Cambia la prescrizione nella bolletta acqua

Cambia la prescrizione nella bolletta acqua

A partire dal 1 Gennaio 2020, cambia la prescrizione nella bolletta acqua. Ma oltre a cambiare nelle annualità, la prescrizione varia soprattutto nella modalità con cui viene concepita. Per tutte le bollette acqua inviate fino al 31/12/2019, vale la vecchia prescrizione quinquennale prevista dall’art. 1, commi dal 161 al 167 Legge 27 Dicembre 2006 n. 296. Invece, per tutte le bollette acqua ordinarie inviate dal 1 Gennaio 2020 (quindi, per esempio la bolletta per il consumo 2019 inviata nel 2020), entrerà in vigore la prescrizione biennale e la data di partenza dei due anni è quella di scadenza delle bollette.

Si badi bene: per tutte le annualità d’imposta inviate prima di Gennaio 2020, vale prescrizione quinquennale. Quindi, su tali annualità, sulle quali i gestori hanno solo inviato la bolletta ordinaria (non notificata) vi è, senz’altro, la possibilità di inviare i solleciti notificati. La prescrizione dettata dalla novità normativa (di cui alla legge 296/2006) dà un’impostazione totalmente diversa rispetto alla precedente. In pratica il periodo di due anni parte dalla data di scadenza presente nelle prime bollette inviate per posta ordinaria.

Chi si avvarrà della prescrizione (o proverà, eventualmente a farlo), ovviamente, sarà quella parte di utenza che, per via dell’invio ordinario della bolletta (cioè posta semplice), non ha un riscontro di notifica della stessa (cioè una raccomandata con ricevuta di ritorno o la notifica dei messi notificatori). I Comuni o gli eventuali soggetti esterni, gestori della fatturazione della bolletta acqua, dovranno stare molto attenti a non far decorrere inutilmente i due anni dalla scadenza della bolletta.

Nella sostanza, i Comuni o gli eventuali organismi esterni che procedono all’invio delle fatture, dopo l’invio degli avvisi per posta ordinaria, dovranno, entro due anni, inviare i solleciti di pagamento con riscontro di notifica (raccomandata A/R o notifica a mezzo messi comunali).

La norma che cambia la prescrizione nella bolletta acqua, luce e gas

La norma che ha introdotto una sostanziale novità sulla prescrizione della bolletta acqua è la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 4. Con tale disposizione è stata, anche, introdotta una simile prescrizione biennale per altre due tipologie di bollette. Si tratta della bolletta della luce e del gas. Per le predette bollette la prescrizione biennale è già operativa dal 1 Marzo 2018 (riguardo la bolletta elettrica) e dal 1 Gennaio 2019 (per la bolletta del gas).

La comunicazione dell’ARERA

Oltre al legislatore, che ha fissato la prescrizione della bolletta acqua in due anni, anche l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha adottato le sue delibere a riguardo. In uno dei provvedimenti l’autorità specifica, tra l’altro, come la prescrizione breve operi su tutte le componenti di costo esposte in bolletta, siano esse fisse o variabili come i canoni di depurazione e fognatura o il canone fisso, presenti in bolletta.

L’ARERA, inoltre, ha anche deliberato sulla frequenza minima mensile delle fatturazioni. Ciò per evitare l’invio di bollette troppo ravvicinate. L’Autorità, inoltre, ha adottato un sistema di premi (ed anche penalità) che stimoli gli enti ed i gestori in genere al miglioramento del servizio nei confronti dell’utenza.

La prescrizione biennale nella bolletta acqua, aumenta il rischio di danno erariale

E’ chiaro che un ridotto periodo prescrizionale (passato da 5 a 2 anni) aumenta i rischi di danno erariale. Incorrere nella prescrizione, infatti, rappresenta, per gli enti, un danno notevole in quanto perdono la possibilità di riscuotere delle somme a fronte di servizi resi e relativi costi già sostenuti.

Quindi, diventa necessario per i Comuni (ed organismi o società in genere) prestare molta attenzione e, se del caso, rafforzare il personale amministrativo per gestire, nei tempi, l’importante adempimento della notifica della bolletta acqua entro i due anni. Va anche sottolineato che l’eventuale sopraggiungere della prescrizione va anche ad incidere sulla quota IVA del 10% che oggi è presente sia per l’acqua che per depurazione e fognatura.

Pertanto, la prescrizione, se da un lato crea una sorta di abbuono all’utente (che non si sentirà obbligato a pagare), dall’altro crea dei problemi di cassa enormi agli enti locali a seguito della perdita di gettito. Ma come si sottolineava sopra, anche lo Stato centrale ne trae delle conseguenze negative per via del mancato incasso dell’IVA.

Le conclusioni di questa redazione

Le determinazioni che ha dato questa redazione nel presente articolo sono frutto della interpretazione dell”art. 1, commi dal 161 al 167 Legge 27 Dicembre 2006 n. 296. Ma riteniamo che le spiegazioni che abbiamo fornito siano in linea con quanto approvato con la sopra citata legge. Tale norma ha, un pò, messo in stato di allarme gli enti riguardo la prescrizione biennale. Ma, così come abbiamo descritto sopra, non dovrebbe esserci alcun rischio prescrizione per le annualità d’imposta sui consumi acqua (inviate con bolletta ordinaria) già inviate ed aventi una scadenza entro il 31/12/2019.

Articoli del nostro blog da leggere

Con questo articolo avente come titolo “cambia la prescrizione nella bolletta acqua” vi abbiamo informato su un’importante novità. Vi abbiamo anche fornito diversi dettagli ed interpretazioni sull’argomento. Qui appresso vi indichiamo alcuni altri interessanti articoli pubblicati su questo blog.

[wp-rss-aggregator]

Iscriviti alla newsletter