Il diritto di abitazione principale al coniuge superstite, ai fini IMU, è sancito dall’art. 540 del codice civile. Per concetto, il diritto ad avere l’agevolazione IMU – TASI per l’abitazione principale spetta al proprietario che mantiene, nella casa, la residenza anagrafica. Se la proprietà dell’immobile non è seguita dalla residenza anagrafica nell’immobile stesso, non si può parlare di abitazione principale ma di “seconda casa”. Non si può, quindi, parlare di diritto di abitazione al coniuge superstite con residenza diversa. Qui appresso esporremo il caso di diritto di abitazione (abitazione principale) nei casi di coniuge superstite.
Nei casi di successione ereditaria, naturalmente, tutti gli aventi diritto subentrano nella proprietà degli immobili in base alle quote di legittima spettanza. Il coniuge superstite, però, anche in presenza di altri eredi (come per esempio i figli) mantiene il diritto di abitazione sulla casa. Tale diritto è esteso all’intera casa, nonostante vi siano altri coeredi.
Di conseguenza, se il coniuge superstite mantiene, in tale casa, anche la residenza anagrafica, da un lato conserva il diritto di abitazione. Dall’altro lato, viene considerato unico soggetto passivo d’imposta sia ai fini IMU che TASI. In tale circostanza essere soggetto passivo d’imposta, però, equivale a dire che l’immobile viene considerato abitazione principale per l’intera quota (100%). Pertanto, il coniuge superstite avrà l’esenzione su IMU e TASI su tutta la quota della casa ed i coeredi, non dovranno pagare nulla anche se comproprietari di quell’immobile.
La normativa sul diritto di abitazione principale al coniuge superstite
Il diritto di abitazione principale per coniuge superstite viene prevista da alcune norme. Innanzitutto, come detto sopra, ne parla l’art. 540 del codice civile. Questo articolo dispone che anche quando il coniuge superstite concorra con altri chiamati all’eredità, ad esso vengono riservati diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare. L’art. 540 del codice civile, inoltre, estende il diritto, anche ai mobili presenti nella casa.
L’art. 9, comma 1 del Decreto Legislativo n. 23/2011, istitutivo dell’Imposta Municipale Unica, rafforza il concetto riportato dal predetto art. 540 del codice civile. Infatti, sottolinea che sono soggetti passivi di imposta il proprietario oppure chi ha diritti di usufrutto, superficie, enfiteusi ed abitazione.
Anche la circolare del 18/05/2012 n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze rafforza lo stesso principio delle due precedenti norme. Pertanto, vi sono varie fonti normative che confermano il diritto di abitazione principale sia ai fini IMU che TASI per il coniuge superstite. Qui sotto è possibile scaricare la sopra citata circolare.
Altre info sull’agevolazione IMU – TASI abitazione principale per coniuge superstite
Se, però, l’abitazione principale del coniuge superstite rientra tra le categorie catastali A1 A8 A9, la situazione generale è un diversa. Infatti, il coniuge superstite, pur mantenendo il diritto di abitazione sull’immobile dovrà pagare sia IMU che TASI. Ciò in quanto essendo immobili di pregio, escono fuori dall’agevolazione come abitazione principale. Riguardo la TASI, i comuni hanno la possibilità di azzerare la tassa non facendo pagare nulla ai rispettivi cittadini. Questo vale solo per la TA.SI. e non per l’IMU.
Il diritto di abitazione oltre ad interessare IMU e TASI riguarda anche imposte statali come, per esempio, l’IRPEF. Pertanto, anche ai fini IRPEF, l’immobile deve essere dichiarato integralmente dal coniuge superstite. Chiaramente, per dimostrare i suoi diritti a far valere il diritto di abitazione, il coniuge superstite dovrà presentare, presso il suo comune, la relativa documentazione.
Il documento principale è la successione. Inoltre, se il comune, nel frattempo, ha notificato un accertamento IMU TASI bisognerà chiederne l’annullamento. Si può chiedere l’annullamento con una semplice richiesta in autotutela. Il comune valuterà il tutto, anche verificando i dati di residenza presso gli uffici anagrafe.
Il predetto beneficio di abitazione principale per il coniuge superstite, si estende anche ai soggetti residenti all’estero. Ciò in quanto tale diritto è pienamente assimilabile agli iscritti all’AIRE. Il predetto beneficio non può estendersi agli immobili in corso di costruzione in quanto non abitabili.
Si segnalano anche gli articoli sulle novità 2019 sui tributi comunali e sulle agevolazioni per i cittadini italiani residenti all’estero. Molto importante è anche l’articolo che parla dell’agevolazione su IMU e TASI per le forze dell’ordine. Ma anche piuttosto interessante è quello che parla della intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi del “de cuius”. Basta cliccare sui link per leggerli.
I pagamenti IMU – TASI
Per effettuare i pagamenti dell’IMU (Imposta Municipale Unica) o della TASI (Tassa Sui Servizi Indivisibili) si possono seguire varie strade. Quella più comune è l’utilizzo del modello F24. Si legga, a tal proposito, il seguente articolo pubblicato su questo blog: Come si compila il modello F24. Un altro sistema è il pagamento tramite bonifico bancario (a tal proposito occore chiedere le coordinate bancarie o postali presso gli uffici competenti).
La terza modalità di versamento è il bollettino postale compatibile F24. E’ anche possibile pagare il modello F24 presso sportelli di poste private o punti SisalPay abilitati o tramite la piattaforma PagoPa. Tutte queste modalità di pagamento verranno filtrate dall’Agenzia delle Entrate che, in base ai codici tributo e Codici dei Comuni indicati, smisteranno i versamenti agli enti interessati.
Altri articoli di questo blog con importanti suggerimenti
Con questo articolo abbiamo dato importanti informazioni su quello che è il diritto di mantenimento del diritto di abitazione principale, ai fini IMU – TASI per il coniuge superstite. Qui sotto ti indichiamo altri importantissimi articoli che ti aiutano a pagare correttamente i tributi comunali evitando versamenti superiori al dovuto.
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