3 aspetti principali per il diritto di abitazione IMU TASI

Bisogna fare molta attenzione al diritto di abitazione principale (riconosciuto ai fini IMU e TASI). Questo diritto dà la possibilità di usufruire di tutte quelle agevolazioni che lo Stato riconosce ai fini dell’Imposta Municipale Unica (IMU) e della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). Il diritto di abitazione per eccellenza viene, prima di tutto, riconosciuto dalla residenza anagrafica nell’immobile interessato.
La presenza della proprietà dell’immobile contestualmente alla residenza anagrafica nel medesimo fabbricato, consolida il diritto di abitazione principale. Il diritto di abitazione IMU e TASI sancisce la esenzione dal pagamento dei predetti due tributi comunali. Questa diritto, però, può essere messo in atto per un solo immobile. Nel caso di più immobili, l’esenzione opera solo su uso di essi.
In tal caso bisognerà comunicare al Comune (a mezzo dichiarazione IMU) quale sarà l’abitazione sulla quale usufruire dell’esenzione. Quindi, bisognerà chiarire quale sarà l’abitazione da ritenere “principale“. In sostanza, quindi, sono 3 i motivi principali in cui possiamo parlare di diritto di abitazione IMU TASI. Nei seguenti paragrafi ve li illustriamo separatamente.
Il diritto di abitazione sancito dalla residenza anagrafica
Si tratta del diritto abitazione “per eccellenza” che dà la possibilità di non pagare IMU e TASI. Bisogna essere proprietari dell’immobile e, contemporaneamente, risiedere nello stesso per acquisire il diritto ad avere riconosciuta l’abitazione principale. Conseguire il diritto al riconoscimento dell’abitazione principale ai fini IMU e TASI equivale a ottenere l’esenzione dal pagamento di entrambi i tributi.
Con l’attuale normativa, però, l’esenzione dal pagamento di IMU e TASI (nei casi di abitazione principale) non si estende alle abitazioni definite “di lusso“. Si tratta delle abitazioni catastate nelle categorie A1, A8 ed A9. Per tali categorie di immobili, infatti, esiste solo una detrazione che può essere deliberata annualmente dai vari Comuni. L’aliquota base per questi immobili “di lusso” è del 4 per mille.
Diritto di abitazione IMU TASI per il coniuge superstite
La legge attuale riconosce il diritto di abitazione ai fini IMU e TASI anche al coniuge superstite. In pratica, il coniuge superstite, sia nel caso in cui eredita l’intera abitazione che quando subentra solo per una parte (per esempio nel caso di altri coeredi come i figli), assorbe il diritto di abitazione per l’intero immobile.
Pertanto, anche il presenza di contitolari (figli o altri coeredi), per l’immobile in cui il coniuge superstite ha la residenza anagrafica, non si paga nè IMU nè TASI. L’esenzione viene estesa all’intero immobile e, pertanto, i contitolari saranno esentati dal pagamento di IMU e TASI proprio per il diritto di abitazione acquisto dal coniuge superstite.
Questo principio è sancito dall’art. 540 del codice civile il quale testualmente recita: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”. Quindi, il diritto scatta sia quando l’immobile era totalmente di proprietà del “de cuis” sia quando era cointestato ad entrambi i coniugi.
Di conseguenza, nei casi di successione ereditaria, per l’unità immobiliare che rappresentava la residenza dell’intera famiglia spetta al coniuge superstite il diritto di abitazione sull’intero immobile anche in presenza di altri contitolari o eredi ed a prescindere dalle percentuali di possesso. I figli, in tale circostanza, diventano “nudi proprietari” e, come tali, non diventano soggetti passivi d’imposta.
Diritto di abitazione per assegnazione giudiziale della casa coniugale
Il diritto di abitazione che scaturisce dal un provvedimento di assegnazione casa coniugale da parte di un giudice, varia, sostanzialmente, il quadro del soggetto passivo d’imposta IMU e TASI. In pratica il giudice, nell’attribuire il diritto di abitazione, trasferisce anche l’eventuale soggettività d’imposta al coniuge assegnatario della casa coniugale.
Se, però, si tratta di immobili di categoria A (escluso A1, A8 e A9), il coniuge assegnatario godrà dell’esenzione IMU e TASI in funzione della residenza nella casa. Se, invece, si tratta di fabbricati “di lusso”, catastati nelle categorie A1, A8 e A9, il coniuge assegnatario dovrà pagare IMU e TASI godendo solo della detrazione.
In tal caso, però, il diritto di abitazione riconosciuto all’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a differenza dei casi precedenti, fa scattare un obbligo tributario ai danni di quest’ultimo. Ma è una cosa più che giusta considerato che il coniuge “non assegnatario”, ancorché proprietario, viene estromesso dal godimento dell’abitazione. Tutto questo viene confermato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012.
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