporanee” invece, sono quelle relative a periodi inferiori all’anno e possono interessare vari ambiti (ponteggi in edilizia, spettacolo viaggiante, occupazioni stagionali da parte di pubblici esercizi, ecc.).

La scadenza per pagare il passo carrabile è fissata per il 31 Gennaio di ogni anno. Il pagamento viene effettuato in via anticipata in quanto vale per l’anno in corso. L’art. 44, comma 11 del D. Lgs. 507/93 da anche la possibilità all’utente di assolvere, in via definitiva, la tassa, senza più dovere nulla al comune, col pagamento anticipato pari a venti annualità del tributo.

Differenza tra passo carrabile ed accesso a raso

E’ importante sapere che c’è una differenza sostanziale tra i due concetti. Nel primo caso (passo carrabile), infatti, è obbligatorio corrispondere il relativo tributo al comune mentre nel caso di “accesso a raso” c’è solo la facoltà da parte dell’utente, che è molto simile ad una esenzione. Qui appresso chiarisco i due concetti:

PASSO CARRABILE ORDINARIO. Si tratta del canonico accesso così come previsto dall’articolo 44 del Decreto legislativo n. 507/1993. Così recita esattamente la predetta norma: “i passi carrabili sono quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiede o,comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’ accesso dei veicoli alla proprietà privata“.

Per spiegare meglio è il caso, per esempio, del classico marciapiede che si frappone tra la strada comunale e la proprietà privata. In questo caso il proprietario dell’abitazione, per accedere alla sua proprietà con una macchina, deve utilizzare il marciapiede. Di conseguenza il pagamento del relativo canone annuale è obbligatorio. Chiaramente, non vi è alcuna obbligatorietà al pagamento se il garage non viene utilizzato per accesso carrabile del proprio veicolo.

L’accesso a Raso

Tale accesso si caratterizza per l’assenza di marciapiede o qualunque altro manufatto. Si tratta, in pratica, di un accesso diretto sulla strada pubblica; ecco perché definito “a raso“. In una siffatta condizione, l’utente, non è obbligato alla pagamento del passo carrabile all’ente pubblico e ciò suona quasi come una esenzione. Si tratta di una fattispecie già trattata e definita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16913/2007.

Se, però, da un lato, il cittadino proprietario non è obbligato al pagamento su un accesso a raso, dall’altro si trova quasi costretto al versamento di un canone se si trova in una posizione centrale della città, piuttosto urbanizzata, e con conseguente traffico elevato. Questo perchè, in questi contesti, vi è molto più esigenza di parcheggio ed una più alta probabilità che si possa trovare una macchina davanti al proprio accesso.

La predetta differenza può non esserci nel caso in cui il comune, ai sensi dell’art. 63 del Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, avesse deciso di escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche in favore dell’applicazione di un canone chiamato COSAP (Canone Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche).

Che differenza c’è tra TOSAP e COSAP ??

La differenza, in tal caso è sostanziale. La TOSAP, infatti, che rappresenta tassa con natura tributaria, demanda la sua applicazione alla disciplina nazionale e, pertanto, al Decreto Legislativo 507/93. I comuni che hanno, invece, colto la facoltà concessa dal D. Lgs. n. 446/97, applicando, nel proprio ente la COSAP (in abrogazione della TOSAP) possono contare di approvare il regolamento mirato sulla fattispecie. Pertanto, col regolamento possono attuare una normativa”ad hoc” sulle occupazioni TOSAP (ed anche sui passi carrabili) aggirando, così, le posizioni generali sulla stessa TOSAP.

E’ tutto lecito in quanto è stato proprio il legislatore a sancire questo principio. Quindi, tutti i comuni che sono passati dalla TOSAP alla COSAP possono dettare regole proprie. Ciò, quindi, può dare la possibilità a questi enti di poter rendere obbligatorio pagare un canone anche per gli accessi a raso. Nel caso di dubbi, comunque, è sempre consigliato parlare con gli uffici comunali competenti (in genere uffici tecnici e tributi).

Se avete effettuato un pagamento non dovuto per passo carrabile

Se avete effettuato un pagamento di passo carrabile per errore (per esempio nel caso in cui operava un’esenzione), è possibile recuperare i soldi facendo una richiesta di rimborso entro i 5 anni dal giorno del pagamento. Pertanto, occorre fare molta attenzione a non far trascorrere il periodo di 5 anni dal giorno del versamento. Trascorso tale periodo i soldi vanno persi per sopravvenuta prescrizione.

Fac-Simile richiesta di rimborso Occupazioni passi carrabili (TOSAP)

Qui sotto è possibile scaricare un modello di richiesta di rimborso per versamenti di passi carrabili effettuati e non dovuti. Per esempio un pagamento di un passo carrabile soggetto ad esenzione oppure un pagamento doppio.

Come pagare un passo carrabile

Per pagare un passo carrabile vi sono vari sistemi. E’ possibile utilizzare il classico bollettino postale ed in questo caso occorre conoscere il numero del conto corrente e l’intestazione. Si può anche usare il modello F24. Per il versamento con F24 bisogna utilizzare il codice tributo 3931 (specifico per la TOSAP permanente come il passo carrabile). Per la TOSAP temporanea (per esempio un’occupazione di suolo pubblico per ponteggi di edilizia) si deve utilizzare il codice 3932.

Vi raccomandiamo di non confondere il modello F24 con il simile F23. Questo sito tratta dettagliatamente il modello F23 con un articolo che descrive come si compila. Per leggerlo clicca qui. Inoltre, è possibile effettuare i pagamenti con bonifico bancario se si dispone già di coordinate bancarie e cioè intestazione del c/c, IBAN e BIC-SWIFT (solo per i bonifici effettuati dall’estero).

Altre info sui tributi IMU e TASI

Un suggerimento utile è quello di verificare molto bene i propri immobili prima di pagare IMU e TASI. Può capitare di ritrovarsi catastalmente ancora proprietari di terreni già espropriati dagli enti. Cliccando sul seguente link tutti i dettagli su questo importante argomento. Sempre sull’IMU e TASI vi invitiamo a verificare gli immobili su cui pagate. Se in tali immobili sono presenti dei parcheggi esterni, non vanno pagati. Leggi l’articolo.

Un’altra importante informazione è quella sulle insegne pubblicitarie di esercizio. Sono quelle insegne installate presso la sede dell’attività. Queste insegne sono esenti fino a 5 mq. E’ possibile avere tutte le informazioni a riguardo leggendo un articolo dedicato a questo argomento. Questo è il link: Esenzione insegne pubblicitarie.

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Il presente articolo parla del passo carrabile ed in particolare quando si pagano oppure quando sono soggetti ad esenzione. Qui sotto vi consigliamo diversi altri importanti articoli di questo blog.

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