Agevolazioni italiani residenti estero

Agevolazioni italiani residenti estero

L’argomento “Agevolazioni italiani residenti estero” è molto attuale in quanto regolamentato da una recente legge del 2014. I cittadini italiani residenti all’estero possono godere di vari benefici per i tributi comunali da pagare in Italia. Questi benefici sono, soprattutto attribuiti per IMU (Imposta Municipale Unica), TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa Rifiuti). La normativa per gli italiani residenti all’estero ha subito una modifica sostanziale a partire dal 1 Gennaio 2015 per mezzo della Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 9-BIS.

Per ciò che riguarda l’IMU e TASI, ai cittadini italiani residenti all’estero, spetta l’esenzione totale su una sola abitazione di proprietà in Italia, a condizione che:

  • L’utente sia iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero);
  • L’abitazione non venga data in locazione o comodato;
  • Il proprietario sia già pensionato nel paese estero

Iscrizione all’AIRE per agevolazioni italiani residenti estero

Riguardo l’iscrizione AIRE, si tratta dell’elenco degli italiani residenti all’estero presente in ogni comune. In genere, l’iscrizione AIRE identifica l’ultima residenza italiana in un determinato comune. Ai sensi della Legge 27 ottobre 1988, n. 470 l’iscrizione all’AIRE (la cui pratica viene consolidata tra Consolato Italiano all’estero) è obbligatoria per: 1) i cittadini che spostano la loro residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi; 2) gli utenti che già vi risiedono se nati nel paese estero e se acquisiscono, successivamente, il diritto alla cittadinanza italiana.

Scarica qui sotto la Legge 27 Ottobre 1988 n. 470:

Non dare l’abitazione in affitto o comodato

Il secondo requisito, per i residenti all’estero, per avere l’esenzione IMU e TASI è quello di non dare l’abitazione in comodato o locazione. Questo serve a rafforzare la tesi secondo cui l’immobile è utilizzato, seppur per brevi periodi all’anno, dal proprietario residente nello stato estero. In caso contrario, se il proprietario da in affitto (o in comodato) il fabbricato, bisognerà pagare sia TASI che IMU come “altri fabbricati” in base all’aliquota vigente nel comune.

Essere pensionati nello stato estero

L’ultimo requisito essenziale è quello di essere pensionati nel paese estero. E’ sufficiente avere pensione di vecchiaia o, anche, di invalidità. In base ai principi sanciti dalla sopra citata legge Legge 27 Ottobre 1988 n. 470, è sufficiente percepire un assegno di pensione. Se tale assegno è percepito solo dallo stato italiano, il cittadino residente all’estero non potrà usufruire dell’esenzione IMUTASI come abitazione principale.

La precedente normativa per le agevolazioni italiani residenti estero

Va sottolineato che fino all’anno d’imposta 2014 lo stato italiano aveva dato facoltà a tutti i comuni di decidere sull’argomento. Pertanto, se un ente riteneva di riconoscere, al cittadino residente all’estero, il beneficio di prima casa, doveva sancire questo principio in un apposito regolamento. Ciò, però, non metteva tutti gli italiani all’estero in una condizione paritaria fra di loro.

Infatti, questa facoltà riversata sui comuni contribuiva a creare situazioni diverse per cui in certi comuni il diritto veniva riconosciuto ed in altri no. In alcune situazioni, comuni esattamente attigui tra loro facevano registrare regolamentazioni diverse sulla materia al punto da generare vari malumori tra tanti residenti all’estero che si vedevano trattati, in maniera diversa, dallo stato italiano.

Ecco che il legislatore ha sentito il dovere di intervenire sulla fattispecie all’interno della sopra evidenziata Legge 470/88. Con tale norma ha eliminato la facoltà concessa ai comuni deliberando una linea uguale per tutti. Va sottolineato che con la Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 il parlamento italiano aveva riconosciuto, inizialmente, l’esenzione totale solo dall’IMU (nel caso di esistenza dei 3 requisiti di cui sopra) ed aveva concesso, per la TASI, solo una riduzione di due terzi.

