L’IMU sul posto auto scoperto non si paga. Ma cerchiamo di spiegare meglio il tutto. L’Imposta Municipale Unica (IMU) è nata dagli art. art. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 e dall’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ha sostituito la vecchia Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) che era nata col Decreto Legislativo n. 504/92. L’IMU è quella che viene definita “imposta sulla casa” ma che, abbraccia, in realtà, tutti gli immobili, compresi i terreni agricoli ed edificabili. Come riportato sul titolo del presente articolo, l’IMU si paga solo sugli immobili e non anche sui parcheggi esterni.
Prima di preparare i conteggi per il pagamento dell’IMU e della TASI bisogna fare molta attenzione a non pagare anche i predetti tributi per i parcheggi esterni. Molti utenti, infatti, non si rendono conto di avere dei parcheggi esterni catastati con la categoria “C6”. In pratica, a primo impatto, facendo una visura catastale sembrerebbero dei normali immobili.
Il parcheggio esterno non può essere considerato un fabbricato
In realtà, queste aree sono rappresentate da semplici parcheggi esterni condominiali che, in fase di catastazione, sono stati assegnati ai vari appartamenti facenti parte di un dato fabbricato. Catastare, pertanto, un tale parcheggio, nella categoria “C6” è fatto anomalo. E’ normale se si tratta di un normale immobile che assume le caratteristiche di “garage” o “autorimessa“. In tali casi non vi sono dubbi che si tratta di immobili e, come tali, vanno soggetti ad IMU e TASI.
Un parcheggio all’aperto o posto auto scoperto (che in genere è realizzato su aree condominiali) non può essere considerato nè garage nè autorimessa quindi non può essere soggetto ad IMU. Ecco perchè queste aree non possono avere le caratteristiche di immobili e, di conseguenza, si ritiene che non siano soggetti ad IMU ed TASI. Occorre, quindi, fare molta attenzione in quanto non si paga IMU e TASI su parcheggi esterni che non hanno le caratteristiche dei veri e propri immobili.
Parcheggi esterni. Nel caso di dubbi sulla tassabilità affidarsi ad un professionista
In caso di dubbi, è il caso di affidarsi ad un consulente o un CAF per il calcolo di IMU e TASI. E’ anche consigliabile richiedere una visura catastale e verificare tutti gli immobili in essa indicati. Se riscontrate di essere proprietari di immobili di categoria “C”, verificateli con attenzione. Potrebbe, infatti, accadere che tali parcheggi siano catastati in categoria “C2”. Qui sotto vengono indicate gli effettivi immobili da accostare alle categorie catastali “C2” e “C6”:
- Immobili di categoria C6: scuderie, rimesse, stalle, autorimesse (senza fine di lucro);
- Immobili di categoria C2: Magazzini e locali di deposito.
Se non ritenete di avere immobili con le predette caratteristiche ma vi ritrovate proprietari (consultando la visura catastale) di strutture con categorie catastali C2 o C6, occorre approfondire molto bene il tutto.
Verificare per bene queste situazioni vi eviterà di pagare, inutilmente, delle somme che non sono da versare. Ciò in quanto, come detto sopra, non si paga IMU sui parcheggi esterni seppur risultanti da atti pubblici o dal catasto.
Come chiedere rettifica agli Uffici Tributi
Se ritenete che sui vostri immobili di categoria C6 o C2 non si paga nè IMU nè TASI in quanto si tratta di parcheggi esterni, occorre recarsi presso l’Ufficio Tributi del Comune. Parlate con i funzionari addetti e verificate tutti gli immobili iscritti a ruolo IMU e TASI. Se, effettivamente, nell’attivo immobiliare i vostri parcheggi figurano in categoria C6 o C2 allora bisogna presentare una “richiesta di rettifica in autotutela“.
Cliccando sul seguente leggerete un articolo importante in cui viene chiarito, passo passo, che cos’è e come si crea un ricorso in autotutela. Nel caso in cui l’Ufficio Tributi richiede una particolare documentazione, a corredo della richiesta, potete allegarla. Se si rendono necessarie documentazione progettuali del fabbricato e ne siete sprovvisti, potete provare ad estrarre copia presso l’Ufficio Tecnico del Comune. Per comprovare quanto dichiarato potrà anche essere necessario un sopralluogo da parte degli uffici comunali preposti.
