Ravvedimento operoso tributi comunali

Ravvedimento operoso tributi comunali

Grazie al “ravvedimento operoso” è possibile pagare i tributi comunali (ed anche altre imposte e tasse) già scaduti, usufruendo di una considerevole riduzione sulle sanzioni amministrative. Questa agevolazione è stata determinata dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Però, per usufruire del ravvedimento, è necessario non farsi contestare la violazione dall’ente che deve ricevere il pagamento. Riguardo IMU, TASI e TARI il D. Lgs. n. 158/2015 ha introdotto delle modifiche che saranno indicate in un successivo paragrafo di questo articolo.

Per spiegare meglio, se devi pagare TOSAP 2018 (quindi in arretrato) per usufruire del ravvedimento devi farlo prima che il Comune emette l’avviso di accertamento. Se il Comune arriva prima di te, sanzionandoti per l’omesso (o insufficiente versamento) non puoi più usufruire del ravvedimento operoso (con riduzione sanzioni amministrative) per i tributi comunali. Di conseguenza, non devono essere iniziate, da parte dell’ente verifiche, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento.

Pertanto, se ritenete di dover pagare delle somme in arretrato per tributi comunali o altre imposte o tasse statali, dovete, prima possibile saldare il tutto utilizzando la procedura del “ravvedimento operoso” che vi consente un risparmio enorme sulle maggiorazioni (sanzioni amministrative). E’ molto importante ricorrere prima possibile al “ravvedimento operoso” sui tributi comunali – locali in quanto la riduzione sulle maggiorazioni (per esempio sanzioni) diminuisce con l’aumentare dei giorni di ritardo. Riguardo al pagamento con il ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi vanno versati insieme. Quindi va utilizzato lo stesso codice tributo.

La riforma del D. Lgs. 158/2015

Il Decreto Legislativo n. 158/2015 ha variato il sistema (sia penale che amministrativo) delle sanzioni amministrative (e del relativo ravvedimento) e ciò in attuazione della delega fiscale (Legge 11 Marzo 2014 – n. 23). Gli effetti della riforma decorrono dal 1 Gennaio 2016 così come stabilito dalla Legge di stabilità 2016. L’obiettivo della norma è stato quella di razionalizzare meglio l’incidenza della sanzioni amministrative anche riducendole nei casi di omissioni di lievi entità.

Nei casi di omessa dichiarazione, la relativa sanzione è proporzionale al ritardo. In pratica se si presenta la dichiarazione entro il termine della successiva dichiarazione (quindi l’anno dopo), la sanzione viene ridotta del 50%. Se, invece, viene accertato un ritardo fraudolento, la sanzione viene aumentata del 50%.

Il Decreto Legislativo n. 158/2015 ha modificato anche il Ravvedimento operoso IMU, TARI e TASI . Ha, infatti, previsto una revisione dell’Art. 13 del D. Lgs 471/1997 in tema di riduzione della sanzioni. Pertanto, con tale modifica, le sanzioni ordinarie sui predetti tributi, previste al 30% vengono ridotte del 50% per i versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza. Esempio concreto: un versamento di acconto IMU (con scadenza ordinaria 16 Giugno) se effettuato entro 14 Settembre può essere effettuato con la sanzione ridotta corrispondente al 1,67% (anziché del 3,33% prevista dalla vecchia normativa).

I vari tipi di ravvedimento operoso tributi comunali dopo la riforma

Se si utilizza il sistema del ravvedimento operoso pagando tributi comunali (o anche statali) in arretrato vi sono vari tipi di riduzione. La portata della riduzione dipende della tempestività con cui si ricorre al ravvedimento. Pertanto, più breve è il ritardo con cui si paga il tributo, più bassa sarà la sanzione che bisognerà pagare. In pratica prima paghi, meno paghi di sanzione. Qui sotto indichiamo i vari tipi di riduzione sulle sanzioni nei casi di pagamento (in acconto o saldo) con l’utilizzo del ravvedimento operoso:

