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Pertinenze dell’abitazione principale ai fini IMU e TASI

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Le pertinenze dell’abitazione principale ai fini IMU e TASI sono presenti in catasto con le categorie catastali C2, C6 e C7. Ma che cos’è una pertinenza ? O meglio cosa sono le pertinenze, o pertinenza, C2, C6 e C7 ? Nel diritto civile italiano, la pertinenze sono delle cose destinate, in modo durevole, a servizio, sostegno o ornamento di di altre cose. Nell’IMU o nella TASI le pertinenze sono rappresentate da garage, cantine, magazzini, ecc.. associate o più in concreto a sostegno di una abitazione principale.

Pertanto, se ai fini IMU e TASI, l’abitazione principale gode dell’esenzione in quanto i proprietari risiedono dal punto di vista anagrafico negli stessi immobili, anche le pertinenze usufruiranno dello stesso beneficio cioè l’esenzione dal tributo. Un aspetto molto importante sulle pertinenze dell’abitazione principale è il numero massimo di esse che possono essere associate alla stessa abitazione principale per non pagare IMU e TASI.


La nuova normativa su IMU e TASI (art. 13, comma 2, Legge 22 dicembre 2011, n. 214) dà la possibilità di avere 3 pertinenze per ogni abitazione principale. Non bisogna avere, però, più di una pertinenza per ogni categoria di immobili. Facciamo un esempio concreto. Se avete un’abitazione principale (che deve essere rappresentata da un fabbricato di categoria “A”) e due magazzini con categoria “C2”, solo ad uno di essi può essere attribuita la qualità di “pertinenza” e, pertanto, il beneficio dell’esenzione IMU – TASI.

L’altro “C2” dovrà essere pagato come “seconda casa“. Lo stesso discorso vale per gli altri immobili di categoria C6 e C7. Raggiungerete il massimo risparmio IMU e TASI se, a sostegno dell’abitazione principale, avete tutte e tre le tipologie di pertinenze e cioè C2, C6 e C7. In tale ultimo caso non pagherete nè IMU nè TASI per nessuno dei 3 immobili pertinenziali.

Gli immobili con categorie C2, C6 e C7

In questo paragrafo andremo ad approfondire alcuni aspetti sugli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7. Intanto, andiamo ad indicare l’esatta definizione catastale di tali fabbricati. Gli immobili di “C2” sono rappresentati dai “magazzini e locali di deposito“. Quelli di cat. “C6” sono stalle, scuderie, rimesse, autorimesse mentre nella cat. “C7” possono essere catastate le tettoie (chiuse o aperte).

Di fatto una pertinenza o le pertinenze, siano esse di categoria c2, c6 o c7 sono una cosa (o bene immobile) che il proprietario utilizza per svariati motivi. Possono essere utilizzate per parcheggio auto, cantine per il vino, locali per mettere la salsa, deposito per i tanti materiali che occorrono per la casa. Qui sotto una tipica pertinenza – cantinetta per il vino.

pertinenza c2 c6 c7 cosa sono
Cosa sono le pertinenze delle abitazioni principali

Risparmio su IMU e TASI per nuove pertinenze dell’abitazione principale

Se siete proprietari di due immobili con cat. C2 e, nel corso degli anni, uno di essi (quello che non è pertinenza) ha mutato le sue caratteristiche e può essere ricatastato in C6 o C7, potrebbe anch’esso diventare una nuova pertinenza. Per far ciò dovete dare incarico al vostro tecnico di fiducia e capire se, in effetti, l’immobile in questione può avere le caratteristiche per essere variato da C2 a C6 o C7 (cosiddetta variazione della destinazione d’uso).

Se esistono i presupposti di fatto per una tale variazione catastale, potete usufruire di una nuova pertinenza e, quindi, di una esenzione IMU – TASI aggiuntiva. Prima di prendere la decisione definitiva, però, vi consigliamo, però, di valutare i costi da sostenere per ottenere la variazione catastale. Si tratta dei costi dell’onorario del tecnico ed i costi catastali.

E’ chiaro che se il risparmio è minimo (per esempio nel caso di locali piccoli che hanno rendite catastali piuttosto basse) ammortizzerete la spese in molti anni. Diverso è il discorso per una eventuale variazione da C1 a C2. Si tratta, per esempio, di negozi non più utilizzati come tali ma a sostegno dell’abitazione principale.