Richiesta di rimborso per IMU e TASI pagata sui parcheggi all’aperto
Nel caso di comprovato ed indebito pagamento IMU e TASI per i parcheggi esterni, è possibile chiedere il rimborso IMU-TASI delle somme già pagate e non dovute. Il termine per la richiesta di rimborso è di 5 anni dal giorno del pagamento. Se si lascia trascorrere infruttuosamente tale termine, si incorre, purtroppo, nella prescrizione. Infatti, trascorsi i cinque anni tutte le somme pagate, anche se non dovute, vanno perse se non viene presentata un’apposita richiesta di rimborso.
Sotto ci sono i fac-simile di richieste di rimborso IMU e TASI. Cliccando sui file è possibile effettuare il download. Le richieste vanno completate con l’inserimento dei dati mancanti e presentate ai rispettivi Comuni.
Nuova IMU 2020. Le novità
E’ in corso una modifica per il 2020 riguardo IMU e TASI. Il Decreto Legge n. 124/2019 è, al momento in corso di conversione in legge. Pertanto, occorre aspettare i relativi sviluppi. Le novità più importanti sono principalmente due. La prima è l’accorpamento dei due tributi e, quindi, l’eliminazione della TASI. L’altra novità eclatante sarebbe la possibilità data ai Comuni di potere azzerare completamente IMU e TASI. Tutti i dettagli è possibile leggerli cliccando sul seguente link che riporta all’articolo specifico pubblicato su questo blog: Nuova IMU 2020. Seguite anche le novità sui vari tributi comunali cliccando sul seguente altro link del nostro sito: Novità tributi comunali 2019-2020.
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Spett.le TributiComunali
buongiorno avrei un quesito a cui spero ricevere una risposta.
Sono stato proprietario prima casa di un appartamento con box auto
e parcheggio auto su area condominiale per una quota pari a 112/1000
di 199 mq. dal 2011 al 2018.
Mi è arrivato un verbale di accertamento d’ufficio per l’IMU non versato,
riguardante gli anni 2016/2018 con richiesta di pagamento relativo al posto
auto scoperto (strada condominiale esterna per l’accesso all’abitazione)
che risulta accatastato in C/6 cl. 1, mentre il box auto in C/6 cl. 3.
Vorrei sapere se va pagata oppure no. Grazie
Cordiali saluti
Giuseppe
Partiamo dal presupposto che l’abitazione principale, ai fini IMU, non è soggetta a pagamento. Poi, ogni abitazione principale può avere avere delle pertinenze che possono avere le categorie catastali C2, C6 e C7. La norma sull’IMU dice che si può avere una pertinenza per ogni categoria. Se il box è stato da lei dichiarato come pertinenza è anch’esso esente IMU. Riguardo, invece, il parcheggio esterno, seppur catastato in categoria C6, a mio avviso non è soggetto ad IMU in quanto lo stesso parcheggio è rappresentato da una strada condominiale e non da un immobile (tipo box auto). Per essere soggetto ad IMU, il parcheggio dovrebbe essere rappresentato da un fabbricato chiuso e, quindi, con regolari pareti e tetto. A mio avviso lei dovrebbe presentare al Comune un ricorso in autotutela chiedendo l’annullamento dell’avviso proprio per i motivi sopra esposti mettendosi anche a disposizione per un eventuale sopralluogo da parte del Comune per verificare la caratteristiche del parcheggio. Se lo desidera, può anche leggere il nostro articolo sul ricorso in autotutela (che spiega come fare per presentarlo) pubblicato nella seguente pagina:
https://www.tributicomunali.it/casa/che-cose-il-ricorso-in-autotutela-imu-tari-e-tasi/
Se il Comune respinge la sua richiesta di annullamento, può valutare di presentare un ricorso presso la Commissione Tributaria ma deve valutare i costi del ricorso in rapporto a quello che è l’importo dell’avviso di accertamento.
Grazie per la risposta, l’ufficio comunale mi ha consigliato di rivolgermi da un tecnico professionista che possa meglio specificare anche tecnicamente le motivazioni per l’accoglimento del ricorso in autotutela. In merito alla sua risposta le volevo chiedere se vi è un riferimento normativo che possa sostenere la tesi da lei correttamente esposta, la quale per poter pretendere il pagamento dell’IMU dovrebbe trattarsi di un immobile con muri e solai.
