Molti si chiedono che cos’è il ricorso in autotutela e come si scrive o come si imposta. Tanti si chiedono anche come contestare un accertamento IMU. In effetti, però, il ricorso in autotutela è più semplice di quanto voi possiate pensare ed è molto utilizzato dai contribuenti sia per IMU (Imposta Municipale Unica) che per TARI (Tassa Rifiuti) e TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili). Non si tratta di un ricorso per il quale è obbligatorio l’intervento di un professionista. In questo articolo potete scaricare un fac simile del ricorso.
Può anche presentarlo il singolo contribuente che ha ricevuto un accertamento (anche per pec). Inoltre, per l’IMU, può riguardare sia immobili di categoria D che di altre categorie catastali (A, B, C o terreni).Si tratta, in pratica, di una lettera presentata all’ente che ha emesso l’avviso di accertamento (o sollecito) con cui si chiede l’annullamento del provvedimento. E’ il modo più immediato ed economico per chiedere all’ente (per esempio il Comune) una revisione della pratica ed un annullamento (o in alcuni casi, una rideterminazione dell’importo). Ma continuiamo a scoprire che cos’è il ricorso in autotutela.
Perchè è semplice presentare un Ricorso in Autotutela, e che cos’è il il fac simile
Presentare un ricorso in autotutela, oltre che essere semplice, è anche più immediato ed economico nella risoluzione del vostro problema, visto che potete inoltrarlo voi stessi. Inoltre, va presentato in carta semplice e, quindi, senza allegare marche da bollo. L’unica cosa che dovete allegare è il vostro documento di identità. Ma che cos’è, in effetti, un ricorso in autotutela ? Oppure come si fa a scriverlo ?
Niente di più semplice, anche se, qualche paragrafo più sotto, troverete un nostro link da cui potete scaricare un fac simile di ricorso in autotutela che potete personalizzare con i vostri dati. Quando impostate un ricorso di questo tipo dovete iniziare con l’indicazione dei vostri dati anagrafici, per esempio, il sottoscritto, nato a ….. e residente a ….. ecc..
Subito dopo, fate riferimento al provvedimento che vi è stato notificato. Dovete indicare il numero di protocollo, il tributo (o contributo) che lo riguarda (IMU, TASI, TARI, INPS o altro) e l’anno d’imposta. Dopo chiedete l’annullamento (o rettifica)indicandone i motivi che possono essere i più svariati. Alla fine, suggeriamo di chiedere sempre, all’ente a cui scrivete, un riscontro alla vostra richiesta.
Ciò ai sensi delle Legge n. 241/90, anche se la prassi normativa lo prevede di per sè. E’, infatti, obbligatorio fornire dei riscontri alle varie istanze dei contribuenti ai sensi della normativa sopra citata. Nel successivo paragrafo, invece, vi indichiamo quali possono essere le motivazioni che possono portarvi a chiedere un annullamento o una rettifica di un provvedimento emesso dalla pubblica amministrazione.
Quando presentare un ricorso in autotutela
Se non sapete che cos’è un ricorso in autotutela, qui di seguito, vi indichiamo alcuni casi in cui vi suggeriamo di presentarlo. Vogliamo premettere che la possibilità di tale ricorso è alternativa a quelli che possono essere presentati alla Commissione Tributaria o, per esempio al Giudice di Pace. In pratica, se il contribuente decide di optare per una via breve e bonaria per la risoluzione del suo problema, il ricorso in autotutela è la scelta ottimale ed il fac simile, presente in questo articolo, vi aiuterà a realizzarlo.
- Pagamento già effettuato.
- Errori catastali sugli immobili del contribuente.
- Dichiarazione IMU – TASI non pervenuta presso il Comune.
- Mancata assegnazione di riduzioni IMU – TASI o riduzioni sulla Tassa Rifiuti.
Pagamento già effettuato
Il caso più classico è quello in cui il versamento richiesto dal Comune (o da altri enti) è stato già effettuato. Capita spesso, infatti che un vostro pagamento, già effettuato, non sia regolarmente pervenuto presso gli uffici da cui è partito l’accertamento. Anche se siamo nell’era della tecnologia, in cui tutto dovrebbe essere perfetto, spesso capitano degli intoppi ed il versamento da voi effettuato non arriva agli enti interessati.
I motivi più ricorrenti sono gli errori sull’indicazione del codice del Comune nel modello F24. Facciamo un esempio. Se dovete versare l’IMU al Comune di Milano, nel modello F24 (normale o F24 editabile semplificato), oltre ad indicare il codice del tributo corrispondente, bisogna indicare il codice belfiore di Milano che è M205. Se, per errore indicherete E205, il versamento finirà al Comune di Grottaglie.