In tale caso, portare l’immobile da C1 a C2 vi procurerà un risparmio in IMU e TASI notevole. Ciò in quanto gli immobili di categoria catastale C1 hanno rendite catastali piuttosto consistenti che comportano pagamenti tributari di importo medio – alto. Vi consigliamo, a tal proposito, di fare molta attenzione a non lasciare vecchi negozi (non più utilizzati come tali) con la catastazione C1 soprattutto se, come detto sopra, li utilizzate come pertinenza all’abitazione principale. Certe volte una simile distrazione porta a versare dei soldi in più sia di IMU che di TASI.

Una catastazione non più congrua può comportare anche una maggiore IRPEF

Se consideriamo lo stesso esempio del paragrafo precedente e cioè di un negozio non più utilizzato come tale (catastato in C1) ma che ritenete di associare all’abitazione principale, il risparmio (con un passaggio a C2) non sarà solo su IMU e TASI ma anche sull’IRPEF. Infatti, come è noto, gli immobili (terreni e fabbricati) vanno anche inseriti nella dichiarazione dei redditi, per esempio Unico o 730).

Quindi, in casi simili, è consigliato variare la destinazione d’uso di tali fabbricati in quanto il risparmio su IMU, TASI e IRPEF sarà notevole. Non dare a questo aspetto l’attenzione che merita vi farà sprecare molti soldi. Quindi state molto vigili sulla catastazione dei vostri immobili e se non vi ritenete all’alteza di fare questo tipo di controllo, affidatevi ad un professionista (geometra, ingegnere, architetto, ecc..). Anche questa redazione rimane disponibile a rispondere a vostri dubbi se utilizzate l’apposito form di commenti situato alla fine di questo articolo.

Nel caso di nuove pertinenze dell’abitazione principale va presentata una dichiarazione IMU

Le pertinenze dell’abitazione principale, come detto sopra e come risaputo, esentano le stesse da pagamento di IMU e TASI. Va, sottolineato che se provvedete ad assegnare nuove pertinenze alla vostra abitazione principale, và informato il Comune mediante idonea dichiarazione IMU – TASI.

Chi volesse fare la dichiarazione IMU online, può cliccare sul seguente link: DICHIARAZIONE IMU. Dopo essere entrati nella seguente pagina, occorre indicare, nell’apposito campo, il nome della città. Nella schermata successiva, il sito vi proporrà il nome della città; voi dovete selezionarlo ed andare avanti.

Dopo occorre compilare i vari campi che appaiono. Alla fine è possibile stampare la dichiarazione che è possibile inviare per posta (normale o PEC). In alternativa, la dichiarazione IMU – TASI può essere inviata per posta raccomandata A/R. Se non viene presentata una dichiarazione, il Comune non può venire a conoscenza della variazione. Pertanto, potete rischiare un avviso di accertamento.

Chi, per un errore, paga l’IMU su una pertinenza, può presentare all’ufficio IMU (o ufficio tributi) una richiesta di rimborso. La richiesta va presentata in carta semplice e può essere presentata per raccomandata con ricevuta di ritorno, per PEC o al protocollo dell’ente. Cliccando sulla seguente pagina puoi leggere un articolo del nostro blog dedicato, proprio, al fac simile di richiesta di rimborso IMU. Da questo articolo potete scaricare un modello editabile compilabile.

Ma il giardino di casa è una pertinenza ?

Il giardino di casa più che una pertinenza può essere definita una corte dell’abitazione principale e riguardo l’IMU e la TASI, non sono tassabili. Per essere sicuri sulla loro esenzione dall’IMU bisogna capire se le stesso giardino è “aggraffato” con la casa. Per capirlo bisogna visualizzare una mappa catastale.

Se è presenta la “graffa“, tra casa e giardino, allora è confermato che ai fini dell’IMU va considerato solo il fabbricato. Se quest’ultimo è un’abitazione principale saranno esenti IMU e TASI sia la casa che il giardino. Nel caso in cui i due immobili non sono aggraffati, allora vanno considerati, dal punto di vista tributario, separatamente.

Di conseguenza, se il terreno è agricolo pagherà IMU e TASI in funzione del reddito dominicale presente in visura catastale. Se si tratta di terreno edificabile l’Imposta Municipale Unica e la Tassa sui Servizi Indivisibili verranno pagati sul valore venale (di mercato) delle aree fabbricabili. I valori delle aree edificabili, ai fini IMU e TASI, vengono approvati dai Comuni.

Altri articoli che vi consigliamo di leggere

Nel presente articolo vi abbiamo parlato delle pertinenze dell’abitazione principale e della definizione di pertinenza di categoria C2, C6 e C7. Inoltre, abbiamo approfondito l’argomento del risparmio IMU, TASI ed anche IRPEF.

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