Accertamento esecutivo tributi locali dal 2020

Accertamento esecutivo tributi locali dal 2020

Arriva l’accertamento esecutivo tributi locali che segna un cambiamento radicale sulle morosità sui tributi locali. Cambia sostanzialmente la gestione degli avvisi di accertamento nei tributi comunali a partire dal 1 Gennaio 2020. Questa novità si aggiunge a quella relativa alla unificazione tra IMU e TASI che dovrebbe partire, anch’essa, dal 2020.

L’accertamento esecutivo è un provvedimento unico che incorpora anche i contenuti coattivi della cartella esattoriale. Tutto ciò contribuisce a far saltare un passaggio ed ad anticipare i tempi della riscossione coattiva. Pertanto, con l’accertamento esecutivo dei tributi locali l’utente viene invitato ad effettuare il pagamento.

Se il contribuente non ottempera, si passerà immediatamente alle azioni esecutive (fermi amministrativi sulle auto, pignoramenti stipendi e conti corrente, pignoramenti immobiliari, ecc..). I tempi di riscossione, quindi, si riducono notevolmente. Gli enti interessati sono i Comuni, Comunità Montane, le Città Metropolitane e le Unioni di Comuni.

Bisogna sottolineare che il nuovo provvedimento esecutivo potrà essere utilizzato anche per le entrate patrimoniali (vedi ad esempio le rette dell’asilo, il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione). E’ ancora da chiarire se l’accertamento esecutivo sui tributi locali 2020 vale anche per le violazioni al codice della strada (contravvenzioni – multe).

I tempi delle azioni esecutive

A differenza della precedente normativa, le azioni esecutive sui debitori che non effettuano il pagamento dopo la notifica dell’accertamento esecutivo, cominciano già dopo 120 giorni. L’eccezione è rappresentata da un eventuale ricorso che può essere presentato dall’utente. In tal caso i termini vengono sospesi fino all’esito del ricorso stesso.

Fino al 31 Dicembre 2019, veniva prima notificato l’accertamento (IMU, TASI, TARI, ecc..). Con detto provvedimento il contribuente aveva 60 giorni disponibili per effettuare il pagamento o per ricorrere presso la commissione tributaria, in caso di ricorso. In mancanza di versamento e di ricorso, dopo i sessanta giorni, l’accertamento diveniva esecutivo e l’ente aveva tre anni di tempo per avviare la Riscossione Coattiva.

Questa procedura era innescata dalla cartella esattoriale o dall’ingiunzione fiscale. Nel caso di ricorso presso la commissione tributaria ed in caso di esito favorevole per il Comune, l’ente mantiene i tre anni di tempo, dalla sentenza, per riscuote coattivamente le somme a suo favore.

Naturalmente, il nuovo accertamento esecutivo sui tributi locali vale esclusivamente per tutti i tributi accertati a partire dal 2020. Per gli accertamenti già inviati prima del 2020 vale la vecchia disciplina. Pertanto, dovranno, quindi, essere inviate, separatamente, le cartelle esattoriali o le ingiunzioni rispetto all’accertamento iniziale.

Chiaramente, per tutte le annualità d’imposta per le quali, al 1 Gennaio 2020, non sono ancora scaduti i 5 anni di tempo per l’emissione degli accertamenti – solleciti, possono essere notificati gli accertamenti esecutivi. Bisogna evidenziare che se l’accertamento viene spedito a dicembre 2019, sarà sottoposto alla vecchia normativa, anche se ricevuto dal contribuente a gennaio 2020. Viceversa, per un provvedimento notificato direttamente a gennaio 2020 può essere utilizzata la nuova formula dell’accertamento esecutivo.

Tempi di riscossione per i Comuni sull’accertamento esecutivo tributi locali

La nuova normativa eliminerà i termini di decadenza che hanno i Comuni per mettere in atto la riscossione in forma coattiva. Per spiegare meglio, con la vecchia normativa, i Comuni hanno, 5 anni di tempo per notificare accertamenti o solleciti sui tributi locali – comunali. Questo lo stabilisce la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161.

