Importi minimi pagamento tributi comunali locali

Importi minimi pagamento tributi comunali locali

Importante: prima di effettuare qualunque pagamento sui tributi comunali, soprattutto se di importo basso, informati su quelli che sono gli importi minimi, vigenti per il tuo Comune, al di sotto dei quali il tributo non va pagato. Vi sono, quindi, degli importi minimi (non tassabili) per il pagamento dei tributi locali – comunali (per esempio su IMU o TASI). Se IMU o TASI si mantengono al di sotto dell’importo minimo, non va pagato nulla. Nel presente articolo vedremo se vi sono importi minimi anche sugli accertamenti o cartelle esattoriale.

Il limite di importo minimo di 12 Euro, per IMU, TASI e tutti i tributi locali, è previsto, su scala nazionale, e vale per tutti i Comuni che non hanno deliberato cifre più basse. Tale limite è stato previsto dall’art. 25 della Legge 289/2002. Per tutti i Comuni che, con apposito regolamento, hanno deliberato determinati importi minimi per il pagamento dei tributi locali, valgono, proprio detti importi e non la norma nazionale che parla di Euro 12.

Quando va prestata attenzione ? La risposta è soprattutto nei casi di versamento di tributi con pagamento “in autotassazione“. I pagamenti in autotassazione sono quelli spontanei (per esempio IMU o TASI). Infatti, nei casi di IMU o TASI è l’utente che deve eseguire il versamento senza aspettare l’arrivo di un avviso da parte del Comune.

Le scadenze per versare TASI ed IMU sono 16 Giugno (per l’acconto) e 16 dicembre (nel caso del saldo). Al sopraggiungere di queste date è il contribuente che deve ricordarsi di provvedere al versamento. Se l’utente (o il suo consulente, CAF o professionista) si rende conto che l’importo uscito fuori dal calcolo si mantiene al di sotto di quello minimo deliberato dal Comune per IMU o TASI (o stabilito dalla legge), non va versato niente.

Esempi di importi minimi per il pagamento di tributi comunali

Facciamo un esempio. Un certo Comune, con proprio regolamento, ha fissato, come importo minimo, per IMU, TASI e/o tutti i tributi comunali, la somma di 3 Euro. In tale caso l’importo di Euro 12 stabilito con legge non può essere applicato in quanto il Comune ha deliberato un importo più basso e quest’ultimo importo quello valido.

Pertanto, se il calcolo IMU relativo al Sig. Mario Rossi da una cifra di 2,50 Euro, il contribuente non dovrà pagare niente. Fino a 3 Euro, l’utente è esentato dal pagamento. Se, invece, al Sig. Mario Rossi verrà fuori una somma dovuta di 3,51 Euro, che arrotondata porterà un importo dovuto di Euro 4, dovrà versare i 4 Euro.

In tal caso l’importo va versato in unica soluzione entro il 16 Giugno o 16 Dicembre. Un altro importante esempio va fatto nei casi di contitolarità di un immobile. Supponiamo un fabbricato con 5 comproprietari in un determinato Comune in cui vige l’importo minimo di 3 Euro. Ipotizziamo che l’importo dovuto per l’intero immobile sia di 14 Euro.

Nel caso di un solo proprietario la somma di 14 Euro sarebbe sicuramente dovuta in quanto superiore a 3 Euro. Considerata, però, la presenza di 5 contitolari la somma dovuta, per singolo contitolare, è di 2,80 Euro (arrotondata 3 Euro). Di conseguenza, nessuno dei contitolari dovrà pagare. Naturalmente la somma su cui verificare l’importo minimo IMU – TASI è quella dovuta per l’intero anno.

Inoltre, va sottolineato che gli importi minimi dovranno essere considerati in rapporto alla somma complessivamente dovuta dal contribuente (per IMU o TASI) per tutti gli immobili (terreni o fabbricati) per i quali si è soggetti al pagamento. Quindi, tali importi non vanno considerati per singolo immobile ma per tutti quelli di proprietà soggetti al pagamento. L’abitazione è chiaramente esclusa dal calcolo in quanto esente.

Come verificare quali sono gli importi minimi per il pagamento dei tributi comunali

Per verificare gli importi minimi occorre verificare i vari regolamenti comunali. Tali importi minimi possono essere previsti unicamente nel regolamento delle entrate comunali (se adottato dagli enti) oppure possono essere contemplati nei singoli regolamenti inerenti i diversi tributi locali. Possono anche essere previsti nel Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) che, com’è noto, disciplina i tributi IMU, TASI e TARI.

I regolamenti possono essere consultati online, sui siti dei Comuni oppure è possibile visionarli direttamente presso i relativi uffici comunali. Se non si riesce a trovare online il regolamento, si può anche chiedere una copia con richiesta scritta trasmessa con posta normale o per mail PEC. I portali dei singoli comuni, in genere, pubblicizzano la PEC. In mancanza, è possibile richiederla telefonicamente ai vari enti.