Ma questo, comunque, è solo un esempio che non deve mettervi preoccupazioni. Infatti, a tutto c’è rimedio !! Se ve ne accorgete in tempo, potete fare voi stessi una richiesta di rimborso (o riversamento) IMU all’ente a cui è pervenuto, per errore, il vostro versamento. Diversamente, il problema emergerà quando il Comune di Milano (esempio fatto sopra) vi invierà l’avviso di accertamento (visto che non trova il pagamento nella sua banca dati).
In tal caso, il vostro ricorso in autotutela (con allegata ricevuta di versamento), al Comune che ha emesso l’accertamento, servirà per chiarire tutto. Al tempo stesso, va presentata, all’ente a cui il versamento è giunto per errore, una richiesta di riversamento al Comune corretto delle somme indebitamente pagate.
Vogliamo tranquillizzarvi sul fatto che, in tale circostanza, le sanzioni comminate dal Comune che ha emesso l’accertamento (nel caso in esame Milano) saranno annullate. Ciò in quanto il versamento (seppur confluito su un altro Comune, per un errore di trascrizione del codice) è stato effettuato dal contribuente.
Errori catastali sugli immobili del contribuente
Un altro errore che può originare un accertamento è l’incongruenza dei dati catastali rispetto alla situazione reale. In sostanza, il catasto fornisce al Comune una situazione immobiliare non corretta per un determinato contribuente. Per esempio, per il catasto, l’utente ha la proprietà di due abitazioni mentre, in effetti, una di esse è stata venduta e la voltura non è stata registrata.
In virtù di tale errore il Comune emette un avviso di accertamento IMU e TASI mentre, in realtà, il contribuente ha versato correttamente il tributo. Anche in tal caso, il contribuente può presentare al Comune un ricorso in autotutela chiedendo l’annullamento. L’utente può, facilmente, dimostrare al Comune di essere proprietario di un solo immobile allegando al ricorso l’atto di compravendita.
Contemporaneamente, sarebbe opportuno che l’utente si rivolga al notaio che ha redatto l’atto di compravendita per capire i motivi per i quali non è andata a buon fine la voltura catastale. In alternativa, il contribuente può risolvere il problema anche online. Esiste, infatti, un efficace strumento dell’Agenzia delle Entrate che può essere utilizzato sia da professionisti (ingegneri, geometri, architetti) che anche da privati cittadini.
Si tratta di una procedura guidata molto semplice che vi consente di segnalare l’errore e chiedere la correzione. Questo strumento vi chiederà alcune informazioni che possono aiutare gli addetti del contact center a risolvere i vostri problemi (nome notaio, numero repertorio dell’atto, dati catastali, ecc..).
In un apposito campo “note” può essere anche spiegato dettagliatamente l’errore. Entro 7-10 giorni la vostra richiesta verrà evasa. Un servizio veramente efficace. Per questo motivo va fatto un grande plauso all’amministrazione dell’Agenzia delle entrate. Per utilizzare questa procedura online basta cliccare sul seguente link: Correzione dati catastali online. Continuiamo a scoprire nel prossimo paragrafo, che cos’è il ricorso in autotutela.
Errori per errata importazione della Dichiarazione IMU – TASI
Il ricorso in autotutela può anche essere usato nel caso in cui l’accertamento scaturisca da una errata attribuzione dell’abitazione principale o dalla errata importazione di una dichiarazione IMU. La dichiarazione IMU può contenere delle segnalazioni di compravendita immobiliare ma può anche riguardare altre comunicazioni importanti ai fini del quantificazione del calcolo IMU e, quindi, dell’imposta dovuta.
Uno di questi casi è, proprio, una dichiarazione per segnalare un’abitazione principale. Si può anche trattare di un cambio di abitazione principale anche all’interno dello stesso Comune. Ciò può far cambiare, anche sostanzialmente l’importo dovuto dal contribuente, ai fini IMU – TASI, se la rendita catastale dei due immobili è, di gran lunga, diversa.
Lo stesso discorso dicasi, per esempio, per l’aggiunta di una pertinenze ad un’abitazione principale oppure il cambiamento di una pertinenza (per esempio toglierla da un magazzino ed attribuirla ad un altro). La dichiarazione IMU può anche riguardare la segnalazione di un comodato gratuito. Il ricorso in autotutela servirà, in tal caso, ad annullare l’avviso di accertamento (se l’ente recepisce in ricorso in senso favorevole per l’utente) e rettificare le posizioni nella banca dati comunale. Qui di seguito altri paragrafi del presente articolo: che cos’è il ricorso in autotutela ?
