Istanza accertamento con adesione IMU TASI

L’istanza di accertamento con adesione IMU TASI (ed altri tributi locali) è diventata piuttosto ricorrente. L’intero istituto dell’accertamento con adesione è stato introdotto dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. L’intera normativa consente al contribuente di risolvere un contraddittorio con il Comune o altri enti nazionali. Inoltre, dà la possibilità di risparmiare sulle sanzioni che, in caso di accertamento normale, sarebbero molto più alte. E’ possibile definire pagamento per imposte sui redditi, IVA, imposte indirette, tributi comunali – locali.
Sono escluse le violazioni al codice della strada in quanto trattasi di sole sanzioni amministrative. L’accertamento con adesione IMU TASI o per gli altri tributi comunali può essere richiesto dall’utente o proposto dagli enti solo se previsto in un apposito regolamento. Pertanto, se non è regolamentato dal Comune, non può essere reso operativo. Di conseguenza, avere attivo l’accertamento con adesione, è rimesso alla volontà degli enti.
Bisogna ammettere, comunque, che avere questa possibilità è senz’altro un vantaggio per i cittadini che voglio mettersi in regola con i tributi comunali risparmiando cifre considerevoli in maggiorazioni (per esempio sanzioni). Rappresenta un vantaggio anche per i Comuni. Ciò sia per i maggiori introiti che vengono incamerati in tempi minori, sia per la diminuzione dei contenziosi tributari con i contribuenti.
Ravvedimento operoso e accertamento con adesione
Bisogna considerare che in pochi casi è l’amministrazione finanziaria o il Comune che invita l’utente ad un “accertamento con adesione“. Nella gran parte dei casi è l’utente a prendere l’iniziativa. Può farlo di sua spontanea volontà nel momento in cui si rende conto di avere dimenticato di versare delle somme dovute.
Può anche presentare la richiesta di accertamento con adesione a seguito di ispezioni, verifiche, richieste di questionari o quant’altro messe in atto dall’ente. Va, però, messo in evidenza che l’utente, nei casi di omesso o parziale versamento di IMU, TASI o altri tributi o per altri tipi di violazioni, può anche ricorrere, in prima battuta, al ravvedimento operoso.
Si può ricorrere al ravvedimento entro un anno dalla scadenza del versamento oppure entro i termini di scadenza di un’eventuale dichiarazione che doveva, eventualmente, essere presentata. Se, l’utente, è ancora in tempo per pagare tramite ravvedimento operoso, è senz’altro la soluzione migliore e più rapida. Deve solo procedere ad effettuare i versamenti aggiungendo, all’imposta di base, le quote ridotte di sanzioni ed interessi previste dalla legge.
Per calcolarsi le quote da pagare con la procedura del ravvedimento operoso è possibile utilizzare appositi siti online oppure è possibile rivolgersi a consulenti, commercialisti o CAF. Chi riesce ad auto-calcolarsi la quota di ravvedimento, può vistare la seguente pagina: Calcolo Ravvedimento. Per effettuare il pagamento è possibile utilizzare i modelli F24 (normali o editabili) o F23 a seconda del tributo che bisogna pagare.
Un’articolo dettagliato sul ravvedimento operoso è presente nel nostro blog. Cliccando sul seguente link è possibile leggerlo: Ravvedimento Operoso tributi comunali. Nel caso in cui non risulta possibile effettuare un pagamento attraverso il ravvedimento operoso (per esempio per scadenza dei termini), il contribuente, se ne ricorrono i presupposti, può optare per la richiesta di accertamento con adesione.
Vari casi di accertamento con adesione IMU – TASI
Come già detto sopra, l’accertamento può essere proposto dall’ente prima della notifica di un formale avviso di accertamento o può essere avviato direttamente dall’utente. Non vi è alcuna limitazione per determinate categorie di utenti per accedere all’accertamento con adesione. Quindi, possono usufruirne società di qualunque tipo, persone fisiche, enti, sostituti di imposta, società di fatto, imprese familiari, ecc.. I casi sono diversi e vanno analizzati uno per uno.
Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente
Come descritto in un precedente paragrafo, può essere l’utente ad effettuare la richiesta di accertamento con adesione e che ciò è il caso che si verifica di più. In tale circostanza, la richiesta va presentata in carta semplice all’ufficio interessato dal tributo che si vuole saldare. Nell’istanza di accertamento con adesione IMU, TASI (o relativa ad altro tributo comunale) vanno indicati tutti i dati anagrafici del contribuente, i recapiti telefonici ed eventualmente anche le mail (se esistente anche la PEC).
Sono due i casi in cui l’utente può presentare, di sua iniziativa, una proposta di accertamento con adesione. La prima è quella che viene inoltrata ancor prima di ricevere un ufficiale avviso di accertamento ma, comunque, dopo l’apertura di un procedimento di ispezione – verifica effettuato da parte dell’ente.
La seconda circostanza è quella che viene presentata dopo la ricezione di un avviso di accertamento. In tale circostanza bisogna stare attenti a non far decorrere il termine di 60 giorni dalla notifica (che è il tempo concesso dall’ente per fare ricorso alla commissione tributaria). Se si lasciano decorrere infruttuosamente i sessanta giorni, non sarà più possibile chiedere di essere all’accertamento con adesione IMU TASI o TARI.