Dopo l’avviso di accertamento i Comuni hanno 3 anni di tempo per procedere alla Riscossione Coattiva nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il pagamento. Il predetto termine triennale è previsto dal comma 163 della predetta Legge 296/2006. I tre anni decorrono da quando l’accertamento diviene esecutivo cioè allo scadere dei 60 giorni concessi per il pagamento o per il ricorso.

Se il Comune lascia trascorrere i tre anni senza procedere alla riscossione forzata, il suo credito si prescrive. La riforma, elimina, proprio, il predetto termine di decadenza. Rimane solo il termine prescrizionale dei cinque anni che, tra l’altro, può essere interrotto con la notifica di nuovi accertamenti esecutivi.

da gennaio accertamento esecutivo sui tributi locali 2020
A gennaio 2020, novità con l’accertamento esecutivo sui tributi locali

Anche i Comuni avranno accesso ai conti corrente

I Comuni già hanno l’accesso ai dati dell’anagrafe tributaria tramite il sistema SIATEL Punto Fisco. Questo strumento dà la possibilità agli enti di conoscere diversi dati dei contribuenti come, residenze, dichiarazioni dei redditi, compravendite, affitti, contratti enel o gas e tanto altro. Questo agevola molto il lavoro dei Comuni sia in termini di bonifica delle banche dati che ai fini degli accertamenti.

Basti pensare, per esempio, che incrociando i dati dei contratti enel con quelli relativi della Tassa Rifiuti o Canone Acqua, possono venire fuori molti dati interessanti ai fini della lotta evasione. Le nuove norme, adesso, sembrano dare anche la possibilità ai Comuni di accedere ai conti corrente dei contribuenti ai fini delle eventuali azioni esecutive.

Per i contribuenti, certamente, non si tratta di buone notizie. Non fà piacere a nessuno sapere che vi possa essere un ente che riesce anche ad entrare all’interno dei dati bancari e, magari, esercitare un pignoramento sul conto. Purtroppo, però, per ottenere un annullamento di un avviso di accertamento occorrono degli elementi effettivi e concreti.

Se non viene effettuato il pagamento e non si hanno possibilità di contestazione si rischia, effettivamente, il cosiddetto “pignoramento presso terzi” che, nel caso in esame è effettuato sui risparmi bancari o postali (art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973) con impossibilità del contribuente di opporsi a tutto ciò.

Con l’accertamento esecutivo sui tributi locali, aggio di riscossione ridotto

L’avvento dell’accertamento esecutivo sui tributi locali rappresenta, senz’altro un aspetto negativo riguardo il contribuente. Con esso, infatti, viene potenziato l’aspetto della riscossione. Vengono ridotti i tempi che portano alla Riscossione Coattiva alla quale si arriva con un numero di provvedimenti minore. Inoltre, viene favorita una attività più incisiva delle amministrazioni locali per il recupero del credito.

La riforma, però, contempla anche un aspetto favorevole all’utente riguardo l’aggio di riscossione anche se, nel complesso, può rappresentare una magra consolazione rispetto al sistema, sicuramente, più rigido riservato dalla nuova normativa alle fasi della riscossione. L’aggio, infatti, subisce una riduzione rispetto alla precedente normativa.

Le riscossioni gestite fino ad oggi (sia direttamente dagli enti che tramite ditte esterne), hanno fatto registrare un aggio medio del 6%. Con la nuova normativa, invece, l’aggio sarà del 3% se il pagamento viene effettuato entro i 60 giorni dall’avviso. Sarà del 6% solo se le somme dovute vengono versate dopo i 60 giorni. Vi sarà, inoltre un tetto massimo di Euro 300 (per i pagamenti entro 60 gg.) e di 600 Euro (per chi versa oltre i 60 gg.).

I pagamenti degli importi richiesti dal Comune si effettuano tramite modello F24 o con altri sistemi autorizzati (bonifico, PagoPa, ecc.). In genere, nell’accertamento i Comuni allegano già il modello F24 precompilato. Se non dovessero farlo è possibile effettuare il pagamento anche tramite i modelli F24 editabili disponibili su internet.

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