Mancata assegnazione di riduzioni o esenzioni
Il ricorso in autotutela può anche essere utilizzato nei confronti di avvisi di accertamento scaturiti da mancate assegnazioni di riduzioni o esenzioni IMU – TASI. Citiamo, per esempio i casi di riduzioni per abitazioni inagibili, immobili di interesse storico ed artistico, terreni agricoli od edificabili gestiti da coltivatori diretti per l’esercizio dell’attività agricola o immobili collabenti.
La mancata attribuzione di riduzioni può anche interessare la Tassa Rifiuti (TARI). Tale ultimo caso può far scattare un avviso di accertamento TARI. Anche questi casi, possono essere risolti attraverso un ricorso in autotutela da inoltrare al responsabile del tributo presso il Comune interessato. Qui sotto potete scaricare un modello (fac simile) di ricorso in autotutela in formato word.
Il fac-simile di Ricorso in Autotutela
In questo paragrafo vi diamo la possibilità di vedere un esempio concreto di ricorso in autotutela in modo da farvi capire effettivamente cos’è e come è composto il suo testo. Potete, naturalmente, modificarlo in base alle vostre esigenze. Le parti indicate in “rosso” vanno personalizzate in base al tributo che riguarda voi. Vanno, inoltre, indicati, nella parte centrale del file, anche i motivi giustificativi della richiesta di annullamento. Se, nel vostro caso si tratta di una richiesta di rideterminazione dell’importo nessun problema. Basta sostituire la parola “annullamento” con “rideterminazione“. Qui sotto potete scaricare il fac simile del ricorso.
Richiesta di annullamento in autotutela

Cosa accade se il Ricorso in Autotutela non viene accolto
Riprendiamo il nostro percorso sull’argomento “che cos’è il ricorso in autotutela” esaminando il caso di un mancato accoglimento del ricorso stesso. Se il ricorso in autotutela non viene accolto, vi ritroverete a scegliere tra due soluzioni.
- La prima è quella di scegliere il ricorso presso la Commissione Tributaria competente per territorio. Ma in questo caso, l’importo dell’avviso dovrebbe essere di una certa entità o comunque, giustificativo delle spese che bisogna sostenere. Infatti, per fare questo tipo di ricorso bisogna sostenere costi di onorario per il professionista (avvocato, commercialista, ecc..), bolli e costi per le trasferte.
- La seconda possibilità è quella di pagare l’importo richiesto.
- Come terza eventualità vi consigliamo di valutare, con il commercialista (o avvocato), eventuali soluzioni alternative come, per esempio, l’accertamento con adesione.
Vi consigliamo di optare per una delle sopra citate soluzioni in quanto se ignorate ogni scelta vi ritroverete ad affrontare, in un prossimo futuro, la impietosa riscossione coattiva. L’ente, in pratica, invierà una cartella esattoriale o una ingiunzione fiscale di agamento. Ma attenzione !!! Dal 2020 è in vigore l’accertamento esecutivo. Tale metodo darà la possibilità agli enti di dare una portata bivalente all’avviso di accertamento.
Fungerà, in pratica, sia da accertamento che da riscossione coattiva (senza necessità di ulteriori avvisi). Il che significa che, nei casi di omesso pagamento, si potrà incorrere direttamente nelle azioni esecutive (pignoramenti presso terzi, pignoramenti stipendi, fermi amministrativi auto). Per avere maggiori dettagli vi consigliato di leggere un articolo dedicato cliccando sul seguente link: accertamento esecutivo dei tributi locali.
Importanti articoli da leggere su questo blog
Questo articolo ha avuto il seguente argomento principale: Che cos’è il ricorso in autotutela ed all’interno è stato inserito anche il fac simile. Ma non ci siamo limitati solo a chiarire cos’è il ricorso in autotutela ma abbiamo anche esposto varie sfumature che ruotano attorno a questo importante atto. Questo blog, comunque, racchiude anche altri importanti articoli da leggere attentamente. Alcuni di essi sono indicati qui sotto:
- Diritto di abitazione principale al coniuge superstite.
- Che cos’è il modello ISEE e come si compila.
- Come informarsi sulle aliquote IMU – TASI di un Comune.
- Le riduzioni sulla Tassa Rifiuti per le seconde case o case vacanza.
- Arrivano gli incentivi per i dipendenti dell’ufficio tributi.
- Riduzioni sulla Tassa Rifiuti per chi è fuori per studio o lavoro.
- Dal 2020 IMU unificata con la TASI.