Non c’è una vera e propria legge che esclude tali parcheggi esterni dall’IMU. Però l’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 504/92 (decreto istitutivo della vecchia ICI) che, comunque continua ad essere vigente nonostante le successive normative che hanno introdotto l’IMU recita:
Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Il parcheggio esterno non può essere ricompreso in nessuna delle tre predette tipologie immobiliari (cioè fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli).
Inoltre, la categoria C6 comprende stalle, scuderie, rimesse, autorimesse. Tutte queste tipologie di locali sono, per loro natura, delle normali strutture con muri e solai e non semplici parcheggi esterni. Quindi, i presupposti per l’annullamento ci sono. Poi, secondo me, quando vengono catastati in C6 semplici parcheggi aperti, si commette un errore.
mi sono imbattuta in questo articolo x caso, ma mi è stato assai prezioso. 1.000 grazie
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Buongiorno, ho letto il vostro articolo ma il comune “pretende” il pagamento dell’IMU di un posto auto categoria C/6, classe 1 in quanto questo accatastamento prevede anche posti auto scoperti, nonostante secondo quanto da voi asserito l’IMU per definizione è applicabile a fabbricati, aree fabbricabili e terreni e qundi i posti auto scoperti non rientrano in queste categorie. Gradirei sapere se esistono precedenti, sentenze o quant’altro per potersi opporre alle richieste comunali. Grazie
A mio mosto parere non possono essere soggetti ad IMU dei parcheggi scoperti seppur catastali in categoria C6. A supporto della mia teoria viene anche l’art. 1 del D. Lgs. 504/92 (istitutivo della vecchia ICI) che così recita: “Presupposto dell’imposta e’ il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e’ diretta l’attività dell’impresa”. Tale comma identifica gli immobili soggetti ad imposta e quando parla di fabbricati, fa capire che l’immobile deve avere le caratteristiche di una struttura chiusa che non potrebbe essere confusa con un parcheggio esterno. Ma, ovviamente, è una mia intepretazione. Se l’ente è rigido sulla sua posizione lei può anche valutare di chiamare in causa un giudice e far decidere a lui sulla questione.
Grazie 1000 per la risposta, io la pensavo già prima e la penso come Lei…. Purtroppo il comune è duro e speravo ci fosse già qualche sentenza a riguardo da poter portare in difesa delle nostre interpretazioni….
Buongiorno. Il Comune mi scrive, chiedendo un aggiornamento catastale riferito a un bene non censibile. Ci troviamo in un parco commerciale di 25 anni, dove l’area destinata a parcheggio è ad uso pubblico. Ora a distanza di 25 anni viene fatta tale richiesta e in più si chiede che detta area sia valorizzata portandola in categoria D8, oppure farla rientrare nella RC dell’immobile. Insomma in un modo o nell’altro vogliono racimolare denari. Tra l’altro nell’atto di compravendita, di ormai circa 25 anni, non risulta il sub per il quale il comune fa tale richiesta. Un parcheggio, a raso, ad uso pubblico non un fabbricato e non produce alcun reddito. Cosa dovrei fare? Grazie per eventuali pareri.
Dopo l’invio della mia autotutela per il rimborso IMU per un posto auto scoperto C6 ma non pertinenza, questa è stata la risposta
“riscontriamo la Sua istanza come da oggetto indicandoLe che la richiesta di rimborso non è accoglibile, in quanto la categoria catastale C6 identifica immobili e spazi che costituiscono presupposti di tributo IMU e TASI (quest’ultimo tributo formalmente in vigore fino all’annualità 2019), anche se trattasi di posti auto scoperti, come nel caso di specie.
In realtà, il D. Lgs. n. 504/92, art. 1, comma, 2 specifica chiaramente quali sono gli immobili soggetti ad IMU. Tale comma recita testualmente: Presupposto dell’imposta e’ il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e’ diretta l’attività dell’impresa”. Il parcheggio scoperto non appartiene a nessuna delle categorie indicate dal predetto comma. L’articolo da cui lei ha scritto enuncia quello che è un nostro modo di vedere i parcheggi esterni ai fini IMU, tenendo conto delle normative in essere. Il Comune, evidentemente, interpreta in maniera diversa.