Si consiglia di inoltrare la richiesta per raccomandata con ricevuta di ritorno, per mail PEC o tramite consegna diretta presso il protocollo dell’ente. Si sconsiglia l’utilizzo della posta ordinaria che non dà la possibilità di avere un riscontro di notifica. A tal proposito occorre precisare che se la domanda è inviata tramite posta ordinaria, si farà riferimento alla data di arrivo della stessa in ufficio. Se invece essa è inviata con plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, si farà riferimento alla data di spedizione.
Il riscontro dell’ente sulla richiesta di accertamento con adesione IMU TASI del contribuente
Riguardo il riscontro del Comune sulla richiesta di accertamento con adesione IMU TASI (o altri tributi locali) bisogna distingue due casi (esattamente quelli analizzati sopra). Se l’utente presenta la richiesta prima di avere ricevuto un avviso di accertamento, l’ente è obbligato a sentire il contribuente entro giorni 15 dalla richiesta.
Nel caso in cui, invece, il contribuente chiede la procedura di accertamento con adesione dopo aver ricevuto un ufficiale provvedimento per omesso o insufficiente versamento oppure per infedele od omessa denuncia, l’ente può valutare o meno di accettare la richiesta. In realtà è sempre conveniente sentire il contribuente e provare a raggiungere con esso un accordo per la definizione del contenzioso.
Quando è ente l’ente a prendere l’iniziativa
Anche il Comune (o qualunque altro ente), può di sua iniziativa, invitare il contribuente ad adire ad un “accertamento con adesione“. Chiaramente, questo avviene prima dell’invio di un formale avviso di accertamento. In tale caso viene inviato all’utente un invito a comparire in ufficio al fine di raggiungere un accordo circa la definizione del contenzioso. L’ente, chiarirà nella lettera di invito, tutti i particolari del tributo sul quale ritiene che vi siano importi ancora da versare, comprese le motivazioni.
Specificherà le annualità d’imposta che interessano il procedimento, gli importi relativi alla maggiore imposta dovuta, le sanzioni gli interessi, ed eventuali altri dettagli ritenuti utili. Nella lettera l’ente indicherà la data in cui il contribuente dovrà recarsi in ufficio per discutere sull’argomento. Prima di recarsi in ufficio è bene che l’utente approfondisca molto bene l’argomento personalmente o con l’aiuto di un professionista (commercialista, CAF, ecc..).
E’ giusto e ragionevole, infatti, che il contribuente abbia le idee molto chiare prima di affrontare l’argomento di fronte ai dipendenti degli uffici preposti. Se, infatti, i pagamenti richiesti non sono dovuti, l’utente dovrà rigettare la richiesta di accertamento con adesione ed anzi, dovrà esibire all’ufficio tutti gli elementi utili per dimostrare la sua situazione di regolarità tributaria.
Bisogna essere certi che la propria posizione è regolare prima di formulare un rigetto. Ciò in quanto la mancata adesione (su importi effettivamente dovuti) farà perdere ogni altra possibilità di utilizzare questo strumento. Sottolineiamo, inoltre, che la eventuale mancata risposta del contribuente all’invito a comparire non comporta sanzioni. In tal caso, però, l’ufficio notificherà un avviso di accertamento o di rettifica con le sanzioni piene del 30% oltre interesse legali.
Se si raggiunge un accordo tra le parti per l’accertamento con adesione IMU TASI
L’eventuale raggiungimento di un accordo tra amministrazione ed utente si concretizza con la sottoscrizione di un documento di adesione ed il relativo pagamento degli importi dovuti con le dovute riduzioni delle sanzioni ad un terzo del minimo. Una soluzione senz’altro conveniente per l’utente se consideriamo che l’avviso di accertamento effettivo prevede un’ammontare di sanzioni pari al 30% dell’imposta di base.
L’eventuale pagamento può essere effettuato in unica soluzione o a rate. Detto pagamento dovrà essere fatto entro 20 giorni dal raggiungimento dell’accordo. Tale termine è anche valido per la scadenza della prima rata nel caso di versamento dilazionato. Il pagamento rateale presuppone anche il versamento di interessi legali.
Se non viene raggiunto un accordo per la definizione del contenzioso tributario, il contribuente può valutare la possibilità di presentare un ricorso presso la commissione tributaria competente per territorio. A tale riguardo va sottolineato che la domanda di accertamento con adesione comporta la sospensione dei termini per 90 giorni.
L’istanza di accertamento con adesione, per beneficiare della sospensione dei termini, deve essere presentata prima della scadenza del termine di 60 giorni. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17314 del 30/07/2014, ha confermato che risulta essere presentata nei termini la richiesta spedita entro i 60 giorni anche se l’ente la riceve dopo tale termine.
La sospensione dei termini dà la possibilità all’utente di gestire, nei giusti tempi, l’eventuale ricorso alla commissione tributaria. Questo vale, naturalmente, quando l’utente ha già ricevuto un avviso di accertamento. Infatti, con l’avviso l’ente riconosce al contribuente 60 giorni di tempo per contestarne i contenuti presso le commissioni tributarie. Qui sotto potete scaricare i moduli fac simile per presentare le domande di accertamento con adesione.
Conclusioni sull’accertamento con adesione
L’intera pratica di accertamento con adesione può definirsi in uno dei seguenti modi.
- Archiviazione, nel caso in cui il contribuente riesca a dimostrare di essere in posizione regolare;
- Raggiungimento dell’accordo, quando, tra utente ed amministrazione viene raggiunta un’intesa che si conclude col pagamento finale;
- Emissione di un avviso di accertamento come conseguenza della mancato raggiungimento dell’accordo.
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