- L’uso della compostiera ti riduce la TARI.
- Calcolo IMU per i fabbricati di categoria D.
- Proroga tariffe TARI 2020.
- Sapete che nella bolletta TARI pagate anche una quota TEFA alla provincia ?
- Sospese le cartelle esattoriali fino al 31 dicembre 2020.
- Il codice tributo 3963 a cosa corrisponde ?
- Fac simile richiesta di rimborso IMU.
- Come non pagare la TARI: i casi di esenzione.
- Pagamento TARI online: il versamento sicuro e veloce.
- Termine accertamento IMU 2017: fai attenzione alla prescrizione.
Buonasera
il mio caso è leggermente diverso da quelli citati: l’agente di riscossione a cui è affidata la pratica di recupero della TARI, mi chiede il versamento attraverso un sollecito di pagamento (notificatomi in data 27/12/2021 con raccomandata AR) relativo agli anni 2014 e 2015, che quindi, secondo i termini di legge (compresa la proroga di 85 giorni dovuta al Covid) sarebbero prescritti.
L’oggetto della missiva però è ” Avviso di pagamento TARI suppletivo anno 2016 e precedenti” … la funzionaria a cui ho chiesto spiegazioni ha sottolineato la parola SUPPLETIVO come fosse di per se giustificativa del fatto che mi si stesse chiedendo un pagamento dovuto, ma, dizionario alla mano, suppletivo significa supplementare, cioè atto ad integrare qualcosa, un pagamento in questo caso. Ma ci sono almeno tre motivi per cui nutro dei forti dubbi sulla legittimità della richiesta:
1) nel dettaglio dei pagamenti richiesti si fa riferimento esclusivamente agli anni 2014 e 2015 ( questo mi fa pensare che il riferimento nell’oggetto al 2016 sia stato messo per generare confusione con i termini di prescrizione … a pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca.
2) considerato l’importo medio che sono solita pagare e non essendo intervenuta alcuna modifica che possa giustificare una variazione dell’importo dovuto, direi che non si può assolutamente parlare di pagamento SUPPLETIVO, ma piuttosto di annualità intera..
3) Nel sollecito di pagamento notificatomi in data 27/12/2021 si fa riferimento ad un precedente avviso di pagamento (inviato con posta ordinaria e mai arrivato) in cui la data di avviso dovrebbe essere il 31/10/2016, mentre nello stesso avviso (successivamente consegnatomi brevi manu dalla funzionaria dell’agenzia di riscossione in occasione della mia riciesta di spiegazioni) la data riportata è del 08/09/2017 ….
Insomma l’intera vicenda non mi è chiara, e putroppo non riesco a trovare le ricevute da opporre, anche se sono abbastanza sicura che siano state pagate …
Essendo passati più di 5 anni non sarei neanche tenuta a conservarle, giusto?
Vorrei proporre istanza di annullamento in autotutela per prescrizione dei termini di notifica ma da qualche parte ho letto che non sono tenuti a rispondere e se comunque lo fanno tardi si rischia lo scadere del termine per un eventuale riscorso.
Insomma cosa mi consigliate di fare?
Grazie
Se le sono stati notificati gli anni 2014 e 2015, sarebbero prescritti se non c’è mai stata una notifica precedente (per esempio, un sollecito o un accertamento notificati per raccomandata, per messo comunale, ecc.). Se, invece, l’anno di riferimento è il 2016, la notifica fatta a dicembre è regolare. Nel caso di 2014 e 2015, se è stata fatta una notifica precedente, l’ente ha tre anni di tempo (nel caso di mancato pagamento) per iscrivere le somme a ruolo. Questo è quanto stabilito dall’art. 1, comma 163 della Legge n. 296/2006. Riguardo la definizione di “ruolo suppletivo”, possiamo dire che si riferisce ad un ruolo supplementare rispetto ad un ruolo principale di un determinato anno d’imposta. Specifico meglio. Un ente, per l’anno d’imposta 2016, può creare e notificare un ruolo principale. Se, poi, l’ente stesso fa ulteriori controlli su altri utenti trovando altre morosità per lo stesso anno 2016, può creare un altro ruolo definito proprio “suppletivo” per il 2016. Riguardo le ricevute di pagamento che non trova, posso suggerirle di fare una verifica presso l’agenzia delle entrate (se i pagamenti richiesti all’epoca sono stati effettuati con modello F24). Se, invece, dispone del “cassetto fiscale” dell’agenzia delle entrate, può fare il controllo lei stessa nella sezione versamenti ma sempre se il versamento è stato fatto con F24.