Importi minimi per gli accertamenti o cartelle esattoriali

La regolamentazione sugli importi minimi relativi agli accertamenti sui tributi comunali o alle cartelle esattoriali (per esempio Equitalia) è ben diversa da quella relativa al pagamento, in autotassazione, del contribuente (vedi IMU o TASI). Rispetto a tanti anni anni fa, oggi, la cosa è molto cambiata. L’art. 1 del D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129. Tale norma aveva previsto il “non luogo a procedere“, e quindi l’azzeramento, per gli avvisi o cartelle esattoriali fino all’importo di Euro 16,53.

Tale importo prevedeva sia la sorte capitale (per intenderci meglio, l’imposta di base) che gli interessi. L’importo superiore al predetto tetto di Euro 16,53 rendeva riscuotibile l’intera somma. Tale beneficio non era applicabile sono in caso di ripetuta violazione, per almeno due anni, degli obblighi di versamento concernenti uno stesso tributo.

Questi ultimi importi minimi, valevoli per accertamenti o cartelle esattoriali, sono stati eliminati con l’art. 1, comma 736, della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013). Pertanto, dal 1 Gennaio 2014 gli importi minimi per accertamenti o cartelle esattoriali di Euro 16,53 non possono essere più applicati in base alla legge nazionale.

I Comuni, però, possono rimediare a questo vuoto normativo andando a regolamentare questa casistica. Un Comune, potrebbe, per esempio stabilire un importo minimo di 15 Euro (comprensivo di interesse e sanzioni) ed i software andranno, inevitabilmente, a scartare tutte le partite inferiori a detta cifra.

Ne consegue che non saranno ceduti, per la Riscossione Coattiva, al concessionario (per esempio Equitalia) gli importi inferiori o uguali a 15 Euro. Anche questo importo minimo potrebbe essere previsto nel Regolamento delle Entrate comunali o nei diversi regolamenti sui tributi locali. Si tratta di Regolamenti che vanno approvati in Consiglio Comunale.

Consiglio per gli enti: Uniformare gli importi minimi da versamenti spontanei a quelli da accertamento

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, gli enti possono stabilire gli importi minimi sia per i versamenti spontanei (IMU – TASI) che quelli relativi agli accertamenti sui tributi comunali. I primi si riferiscono ai pagamenti che l’utente deve fare per IMU – TASI o altri tributi minori. Cioè, se un Comune delibera per IMU o TASI importi minimi di 3 Euro significa che fino a tale cifra i tributi interessati non vanno pagati.

Riguardo, invece, gli importi minimi da accertamenti, i Comuni possono deliberarli per evitare che, per importi di basso rilievo, possa partire un accertamento per tributi comunali per raccomandata con avviso di ricevimento che, magari, avrà costi simili all’importo, eventualmente, dovuto dal contribuente. Un esempio può essere un accertamento di Euro 5,00 + Euro 1,5 (sanzioni) + 0,5 di interessi legali che ha, in contropartita, dei costi di spedizione di 6 Euro.

Il consiglio che può essere dato agli enti è quello di cercare di uniformare, il più possibile, gli importi minimi sulle due tipologie tributarie (versamenti spontanei e accertamenti). Ciò in quanto eventuale differenze di rilievo tra i due importi minimi potrebbero creare delle incongruenze. Facciamo un esempio.

Esempi pratici di incongruenze tra importi minimi

Un Comune delibera importi minimi di 3 Euro per i versamenti IMU – TASI. Se lo stesso Comune, per gli accertamenti, approva un importo minimo di 15 Euro (omnicomprensivo di sanzioni ed interessi), si verifica la seguente incongruenza. I 15 Euro potrebbero rappresentare un provvedimento di accertamento con tali cifre: 11 Euro di imposta di base + Euro 3,79 di sanzioni (30% dell’imposta di base) + 0,21 di Interessi legali.

A tal punto, se l’ente non ritiene di procedere con la notifica di un accertamento che ha, come di imposta di base Euro 11, è come se ritiene di abbuonare IMU o TASI (da versamenti spontanei) fino a tale cifra di 11 Euro. In pratica, nonostante l’importo minimo per i versamenti spontanei sia di 3 Euro, l’utente si vede allargato, indirettamente, tale importo minimo, fino ad 11 Euro, visto che il Comune ha deliberato di non procedere per la notifica degli accertamenti per imposte di base fino a 11 Euro.

Ecco, quindi, che per evitare tali discrepanze, il Comune che delibera degli importi minimi di 3 Euro per versamenti spontanei, dovrebbe allineare a questa cifra anche i minimi degli accertamenti. Pertanto, per i predetti accertamenti si consiglia di approvare un importo minimo di 5 Euro che incorpora i 3 Euro dei versamenti spontanei + una quota sanzioni (30%) ed interessi.

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