Ma anche in questo caso, lo stato, avendo riconosciuto che IMU e TASI hanno radici molto simili, ha ritenuto di riconoscere l’esenzione totale anche per la TASI. Tale modifica è stata effettuata in occasione della approvazione della Legge di Stabilità 2016 cioè la Legge n. 208/2015. Di conseguenza, solo per l’anno 2015, i cittadini italiani residenti all’estero, in possesso di tutti e tre i requisiti sopra indicati, hanno ottenuto delle esenzione totale dell’IMU ed hanno pagato la TASI per un terzo.

Riduzione TA.RI. per gli italiani residenti all’estero

Con Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988, al cittadino italiano residente all’estero è stata anche riconosciuta l’importante riduzione di due terzi sulla Tassa Rifiuti. I requisiti che il cittadino deve avere sono gli stessi che per IMU e TASI. Pertanto, in presenza di iscrizione AIRE, di immobile non locato (o dato in comodato) e di acquisita pensione estera, scatta anche il diritto alla riduzione sulla Tassa Rifiuti della rilevante percentuale di 2/3.

Residenti all’estero che devono pagare

Tutti quei cittadini italiani residenti all’estero a cui manca anche uno solo dei tre requisiti sopra elencati, devono pagare IMU e TASI come seconda casa. Riguardo, invece la Tassa Rifiuti, non potranno ottenere la riduzione dei due terzi. Beneficeranno, comunque, solo della riduzione per “non residenti” la cui aliquota è deliberata, singolarmente, dai singoli comuni. Il pagamento dall’estero può essere effettuato con bonifico bancario o postale. Si tratta del classico bonifico SEPA. Per effettuarlo basta chiedere al comune i codici IBAN e SWIFT. Quest’ultimo codice SWIFT è necessario per i bonifici effettuati dall’estero.

Il cittadino italiano residente all’estero, se abbastanza pratico di internet, può anche effettuare l’operazione tramite la procedura “Home Banking”, direttamente dal proprio conto corrente. Chiaramente, se dall’estero effettua l’operazione utilizzando un conto italiano (sempre con Home Banking”), nell’effettuare il bonifico, non dovrà usare il codice SWIFT. Inoltre, sempre nel caso di utilizzo di un conto corrente italiano dall’estero (ugualmente in Home Banking), è possibile effettuare il pagamento con procedura F24.

Accertamento IMU o TASI per utenti residenti all’estero

Il cittadino italiano residente all’estero a cui manca uno dei 3 requisiti sopra elencati, deve pagare IMU e TASI. Solo se il Comune ha deciso di azzerare la TASI, non dovrà pagare quest’ultimo tributo. Nel caso in cui il cittadino italiano residente all’estero non effettua il pagamento ed è obbligato a farlo, riceverà, senz’altro, un avviso di accertamento da parte del Comune. Chi volesse approfondire l’argomento accertamento IMU e TASI, può vedere l’articolo dettagliato su questo argomento. Accertamento IMU e TASI.

Novità 2019-2020 sui tributi comunali e benefici per anziani e disabili dal 2013

Cliccando sul link seguente potete leggere un interessante articolo sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019: Novità 2019 tributi comunali. Riguardo gli anziani o disabili il legislatore con la Legge n. 147/2013, art. 1, comma 707 ha accordato ai Comuni una importante facoltà. Con tale norma il legislatore ha modificato l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011.

In pratica il diritto per l’esenzione per IMU e TASI può essere concesso, dai Comuni, anche agli (proprietari o usufruttuari) nel caso in cui siano trasferiti (anche residenza anagrafica) in luoghi di cura. Un dettagliato articolo di questo blog descrive molto bene l’argomento. Clicca qui per leggerlo. Per il 2020, il Decreto Legge n. 124/19 ha previsto l’unificazione tra IMU e TASI. Il nuovo tributo si chiamerà “Nuova IMU” e tutti i dettagli sono riportati in un importante articolo di questo blog. Per leggerlo basta cliccare sul seguente link: Nuova IMU 2020.

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