Non si paga IMU sui parcheggi esterni

L’Imposta Municipale Unica (IMU) è nata dagli art. art. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 Marzo 2011 e dall’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ha sostituito la vecchia Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) che era nata col Decreto Legislativo n. 504/92. L’IMU è quella che viene definita “imposta sulla casa” ma che, abbraccia, in realtà, tutti gli immobili, compresi i terreni agricoli ed edificabili. Come riportato sul titolo del presente articolo, l’IMU si paga solo sugli immobili e non anche sui parcheggi esterni.
Prima di preparare i conteggi per il pagamento dell’IMU e della TASI bisogna fare molta attenzione a non pagare anche i predetti tributi per i parcheggi esterni. Molti utenti, infatti, non si rendono conto di avere dei parcheggi esterni catastati con la categoria “C6”. In pratica, a primo impatto, facendo una visura catastale sembrerebbero dei normali immobili.
In realtà, sono rappresentati da semplici parcheggi esterni condominiali che, in fase di catastazione, sono stati assegnati ai vari appartamenti facenti parte di un dato fabbricato. Catastare, però, un tale parcheggio, nella categoria “C6” è fatto anomalo. E’ normale se si tratta di un normale immobile che assume le caratteristiche di “garage” o “autorimessa“. In tali casi non vi sono dubbi che si tratta di immobili e, come tali, vanno soggetti ad IMU e TASI.
Un parcheggio all’aperto (che in genere è realizzato su aree condominiali) non può essere considerato nè garage nè autorimessa. Ecco perchè queste aree non possono avere le caratteristiche di immobili e, di conseguenza, si ritiene che non siano soggetti ad IMU ed TASI. Occorre, quindi, fare molta attenzione in quanto non si paga IMU e TASI su parcheggi esterni che non hanno le caratteristiche dei veri e propri immobili.
Parcheggi esterni. Nel caso di dubbi sulla tassabilità affidarsi ad un professionista
In caso di dubbi, è il caso di affidarsi ad un consulente o un CAF per il calcolo di IMU e TASI. E’ anche consigliabile richiedere una visura catastale e verificare tutti gli immobili in essa indicati. Se riscontrate di essere proprietari di immobili di categoria “C”, verificateli con attenzione. Potrebbe, infatti, accadere che tali parcheggi siano catastati in categoria “C2”. Qui sotto vengono indicate gli effettivi immobili da accostare alle categorie “C2” e “C6”:
- Immobili di categoria C6: scuderie, rimesse, stalle, autorimesse (senza fine di lucro);
- Immobili di categoria C2: Magazzini e locali di deposito.
Se non ritenete di avere immobili con le predette caratteristiche ma vi ritrovate proprietari (consultando la visura catastale) di strutture con categorie C2 o C6, occorre approfondire molto bene il tutto.
Verificare per bene queste situazioni vi eviterà di pagare, inutilmente, delle somme che non sono da versare. Ciò in quanto, come detto sopra, non si paga IMU sui parcheggi esterni seppur risultanti da atti pubblici o dal catasto.
Come chiedere rettifica agli Uffici Tributi
Se ritenete che sui vostri immobili di categoria C6 o C2 non si paga nè IMU nè TASI in quanto si tratta di parcheggi esterni, occorre recarsi presso l’Ufficio Tributi del Comune. Parlate con i funzionari addetti e verificate tutti gli immobili iscritti a ruolo IMU e TASI. Se, effettivamente, nell’attivo immobiliare i vostri parcheggi figurano in categoria C6 o C2 allora bisogna presentare una “richiesta di rettifica in autotutela“.
Cliccando sul seguente leggerete un articolo importante in cui viene chiarito, passo passo, che cos’è e come si crea un ricorso in autotutela. Nel caso in cui l’Ufficio Tributi richiede una particolare documentazione, a corredo della richiesta, potete allegarla. Se si rendono necessarie documentazione progettuali del fabbricato e ne siete sprovvisti, potete provare ad estrarre copia presso l’Ufficio Tecnico del Comune. Per comprovare quanto dichiarato potrà anche essere necessario un sopralluogo da parte degli uffici comunali preposti.
Richiesta di rimborso per IMU e TASI pagata sui parcheggi all’aperto
Nel caso di comprovato ed indebito pagamento IMU e TASI per i parcheggi esterni, è possibile chiedere il rimborso delle somme già pagate e non dovute. Il termine per la richiesta di rimborso è di 5 anni dal giorno del pagamento. Se si lascia trascorrere infruttuosamente tale termine, si incorre, purtroppo, nella prescrizione. Infatti, trascorsi i cinque anni tutte le somme pagate, anche se non dovute, vanno perse se non viene presentata un’apposita richiesta di rimborso.
Sotto ci sono i fac-simile di richieste di rimborso IMU e TASI. Cliccando sui file è possibile effettuare il download. Le richieste vanno completate con l’inserimento dei dati mancanti e presentate ai rispettivi Comuni.
Nuova IMU 2020. Le novità
E’ in corso una modifica per il 2020 riguardo IMU e TASI. Il Decreto Legge n. 124/2019 è, al momento in corso di conversione in legge. Pertanto, occorre aspettare i relativi sviluppi. Le novità più importanti sono principalmente due. La prima è l’accorpamento dei due tributi e, quindi, l’eliminazione della TASI. L’altra novità eclatante sarebbe la possibilità data ai Comuni di potere azzerare completamente IMU e TASI. Tutti i dettagli è possibile leggerli cliccando sul seguente link che riporta all’articolo specifico pubblicato su questo blog: Nuova IMU 2020. Seguite anche le novità sui vari tributi comunali cliccando sul seguente altro link del nostro sito: Novità tributi comunali 2019-2020.
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