  • Ravvedimento Sprint: è applicabile ai casi versamento dell’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza. In questo caso è prevista una sanzione dello 0,1% giornaliero rispetto all’importo dell’imposta più interessi legali giornalieri in funzione dell’aliquota annuale vigente;
  • Ravvedimento Breveoperativo dal 15° al 30° giorno di ritardo. In tal caso la sanzione è fissa nella misura del 1,5% dell’importo da versare oltre interessi giornalieri calcolati in funzione del sul tasso legale annuale di riferimento;
  • Ravvedimento Medio: è applicabile quando il pagamento avviene dopo tra il 30° giorno ed il 90° giorno di ritardo. Tale ravvedimento prevede una sanzione fissa del 1,67% sull’importo da versare. Vanno, inoltre, aggiunti gli interessi legali in base al tasso annuale (Art. 1, comma 637, Legge n. 194/2014 – Legge di Stabilità 2015);
  • Ravvedimento Lungo (utilizzabile entro un anno): si può utilizzare a partire dal 90° giorno di ritardo (rispetto alla data di scadenza naturale) e comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione riguardante l’anno riguardante la violazione. In mancanza di obbligo di dichiarazione, la data di riferimento è quella riferita della scadenza del versamento. Questo tipo di ravvedimento prevede una sanzione fissa del 3,75% sull’importo da versare. Vanno sempre sommati gli interessi legali.

Chiarimenti aggiuntivi sul Ravvedimento Lungo

Cerchiamo di spieghiamo meglio i dettagli del “Ravvedimento Lungo“. Poniamo, come esempio, il versamento dell’acconto IMU 2018 quando siamo nel 2019. Il versamento di acconto IMU 2018 può essere effettuato entro due scadenze. La prima è quella del 16 Giugno 2019 nel caso in cui l’utente non è obbligato alla presentazione della dichiarazione IMU.

Se l’utente non è obbligato a presentare la dichiarazione IMU, il ravvedimento operoso per i tributi comunali – locali può essere valido solo se effettuato entro il 16 Giugno 2019 (cioè scadenza naturale dell’acconto IMU. Per il saldo, è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Vi sono enti che consentono di effettuare il versamento in ravvedimento operoso per i tributi comunali, entro il 31 Dicembre dell’anno successivo rispetto alla scadenza naturale.

Altri dettagli sul ravvedimento operoso tributi comunali – locali

La modalità del Ravvedimento Operoso sui tributi comunali può essere utilizzata solo entro l’anno rispetto alla scadenza originaria. Trascorso l’anno la sanzione dovrà essere corrisposta nella misura integrale del 30%. Tale sanzione è prevista per IMU, TASI, TARI, TOSAP e Imposta sulla Pubblicità. In ogni caso, scaduto il periodo annuale rispetto alla scadenza naturale di ogni tributo comunale è meglio chiedere informazioni presso l’Ufficio Tributi dei vari Comuni.

Inoltre, soprattutto se dal ravvedimento operoso sui tributi comunali scaturiscono cifre alte da versare, è opportuno rivolgersi a professionisti del settore (commercialisti, CAF, ragionieri, ecc..). In tale caso avrete un aiuto importante e qualificato circa l’esattezza degli importi da versare. Se poi, l’utente volesse cimentarsi da solo nel calcolo del tributo soggetto a ravvedimento operoso, esistono, oggi vari portali che vi consentono di fare un calcolo della somma dovuta. Chi, pertanto, volesse, in proprio, auto-calcolarsi l’importo del tributo dovuto può farlo dal sito internet seguente.

Clicca sul seguente link per calcolarti il tuo ravvedimento operoso tributi locali: SOFTWARE DI CALCOLO ONLINE RAVVEDIMENTO OPEROSO TRIBUTI LOCALI – Nella pagina internet che appare, occorre indicare l’importo che dovevi versare, la scadenza naturale ed il Comune creditore. Il sistema vi darà l’importo totale da versare, compresa la sanzione ridotta entrambe da versare con un unico codice tributo.

Come effettuare un pagamento con ravvedimento operoso

Esistono diversi metodo per effettuare un pagamento utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. Quello più classico è l’utilizzo del modello F24 (cartaceo o editabile – online). In base al tipo di tributo, il versamento può anche essere su modello F23. Inoltre, i pagamenti possono essere effettuati con bonifico SEPA (conoscendo le coordinate bancarie) o col l’evoluto sistema del PagoPa. Una descrizione dettagliata su questo metodo elettronico di versamento può essere visionata cliccando su questo link: PagoPa – AGID.

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